martedì 8 marzo 2016

Progetto discarica Saturnia: Prime Note per l’Inchiesta Pubblica

Con la prima udienza, tenutasi lo scorso 2 marzo, è iniziata l’Inchiesta Pubblica sul progetto di discarica in località Saturnia. L’area interessata è interna al sito di bonifica regionale di Pitelli. 

L’Inchiesta Pubblica ha la finalità di coinvolgere prima di tutto i cittadini interessati oltre che associazioni e comitati al fine di far “pesare” il punto di vista del pubblico nel procedimento di VIA e poi di AIA che potrà portare alla autorizzazione di questa nuova discarica. 


IL NUOVO PROGETTO SU SATURNIA È UNA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI

Non siamo di fronte ad una semplice bonifica o messa in sicurezza come sta avvenendo per l’altra discarica “storica” sulle colline di Pitelli (che hai suoi problemi peraltro vedi QUIma al progetto di una vera e propria nuova discarica per rifiuti speciali.

Non è una mia interpretazione ma si ricava dal testo dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) che deve accompagnare per legge il progetto. A pagina 7 della Sintesi non tecnica del (SIA) si legge: “Il progetto del nuovo impianto di discarica prevede una volumetria complessiva della discarica pari
a 774.000 mc, comprensivi dei 58.000 mc dei rifiuti già abbancati e di 16.000 mc di terreni di scavo in esubero da ricollocare in discarica. La volumetria utile è pertanto pari a 700.000 mc.
Il periodo previsto di gestione del nuovo impianto è di 7 anni.
Aggiunge sempre questa sintesi non tecnica:  “I suddetti rifiuti saranno costituiti:
§ da FOS (Frazione Organica Stabilizzata, ovvero la frazione di Rifiuti Solidi Urbani
derivante da un processo di trattamento mediante igienizzazione e stabilizzazione) o rifiuti
simili di natura organica, stabilizzati;
§ da terre e rocce da scavo o rifiuti simili (di natura lapidea, terrosa, ecc).



LA QUESTIONE DELLA F.O.S.
Come è noto agli addetti ai lavori la c.d. F.O.S. rientra nella categoria generale dei rifiuti provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti però potrebbe essere classificato sia come compost fuori specifica (codice europeo rifiuti 19.05.03) che come "altri rifiuti" provenienti dal trattamento meccanico (vedi Saliceti) con codice europeo dei rifiuti 19.12.12 sempre che non contenga sostanze pericolose perchè altrimenti diventa appunto rifiuto pericoloso (codice europeo rifiuti 19.12.11) e quindi la discarica diventerebbe per speciali pericolosi.



LA QUESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO
Quanto alle terre e rocce di scavo per questi materiali la normativa è stata cambiata più volte e sta per arrivare un nuovo decreto di semplificazione nell’uso di questi materiali (vedi QUI). Semplificazione che è tutto meno che garantista verso la tutela preventiva dell’ambiente.
Il nuovo decreto che sta per essere pubblicato dopo aver svolto l’iter di legge, prevede tra l’altro:
1. le terre e rocce da scavo potranno contenere amianto sia pure entro certi limiti quantitativi.
Rilevo su questo aspetto il parere contrario dell’apposita Sezione del Consiglio di Stato (parere Numero 00390/2016 e data 16/02/2016 vedi QUIsecondo il quale la scelta di togliere il divieto della presenza di amianto dalle terre e rocce di scavo: non risulta documentato da alcun atto depositato presso la Segreteria della Sezione da cui possano evincersi i necessari elementi istruttori utilizzati dall’Amministrazione stessa per raggiungere le succitate conclusioni e, conseguentemente, che la scelta di superare il divieto della presenza di amianto non risulta adeguatamente motivata nella relazione ministeriale, che peraltro si è limitata a sostenere che tale modifica si è resa necessaria anche perché “la formulazione pregressa, consistente nel divieto assoluto, non era verificabile in concreto”.
2. le terre e rocce da scavo potranno contenere fino al 20% in peso materiali di “origine antropica” sostanzialmente non definiti dal testo del nuovo decreto, essendo la definizione di cui alla lettera e) articolo 2 del decreto piuttosto generica;
3. esclude, dalla nozione di terre e rocce da scavo, i residui della lavorazione dei materiali lapidei novità, consentendo agli operatori di qualificarli come sottoprodotti quindi non più rifiuti. In questo modo viene aggirato il minimo divieto che c'era nel Decreto 161/2012 (esaminato sopra) alla presenza di sostanze pericolose quali:  flocculanti con acrilammide o poliacrilammide. Voglio ricordare che l'acrilammide è un cancerogeno e La poliacrilamide è utilizzata come agente flocculante nei limi da lavaggio di inerti.
4. la utilizzabilità delle terre e rocce di scavo si fonda su una autodichiarazione del produttore di questo materiale. Questo vale anche cantieri di grandi dimensioni che producono le terre da abbancare nella futura discarica di Saturnia come si evince chiaramente dall’articolo 22 del decreto in fase di pubblicazione.  Non a caso il Consiglio di Stato in Adunanza Generale nel parere sul  nuovo Decreto ha chiesto di inserire l’obbligo di controlli randomizzati (casuali) sul materiale utilizzato ma per ora non è stato accolto.

