venerdì 13 gennaio 2017

Presidenze Autorità Portuali: evitare conflitti di interesse anche alla fine del mandato

L’ex Presidente della Autorità Portuale di Genova è stato nominato direttore dei rapporti istituzionali per l’Italia della società  Mediterranean Ship Company. Si tratta di un incarico prestigioso per il quale faccio i complimenti personali all’ex Presidente, ma c’è un ma. MSC è un operatore che ha ottenuto e ottiene autorizzazioni concessioni investimenti per migliorare l’accesso delle sue navi ai porti italiani ed in particolare al Porto di Genova, proprio quel porto dove il nuovo manager ha svolto per anni la funzione di Presidente della Autorità Portuale.
Penso che occorrebbe, come peraltro avviene per altre cariche istituzionali che devono svolgere rilevanti funzioni istituzionali terze, chi le ricopre non dovrebbe almeno per qualche anno ottenere a fine mandato incarichi rilevanti dagli operatori che svolgono attività regolate autorizzate e controllate proprio da chi ha esercitato tali cariche istituzionali.

Affermazioni forte le mie? Oppure affermazioni dettate dalla voglia di polemica politica? Assolutamente no ritengo invece che la mia affermazioni derivino proprio dalla disamina puntuale (leggi giurisprudenza e dottrina) delle funzioni e delle finalità delle stesse che svolgono le Autorità Portuale (ora Autorità di sistema portuali secondo la dizione del DLgs che ha riformato la legge quadro sui porti (vedi QUI).

Vediamole queste finalità e funzioni che possono servire inoltre come promemoria per giudicare anche i nuovi Presidenti delle AdSP, compresa quella di Spezia/Carrara, nelle esercizio delle loro funzioni, magari per evitare sconfinanti dalle loro funzioni come è spesso avvenuto anche a Spezia da parte dei Presidente precedenti (vedi NOTA ALLEGATA ALLA FINE DEL PRESENTE POST).




UNA SENTENZA CHE CONFERMA IL RUOLO DI AUTORITÀ INDIPENDENTE DELLA AUTORITÀ PORTUALE
Il TAR PUGLIA  in una sentenza n.1138 del 4/7/2012  (vedi qui) aveva confermato la natura di ente pubblico non economico della Autorità Portuale (ora Autorità di sistema portuali).  Sentenza nei suoi principi di fondo ancora valida dopo la riforma delle quadro sui porti avvenuta con il DLgs 169/2016.  Il TAR Puglia in quella sentenza ha  riprendso gli indirizzi che emergono dalla normativa e prevalente giurisprudenza in materia sostanzialmente validi ancora dopo la recente riforma:  
1. “L’AdSP è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale” articolo 6, comma 5 articolo 6 legge n.84 del 1994
2. “Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime”: art. 1,comma 993,della legge n.296 del 2006
3. Le competenze della Autorità Portuale elencate dal comma 4 dell’articolo 6 legge n.84 del 1994. “Tali attività, implicanti, come si è visto, anche l’esercizio di poteri autoritativi, riguardando prevalentemente attività di supervisione e di controllo sul corretto funzionamento del porto e delle sue strutture operative, assumono una specifica connotazione di carattere pubblicistico e coerentemente, quindi, al successivo comma 2 del medesimo articolo 6 della legge n. 84 del 1994, si specifica che l’Autorità portuale “ha personalità giuridica di diritto pubblico”: Parere del Consiglio di Stato n. 1641 del 9/7/2002
4. Le competenze del Presidente della Autorità Portuale:  art.8, terzo comma della legge 84/1994.
5. “l’Autorità Portuale ha natura di ente pubblico economico con specifico riferimento alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro”:  Corte di Cassazione n. 13729 del 2000 e n.12232 del 2004, quindi non con riferimento alle funzioni tipiche della AP sopra riportate.

