lunedì 26 agosto 2013

Progetto Botta: il TAR Liguria rimuove sentenze di Corte Costituzionale e Corte di Giustizia!

Letta la sentenza del TAR Liguria (vedi QUI) che ha bocciato il ricorso contro il progetto Botta di Sarzana (vedi QUI e QUIper altri post sul tema scritti  in passato). 
La sentenza esprime, nelle motivazioni, una serie di riflessioni assolutamente infondate in relazione alla applicabilità della Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) alla variante che ha approvato a suo tempo il progetto Botta. Vediamo perché…..




LA VAS NON PUÒ ESSERE ESCLUSA SOLO IN BASE ALLE DIMENSIONI DELL’AREA INTERESSATA DALLO STRUMENTO URBANISTICO IN OGGETTO
Nella sentenza del  TAR , in relazione alle procedura di VAS, si afferma: 
"Infatti, le norme che hanno introdotto, giustamente ad avviso del Collegio, una verifica più puntuale della compatibilità ambientale di interventi di ristrutturazione urbanistica, hanno previsto delle “soglie” d’intervento ritenute il parametro di riferimento per verificare il permanere dell’equilibrio tra ambiente ed intervento umano. Al di sotto di tali soglie, la verifica rischierebbe di appesantire procedimenti edilizi che, per la loro modesta entità, non sono in grado di compromettere l’equilibrio ambientale del sito d’intervento."
Concludono i giudici del TAR:” Nello specifico, dunque, non sussiste il presupposto per l’applicazione della VAS (art. 6, commi 2 e 3 D.Lgs n.152\2006 che presuppone il recupero, per ciò che ci riguarda, di aree urbane esistenti non inferiori ai dieci ettari, mentre nel caso di specie tutto l’intervento supera di poco i sei ettari.”

Ecco sul punto cosa scrive la Corte Costituzionale che ha bocciato la legge ligure che introduce soglie di applicabilità della verifica di VAS: 
"la dimensione quantitativa e l'entità delle modifiche dei piani, possono giustificare , sulla base di criteri predeterminati, l'esonero dalla procedura di Vas, non dalla verifica di assoggettabilità, la quale é invece l'esito prodotto dalle disposizioni censurate che, in tal modo riducono il livello di tutela ambientale.

La sentenza della Corte Costituzionale è del 4 luglio scorso mentre la sentenza del TAR di cui stiamo trattando è stata depositata lo scorso 23 agosto.
Devo dedurre che i signori giudici del TAR non conoscono la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha cassato proprio la legge ligure sul punto che loro richiamano per giustificare la loro decisione a fare della variante impugnata. Complimenti per la preparazione e l’attenzione nella stesura delle motivazioni delle sentenze!



LA VAS DEVE ESSERE APPLICATA, ALMENO COME VERIFICA, PER TUTTI GLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DI PIANI CHE NON HANNO AVUTO LA VAS IN PRECEDENZA
Ma c'è di più i giudici del TAR  rimuovono anche un altra sentenza della Corte Costituzionale (n. 58 del 2013) che ha richiamato l'articolo 5 della Legge 12 luglio 2011, n. 106. Secondo questa norma  gli strumenti urbanistici attuativi di piani urbanistici generali,  che non hanno avuto una VAS, devono essere  sottoposti a VAS.
Così si smonta anche la pseudo motivazione del TAR Liguria per cui la variante, impugnata dal Comitato, non avrebbe introdotto modifiche al piano particolareggiato del 1998, quindi per essa non sarebbe comunque applicabile la VAS a prescindere dalle soglie di cui ho trattato sopra.  
In particolare la Corte Costituzionale nella sentenza citata  (58/2013) afferma un principio chiarissimo: “sono sottoponibili a VAS i piani attuativi di piani urbanistici generali  che non hanno avuto la VAS”.
Quindi la variante al piano particolareggiato andava sottoposta a VAS in primo luogo perché relativa ad un piano regolatore generale che non aveva avuto alcuna valutazione ambientale. Ricordo che la variante impugnata costituiva variante sia al Piano Particolareggiato che al Piano Regolatore Generale del Comune, peraltro, quest’ultimo,  abbondantemente scaduto da tempo.



LA VAS ANDAVA COMUNQUE APPLICATA SENZA BISOGNO DI VERIFICA PERCHÉ LA VARIANTE CONTIENE OPERA SOTTOPOSTA A VERIFICA DI VIA
La Corte Costituzionale nella sentenza già citata (58/2013) afferma un altro principio chiarissimo:  “sono sottoponibili a VAS  i piani attuativi di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS  se prevedono progetti/opere sottoponibili a VIA  e questi ultimi non sono stati previsti in sede di approvazione del piano urbanistico generale”.