Questo decreto potrà essere applicato anche la progetto di discarica di Saturnia. Infatti l’art. 27 del nuovo decreto prevede che agli interventi in itinere per i quali è in corso una specifica procedura ai sensi del d.m. n. 161 del 2012 e dell’art. 41 bis del d.l. n. 69 del 2013 (vedi normativa precedente in vigore) può essere applicata la nuova procedura se entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento “sia stato tasmesso un piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure contenute nel presente schema di regolamento”.

Ovviamente anche se fosse applicata la normativa precedente la situazione non sarebbe molto migliore come ho avuto modo di spiegare in questo post vedi QUI



SUI DOCUMENTI DA PRODURRE A CONCLUSIONE DELLA INCHIESTA PUBBLICA
Su come debba essere organizzata una Inchiesta Pubblica in modo trasparente e soprattutto “terzo” rispetto agli interessi configgenti sul progetto oggetto della stessa, ho già scritto QUIIn questo post volevo brevemente approfondire una questione emersa nel dibattito della prima Udienza. Secondo il Presidente della Inchiesta non bisogna parlare del “passato”. 

Occorre fare estrema chiarezza su questa frase. Infatti una corretta stesura, secondo le migliori pratiche in materia come ad esempio il modello Toscano, un Rapporto Finale della Inchiesta deve contenere proprio nelle sue premesse la storia del conflitto che riguarda sia il sito che il progetto in discussione.

La storia del conflitto deve essere intesa sotto vari profili:
1.la storia tecnico-amministrativa che sottende al progetto in questione. Qui occorre fare riferimento alla storia del sito di bonifica di Pitelli in primo luogo: lo stato dell’iter di bonifica soprattutto per la parte a terra, i rischi ancora in atto e quelli non bene definiti ad oggi (vedi QUIuna chiara esplicitazione dell’iter di valutazione/autorizzazione del progetto di discarica
2. la storia del conflitto di questa area: non solo le contestazioni del pubblico e di associazioni e comitati ma anche le prese di posizione politiche del livello istituzionali sull’area di Pitelli compresa quella dove è prevista la realizzazione della nuova discarica  


In particolare nella sezione Storia del conflitto deve essere riportato il quadro delle posizioni in generale della comunità locale (nelle sue diverse articolazioni sociali e istituzionali) in relazione al progetto oggetto del procedimento di VIA . Questa ricostruzione servirà per fornire il quadro sul livello di accettabilità sociale del progetto e quindi sul livello di conflittualità prodotto dallo stesso, in coerenza peraltro  con la DGR 1660/2013 (Aggiornamento delle Norme Tecniche per la procedura di VIA) che prevede tra i contenuti del  Quadro di riferimento progettuale del SIA: “la gestione sociale del progetto, con riferimento ai soggetti coinvolti, agli impatti relativi a vantaggi e svantaggi sui gruppi sociali, i beneficiari, l’utenza diretta o indiretta, i possibili conflitti.”. 
Le questioni specifiche  e più squisitamente tecniche relative agli impatti potenziali del progetto nonché alle questioni di legittimità dello stesso e del relativo procedimento verranno esaminate nel paragrafo relativo al Bilancio delle Osservazioni su cui tornerò con altri post successivi.

In altri termini la storia del conflitto serve per far comprendere gli interessi in gioco e quindi le parti che le rappresentano, gli eventuali errori anche comunicativi oltre che tecnico procedurali che hanno portato alla situazione della presentazione del progetto oggetto della Inchiesta.
Tutto ciò risulterà essenziale per poi stendere la sezione del Bilancio del Consenso che misurerà quanto la Inchiesta abbia o meno avvicinato le diverse posizioni in gioco o comunque abbia dato risposte alle criticità emerse dal passato anche recente.

In particolare il Bilancio del Consenso dovrà essere così strutturato all’interno del Rapporto Finale della Inchiesta (riporto a titolo semplificativo uno schema tipo utilizzato in una Inchiesta per una discarica di rifiuti speciali pericolosi e non in Provincia di Massa):
















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