Aggiunge nella citata sentenza il TAR Puglia che la separazione fra la promozione del mercato e la partecipazione allo stesso in regime di parità con altri operatori è affermata a chiare lettere dall’art. 6, comma 11, che recita : “Le autorità portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse. Essa può, inoltre, assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale,.”
Non solo ma precise sempre il TAR Puglia che la partecipazione diretta al mercato si esprime solo nell’ipotesi di cui all’art. 23, quinto comma ,della legge n.84 del 1994,secondo il quale : “Le autorità portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) , possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali,…

Conclude il TAR Puglia : “Si può, pertanto, concludere nel senso che l’Autorità portuale, per la assoluta prevalenza dei compiti pubblicistici affidatile dalla legge e per le modalità con le quali li persegue, è un ente pubblico non economico…… Che i poteri attribuiti al Presidente dell’Autorità portuale riguardino interessi della collettività nella fase della individuazione degli stessi e delle vie per raggiungerli, cioè poteri pubblici nella loro più elevata declinazione nell’ambito dell’amministrazione non sembra che possa essere posto in dubbio.”



LA LEGGE CONFIGURA UNA AUTORITA’ PORTUALE CHE DEVE GESTIRE LE AREE DEMANIALI DI COMPETENZA TENENDO CONTO DI TUTTI GLI INTERESSI ECONOMICI, AMBIENTALI: INSISTENTI NELL’AREA DI COMPETENZA
E’ indiscutibile che la normativa e la giurisprudenza sopra citate individuino nella AP un ente che nell'indirizzare (pianificare e programmare) lo sviluppo del porto debba svolgere un ruolo super partes in grado di equilibrare tutti “gli interessi della collettività”, tra i quali rientrano sicuramente anche quelli dei cittadini residenti nei quartieri prospicienti al porto.

In particolare il ruolo fondamentale in campo ambientale in ambito portuale è infatti onere precipuo dell’AP, stante il dettato normativo sia della L. 84/1994[1], sia di quella ambientale ed in materia di sicurezza del lavoro, che direttamente o indirettamente identificano l’Autorità Portuale con poteri/doveri simili a quelli dei Comuni. In quest’ottica, le Autorità Portuali si devono muovere, organizzando e controllando le attività di prevenzione e tutela ambientale su tutte le aree portuali. Non a caso il Parere del Consiglio di Stato n. 1641 del 9/7/2002 nell’analizzare i compiti della Autorità Portuale ex articolo 6 legge quadro 84/1994 afferma: “Tali attività, implicanti, come si è visto, anche l’esercizio di poteri autoritativi, riguardando prevalentemente attività di supervisione e di controllo sul corretto funzionamento del porto e delle sue strutture operative, assumono una specifica connotazione di carattere pubblicistico”.

Non solo ma lo stesso Consiglio di Stato, nel suo parere n. 2361 del 25/7/2008  (vedi qui),  ha chiarito che questa visione di una Autorità Portuale quale ente  di indirizzo e controllo per uno sviluppo armonico (in termini urbanistici, economici, ambientali, di sicurezza in generale di lavoratori e cittadini residenti ) si sposa con l’evoluzione della visione dei porti commerciali nella legge quadro del 1994. Afferma il parere citato: “ Il porto è dunque visto, nell’ottica del legislatore del 1994 e nella concreta esperienza di applicazione di quella legislazione,  non più come un semplice punto di approdo, ma un centro di vasti e complessi interessi industriali e commerciali che travalicano l’ambito portuale per coinvolgere il vasto entroterra regionale con interventi logistici, trasportistici, infrastrutturali  non solo controllati ma anche direttamente gestiti, con strumenti di diritto pubblico e privato, dell’autorità portuale.”



CONCLUSIONI

È indiscutibile che svolgendo le suddette funzioni, avendo le finalità sopra menzionate sia importantissimo anche subito dopo la fine del mandato non dare l’impressione (lo scrivo senza mettere in discussione la buona fede di nessuno ovviamente) che le scelte fatte durante l’esercizio dello stesso possono essere state effettuate pensando anche al dopo del proprio mandato. Non è un processo alle intenzioni è una regola fondamentale della democrazia liberale che dovrebbe essere applicata anche al caso in esame. 




