giovedì 6 giugno 2019

Biodigestore rifiuti a Spezia: la Amministrazione Provinciale e le “sue” leggi


Ieri il Consiglio provinciale spezzino ha approvato una mozione (a maggioranza) nella quale si dichiara sostanzialmente di condividere la procedura in corso, presso la Regione, di Valutazione e Autorizzazione del progetto di biodigestore in località Saliceti nel Comune di Vezzano Ligure .
Come è noto a tutti il sito di Saliceti non è previsto dal Piano di Area approvato dal Consiglio Provinciale il 6 agosto 2018 e poi recepito lo stesso giorno ,con delibera del Comitato di Ambito Regionale, nel Piano di Ambito Regionale. Piano di Ambito Regionale che ha la funzione di verificare che la somma dei Piani di Area delle tre Province liguri e della Città Metropolitana di Genova chiudano il ciclo dei rifiuti in quadro di efficienza  gestionale.

Rispetto al suddetto quadro amministrativo vigente ieri nel Consiglio rappresentanti politici e istituzionali della Amministrazione provinciale hanno fatto dichiarazioni che non corrispondo al testo della vigente normativa. Di seguito le dichiarazioni e il confronto con la vigente normativa in materia…


LA PRIMA DICHIARAZIONE la Provincia non può scegliere i siti in cui realizzare gli impianti. Può dire dove non si possono fare
Non commento personalmente mi limito a citare la legge in materia. Recita la lettera  d) dell’articolo 197 del DLgs 152/2006 sulle competenze delle Province in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti: “d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 20, comma 2, del decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.”   Faccio notare solo che le previsioni del sopra citato comma 3 articolo 199 DLgs 152/2006 sono i criteri della Regione per individuare i siti degli impianti di gestione rifiuti. QUINDI LA REGIONE FISSA I CRITERI DI LOCALIZZAZIONE E LA PROVINCIA DECIDE DOVE COLLOCARE GLI IMPIANTI E NON SOLO DOVE NON COLLOCARLI.


LA SECONDA DICHIARAZIONE: il piano di Area approvato l’agosto del 2018 non esiste più in quanto ora c’è solo il Piano di Ambito Regionale che lo ha assorbito.
Come dovrebbe essere noto in Provincia: Piano di Area Provinciale e Piano di Ambito Regionale hanno due funzioni diverse. Il Piano Provinciale come abbiamo visto sopra individua i siti dove collocare gli impianti, il Piano di Ambito Regionale “coordina” i Piani Provinciali al fine di una gestione unitaria del ciclo dei rifiuti nell’Ambito unico regionale. Ma come afferma la legge regionale ligure, che non a caso usa il plurale e non il singolare: “Piano metropolitano e dei piani d’area, i quali, in attuazione della pianificazione regionale di cui all’articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, rappresentano gli strumenti per il governo delle attività connesse allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani…” (lettera a) comma 2 articolo 15 legge regionale 1/2014). Quindi  il Piano di Ambito Regionale non assorbe un bel nulla, a differenza di quello che affermano i signori della Provincia, ma semplicemente coordina e verifica la coerenza su scala regionale dei Piani di Area. 
Ma comunque senza ora voler scendere ai particolari interpretativi giuridici anche se fosse vero quello che afferma la Provincia se il Piano di Ambito Regionale assorbe il Piano di Area Provinciale tanto che quest’ultimo non esiste più, proprio perché viene assorbito il Piano Regionale ne assorbe i contenuti e nei contenuti del Piano di Area  Provinciale spezzino risulta con chiarezza che il sito per il biodigestore è Boscalino, punto!


LA TERZA DICHIARAZIONE: se non si fa il biodigestore ci vuole la discarica.  Come dovrebbe essere noto ai signori in Provincia sia la Direttiva UE che la normativa nazionale (DLgs 36/2003 e successive modifiche) stabilisce limiti molto vincolanti allo smaltimento dei rifiuti biodegradabili in discarica con scadenze temporali e relativi limiti quantitativi ben scadenzati. Certo una discarica di servizio occorre ma ci sarebbe bisogno comunque di questa tanto è vero che il Piano Regionale Gestione Rifiuti e i Piani di Area e relativo Piano di Ambito Regionale la prevedono anche con la realizzazione dei biodigestori. Quindi  la "discarica conseguenza del mancato biodigestore" non c’entra nulla, al limite i rifiuti biodegradabili finiranno ad altri impianti di trattamento in Regione Liguria o fuori Regione. Situazione non auspicabile ovviamente ma ben altra cosa del finto rischio paventato da qualcuno nel Consiglio Provinciale di ieri. 


CONCLUSIONI
Il Presidente della Provincia ha dichiarato all’ìnterno della discussione del Consiglio Provinciale che la Amministrazione che rappresenta: “deve muoversi  nei limiti della normativa”. Viene una domanda spontanea, quale normativa? Quella che ho riportato sopra e che corrisponde alla normativa ufficiale o quella interpretata <<molto soggettivamente>> dalla Amministrazione Provinciale. Spero che sia la prima, lo spero per la Provincia ma soprattutto per il diritto  e, consentitemelo, per i cittadini di Vezzano Ligure e di Santo Stefano Magra.

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