Per ogni sentenza troverete una analisi ragionata e il link al testo completo.
La legge n° 147 del 3/10/2025 (QUI) che ha convertito il Decreto-legge
116/2025 modifica il sistema sanzionatorio sulle gestioni illecite dei rifiuti
ma anche in relazione ai delitti ambientali (disastro ambientale, inquinamento
ambientale).
Si prevedono trasformazioni di varie
contravvenzioni in delitti in particolare per l’abbandono di rifiuti
pericolosi e spedizioni illegali di rifiuti. Si escludono in questi casi la
applicazione della oblazione (paghi e il reato non c’è più) come pure la
possibile estinzione del reato ex articolo 318-septies DLgs 152/2006.
Per alcuni reati riformati dalla nuova legge scatta anche la possibilità di
utilizzare nell’indagine la intercettazione telefonica (articolo 266 codice di
procedura penale- QUI) come, ad
esempio, per l’abbandono di rifiuti pericolosi la gestione di rifiuti pericolosi
senza autorizzazione compresi i non pericolosi se ci sono danni alle acque e messa
in pericolo della vita di persone, spedizioni illegali di rifiuti. Tutte fattispecie
punibili, con la riforma, fino a 5 anni di reclusione.
Per facilitare la lettura prima pubblico una sintesi della nuova legge per poi seguire con una analisi puntuale di tutte le novità sanzionatorie introdotte dalla legge 147 del 2025 ..
Leggo sui mass media e social varie critiche al 1° Forum Internazionale “Prendersi cura della Terra”, promosso dal Comune della Spezia.
Molte delle critiche hanno un fondamento ma francamente appaiono incomplete a mio modesto avviso.
Intanto se siamo arrivati a questo Forum una certa
responsabilità è dei Report (come “Ambiente Urbano di Legambiente) che, non
essendo fondati su metodologie scientifiche rigorose, in questi anni hanno
permesso di regalare patenti ecologiste a Comuni che non le meritavano. Sulla
inadeguatezza di questi Report ho scritto più volte nel mio blog negli scorsi
anni (QUI) e non mi pare che il modo di elaborarli sia cambiato purtroppo, per non parlare della non trasparenza della origine dei dati sui cui si fondano.
C’è un aspetto ancora più rilevante che va sottolineato rispetto alle critiche a questa iniziativa di autoincensamento ecologico della Amministrazione spezzina come spiego di seguito ..
La Capitaneria di porto di Spezia, come riporta anche il
Secolo XIX di oggi, ha emanato una ordinanza (QUI)
sul trasporto di autobotti cariche di GAS NATURALE LIQUEFATTO (di seguito gnl) nel golfo spezzino.
Un progetto che, come ho dimostrato QUI,
è stato approvato con gravi profili di illegittimità soprattutto per responsabilità della Autorità di sistema portuale.
L'ordinanza della Capitaneria di porto spezzina si limita a stabilire una distanza di 100 metri delle navi dalle
bettoline che trasportano il gnl, ma sotto il profilo della sicurezza non solo
della navigazione ma anche dei residenti nelle aree di affaccio sul golfo,
questo misura non basta per i seguenti motivi di seguito sinteticamente illustrati…
La Corte costituzionale con sentenza n° 136 del 28
luglio 2025 (QUI) ha
giudicato la costituzionalità della legge nazionale 115/2024 (QUI)
che definisce nelle more di una disciplina organica del settore delle materie
prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di
governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime
critiche considerate «strategiche.
Dietro le esigenze geopolitiche dettate dalle necessarie materie prime strategiche per la transizione c.d. ecologica la legge 115/2024 (e successivamente il Programma nazionale di esplorazione delle risorse minerarie: QUI) contengono molte criticità rappresentate in particolare da eccessi semplificatori e derogatori in relazione alle norme ambientali sulla valutazione e autorizzazione delle attività di estrazione delle suddette materie. Non casualmente la Corte Costituzionale, nella sentenza di seguito esaminata, afferma che la legge 115/2024 è riconducibile alla materia della difesa.