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NOTA
L’AUTORITA’ PORTUALE DI SPEZIA HA RISPETTATO IL RUOLO ASSEGNATOGLI DALLA NORMATIVA E GIURISPRUDENZA?
Sono molti gli esempi che dimostrano che in questi anni l’Autorità Portuale di Spezia si è comportata spesso e volentieri come il rappresentante sindacale dei terminalisti, anzi del terminalista Contship, venendo meno al ruolo istituzionale assegnatoli, come sopra ho descritto, dalla legge e dalla giurisprudenza amministrativa per non parlare della dottrina prevalente.

Vogliamo fare degli esempi? Eccoli ……..


Inquinamento da rumore: la zoonizzazione acustica
Intanto su questo punto, complici Comune nonché Provincia e Region,  per l’area portuale è stata approvata una zoonizzazione acustica assolutamente in contrasto con la vigente normativa.  Venne infatti classificata l’area portuale in classe VI, quando la legge inseriva e inserisce tutt’ora i porti commerciali in classe IV. Ciò ha permesso al porto commerciale di sottostare a livelli di emissioni acustica ben più ampi  di quelli della classe IV.  Ora essendo la zone portuale molto vicina a quartieri densamente abitati ciò ha comportato un ulteriore violazione della legge: il divieto di mettere in sequenza aree residenziali e portuali con poche decine di metri di distanza.  Infatti come affermato dalla giurisprudenza prevalente la zoonizzazione da parte del Comune deve prevedere una gradualità nel succedersi delle varie zone omogenee che garantisca un reale abbattimento delle emissioni sonore evitando al contempo un contatto diretto tra aree di diversi livelli di immissioni.


Inquinamento da rumore: il mancato rispetto delle ordinanze della Autorità Portuale
 Si riportano di seguito le ordinanze che l’AP ha emesso in questi anni contro l’inquinamento da rumore:
Numero e data Ordinanza
Ordinanza AP 19/2000 del 15/5/2000
Prescrizione prevista
Limitazioni sobbalzo rimorchi portuali industriali
Descrizione   della Prescrizione
Obblighi di inserimento, entro il 20/5/2000 di blocchi in gomma atti ad assorbire i fenomeni di sobbalzo per ridurre la rumorosità
Numero e data Ordinanza
Ordinanza AP 20/2000 del 15/5/2000
Prescrizione prevista
Limitazioni rumore gru
Descrizione   della Prescrizione
Limitazione nelle ore notturne delle emissioni sonore da dispositivi di segnalazione acustica di gru  in banchina e di piazzale a rotaia
Numero e data Ordinanza
Ordinanza AP 30/99 del  30/9/1999
Prescrizione prevista
Ordinanze prescrittive sulla limitazione del rumore dal traffico portuale e movimentazione containers nei piazzali del porto commerciale
Descrizione  della Prescrizione 
Rispetto limiti di velocità per ridurre la rumorosità degli autotreni
Obbligo di manutenzione dei piazzali e collegamenti viabili per evitare sobbalzi rumorosi al passaggio dei mezzi
Misure cautelari nella movimentazione dei containers in area portuali
Limitare segnalazione acustiche ferroviarie da parte delle Ferrovie SpA

Come risulta sia da numerosi verbali dei vigili urbani del Comune di Spezia, sezione vigilanza ambientale, che da varie lettere dell’Ufficio Ambiente del Comune, queste ordinanze non sono mai state rispettate producendo, tutt’ora un grave disagio alla vivibilità dei quartieri che da Fossamastra arrivano fino all’altezza di  Via S. Cipriano.
E’ ovvio che la principale responsabilità di tali violazioni sia della Autorità Portuale. D’altronde per rendere il clima di connivenza che tutte le autorità preposte ( di nomina politica soprattutto) hanno svolto verso l’inquinamento da rumore del porto, si veda un rapporto del 23/7/1998 inviato al Sindaco dai Vigili Urbani sezione Ambiente e Territorio del Comune capoluogo dove si affermava  nella parte finale : “ In relazione alle problematiche più generali derivanti dall’inquinamento acustico provocato dall’attività portuale si fa presente che questo Corpo di P.M. ha svolto in passato numerosi interventi riscontrando il superamento dei limiti previsti dalle leggi in materia.  Nonostante  ripetute segnalazioni in tal senso, trasmesse anche all’autorità giudiziaria a seguito di specifiche deleghe, nulla nel tempo è cambiato. Si ritiene  pertanto allo stato attuale superfluo svolgere accertamenti ulteriori per fatti contingenti (vedasi appunto la realizzazione della strada a raso) che di fatto non potrebbero che confermare la già precaria situazione sui residenti nelle zone adiacenti al porto. La situazione nel suo insieme necessita di intervento organico di risanamento acustico siccome anche previsto dalla vigente normativa con conseguente presentazione di piani adeguati da parte dei privati che operano in tale area “.

