Il
Decreto legge 8 settembre 2021 n° 120 (QUI) prevede varie misure anche organizzative per la prevenzione degli incendi
boschivi, ma in particolare interviene sul delitto di incendio boschivo (articolo 423-bis Codice Penale) prevedendo nuove fattispecie sanzionatorie.
DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
A
chi commette il delitto di incendio boschivo (articolo 423-bis Codice Penale - QUI) si
aggiunge la interdizione da contrattare con la pubblica amministrazione.
AGGRAVANTI PER ABUSO DI POTERE
Sempre all’articolo 423-bis si aggiunge il comma 5 per cui quando il delitto di incendio boschivo é commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni.
SCONTI DI PENA PER CHI EVITA DI CONTRIBUIRE LA PROSECUZIONE DELLA ATTIVITÀ DELITTUOSA
Salvo
che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma, sopra riportata, le pene previste
dall’articolo 423-bis sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di
colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a
conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e,
ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
SCONTI DI PENA PER CHI COLLABORA ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DELITTUOSI
Si
aggiunge che le pene previste dall’articolo 423-bis sono diminuite da un terzo
alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente
l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione
del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.
INTERDIZIONE DALLO SVOLGERE SERVIZI ANTINCENDIO
Si
aggiunge al Codice Penale l’articolo 423-ter per cui la condanna per il reato
di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa altresì
l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo
svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi
boschivi.
CONFISCA
DEI BENI
Infine
si aggiunge al Codice Penale l’articolo 423-quater per cui nel caso di condanna
o di applicazione della pena per il delitto di incendio boschivo (ex 423-bis) su richiesta delle parti, a norma dell'articolo
444 del codice di procedura penale (QUI) é
sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il
profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano
a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per il delitto di
cui all'articolo previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, é stata disposta
la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed
essa non é possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il
condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità
e ne ordina la confisca. I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono
messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati
all'uso per il ripristino dei luoghi. La
confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente
provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.
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