giovedì 2 ottobre 2014

VAS e Piani attuativi. Regione Liguria non rispetta la legge: il PEEP di Fezzano

La Regione Liguria ci ricasca e per l’ennesima volta viola la normativa sulla VAS (Valutazione Ambientale Strategica vedi QUI)  in materia di strumenti urbanistici attuativi di Piani  urbanistici generali  comunali (in Liguria PUC: Piani Urbanistici Comunali).


Oggetto della decisione regionale (pubblicata sul BURL n.39  del 24/9/2014 Parte II, vedi a pagina 68 QUIin questo caso è stata la Verifica di assoggettabilità a VAS - permesso di costruire in variante al  PUO con valenza di PEEP in località Fezzano - in Comune di Portovenere.

Secondo la Determina Dirigenziale della Regione Liguria tale strumento urbanistico non deve andare a Valutazione Ambientale Strategica ordinaria. La motivazione di questa decisione si fonda sul seguente assunto: “Il P.U.O. in oggetto risulta conforme al P.U.C. vigente, in quanto le modifiche non alterano  le quantità delle superfici residenziali e degli standard urbanistici che sono uguali rispetto  al P.U.O. approvato
In sostanze la Regione sostiene la tesi generale che un PUO cioè uno strumento urbanistico attuativo di un PUC che non costituisce variante a questo ultimo non è sottoponibile a VAS ordinaria.

Le cose non stanno assolutamente così come dimostro di seguito.  


Fa specie in particolare che la Regione, per sostenere la sua tesi, citi una sentenza della Corte Costituzionale che non riguarda il caso in esame. La Regione cita la sentenza  n.178/2013, che peraltro ha dichiarato la parziale incostituzionalità della legge regionale ligure della VAS. Questa sentenza tratta il tema della non applicabilità della verifica di assoggettabilità a VAS ai piani minori o strumenti urbanistici attuativi sotto certe soglie dimensionali.  Sul significato di questa sentenza ho spiegato QUI

Nel caso del PEEP di Fezzano, dal punto di vista della VAS, il principio in discussione è un altro. Se si approva oggi uno strumento urbanistico attuativo (un PUO nel caso in esame) o una variante dello stesso, e questo strumento urbanistico fa riferimento ad un piano generale (PUC in Liguria) che non ha mai avuto la VAS, si deve comunque applicare questa procedura ambientale al PUO a prescindere che sia o meno in variante del PUC?

Il principio è stato affrontato da una legge della repubblica (sia pure indirettamente come vedremo) e da una sentenza della Corte Costituzionale, non quella citata dalla Determina della Regione sopra riportata, ma la n. 58 del 2013.

Vediamo così affermano entrambe: la legge e la sentenza.

LA LEGGE 
La legge è la n.106 del 2011 (per il testo dell'articolo che riguarda il nostro tema vedi QUI). 
Tra i principi individuati dall’articolo 5 del decreto legge in esame finalizzati alla liberalizzazione delle procedure edilizie c’è quello che esclude la VAS  per gli strumenti attuativi di piani  urbanistici  già sottoposti a valutazione ambientale strategica.
Sulla base di questo principio affermato al comma 1 dell’articolo 5 di questa legge, successivamente al comma 8 l’articolo 5 della  legge modifica l’articolo 16 della legge 1150/1942 ( per il testo vedi QUIstabilendo che lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti  a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali,  gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato,  la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque  limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di  assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma

Quindi è chiara la ratio della norma gli strumenti urbanistici attuativi di piani sovraordinati che non hanno avuto la VAS devono a loro volta essere sottoposti a VAS ordinaria, proprio perché non sono stati valutati gli impatti potenziali tra l’area interessata dal piano attuativo e l’area vasta disciplinata dal piano generale del Comune (nel caso ligure il PUC). 



LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
A conferma della mia interpretazione della ratio della norma di legge sopra riportata la Corte Costituzionale (sentenza n. 58 del 2013, per il testo vedi QUInel dichiarare la parziale incostituzionalità della legge regionale della Regione  Veneto afferma quanto segue: “ Quanto al rapporto tra la norma impugnata e la normativa dello Stato, occorre premettere che la prima, nonostante l’affermazione in tal senso in essa contenuta, non costituisce attuazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia). Quest’ultima previsione normativa, infatti, ha per esclusivo oggetto il caso in cui il piano urbanistico generale, nel rispetto del quale viene poi adottato lo strumento attuativo, sia già stato sottoposto a VAS. Il legislatore statale, in ragione di ciò e al fine di semplificare il procedimento urbanistico, si è premurato di evitare una duplicazione della valutazione ambientale strategica, indicando le condizioni in presenza delle quali per il piano attuativo non occorre la VAS. La lettera a) del comma 1-bis dell’art. 14 della legge regionale n. 4 del 2008 riguarda invece l’opposta ipotesi, in cui il piano urbanistico generale non è stato oggetto di valutazione ambientale strategica, ed è chiaro perciò che le due disposizioni hanno presupposti diversi, sicché la prima non può dirsi conseguente alla seconda.”

Peraltro avevo già commentato la sentenza della Corte Costituzionale sopra riportata  QUI



CONCLUSIONI
Ancora una volta la Regione Liguria dimostra di avere una interpretazione tutta sua della normativa sulla VAS. Peccato che  la Corte Costituzionale sempre nella sentenza sopra riportata abbia  affermato che la VAS rientra nella materia ambiente di: “……competenza esclusiva dello Stato, e che  interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi,  pur  intercettando   gli   interessi   ambientali,   risultano espressivi di una competenza propria della Regione (sentenza  n.  398 del 2006). Non è  dubbio, perciò, che il significativo spazio  aperto  alla legge regionale dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006 (in  particolare, art. 3-quinquies;  art.  7,  comma  2)  non  possa  giungere  fino  a invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato in  merito alla sottoposizione a VAS di determinati piani  e  programmi,  scelte che in ogni caso sono largamente condizionate dai  vincoli  derivanti dal diritto dell'Unione.”



















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