A tutt’oggi un vero piano di risanamento acustico, sia per la parte comunale, sia per la parte di responsabilità della AP e quindi dei terminalisti in termini operativi e di finanziamento, non è mai stato approvato e tanto meno attuato. Ci si è limitata ad interventi spot che non hanno mai risolto il problema.  


Inquinamento da emissioni delle navi all’ormeggio
Su questo aspetto ho avuto modo di scrivere recentemente un post, vedi qui ma più recentemente QUI che spiegano cosa non è stato fatto fino ad ora e cosa si doveva e poteva fare. Ora l’AP annuncia, per l'ennesima volta, interventi di risanamento acustico e delle emissioni nell'aria, vedremo quando e se verranno, nel frattempo in tutti questi anni anche in questo campo c’è stata, e c’è tutt’ora, una palese violazione della normativa.


Rischi di incidente nell’area portuale da trasporto di sostanze pericolose
Nonostante una sentenza del TAR Liguria, Autorità Portuale e Capitaneria di Porto, non hanno mai attivato un servizio anticendi a norma di legge come ho spiegato in questo post, vedi qui
Non solo ma la lobby delle Autorità Portuale in collaborazione con i terminalisti ha modificato in modo permissivo la normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante eliminando gli obblighi in materia proprio per le AP, vediQUI


Attuazione del Piano Regolatore del Porto (PRP)con le prescrizioni previsti dagli atti che lo hanno approvato
L’Autorità Portuale sta violando sistematicamente, come ho dimostrato qui, ma più recentemente (2015) QUI,  i seguenti atti relativi alla procedura di approvazione del PRP:
1. Giudizio di compatibilità ambientale del Ministero dell'Ambiente (VIA) : per il testo vedi qui
2. Delibera del Consiglio Regionale di approvazione del PRP n. 45 del 19/12/2006.
3. Ordine del giorno del Consiglio Regionale per l'istituzione di un Tavolo di confronto sulla valutazione/attuazione del PRP: per il testo vedi qui
4. il regolamento di funzionamento del Tavolo di confronto sulla valutazione/attuazione del PRP.


La vicenda dell'ampliamento del Molo Garibaldi
Vedi QUI



Il rinnovo della concessione alla Contship
Come ho spiegato qui,  nelle more:
1. della presentazione dello strumento urbanistico attuativo dell’ambito interessato dagli ampliamenti delle banchine del porto commerciale
2. della realizzazione delle opere preliminari in primo luogo la fascia di rispetto
3. degli studi di valutazione degli impatti ambientali che tale strumento urbanistico attuativo potrà produrre
……
non poteva essere stipulato un accordo sostitutivo della concessione a favore della Spezia Container Terminal SpA tanto più alla luce della normativa europea sulle procedure di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni in aree demaniali.


La vicenda dei dragaggi nel golfo per l'ampliamento del porto
Anche qui c'è stata una insufficiente gestione delle attività di dragaggio che ha portato anche ad inchieste della magistratura tutt'ora in corso (novembre 2015), vedi QUI.


Trasparenza negli atti di competenza della AP
Se andiamo nel sito della AP di Spezia noteremo come non sia assolutamente rispettoso della normativa sulla Trasparenza e l'Accesso Civico a carico di tutti gli enti pubblici economici o meno, vedi QUI. ed anche quando si pubblicano documenti, la pubblicazione è fatta più per propagandare le azioni della AP che per aiutare il cittadino ad accedere agli atti, come ha dimostrato la vicenda del dragaggio.  Non c'è quasi mai correlazione, in quello che viene pubblicato nel sito della AP di Spezia, tra gli atti che per le legge competono a questo Ente e la la loro effettiva e sistematica pubblicazione secondo le linee di indirizzo della normativa in materia.




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