Per una analisi più approfondita della legge 115/2024 rinvio al mio post QUI, per quella del Programma nazionale delle risorse minerarie vedi QUI.
La sentenza della Corte costituzionale pare sottovalutare dette criticità dimenticando quanto affermato in una precedente sentenza: la tutela dell’ambiente ammette semplificazioni senza accelerazioni decisioniste QUI.
In realtà anche questa sentenza si inserisce nella tendenza alla militarizzazione delle leggi sulla transizione ecologica: QUI.
Di seguito riassumo in premessa le criticità della legge 115/2024 per poi analizzare puntualmente le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale.
La Corte Costituzionale con sentenza n° 134 del 28 luglio
2025, QUI,
ha statuito:
1. la legittimità costituzionale del Decreto Ministeriale
21/6/2024 sulle aree idonee che consente alle Regioni, con proprie leggi, di
individuare le aree sia idonee che non idonee per realizzare impianti da fonti
rinnovabili (di seguito impianti FER);
2. la illegittimità su leggi regionali che stabiliscano
divieti assoluti a priori di localizzazione di impianti FER che prescindano da
una idonea istruttoria che motivatamente dimostri la sostenibilità di una data
localizzazione;
3. la illegittimità costituzionale di una legge regionale
che stabilisca un divieto assoluto di esercizio per gli impianti a biomasse già
esistenti che non adeguino la potenza generata al limite dei 10 MW entro sei
mesi.
Infine la sentenza della Corte Costituzionale contiene anche una precisazione in relazione al rapporto tra il nuovo articolo 9 (QUI) della Costituzione, che consacra la preminente rilevanza accordata […] alla protezione dell’ambiente, con la possibilità che le leggi ordinarie che disciplinano la autorizzazione degli impianti a biomasse possano dare via libera a questi impianti anche in aree tutelate per la biodiversità con il rischio di mettere in discussione i principi costituzionali affermati da detto articolo 9. Sulla problematica la Corte Costituzionale invita le Autorità Competenti a rilasciare le valutazioni e autorizzazioni di detti impianti di tenere nella debita considerazione detto mandato costituzionale al fine di rispettare l’esigenza di tutelare la biodiversità e i delicati ecosistemi che si sviluppano nei parchi nazionali o regionali.
La Corte Costituzionale con sentenza n° 108 (QUI) dello
scorso 17 luglio 2025 ha dichiarato:
1. la legittimità costituzionale di una norma regionale
che impegna il gestore di telefonia mobile ad una corretta manutenzione in esercizio
della antenna e la sua rimozione con relativo ripristino ambientale del sito. Inoltre,
la norma dichiarata costituzionale impegna i gestori a rispettare le
prescrizioni fornite dall’Agenzia Regionale per la protezione ambientale
2. la illegittimità costituzionale di una norma regionale
che impegna i gestori a presentare un apposito certificato fideiussorio
relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale.
Vediamo partitamente le motivazioni di legittimità
costituzionale e di incostituzionalità delle norme regionali contestate dal
Governo nazionale.
Il post che segue affronta le criticità della procedura
che ha portato la Provincia di Ancona (Autorità Competente) a inviare un
preavviso di diniego di autorizzazione (PAUR ex articolo 27-bis DLgs 152/2006: QUI)
alla istanza di un impianto di recupero rifiuti pericolosi presentata dalla
società Edison nel Comune di Jesi.
La norma (articolo 10-bis legge 241/1990: QUI)
che disciplina detto preavviso concede al massimo 10 giorni al proponente della
istanza autorizzatoria per replicare ai motivi del Preavviso diniego di
autorizzazione, ma la Provincia di Ancona ha concesso invece ben 60 giorni.
La motivazione della Provincia è che in questo modo si
sono anticipate contestazioni da parte di Edison, in sede di ricorso al TAR
contro la conferma definitiva del diniego di autorizzazione. Contestazioni che, senza la proroga suddetta, sarebbero derivate da non avere avuto sufficiente tempo di replica alla società
proponente del progetto.
