venerdì 11 marzo 2016

Noterelle su ordinanza TAR Liguria sull’ampliamento del porto di Spezia

Lasciano fortemente perplessi le dichiarazioni di parte ambientalista (i VAS) sulla recente ordinanza  del TAR Liguria (vedi QUIche ha negato la sospensiva  agli atti autorizzatori per gli interventi previsti nell’ambito 6 (quello del porto commerciale vero e proprio) in attuazione del Piano Regolatore del Porto. Di seguito spiego perchè 



Il rinvio di qualche mese al merito è nella normalità della nostra giustizia amministrativa.
L’ordinanza cautelare serve solo a sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato  non certo ad annullarlo o decidere quindi chi ha ragione nella sostanza (merito) della controversia. 
Ciò è già avvenuto anche per altre vertenze spezzine recenti come ad esempio per Piazza Verdi e li peraltro gli ambientalisti avevano vinto. Nel caso di ieri sul porto di Spezia gli ambientalisti hanno chiaramente perso, per ora, perché la richiesta di sospensiva degli atti impugnati è stata respinta; dopodiché  se i ricorrenti di turno vogliono interpretare "pro domo loro" (in chiave tutta politichese) le decisioni di un TAR è altra storia.... Certo l'ambientalismo, nel caso in esame,  non ci fa una bella figura ma tant'è sono tempi così anche nella nostra città: tempi da sboroni!   

E veniamo alla sostanza giuridica della questione
L'ordinanza del TAR respinge la richiesta di sospensiva per due motivi:
1. il primo perché manca l'urgenza e quindi l'immediato danno grave e irreparabile visto che dovrà essere svolta la gara di assegnazione dei lavori e soprattutto il dragaggio bonifica dell'area oggetto dell'ampliamento del Molo (vedi punto 7 del decreto del Ministero dell'Ambiente);
2. il secondo è che non sussiste il fumus bonis iuris. Ricordo che secondo la interpretazione prevalente per questa formula latina si intende che se sussiste il fumus ciò significherebbe la probabilità di accoglimento del ricorso nella udienza di merito.  

Vuol dire quanto sopra che la causa è comunque persa? No di certo. Come insegna la vicenda di Piazza Verdi, al contrario peraltro rispetto al  caso attuale del porto, una ordinanza cautelare favorevole non significa vittoria certa nel merito.

Nello stesso tempo però non si può stravolgere il vero significato della ordinanza in questione. Soprattutto cercando di far credere che l’ordinanza ha sospeso i lavori di ampliamento del porto fino alla sentenza di merito, fissata per il 15 dicembre 2016.  

In realtà questo presunto rinvio era già scritto nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17 dicembre 2015 (per il testo completo vedi QUI) che al punto 7 prescriveva: “ 7. I lavori a mare di tutti gli interventi potranno iniziare solo a seguito della conclusione delle attività di bonifica dell’area interessata” . Quindi sui tempi di realizzazione degli ampliamenti a mare l’ordinanza del TAR Liguria non ha inciso per niente.

Dato al TAR quello che è del TAR voglio precisare il mio punto di vista sulla vicenda degli interventi previsti per l’ambito 6 del porto di Spezia e sulla procedura di valutazione e approvazione svolta fino ad ora dagli enti competenti.
Ho già avuto modo di spiegare come a mio avviso si siano violate le procedure urbanistiche del Piano Regolatore del Porto e della valutazione di impatto ambientale, ma anche qui sarà il TAR nel merito a deciderlo non le anticipazioni di questa o quella associazione.

Ci vuole rigore anche nel fare la opposizione basta con la demagogia io quando ho perso le battaglie l'ho detto e scritto e non mi sono arrampicato sugli specchi.

Poi certo le decisioni si criticano anche duramente (vedi QUIma non si può stravolgere la verità degli atti.  Pena cadere nella logica “annunciatoria” che spesso critichiamo, come ambientalisti ed oppositori, nelle Amministrazioni che governano il territorio del nostro Comune capoluogo e della nostra Provincia.





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