E’
in pubblicazione nel sito del Ministero dell’Ambiente (vedi QUI) un
progetto presentato dalla Autorità Portuale della Spezia relativo ad ulteriori
ampliamenti sia del porto commerciale che degli attracchi per navi da crociera.
L’Autorità Portuale ha presentato questo progetto come un mero “Adeguamento
tecnico funzionale” al vigente Piano Regolatore Portuale (di seguito PRP), vale
a dire come un progetto che non richiede la complessa procedura di approvazione
di variante al PRP e relativa applicazione della Valutazione Ambientale Strategica
(di seguito VAS). Questa ultima infatti costringerebbe a valutare gli impatti
ambientali e sociali dei nuovi interventi sulla scala vasta e non solo in
chiave di piccole misure di mitigazione puntuali superabili agevolmente senza istruttorie approfondite e trasparenti.
Di
seguito analizzo in sequenza :
1. le norme sulla base
delle quali un intervento in un porto possa essere o meno considerato Variante
al vigente PRP
2. la descrizione
sintetica del progetto e le contraddizioni con la suddetta normativa e
soprattutto con gli atti di approvazione del vigente PRP spezzino;
3. i motivi per cui a
livello dei singoli ambiti del PRP deve essere applicata prima la VAS solo successivamente, se necessaria, la VIA a
livello di interventi puntuali.
LA NORMATIVA
DI RIFERIMENTO SULLA DISTINZIONE TRA ADEGUAMENTO
TECNICO FUNZIONALE E VARIANTE AL PRP
Qui
soccorrono le Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla
redazione dei piani regolatori portuali.
Secondo queste linee guida di cui riporto uno
stralcio
B
2.2 Efficacia del PRP e campo delle modifiche ed adeguamenti non in
variante
B2.2.1
Sotto-ambito “porto operativo”
Il
sotto-ambito contiene le aree portuali propriamente dette, strettamente interconnesse alle funzioni portuali primarie
(ormeggio delle navi; carico e scarico delle merci; stoccaggio in magazzini e/o
piazzali; servizi portuali, ecc.), a cui riconoscere propria identità e
autonomia.
In
questo sotto-ambito il PRP di tipo strutturale esplicita la propria
flessibilità mediante tre attività coordinate tra loro:
1.
individuazione
di un assetto plano-altimetrico del porto operativo (opere esterne, specchi acquei interni, contorno
banchinato ed aree portuali retrostanti) conseguente ad una previsione
temporale definita (10÷15 anni), ma suscettibile di modifiche purché contenute
entro opportuni margini. 33. Trattasi, più precisamente, della possibilità
di modificare singoli elementi o gruppi di elementi pianificati in maniera tale
che le variazioni eventualmente da introdurre non costituiscano modifiche
sostanziali degli elementi medesimi, sia in senso assoluto che relativo
2.
individuazione
della destinazione funzionale di ciascuna area componente il sotto-ambito, corredata della possibile
indicazione della famiglia di destinazioni d’uso compatibili per analoghi
carichi urbanistici e ambientali.
Trattasi della possibilità di modifica, non in variante, della
destinazione d’uso individuata
all’interno della stessa famiglia. (v. parag. A 2.2);
In
definitiva per tutte le successive scelte di dettaglio in ciascuna area, componente il sotto-ambito, esiste un “dominio
di ammissibilità” di ampiezza finita
(altrimenti le previsioni di P.R.P. diventerebbero aleatorie) nel virtuale campo tridimensionale che ha come coordinate:
1.
l’assetto plano-altimetrico,
2.
le possibili destinazioni d’uso dell’area
3.
il corredo delle condizioni e dei criteri che costituiscono la “griglia di
riferimento”.
Vediamo due esempi
concreti dove il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici applicando i suddetti
criteri è arrivato a due conclusioni diverse
Porto di Catania
Da "darsena
a servizio della zona industriale e traffico containerizzato" in
"darsena polifunzionale al servizio delle attività industriali e
commerciali del porto e del suo hinterland, nonché al traffico containerizzato
e traghetti Ro-Ro;
Da "calata
portuale del porto vecchio, tra la banchina ad est della Capitaneria di Porto e
banchina Dogana, fino alla Sanità Marittima" in "calata
polifunzionale destinata ai servizi portuali, al diporto, alla pesca, ed al
traffico passeggeri per unità di piccolo tonnellaggio";
Secondo Consiglio
Superiore Lavori Pubblici è variante e non adeguamento tecnico funzionale
Porto di Genova
l’Autorità Portuale di Genova ritiene necessario allungare
le strutture di Ponte dei Mille per realizzare accosti più lunghi.