È davvero così? Soprattutto era obbligata la Provincia (nella sua qualità di Autorità Competente al
rilascio del PAUR) ad applicare il termine breve previsto dalla legge?
Ad avviso di chi scrive le motivazioni della Provincia sono risibili ed un eventuale ricorso contro il diniego definitivo di PAUR semmai si fonderebbe sul merito di detto diniego non certo per una mancata proroga di 60 giorni che, come vedremo, non è prevista da alcuna norma del nostro ordinamento giuridico. Non solo ma, come si dimostrerà nel seguito del post, la possibilità della Autorità Competente di applicare il termine di soli dieci giorni previsto dalla legge deriva dalla natura giuridica dell’istituto del preavviso di diniego come affermato da ampia giurisprudenza in materia che verrà riportata nel commento che segue.
Nella parte finale del post si tratta anche della criticità relativa alla non disponibilità da parte di Edison (proponente) del terreno dove realizzare l'impianto.
Il Decreto-legge 116/2025 (QUI) modifica il sistema sanzionatorio sulle gestioni illecite dei rifiuti ma anche in relazione ai delitti ambientali (disastro ambientale, inquinamento ambientale).
Si prevedono trasformazioni di varie contravvenzioni in delitti
in particolare per l’abbandono di rifiuti pericolosi e spedizioni illegali di
rifiuti. Si escludono in questi casi la applicazione della oblazione (paghi e
il reato non c’è più) come pure la possibile estinzione del reato ex articolo 318-septies
DLgs 152/2006. Insomma, modifiche positive sempre che non intervenga in sede di
conversione in legge qualche azione lobbista.
Di seguito prima una sintesi delle principali modifiche al suddetto sistema sanzionatorio, per poi descrivere puntualmente ogni singola modifica.
Legge 40/2025 (QUI):
Il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei
territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall’attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato
di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del
codice della protezione civile, di cui al Decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1 (QUI) e per i quali ricorrano le condizioni.
La legge prevede un sistema fondato su direttive
presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile e
nomina di commissari governativi per la realizzazione degli interventi di
ricostruzione.
Di seguito analizzo la legge 40/2025 previa una
sintesi delle parti più rilevanti in termini ambientali:
Chi pensa che il nucleare
sia davvero uno soluzione sicura (per ambiente e salute) a breve termine si
legga questo Parere (QUI)
del Comitato Economico e Sociale che pur non partendo da una posizione pregiudiziale
contro la tecnologia nucleare dimostra tutte le problematiche irrisolte ad oggi
del ciclo di questa fonte energetica. Un insegnamento, che ovviamente non verrà
ascoltato, per il governo italiano.
In particolare, dal Parere
emergono:
1. Una grave mancanza di
trasparenza nella gestione dei rifiuti radioattivi come pure un inadeguato
coinvolgimento delle comunità locali interessate dagli interventi sul nucleare
2. La lontananza nel tempo (addirittura
si fa riferimento in alcuni casi fino al 2130!) della soluzione per lo
stoccaggio dei rifiuti radioattivi ad alta attività. In questo modo, afferma il
Parere, “Il prolungamento dello stoccaggio dei rifiuti ad alta attività per più
di un secolo potrebbe far aumentare i rischi e i costi ed essere un onere a
carico delle future generazioni.”
Il Parere conclude con
alcune raccomandazioni a Commissione e Stati Membri.
Con la costituzione in mora vengono richieste
delucidazioni e spiegazioni allo stato membro in merito alla presunta
violazione degli obblighi comunitari, con l’obbligo di adempiere entro due mesi.
Per capire il significato della messa in mora e dei
successivi passaggi a carico dell’Italia vedi QUI.
La messa in mora deriva dalla violazione del Regolamento 2024/1787 (QUI) che stabilisce obblighi in materia di controllo e riduzione delle emissioni del metano anche nella versione gnl.
Raccomandazione (QUI)
del Consiglio della UE dell'8 luglio 2025 sulle politiche economiche, sociali,
occupazionali, strutturali e di bilancio dell'Italia.
