Con sentenza della Corte Costituzionale n. 110 depositata
lo scorso 20 maggio 2016 (vedi QUI) è stato autorevolmente
ribadito che anche per gli impianti di rigassificazione (nuovi o loro
ampliamenti) come pure per le strutture di stoccaggio del gas, senza Intesa con
la Regione territorialmente competente non è possibile rilasciare la
autorizzazione e questo a prescindere che l’impianto sia stato o meno
classificato come di interessa strategico.
Si tratta una
sentenza che conferma un indirizzo della Corte Costituzionale in materia di
rapporti Stato Regioni per gli impianti
energetici. Indirizzo che potrebbe però essere stravolto se passasse la riforma
costituzionale approvata dal parlamento e che attende a ottobre il referendum
confermativo.
In questo post
analizzerò la nuova sentenza della Corte Costituzionale per poi riprendere la
attuale procedura autorizzatoria prevista sia per i rigassificatori che per i
depositi di gas compresi quelli per il GNL proposti per il nostro Golfo
LA NUOVA SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE: SENZA INTESA CON LA REGIONE NIENTE
Nella sentenza in
esame la Corte Costituzionale pur respingendo il ricorso di tre Regioni
(Abruzzo, Marche, Calabria) in relazione all’articolo 37 della legge 164/2014
che aveva introdotto l’ennesima semplificazione delle procedure per varie
tipologie di impianti energetici, ha comunque ribadito il ruolo decisivo delle
Regioni. Ruolo non scalfito minimamente anche dalla nuova legge oggetto dl
giudizio di costituzionalità in particolare il comma 1 articolo 37 della legge 164/2014.
Questa disposizione impugnata attribuisce
direttamente il “carattere
di interesse strategico” a tutte
le categorie di infrastrutture
indicate al suo primo comma, compresi
i terminali di rigassificazione del GNL e quindi i loro ampliamenti nonché i
depositi di stoccaggio del gas.
Ma, sempre secondo la Corte, non è prevista, in questa norma una procedura per
l'individuazione, nell'ambito della categoria di riferimento, delle specifiche strutture da
definirsi strategiche. Nè, ed è ciò che più conta, l'attribuzione del carattere
di interesse strategico risulta
strumentale ad una attività di programmazione e progettazione, in
funzione della realizzazione di specifiche infrastrutture rientranti in
ciascuna delle categorie.
Sicché, è d'obbligo concludere che la norma impugnata non modifica - né espressamente, né implicitamente -
le singole discipline di
settore, dettate per
la localizzazione, la realizzazione ovvero l'autorizzazione
all'esercizio di ciascuna delle categorie di infrastrutture in essa elencate,
ognuna delle quali prevede l’obbligo della Intesa con la singola Regione
interessata.
Quindi nessuna deroga anche da parte di questa nuova
normativa, in tema di
chiamata in sussidiarietà e di
necessaria partecipazione delle Regioni.
Conclude la Corte Costituzionale: “ In definitiva,
l'attribuzione di «carattere
di interesse strategico»
contenuta nell'art. 37, comma 1,
del d.l. n.
133 del 2014, come convertito - da
ritenere espressione normativa
di un indirizzo volto a fornire
impulso e rilievo allo sviluppo
energetico nazionale - deve essere collocata e
interpretata alla luce delle
specifiche discipline che regolano
localizzazione,
realizzazione e autorizzazione all'attività,
per ciascuna delle
infrastrutture elencate dalla disposizione impugnata, la quale, così interpretata, non reca perciò alcuna
lesione alle attribuzioni
costituzionali regionali.”
L’Intesa con la
Regione quindi è comunque essenziale, nell’attuale quadro costituzionale, a
prescindere dalle procedure autorizzatorie previste dalla normativa di settore
sia per i Rigassificatori come quello di Panigaglia che per i depositi di GNL per autotrazione e per le navi, come quello/i
prospettati anche per il Golfo di Spezia.
Se qualcuno pensa che nel referendum costituzionale di ottobre siano in gioco solo il permanere delle due Camere quindi si sbaglia di grosso
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