Secondo Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici trattasi, nella sostanza, di adeguamento
tecnico funzionale al Piano Regolatore Portuale vigente in relazione alle nuove
esigenze manifestatesi, che comportano variazioni di modesta entità al contorno
interno portuale. Nel complesso, infatti, non è alterato il generale
assetto planimetrico e funzionale della infrastruttura portuale di che
trattasi.
Quindi sintetizzando
la flessibilità che permette di definire le modifiche come adeguamento tecnico
e non come variante stanno tutte dentro i tre criteri indicati dl Consiglio dei
Lavori Pubblici e sopra riportati. E
come abbiamo visto dai due esempi sopra riportati va a costituire Variante al PRP vigente l’intervento che comporti “modifica sostanziale degli elementi pianificati”
e che non rientri nella “famiglia di
destinazioni di uso compatibili per analoghi carichi urbanistici e ambientali”
IL PROGETTO
PRESENTATO DALLA AP PER IL PORTO DI SPEZIA COSTITUISCE QUINDI VARIANTE AL PRP
E’
indiscutibile che le modifiche di accesso al molo Garibaldi non solo costituiscano
un aumento delle dimensioni del molo
non previste dal PRP ma soprattutto una nuova
destinazione funzionale dello stesso che sicuramente è fuori dalle
“famiglie di uso di destinazione” e modifica il carico ambientale della zona,
basti pensare alla problematica delle navi da crociera che attraccheranno all’ampliato
molo Garibaldi.
Vediamo
perché.
L’articolo
11.3.1 delle norme di attuazione del PRP recita: “La flessibilità nell’attuazione del Piano è ammissibile per una
configurazione di riempimenti esistenti e di nuove previsioni entro la linea di
testata dei moli.”
La Delibera del Consiglio Regionale che ha
approvato il PRP afferma: “costituiscono
varianti al PRP quelle che introducono riempimenti oltre le soglie e i limiti
sopra indicati quale flessibilità e, quindi, non configurabili come adeguamenti
tecnico-funzionali”.
Il
progetto preliminare presentato ora dalla Autorità Portuale afferma a pagina
80:” il molo Garibaldi è stato
recentemente interessato da importanti interventi di riqualificazione
strutturale e di ampliamento lungo il lato di ponente, raggiungendo così i 640
metri di lunghezza e i 160 metri di larghezza in conformità al Piano Regolatore
Portuale”.
Quindi
il nuovo intervento previsto sul Molo Garibaldi (come dimostra la carta
riprodotta nella immagine all’inizio del post) non riguarda la testata
del molo, riguarda il suo ulteriore allargamento verso levante. Tutto questo
non era previsto dal PRP ma soprattutto è una Variante come affermato anche
dalla delibera della Regione sopra citata in quanto siamo di fronte a
“riempimenti oltre le soglie” ulteriori a quelli previsti dal PRP e già
realizzati peraltro negli scorsi anni. Infatti secondo l’articolo 11.3.1 delle
norme attuative del PRP: “Le destinazioni
d’uso e i parametri di intervento sono quelli di seguito riportate: ….
Lunghezza massima banchine di progetto: come da elaborati grafici del nuovo
P.R.P.”
Il
progetto in discussione costituisce
inoltre variante perché cambia anche la destinazione funzionale di una
parte del molto Garibaldi per l’attracco delle navi da crociera come dichiarato
dal Presidente della AP sul Secolo XIX del 25/9/2014. La funzione crocieristica nelle norme
attuative del PRP (articolo 11.3.4) è riferita a zona Morin (transitoria)
Calata Paita (definitiva). Quindi non c’è nell’attuale PRP alcun riferimento
alla destinazione crocieristica nel molo Garibaldi.
SE COSTITUISCE
VARIANTE AL PRP IL PROGETTO PRESENTATO DALLA AP DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A VAS
Il
comma 3ter dell’articolo 6 del DLgs
152/2006 (testo unico ambientale) recita: “ Qualora
il Piano Regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti
tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro
interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo
le modalità e le competenze previste dalla parte II del presente decreto ed è
integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti
di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento”
Il
progetto presentato dalla Autorità Portuale di Spezia è sottoposto a VIA come
abbiamo visto sopra e per gli aspetti di pianificazione (è una variante al PRP
cioè a un piano urbanistico) è sottoposta a VAS.
Così
si ricava dal confronto tra quanto esaminato in precedenza e la norma nazionale
sopra citata.