La Raccomandazione analizza molte criticità nelle
politiche ambientali dell’attuale Governo italiano che in premessa sintetizzo:
1. Frammentazione competenze in materia di politiche di
adattamento agli eventi da mutamenti climatici
2. Degrado dei suoli
3. Carenze infrastrutture per gestione risorse idriche e
rifiuti
4. Regime fiscale in materia di energia che favoriscono le
fonti fossili nel quadro di una elevata evasione fiscale
5. Carenze nelle infrastrutture (anche a livello
transfrontaliero) della rete elettrica per favorire il trasferimento di energia
da impianti da fonti rinnovabili
Due linee guida (QUI), che forniscono agli operatori del settore indicazioni per attuare il Regolamento Fuel EU 2023/1805 (analizzato a suo tempo QUI) sono state recentemente completate dal Forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile (ESSF-QUI) e sono ora pubblicate da DNV (QUI). Le linee guida affrontano le questioni delle metodologie di calcolo della intensità di gas effetto serra nel combustibile usato a bordo della nave nonché le modalità di verifica della conformità dei combustibili usati dalla nave al Regolamento FuelEU.
Infine le linee guida affrontano la questione delle
emissioni anomale di gas metano anche dall’utilizzo del gnl come combustibile
marittimo, attualmente più elevato sia delle norme comunitarie che dell’IMO e con assenza di adeguate tecniche per monitorare le reali emissioni a bordo.
Comunicato (QUI)
della Commissione UE con il quale informa che lo scorso 12 maggio c.a. ha adottato lo scorso 12 maggio modifiche alle
norme in materia di aiuti di Stato (Regolamento 794/2004 QUI)
per garantire l'accesso del pubblico alla giustizia in materia
ambientale in relazione alle decisioni dell'UE in materia di aiuti di Stato.
Pubblicata nella apposita sezione "LE NOVITA' DI LEGISLAZIONE GIURISPRUDENZA
STUDI DOCUMENTI IN MATERIA AMBIENTALE" (QUI) del blog, la NEWS/AMBIENTE su
Documenti Istituzionali e Ricerche/Studi in materia ambientale pubblicati nei
mesi da MARZO ad AGOSTO 2025 .
Per ogni Documenti e Ricerca troverete una analisi
ragionata e il link al testo completo.
Buona lettura:
Pubblicate, nell'apposita sezione del Blog (QUI) la Newsletter
NEWSAMBIENTE SULLE LEGGI- NORME TECNICHE -CIRCOLARI – DIRETTIVE - REGOLAMENTI – RIPOSTE
DEL MINISTERO AMBIENTE SU INTERPELLI: pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
italiana e della UE nei mesi da MARZO ad AGOSTO 2025.
La NewsLetter contiene la sintesi commentata delle parti più
significative di detti ATTI con i link alla versione completa degli stessi.
Data la mole dei provvedimenti pubblicati vi rinvio
direttamente alla NewsAmbiente…
Il motivo del rinvio e/o annullamento della iniziativa deriva
dalla decisione del Comune di Lerici che ha ritenuto "troppo sbilanciato politicamente" l’elenco dei relatori, per confermare il patrocinio. Un errore clamoroso del Sindaco (sempre sia stato un errore) perché
l’iniziativa aveva un significato di promozione della cultura della pace non
certo di schieramento partitico. Peraltro il Sindaco o chi per lui se aveva da esprimere posizioni autonome rispetto ai relatori poteva farlo all'interno della iniziativa peraltro come già scritto patrocinata da mesi.
Comunque vista l’importanza delle tematiche
che dovevano essere trattate dai relatori pubblico almeno il testo completo
dell’intervento che avrei svolto...
Il giochino è chiaro estendere la natura di opera di
interesse militare (difesa nazionale) con quelle per la sicurezza nazionale e
quindi ingaggiare le infrastrutture strategiche (energia – autostrade – porti etc.)
nella militarizzazione sempre più accelerata della economia. A fianco a questo ovviamente
avanza la progressiva deroga alle norme ambientali anche utilizzando la scusa della transizione ecologica.
