Il Provvedimento
autorizzatorio unico regionale (PAUR) è disciplinato dall’articolo 27-bis e
prevede la unificazione in un unico procedimento di progetti sottoposti a VIA
regionale, di tutte le autorizzazioni nulla osta e permessi necessari per
realizzare detti progetti.
Il Consiglio di Stato con
sentenza n° 6245 del 10 settembre 2021 (QUI) è intervenuto per definire le modalità con le quali
le Regioni devono regolamentare l’eventuale trasferimento alle Province nel
rilascio del PAUR, stabilendo che non è sufficiente prende atto di quanto
previsto da detto articolo 27-bis della norma nazionale ma occorre una
specifica regolamento di trasferimento della titolarità di questa funzione
anche in termini di risorse economiche e professionali.
Ma vediamo cosa dice questa sentenza…
LA NATURA
GIURIDICA DEL PAUR SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE
Corte costituzionale
(sentenza n. 198 del 2018 - QUI) ha affermato che il PAUR non è un atto sostitutivo
ma ricomprende le altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del
progetto nella determinazione che conclude la conferenza dei servizi
Secondo una ipotesi già
prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino
della disciplina in materia di conferenze di servizi, in attuazione
dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e ora disciplinata dall’art.
24 del decreto legislativo censurato dalle Regioni nella sentenza della Corte Costituzionale, il provvedimento unico regionale non
è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni
necessarie alla realizzazione del progetto.
Evidente, allora, la
riconducibilità della disposizione alla competenza esclusiva in materia
ambientale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
LA POSIZIONE
DEL DIPARTIMENTO DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO, COADIUVATO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE
Il Consiglio di Stato
con decisione n° 1725 del 3 novembre 2020 (QUI), nel decidere su una controversia relativa alla
titolarità della funzione di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale (di seguito PAUR) nell’ambito della disciplina della procedura di VIA
regionale, aveva rinviato ad un approfondimento da parte Dipartimento del
coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio, coadiuvato dal
Ministero dell’Ambiente.
Il Dipartimento in quella
sede ha affermato che la invarianza delle competenze in materia di VIA
sarebbe dimostrata anche dall’inquadramento del procedimento delineato
dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 nel modello generale della
conferenza di servizi, che “costituisce un modulo organizzativo di
semplificazione ed ottimizzazione temporale del procedimento, al fine del
miglior raccordo delle amministrazioni nei procedimenti pluristrutturali
destinati a concludersi con decisioni connotate da profili di complessità, nel
quale restano integri i poteri e le competenze delle amministrazioni
partecipanti (Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2003, n. 8080) e che non comporta
modificazione o sottrazione delle competenze, né modificazione della natura o tipo
d'espressione volitiva o di scienza che le amministrazioni sono tenute ad
esprimere secondo la disciplina di più procedimenti amministrativi connessi o
di un solo procedimento nel quale siano coinvolti vari interessi pubblici”,
sicché “il nuovo procedimento delineato dal legislatore con l'art. 27-bis del
d.lgs. n. 152/2006 non comporta uno spostamento di competenze, ma solo la
concentrazione in un'unica sede procedimentale, secondo il modello della
conferenza di servizi, di sub-procedimenti che sono, e restano, nella
titolarità delle amministrazioni rispettivamente competenti”, non rendendosi in
alcun modo necessario “il correlato trasferimento di risorse umane,
finanziarie e strumentali”.
Questo precedente riguarda peraltro la stessa Regione oggetto della controversia decisa dal Consiglio di Stato con la nuova sentenza n° 6245 del 2021, qui esaminata, e la conclusione anche alla luce della affermazione del Dipartimento come pure della decisione del Consiglio di Stato è:
1. la titolarità del PAUR spetta all’ente competente
alla VIA come risulta peraltro dal comma 1 [NOTA 1] articolo 27-bis del DLgs 152/2006 secondo il quale la istanza di PAUR si
presenta all’Autorità Competente alla VIA
2. il
trasferimento della titolarità della funzione di PAUR proprio perché assegnato
all’ente già competente per la VIA avviene in automatico senza la necessità di
una specifica disciplina regionale;
3. se la
competenza al PAUR è assegnata automaticamente e se allo stesso tempo restano
ferme le competenze delle singole autorizzazioni concentrate nel procedimento
di rilascio del PAUR, non sono necessari trasferimento di risorse umane,
finanziarie e strumentali. Infatti, come afferma la Corte Costituzionale, la
titolarità del PAUR consiste nella gestione della Conferenza dei Servizi la cui
conclusione acquisisce tutte le singole autorizzazioni necessarie al progetto
in questione.