Quindi la Variante andava sottoposta a VAS, perché il progetto in essa contenuto  è stato sottoposto, dalla Regione,  a screening di VIA, e questo secondo il Dlgs 152/2006 (TU ambientale), la legge 106/2011 e ora anche la Corte Costituzionale,  doveva comportare l’automatica applicazione della VAS senza neppure passare dalla verifica!
Sull’obbligo di applicare la VAS ordinaria ai piani o strumenti urbanistici che comprendono opere sottoponibili a VIA (sia ordinaria che di verifica) afferma, nelle sue  conclusioni l’Avvocato UE (nelle Cause riunite C‑105/09 e C‑110/09 49): “Sarebbe pertanto incompatibile il requisito aggiuntivo della possibile sussistenza di significativi effetti sull’ambiente.”.  



LA QUESTIONE DELLA MANCATA APPLICAZIONE DELLA VIA AL PARCHEGGIO PREVISTO DAL PROGETTO BOTTA
Afferma la sentenza del TAR Liguria:” verificato che il parcheggio progettato ha una capacità massima di 431 posti auto pubblici neppure quest’ opera supera il limite di legge che fa scattare l’obbligo di VIA sul progetto e di VAS sul piano per le opere in questione (park superiore a 500 posti –all.IV parte II cod.ambiente).”

E qui siamo allo sfondo finale da parte dei giudici del TAR.

Primo da progetto i posti auto erano 600 e la verifica di applicabilità della VIA si fa sul progetto non sulle interpretazioni.  Ma questo sarebbe il meno, infatti……

Secondo il progetto è andato comunque a verifica di VIA in quanto rientrante nella categoria 10b dell’apposito allegato alla legge regionale sulla VIA: “interventi di edilizia residenziale comportanti edificazioni superiori a 70.000 mc in nuovo volume edificato o superficie territoriale trasformata, escluse le sistemazioni, superiore a 5 ha”. Quindi di cosa straparlano questi del TAR, boh???!!!

Terzo i giudici del TAR ribadiscono che la applicazione della VAS è legata al superamento di soglie dimensionali in palese contrasto con la legge vigente e la giurisprudenza costituzionale come visto in precedenza!

Quarto non varrebbe la interpretazione per cui siccome non c’è la VIA per il  parcheggio allora non si applica neppure la VAS. Abbiamo infatti visto sopra che la VIA c’è stata comunque sia pure nella forma della verifica e che ciò, ex lege, avrebbe comportato la automatica applicazione della VAS.



PROMEMORIA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA PER I GIUDICI DEL TAR LIGURIA SULLE CONSEGUENZE DELLA MANCATA APPLICAZIONE DELLA VAS
La Corte di Giustizia della UE con sentenza del  28/2/2012  (causa C41-11) è intervenuta sulla questione della mancata VAS ai piani urbanistici, affermando tre principi chiarissimi:
1. quando un “piano” o “programma” avrebbe dovuto, prima della sua adozione, essere sottoposto a VAS  ex Direttiva,   le autorità competenti hanno l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti atti a rimediare all’omissione di una tale valutazione 
2. un tale obbligo incombe altresì ai giudici nazionali investiti di un ricorso contro un atto nazionale siffatto, per cui i giudici aditi devono prendere, sulla base del diritto nazionale, provvedimenti diretti alla sospensione o all’annullamento del “piano” o “programma” adottato in violazione dell’obbligo di procedere a VAS
3. l’obiettivo fondamentale della direttiva VAS sarebbe disatteso se, aditi al riguardo, i giudici nazionali non adottassero, nel contesto di simili ricorsi e nei limiti dell’autonomia procedurale, le misure, previste dal proprio diritto nazionale, idonee a impedire che un piano o programma siffatto, compresi i progetti da sviluppare nell’ambito di tale programma, possa essere messo in atto senza una valutazione ambientale. 



CONCLUSIONI
Ovviamente la sentenza del TAR è riformabile solo in sede di Consiglio di Stato, ma almeno relativamente alla interpretazione, ivi contenuta, sulla VAS e sulla VIA, le affermazioni dei giudici liguri sono talmente assurde che fanno riflettere attentamente sulla autonomia di giudici di questo organo collegiale almeno nel caso in esame.
Trovo tutto ciò molto inquietante anche alla luce della durezza con la quale la sentenza condanna al pagamento di ingenti spese processuali (8.000 euro), il Comitato Che Botta e la Legambiente Liguria quali ricorrenti. 
Anche qui i giudici del TAR confermano di essere poco avvezzi alla frequentazione della normativa e della giurisprudenza comunitaria in materia ambientale, in questo caso in materia di accesso alla giustizia per tutela interesse ambientali. Anche qui sarebbe bastato che i giudici liguri si fossero letti la recente sentenza della Corte di Giustizia che chiarisce che i ricorsi in materia ambientali se eccessivamente onerosi (anche per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso da parte dei giudici nazionali) rischiano di impedire ai cittadini attivi di adire la magistratura per tutelare interessi generali come quello all’ambiente. Per un commento articolato di questa sentenza europea si veda  QUI

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