Ora arriva l’ennesima nuova legge “derogatoria” che
permette al Ministero della Difesa di estendere la esclusione della VIA ad una
generalizzata categoria di opere aggirando la norma comunitaria e lo stesso
testo unico ambientale che permettono, anche per le opere di difesa nazionale,
la esclusione della VIA solo per singoli casi e progetti e comunque con l’obbligo
di svolgere una minima procedura di valutazione dell’impatto dell’opera con
relativa partecipazione del pubblico.
Di seguito nel post analizzo questa nuova normativa per
poi svolgere una descrizione più generale della normativa già approvata o in
approvazione che dimostra la progressiva militarizzazione della nostra
economica nei settori definiti strategici o di interesse nazionale. La parola
magica è “sicurezza nazionale” dove dentro precipita tutto compresa la
violazione di norme ambientali fondamentali.
Ancora finanziamenti per il ciclo (stoccaggio e
rigassificazione) del gas naturale liquefatto (GNL) dopo i regali (QUI)
sul rischio di rallentamenti nella rigassificazione!
L’articolo 1-bis della legge 105/2025 (conversione
Decreto-legge 73/2025: QUI)
prevede che al fine di consentire la realizzazione di interventi per
l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido e di
rigassificazione nel territorio nazionale, in particolare nel settore
marittimo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2027, 15
milioni di euro per l'anno 2028 e 5 milioni di euro per l'anno 2029.
La novità grave è che una buona parte delle suddette risorse verranno coperte togliendole dal Fondo per la Mobilità Sostenibile di una legge del 2021 previsto per trasporto pubblico locale, treni ad idrogeno, ciclovie, trasporto intermodale e carburanti alternativi diversi da quelli di origine fossile. Eppure perfino la UE (nelle sue contraddizioni nel sostituire il gas russo con quello USA: QUI) ha prodotto un Regolamento (QUI) che mette sotto accusa le emissioni di metano nel ciclo di questa fonte fossile (dalla estrazioni, trasporto ed utilizzo), per non parlare degli ampi studi che dimostrano la non strategicità del gnl per raggiungere la c.d. neutralità climatica (QUI, QUI,QUI). Considerando inoltre che le enorme quantità di gnl provenienti dagli USA incideranno sui costi del gas che aumenteranno come dimostrano autorevoli studi recentissimi (QUI), ma su questo tornerò a breve con una ampia ricerca su questo blog.
Vediamo specificamente questa nuova legge di
finanziamento del GNL…
Documento (QUI) della Associazione Transport & Environment (T&E) che fornisce delle raccomandazioni per rafforzare il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) per il settore marittimo, in vista dell'imminente revisione delle politiche e dell'obiettivo climatico dell'UE per il 2040.
T&E sottolinea la necessità di mantenere sia l'EU ETS
(QUI)
che il Net Zero Framework NZF (QUI)
dell'IMO, poiché nessuno dei due da solo è sufficiente per soddisfare la quota
del trasporto marittimo nell'azione per il clima.
Il documento di T&E dimostra che entrambi i sistemi
sono necessari, soprattutto perché nessuno dei due è sufficiente da solo a
raggiungere gli obiettivi climatici dell'UE o a coprire il reale costo
climatico delle emissioni.
Soprattutto il Documento riprende la Valutazione di
Impatto ambientale ma anche socioeconomico che la Commissione ha svolto in vista
della approvazione della normativa EU ETS. Valutazione che ha chiarito come la
normativa avrà un impatto minimo sulla competitività dei porti, nonché marginale
sui costi ambientali nella scelta del porto. Stesse conclusioni in due Relazioni della Commissione del 2025 di cui tratto nel contenuto del post che segue.
In questo quadro spicca la Relazione (QUI) della Commissione UE sulle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo dove si afferma che le emissioni di gas serra nel settore non diminuiscono e restano al livello del 2008! Con l'aggiunta delle emissioni di particolato carbonioso, che rappresentano circa il 7% delle emissioni di gas serra del trasporto marittimo internazionale.