Ma in realtà la VAS
andava applicata anche a prescindere da quanto sopra esaminato e quindi a
prescindere dalla natura di variante al PRP dei progetti presentati dalla Autorità
Portuale della Spezia, vediamo perché……
L A VIOLAZIONE
DELLE PRESCRIZIONI DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE CHE HA APPROVATO IL
PIANO ATTUALIZZATE ALLA DISCIPLINA IN VIGORE DELLA VAS
Secondo la delibera del Consiglio Regionale che approvò il PRP: “Per
quanto concerne le Norme di
Attuazione del PRP e più in
generale il rapporto tra il PRP e i PUC si rileva quanto segue.
Le Norme di attuazione del PRP risultano per un verso, come
afferma la stessa Relazione illustrativa, generiche, nel senso che l’attuazione
degli interventi previsti è demandata a ”Schemi
di assetto urbanistico” che vengono prescritti per tutti gli Ambiti
considerati dal Piano. Al contempo il Piano non richiama – in quanto adottato
anteriormente – i meccanismi di attuazione introdotti dalla LR 9/2003
contenente la disciplina per l’approvazione dei Piani Regolatori Portuali e dei
progetti di interventi negli Ambiti portuali. Né il Piano si dà carico di
differenziare le regole e la conseguente disciplina della parte strettamente portuale
o mista (portuale/industriale/urbana) e quelle parti prevalentemente urbane
(intendendo per tali quelle in cui non si svolgono funzioni
portuali). Conseguentemente non viene differenziata la normativa e le modalità di
intervento. Al riguardo è prescrivere quanto segue. Le norme del PRP
devono riportare per ciascun ambito la relativa disciplina di intervento in
termini di destinazione d’uso, parametri e modalità attuative,
flessibilità delle relative indicazioni.”
Domanda: dove sono gli schemi di assetto urbanistico relativi
ai diversi ambiti di attuazione del PRP in primo luogo l'ambito del porto
commerciale dedicato al traffico container che dovrebbero definire puntualmente
le definitive destinazioni d'uso, i parametri e le modalità attuative (ad
esempio la quantità di traffico container e il relativo dimensionamento reale
delle banchine)?
La Delibera Consiglio Regionale di approvazione del Prp ha previsto la: verifica dimensioni nuove banchine in sede di attuazione dell'ambito porto commerciale. Afferma infatti la delibera: ".......con riferimento alla esigenza di garantire la necessaria flessibilità nell’attuazione del Piano, si ritiene ammissibile una flessibilità nella configurazione dei riempimenti esistenti e di nuova previsione entro la linea di testata dei moli come previsto nell’intesa in Comitato Portuale"
in relazione alla attuazione cronologica delle opere previste dal PRP occorrerà che venga: "VALUTATO al riguardo che la prevista consequenzialità nella realizzazione delle opere connesse all’attuazione del PRP risulta in grado di ridurre , preliminarmente , le cause di impatto sulle componenti ambientali prima di procedere al completamento delle opere vere e proprie destinate a potenziare le attività produttive portuali attraverso il potenziamento di moli e banchine ;”.
Domanda:
dove è stata fatta questa valutazione di flessibilità, dove sono i parametri di valutazione ambientale, sociale ed economica per svolgerla?
L’ordine del giorno di costituzione del Tavolo di Confronto sull'attuazione del PRP e relativo regolamento ( Tavolo istituito con apposito odg del Consiglio Regionale in parallelo alla approvazione del PRP) prevedeva: modalità di svolgimento dei lavori e obiettivi del tavolo
Secondo l'articolo 3 del Regolamento del Tavolo di confronto l'Assemblea dei partecipanti: "..... dovrà predisporre, sulla base del lavoro istruttorio della Commissione tecnica, documenti di indirizzo e di verifica/controllo in relazione:
dove è stata fatta questa valutazione di flessibilità, dove sono i parametri di valutazione ambientale, sociale ed economica per svolgerla?
L’ordine del giorno di costituzione del Tavolo di Confronto sull'attuazione del PRP e relativo regolamento ( Tavolo istituito con apposito odg del Consiglio Regionale in parallelo alla approvazione del PRP) prevedeva: modalità di svolgimento dei lavori e obiettivi del tavolo
Secondo l'articolo 3 del Regolamento del Tavolo di confronto l'Assemblea dei partecipanti: "..... dovrà predisporre, sulla base del lavoro istruttorio della Commissione tecnica, documenti di indirizzo e di verifica/controllo in relazione:
1. alle modalità di attuazione e allo stato di rispetto delle
prescrizioni previste dal giudizio di VIA
2. alla valutazione degli ambiti o dello stato di attuazione del
PRP
3. verificare la tipologia e le modalità di
approvazione/attuazione della fascia di rispetto porto città anche alla luce
dei primi due punti
4. alla costruzione del percorso di implementazione di un
Sistema di Gestione Ambientale per l'area portuale".
