Ho
potuto leggere il documento (vedi QUI)
che il Comune di Spezia ha inviato al Ministero dell’Ambiente nel quale l’Amministrazione
esprime parere negativo al progetto di centrale a gas proposto da Enel al posto
della esistente centrale a carbone.
Intanto
si conferma l'errore non banale, nella lettera di trasmissione firmata dal
Sindaco, dove si confonde la VIA ordinaria come valutazione integrata
ambientale, quest’ultima procedura inesistente nel nostro ordinamento giuridico.
Attenzione! Dalla lettura del Parere (dirigenziale) risulta
chiaramente che l'errore non è riferito alla Valutazione Integrata di Impatto Ambientale
e Sanitario, come pensavo inizialmente dal comunicato sui mass media del
Sindaco. In realtà si tratta proprio di un errore del Sindaco. Infatti nel testo del Parere (che
per fortuna non ripete l'errore del Sindaco) relativamente alle questioni
dell'impatto sanitario si cita il recente Decreto che ha formalizzato la
applicazione della Valutazione di
Impatto sulla Salute alle centrali sopra i 300 MW (ex comma 2 articolo 23 DLgs
152/2006). In realtà esiste un'altra procedura
che si chiama Valutazione Integrata di
Impatto Ambientale e Sanitario ma mi pare di capire che non era e non è a
questa che il Sindaco si riferisce.
Ma veniamo alle questioni di merito
relativamente al contenuto di questo Parere negativo del Comune.
Intanto
la questione del rischio sanitario
sia del nuovo progetto che della situazione esistente nell’area della centrale.
Con
Decreto 27 marzo 2019 (QUI)
il Ministero della Salute ha approvato le linee guida per applicare la VIS ad
alcune categorie di opere sottoposte a VIA , tra queste le centrali sopra i 300
MW. Il progetto di turbogas presentato
da Enel su Spezia rientrerebbe quindi in questa casistica.
Quello
che non rileva il Parere del Comune è che quel Decreto allega come linee guida
quelle dell’Istituto Superiore di Sanità - ISS (QUI).
Queste linee guida hanno un limite di fondo la mancata definizione dei passaggi
formali che l’ISS dovrà svolgere per integrare la attività del valutatore cioè
l’Autorità Competente al rilascio del provvedimento di VIA. In questo modo non essendoci un chiaro
collegamento con i passaggi formali della procedura di VIA si lascia un eccesso
di poteri all'ISS, peraltro senza prevedere un adeguato coinvolgimento del
pubblico.
Questi
limiti (ma ce ne sono anche altri) non esistono invece nelle linee guida del Sistema
Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), quelle sulla VIIAS (QUI),
ben più articolate sia sul collegamento tra
la VIIAS e i passaggi procedurali di VIA, sia per la partecipazione del
pubblico ad esprimere i disagi che possono risultare indicativi per dimostrare
uno stato di criticità sanitaria in atto.
Non
solo ma sempre sul rischio sanitario, nel Parere del Comune, non si chiede
anche uno studio di danno sanitario sugli effetti che la centrale a carbone
esistente ha prodotto ad oggi, infatti la VIS si applica solo ai nuovi progetti
sottoposti a VIA a prescindere da come la pensi il Comune.
Infine
sempre sul rischio sanitario il Decreto 27 marzo 2019 citato dal Parere del
Comune all'articolo 2 afferma: "Dall’attuazione delle
indicazioni contenute nelle Linee Guida allegate al presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.". Questa norma è vergognosa perchè rischia di
render di fatto inapplicabile la VIS a meno che la stessa non venga pagata da
Enel cosa non semplice da ottenere ma su questa problematica gli uffici Comunali come
d'altronde quelli della Regione dovrebbero pensare ad una proposta che aggiri,
legalmente, questa norma indecente.