Nonostante ciò dobbiamo leggere recentissime dichiarazioni (QUI) dal fronte “portualista” (armatori in testa) che attaccano per l’ennesima volta la suddetta normativa…
Il programma da
attuazione all’articolo 10 del Decreto-legge 84/2024 (QUI).
Detto Decreto-legge convertito nella legge 115/2024 ha recepito in Italia il
Regolamento UE 2024/1252 (QUI).
Il Regolamento UE prevede che gli stati membri approvino Programmi nazionale
entro il 25 maggio 2025.
Con una Delibera (QUI) del 12 giugno, il Comitato
Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) ha dato il via
libera al Programma Nazionale di Esplorazione Mineraria (QUI), di seguito PNEM.
Il PNEM mira,
pertanto, a identificare le aree più promettenti dal punto di vista minerario,
focalizzando l’interesse sulle Materie Prime Critiche/Strategiche definite
dalla UE, in molti casi mai o poco ricercate in Italia, ma anche su altri
materiali di specifico interesse per l’industria nazionale.
Si veda inoltre la
recente normativa (QUI)
di recupero delle materie prime critiche dai rifiuti elettronici.
La recente sentenza del Consiglio di Stato n° 5889 del 7 luglio c.a. (QUI) che ha bocciato l’appello della associazione Italia Nostra e del CAI contro il progetto impianto eolico denominato “Monte Giogo di Villore” è stata salutata da un certo associazionismo ambientalista (in primis Legambiente) come un successo dell’ambiente e della transizione ecologica. Niente di più sbagliato. Come dimostrerò nel seguito del post questa sentenza con la scusa della transizione ecologica e del “favor legis” per le fonti rinnovabili afferma principi in chiaro contrasto con la recente riforma della Costituzione ma soprattutto una logica derogatoria delle norme ambientali.
La ratio della sentenza, al di la del caso specifico afferma
una visione nel modo di condurre le procedura autorizzatorie e valutative
ambientali che sta trasformando la VIA (per tutti i progetti della transizione
ecologica quindi non solo per le rinnovabili) in una sorta di procedure
finalizzata comunque ad approvare progetti che devono essere realizzati a
prescindere dagli impatti, dalle specificità dei siti, dalle procedure a rilevanza
ambientale più rigorose anche in deroga alla recente introduzione dell’ambiente
nella nostra Costituzione.
A questo occorre aggiungere che questa sentenza in modo
indecente condanna al pagamento di ingenti spese legali le due associazioni
appellanti. Le associazioni che difendono questa sentenza sul punto dimenticano
che questa logica di condannare alle spese associazioni e comitati viola la
normativa europea nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia (QUI)
e soprattutto il diritto dei cittadini di difendere i loro territori.
Purtroppo questa logica ormai pervade pienamente le
associazioni come Legambiente come ho già spiegato QUI
e QUI.
Una logica che non capisce o fa finta di non capire che derogare ai principi
costituzionali in materia ambientale e alle norme ambientali è sempre
inaccettabile a prescindere dalla tipologia di impianti. Non si difende
l’ambiente contro le leggi ambientali su paesaggio, biodiversità, Valutazioni
di Impatto Ambientale, pianificazione della localizzazione degli impianti.
Nel post che segue metterò a confronto le parti più
generali della sentenza del Consiglio di Stato del caso sopra ricordato, vale a
dire le parti che possono riguardare anche altre situazioni di contrasto a
progetti a rilevante impatto ambientale sui territori e non solo per le rinnovabili!
In particolare, nella tabella che segue nella parte sinistra
riporto ampi stralci della sentenza e nella parte destra il commento mio e
degli appellanti.
La proposta di dual use (civile e militare) riferita alla diga prevista per il porto di Genova, secondo le dichiarazioni (oggi sul Secolo XIX) dello stesso Viceministro alle infrastrutture, è collegata a una nuova normativa in approvazione finalizzata ad aggirare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per opere definite strategiche e quindi militari (parole del viceministro), con la possibilità di escludere il ruolo del Ministero dell'Ambiente.
Alla luce di queste affermazioni voglio ricordare a
questo signore tre cosette piuttosto importanti.