Domande:
1. dove sono
questi documenti di indirizzo e verifica/controllo?
2. perché non
si è dato attuazione a quanto previsto dal Protocollo operativo dei lavori dl
tavolo?
PER DARE
ATTUAZIONE A QUANTO SOPRA PREVISTO OCCORRE LA PROCEDURA DI VAS PER OGNI
AMBITO DEL PRP SULLA BASE DEGLI SCHEMI DI ASSETTO
URBANISTICI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI.
Applicare solo la VIA significa
spezzettare l'attuazione dei diversi ambiti con l'0biettivo al massimo di
stabilire qualche misura di compensazione ambientale per le opere previste a
cominciare dai nuovi mega banchinamenti. Applicare
la VAS vuol dire poter mettere in discussione le destinazioni funzionali
generiche del PRP e quindi verificare ad esempio le dimensioni delle
banchine, le dimensioni delle navi container e del traffico marittimo
mercantile.
Che sia necessario applicare la VAS deriva da due dati oggettivi.....
Il primo è che il PRP è un piano-quadro come definito da Ministero dell'Ambiente e Consiglio Regionale, quindi un piano che in sede attuativa potrà essere oggetto di valutazione anche ad integrazione delle generiche destinazioni funzionali dei singoli ambiti a cominciare da quelli strettamente legati al porto commerciale, considerato che tali generiche destinazioni sono frutto di analisi e studi vecchi di oltre 20 anni!
Il secondo è che quanto sopra è ora previsto dalla legge regionale ligure sui porti (LR 9/2003) che alla lettera b) comma 4 articolo 2 prevede espressamente che per i contenuti pianificatori del PRP debba essere applicata principi tipici della procedura di VAS: sostenibilità e al bilancio ambientale delle relative scelte.
E' ovvio, a scanso di equivoci, che se all'interno degli ambiti del PRP ci saranno opere a cui è applicabile la VIA questa dovrà essere applicata...... ma solo ad integrazione della VAS applicabile all'interno dei vari ambiti e tenendo conto delle correlazioni, in termini di impatto ambientale, tra gli ambiti stessi. Infatti come ho più volte spiegato, anche in questo blog, mentre la VIA ragiona per alternative tecniche all’interno del quadro progettuale presentato (tecniche di disinquinamento, di mitigazione degli impatti, di prevenzione degli impatti, di monitoraggio degli impatti), la VAS ragiona invece per scenari alternativi su quelle che dovranno essere le destinazioni del territorio interessato dal piano.
LA IMPOSTAZIONE SOPRA SVILUPPATA è COERENTE CON GLI ULTIMI INDIRIZZI DELLA
NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI
PIANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI COSTIERI
La Direttiva 2014/89/UE sulla pianificazione degli ambienti
costieri integrata con le politiche marittime ha per compito una pianificazione sostenibile non solo degli ambienti
naturali marittimi e costieri ma anche degli usi di questi ambienti a
cominciare ovviamente dal trasporto marittimo e dai porti commerciali e
per la nautica da diporto.
Si
conferma quindi che gli strumenti di pianificazione degli ambienti
costieri, devono essere valutati, non come somme di progetti,
ma tenendo conto dell’area vasta in cui si vanno a collocare le diverse
attività insistenti sullo spazio costiero e marittimo oggetto della
pianificazione/programmazione. Solo così potranno essere presi in
considerazione quegli “impatti cumulativi provenienti dalle
diverse attività umane” citati dalla Relazione di presentazione della nuova
Direttiva.
La visione strategica, tipica della VAS e
quella di strumenti integrativi ad essa come gli Studi di Impatto
Portuale, permetteranno di tenere in considerazione i
principi/obiettivi della Direttiva 2014/89/UE sulla pianificazione degli ambienti
costieri integrata con le politiche marittime. Principi
che hanno valenza non solo ambientale ma anche socioeconomica.
Non è un caso, parlando di gestione integrata delle
zone costiere e delle relative politiche marittime, che a livello
UE nell'ambito della revisione delle Reti
Transeuropee di trasporto (in pratica l'ossatura delle principali
infrastrutture europee ) siano state proposte:
1. una lista di "core-ports"
strategici per il futuro dell'Unione
2. una revisione
della gerarchia degli investimenti portuali.
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