giovedì 29 agosto 2013

Trasparenza: I nuovi obblighi dei Comuni in materia urbanistica e ambientale!




Il nuovo Decreto Legislativo 33/2013 ha sistematizzato e attuato una serie di norme precedenti relative alla disciplina e promozione della trasparenza nella Pubblica Amministrazione compresi gli enti locali: Province e soprattutto Comuni. Sulle innovazioni introdotte da questa normativa ho trattato QUI e più diffusamente QUI
Ora interviene una delibera della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (di seguito CIVIT) 
che chiarisce puntualmente ed in particolare i documenti che ogni amministrazione deve pubblicare compresi quelli relativi al governo del territorio (edilizia e pianificazione urbanistica) e dell'ambiente).  



LA NUOVA DELIBERA CHE DEFINISCE SPECIFICAMENTE GLI OBBLIGHI E LE SCADENZE TEMPORALI DEGLI STESSI PER LA P.A.
In attuazione di questa normativa è stata pubblicata un nuova Delibera CIVIT ( n. 50/2013) “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” (per il testo completo vedi QUI che fornisce indicazioni per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il suo  coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, per il  controllo e il monitoraggio sull’elaborazione e sull’attuazione del Programma.

Le nuove linee guida stabiliscono in primo luogo che  il termine per l’adozione del Programma triennale per la trasparenza  e l’integrità è il 31 gennaio 2014. Quindi i Comuni, se non lo hanno ancora fatto dovranno velocemente attrezzarsi per adempire a questo obbligo.
Ricordo che il Programma della Trasparenza deve contenere:
1. gli obiettivi che l’ente si pone  per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
2. le  finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
3. gli stakeholders interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
4. i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica

Le Amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare  i propri obiettivi,
costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

Insieme con il programma ogni Amministrazione Comunale deve nominare un Responsabile della Trasparenza che, tra l’altro, provvede all'aggiornamento   del   Programma triennale per la trasparenza e al coordinamento di questo programma con il Piano triennale di prevenzione della corruzione, che definisce il grado di corruttela potenziale e gli indirizzi per prevenirla all’interno della singola Amministrazione.  



LA VISIONE AMPIA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI DATI E  DOCUMENTI
La delibera in esame conferma che la Amministrazione dovrà pubblicare ulteriori dati/documenti rispetto a quelli per i quali esista già un obbligo ex lege.  La necessità di pubblicare ulteriori dati e documenti deve essere letta   non  come: “mero adempimento delle norme puntuali sugli obblighi di  pubblicazione.  In questa ottica, i dati ulteriori sono quelli che ogni amministrazione, in ragione delle proprie  caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare a partire dalle richieste di conoscenza  dei propri portatori di interesse”. La delibera fornisce alcuni esempi di ulteriori dati e documenti come quelli relativi alle attività ispettive.



I DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN MATERIA DI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
L’allegato I della delibera CIVIT  (per il testo vedi il link sopra) in esame elenca tra gli altri gli atti che in materia di pianificazione urbanistica devono essere pubblicati e aggiornati tempestivamente:
1. schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione
2. delibere di adozione o approvazione
3. relativi allegati tecnici
4. documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di  trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale  comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o  pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a  fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di
aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse.


I DOCUMENTI E LE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE IN MATERIA AMBIENTALE
L’allegato I della delibera CIVIT in esame elenca anche i dati e i documenti in materia ambientale che devono essere pubblicati integralmente e aggiornati tempestivamente:
Informazioni ambientali:  Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:
1. Stato dell'ambiente : Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali,  compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi,  compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi
2. Fattori inquinanti: Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le  emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi  dell'ambiente
3. Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto: Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli  accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o  possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi  economiche usate nell'ambito delle stesse
4. Misure a protezione dell'ambiente e  relative analisi di impatto: Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed  ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse
5. Relazioni sull'attuazione della legislazione: Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
6. Stato della salute e della sicurezza umana: Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le  condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili  dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore
7. Relazione sullo stato dell'ambiente del  Ministero dell'Ambiente e della tutela del
Territorio.



FACCIAMO UN ESEMPIO: APPLICHIAMO QUESTI NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI AL SITO DEL COMUNE DI SPEZIA
Se noi andiamo alla sezione sportello ambientale (vedi QUItutte le voci ambientali non contengono alcuno dei dati informativi sopra elencati se non in maniera molto generica.  Soprattutto manca il recepimento della finalità dei nuovi dati informativi da pubblicare che è quella di fornire una lettura integrata dei diversi dati ambientali settoriali al fine monitorare gli impatti cumulativi. In altri termini le 7 voci sopra elencate (paragrafo precedente di questo post) come quelle, ad esempio dei punti 3 e 4, 7, dimostrano che l’informazione non deve riguardare solo il singolo dato ambientale (esempio: quanti microgrammi di polveri in una certa area) ma la valutazione integrata con il territorio reale e non solo con il rispetto astratto dei limiti di legge; il tutto al fine di valutare non solo la sostenibilità in termini di raggiungimento di obiettivi di salvaguardia ambientale ma anche il grado di integrazione delle politiche, delle azioni inter e intradipartimentali, della enunciazione delle priorità e della convergenza di più azioni su queste priorità. 
Non a caso che nei Rapporti ambientali nazionali, il Comune di Spezia, quando vengono usati indicatori integrati (es. politiche energetiche), finisce agli ultimi posti della classifica dei Comuni sotto una certa soglia dimensionale (vedi  QUI). 

A questo punto il Comune non ha più giustificazioni, è la legge che gli impone di aggiornare la sua politica di informazione/comunicazione ambientale e territoriale. Vedremo nei prossimi mesi.......  E questo vale ovviamente per tutto gli altri Comuni......... 













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