LA SENTENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO SI ALLONTANA DALLA IMPOSTAZIONE DEL PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL GOVERNO
I Motivi di contestazione
della Provincia proposti in appello contro l’attribuzione della titolarità
della funzione di PAUR
1. la legge regionale della Puglia ha trasferito la
competenza della VIA alla Provincia ma non ha definito nel momento in cui ha
assegnato la titolarità del PAUR sempre alla Provincia senza disciplinare il
trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all’espletamento
della nuova funzione
2. trattandosi
di una nuova competenza legata a un nuovo e diverso titolo provvedimentale
rispetto alla VIA, la Regione avrebbe dovuto, nel caso, adottare una nuova
legge regionale di delega.
3. il provvedimento di VIA mantenga una sua autonomia
istruttoria e decisionale che non vincola l’Autorità che dovrebbe adottare il
provvedimento autorizzatorio unico regionale.
In conclusione sintetizzando e in palese contrasto con l’indirizzo sopra delineato dalla stessa Corte Costituzionale, per la Provincia appellante il PAUR è una nuova specifica competenza che richiede una disciplina specifica nel trasferimento della stessa, quindi, a differenza di quanto affermato dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (vedi sopra), il PAUR non è un modulo organizzativo di semplificazione ed ottimizzazione temporale del procedimento.
La sentenza del
Consiglio di Stato accoglie le tesi della Provincia di Brindisi
La sentenza nuova qui
esaminata afferma che: “la struttura del procedimento e gli effetti propri
del P.A.U.R. inducono quindi a ritenere che le relative funzioni amministrative
- in quanto “integrano” la VIA “nelle procedure esistenti di autorizzazione dei
progetti” (così l’art. 1, par. 2, della direttiva 2014/52/UE) - siano
espressione di una nuova competenza, implicante poteri e responsabilità
ulteriori in capo all’Autorità procedente rispetto alla sola espressione del
giudizio di compatibilità ambientale.”
Aggiunge la sentenza del Consiglio di Stato: “
“Il
conferimento di una funzione amministrativa al livello di governo ritenuto più
adeguato, è frutto di una specifica valutazione da parte dell’Ente titolare
della competenza legislativa in ordine alle “concrete situazioni relative ai
diversi settori, alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza in riferimento alle caratteristiche proprie del sistema di
amministrazione locale” (Corte Cost., sentenza n. 379 del 2004).
Tale valutazione non può dunque essere né implicita né derivare
dall’interpretazione estensiva di deleghe o conferimenti già esistenti, tanto
più ove si consideri che, come osservato dalla Corte Costituzionale nella
pronuncia richiamata dall’appellante (sentenza n. 10 del 2016), alla Regione
spetta anche l’onere di assicurare l’adeguato finanziamento delle funzioni
traferite venendo altrimenti disatteso un obbligo costituzionale al quale il
legislatore, anche regionale, non può sottrarsi, ogni qual volta esso preveda
attività che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa.”
CONCLUSIONI
Dalla nuova sentenza del
Consiglio di Stato si deducono alcune interpretazioni innovative ma anche
contraddittorie con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sopra
illustrata sentenza n° 198 del 2018:
1. il
PAUR è una nuova competenza specifica distinta da quelle relative alla VIA e
alle altre autorizzazioni interne comunque al procedimento di PAUR;
2. il
PAUR recependo le conclusioni della Conferenza dei Servizi, è potenzialmente in grado di
superare anche eventuali dissensi, o silenzi, delle Amministrazioni
ordinariamente competenti;
3. le
Regioni devono, previa preventiva valutazione di opportunità, specificamente
disciplinare il trasferimento della funzione di PAUR alle Province come fosse
una nuova competenza quindi anche attraverso apposite risorse finanziarie e di
personale
[NOTA 1] “1. Nel caso di procedimenti di
VIA di competenza
regionale il proponente
presenta all'autorita' competente
un'istanza ai sensi dell'articolo 23,
comma 1, allegando
la documentazione e gli
elaborati progettuali previsti
dalle normative di
settore per consentire la
compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del
medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco
predisposto dal proponente
stesso.”
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