martedì 21 ottobre 2014

Area ex Pittaluga- Le Grazie: una bonifica seppellita sotto l’asfalto?

L’area è stata inserita da tempo  nella Anagrafe dei siti di interesse regionale da bonificare  (vedi DGR 1717/2012, per il testo completo vedi  QUI presenza confermata dalla più recente Decreto Dirigenziale n.1701 del 19/6/2015, vedi QUI). 
In particolare questa area è inserita nella tabella relativa alla lettera b) comma 1  articolo 8 della legge regionale 10/2009 (vedi  QUIil che significa che trattasi di area in cui è già stato definito il livello e la diffusione dell’inquinamento (caratterizzazione e analisi di rischio) e quindi si dovrebbe avviare la bonifica o la messa in sicurezza permanente della stessa.




DEFINIZIONI IN MATERIA DI BONIFICHE
Prima di entrare nel merito  della vicenda alcune nozioni di base in materia di bonifiche:

Caratterizzazione: l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. (allegato II al Titol V della Parte IV del DLgs 152/2006)

Analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto (lettera s) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)

Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr) cioè dei limiti dei diversi inquinanti da raggiungere  secondo l’Analisi di rischio, tenuto della destinazione urbanistica dell’area (lettera p) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)

Messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici (lettera o) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006).



LA PROCEDURA SECONDO LA LEGGE REGIONALE SULLE BONIFICHE E QUELLA SEGUITA PER L’AREA EX PITTALUGA
Il Comune di Portovenere ha approvato l’analisi di rischio (vedi definizione sopra) in data  30 luglio 2011. Secondo il combinato disposto dei commi 14 e 15 dell’articolo 9 della legge regionale 10/2009: il progetto di bonifica deve essere approvato entro e non oltre 8 mesi dall’approvazione dell’analisi di rischio. 
La prima cosa che non torna nella vicenda in esame è questa:  siamo nell’ottobre 2014 e come vedremo tra poco nessun progetto di bonifica è stato approvato anzi nell’ultimo atto amministrativo di questa vicenda  (la nota di chiusura del  sub procedimento di approvazione dell’Analisi di rischio (prot. Comune Portovenere n. 0005397) si rinvia ulteriormente la approvazione del progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente (vedi definizioni sopra). 



IL PROBLEMA URBANISTICO
Come afferma il comma 3 articolo 8 della legge regionale 10/2009: “3. La Regione, successivamente all'inserimento di un sito in anagrafe, ne dà comunicazione:
a) al comune interessato, affinché l'inserimento in anagrafe venga riportato nel certificato di  destinazione urbanistica, nella cartografia e nelle norme  tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale;
b) alla conservatoria dei registri immobiliari presso l'agenzia del territorio, affinché l'inserimento in anagrafe venga iscritto nel catasto immobiliare.
b-bis) all'ufficio erariale, ai sensi dell'art. 251, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il comma 2 articolo 251 recita: “2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.”

Risulta quindi una stretta correlazione tra destinazione urbanistica dell’area, livelli di inquinamento accertati in essa, obiettivi di disinquinamento raggiunti con la bonifica o la messa in sicurezza permanente, non  a caso il comma 7 articolo 242 del DLgs 152/2006  afferma che l’approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente : “costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori”.

La seconda cosa che non torna in questa vicenda è che nelle more delle bonifica del sito in esame, in questa area il Comune di Portovenere con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 21 marzo 2012 ha approvato un progetto di “riqualificazione di area polisportiva baia delle Grazie”!



LA NON COERENZA TRA I DOCUMENTI DI CARATTERIZZAZIONE E LE CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DOPO L’ANALISI DI RISCHIO
La Conferenza dei Servizi (del 9 marzo 2011) che ha approvato l’analisi di rischio ha rinviato ad un futuro non definito il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente ed ha invece previsto  una misura cautelativa per i fruitori dell’area: “la completa impermeabilizzazione (asfaltatura) dell’area”.  Si tratta, secondo la vigente normativa di una  messa in sicurezza operativa: “l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate” (lettera n comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006).