Altra
questione il Parere del Comune pur avendo
aspetti positivi è sotto il profilo amministrativo costruito male in quanto non analizza (come invece andrebbe fatto)
il progetto e relativo studio ambientale preliminare prendendo in
considerazione i criteri di verifica di assoggettabilità a VIA di cui
all'allegato V alla parte II del dlgs 152/2006 Il Parere non ne cita neppure
uno anche se alcuni si evincono indirettamente dalle tematiche trattate in
questo documento. Eppure ci sono criteri
importanti da considerare penso ad esempio in più a quello del rischio di
incidenti visto che nell’area golfo sono presenti industrie Seveso, trasporti
di sostanze pericolose etc. etc., sul punto non è così chiaro come
invece sostiene Enel che la centrale a turbogas non sia più sottoposta alla
normativa Seveso III (rischio incidenti rilevanti) in quanto tra le sostanze
pericolose elencate nell'allegato 1 al DLgs 105/2015 c'è anche il gas naturale
(punto 18 parte II allegato 1). Peraltro la questione andrebbe inserita nella
problematica del rischio di incidente rilevante in area portuale, la Seveso III
italiana ha tolto i porti da questa normativa (grazie alla lobby portuale) ma
il Sistema Nazionale delle Arpa ha prodotto un documento recente che richiede
una revisione di questa lacuna.
Inoltre
non viene descritto puntualmente il criterio del rischio dell’impatto
cumulativo in relazione a tutte le fonti inquinanti presenti nell’area che è
interessata dal futuro progetto di turbogas.
Ora
essendo un parere di uffici tecnici questa impostazione confusa del Parere non
la trovo molto corretta e rischia di rendere meno efficace il parere nel
procedimento di screening ma su questo tornerò alla fine di questo post.
Sulla
questione bonifica, giuste alcune considerazioni del Parere ma anche qui c'è
una certa superficialità ad esempio non si cita la relazione di riferimento (in
attuazione dell'AIA) che Enel ha presentato da tempo e che andava analizzata
attentamente anche nei suoi limiti che ci sono (vedi QUI).
Infine
la questione più importante è che nel
Parere del Comune non si pone in premessa con la dovuta enfasi amministrativa, la
questione del vizio procedurale dello screening in corso, andava posto
all''inizio e andava motivato giuridicamente in quanto questo vizio inficia la
legittimità del procedimento in corso di screening. Come ho già spiegato QUI
e QUI
il progetto in questione andava sottoposto immediatamente a VIA ordinaria.
Questo
ultimo aspetto rileva ed incide sulla efficacia delle contestazioni che il
Parere del Comune fa al progetto, infatti contestare la questione delle
alternative in sede di screening non rileva in termini giuridico amministrativi
in quanto le alternative si valutano solo in sede di VIA ordinaria ( si vedano
i contenuti dell'allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006 sui contenuti
dello Studio di Impatto Ambientale a confronto con quelli dello studio
ambientale preliminare ex allegato IV-bis).
Insomma
un tentativo lodevole ma poco attento soprattutto in termini amministrativi che
in questi casi sono quelli che contano di più.
Penso che il Comune dovrà presentare una integrazione a questo Parere
entrando nel merito dei criteri di verifica di assoggettabilità analizzandoli
uno per uno. La questione non è solo politica o tecnica ma ha una valenza
giuridica, quindi il mio non è una accusa agli uffici comunali ma invece un
consiglio da giurista ambientale. Infatti il Parere del Comune deve essere
preso in considerazione dalla Autorità Competente alla VIA (Ministero dell’Ambiente)
e se quest’ultima non motiva bene il
mancato accoglimento del Parere potrebbe realizzarsi un vizio di merito
impugnabile in futuro. Ma è chiaro che proprio per questo motivo il Parere va
costruito in modo critico ma speculare alla documentazione presentata da Enel
(in primis lo Studio Preliminare Ambientale), solo così si costringe davvero la
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS a motivare
punto per punto il Parere Comunale.
P.S. e la Regione Liguria?
A
proposito di Commissione tecnica VIA-VAS (disciplinata dall’articolo 8 della
Parte II del DLgs 152/2006) , nella Comunicazione del Dirigente Divisione Sistemi
Valutazione Ambientale del 20 maggio 2019 si legge con riferimento alla
istruttoria che detta Commissione dovrà svolgere nello screening sul progetto di
centrale a gas: “… si chiede alla Regione
Liguria se intenda evidenziare il concorrente interesse regionale, finalizzato
alla integrazione in tale sede della Commissione tecnica di verifica di impatto
ambientale VIA e VAS. Qualora tale richiesta non dovesse pervenire entro 10
giorni dal ricevimento della presente, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale non sarà integrata con il Commissario regionale”.
Ora
sarebbe interessante sapere se la Regione ha indicato detto Commissario
regionale e se lo ha fatto con quale mandato, visto che questo Ente al di la di generiche
dichiarazioni e di riunioni di tavoli non ha mai chiarito se intenda o meno
esercitare il suo potere di Intesa sul progetto di centrale a gas di cui ho già
trattato in precedenti post.
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