Come da definizione sopra riportata un intervento come quello approvato per l’area inquinata di cui stiamo trattando deve comunque: “garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente”.
Qui nasce la terza cosa che non torna in questa vicenda.
Infatti secondo il documento di Caratterizzazione (vedi definizione sopra) dell’area in oggetto: “è individuabile la presenza di una situazione di contaminazione, che ha come fonte primaria il prodotto libero in galleggiamento sulla superficie freatica al centro del sito e come secondaria il terreno e le acque contaminate da metalli pesanti e prodotti petroliferi…”. Mentre: “per quel che concerne il comparto aria, il monitoraggio dei vapori condotta sui 2 punti all’interno del sito hanno mostrato l’assenza di pericolo immediato per i soggetti che usufruiscono dell’area in esame (concentrazione di composti volatili nell’area in esame (concentrazione di composti volatili nell’aria al di sotto dei limiti di rilevabilità)”. 

D’altronde lo stesso documento dell’Analisi di Rischio (pagina 20 per il testo completo vedi QUI), successivo a quello di caratterizzazione sopra riportato, conferma che: “la campagna di indagini sui vapori ha mostrato assenza di vapori da suolo”. Non solo ma sempre l’analisi di rischio conferma che: “I risultati delle analisi chimico-fisiche sulle acque della rete piezometrica hanno restituito una condizione di non conformità per i composti organici concentrata nella  zona centrale e meridionale dell’area; in tale porzione è stata riscontrata, come noto, la presenza di prodotto libero pesante in galleggiamento.”

Il documento di Caratterizzazione a pagina 35 individuava delle linee guida operative di bonifica per l’area interessata  che dovevano essere poi definite dalla Analisi di Rischio.
 Tra questa linee guida c’era anche la ipotesi di asfaltatura. Invece nel documento di Analisi di Rischio (pag. 33) si propone operativamente soltanto: “la necessità, in  accordo con l’art. 242 del D.Lgs. 152/06, di procedere con la redazione di un progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza permanente, volto a gestire la situazione di contaminazione diffusa dell’area.”.



I RITARDI NELLA ASFALTATURA
Come abbiamo visto l’analisi di rischio è stata approvata nel luglio 2011, successivamente con Determina Dirigenziale del Comune di Portovenere  n. 512 del 13 agosto 2011 e poi con Determina Dirigenziale  n. 163 del  28 ottobre 2011 sono stati approvati l’incarico e il progetto esecutivo per l’asfaltura.  Asfaltatura prevista dal parere di prevenzione del rischio sanitario dell’ASL rilasciato in data 26 aprile 2011 e questo  a prescindere dalla contraddizione sopra rilevata  tra documenti tecnici  che non danno priorità alla asfaltatura e scelte amministrative che invece la prevedono come misura di sicurezza “cautelativa  per i fruitori dell’area” (parere della Provincia del  9 maggio 2011).  

Ebbene qui siamo alla quarta cosa che non torna in questa vicenda perché fino a pochi giorni fa la asfaltatura non era ancora  stata realizzata.  Questo nonostante l’Analisi di Rischio (che pure non vede nei rilasci dal suolo superficiale di inquinanti aeriformi un pericolo  prioritario ma semmai nell’inquinamento degli strati più profondi e soprattutto delle acque almeno in prospettiva: vedi citazioni sopra riportate), affermava comunque un superamento delle soglie degli inquinanti anche per il suolo superficiale anche se afferma sempre l’analisi di rischio tale gradiente di inquinamento aumento con: “ l’aumentare della profondità dalla quota dell’attuale piano di campagna”.



CONCLUSIONI
Insomma la vicenda, riassumendo dimostra in sintesi un impostazione paradossale in tutta questa vicenda da parte degli enti competenti, in primo luogo il Comune.
1. Quello che per legge andava approvato e fatto già da molto tempo non è stato fatto: progetto di bonifica e/o messa in sicurezza permanente
2. Quello che tutto sommato non era e non è indispensabile è stato approvato e recentemente realizzato (pochi mesi fa): l’asfaltatura
3. Ma neppure quello che è stato approvato e che doveva essere una misura cautelare di prevenzione del rischio sanitario  è stato eseguito  con celerità come dovrebbe meritare un intervento "cautelare", questo nonostante siano passati tre anni dalla approvazione!
















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