sabato 24 gennaio 2015

Fanghi dal Lagora: riutilizzo “fai da te”nella discarica di Pitelli

La notizia del giorno riportata dal Secolo XIX di oggi (con la solita ottima inchiesta della giornalista Sondra Coggio) è che i fanghi scavati nel Lagora e utilizzati per i riempimenti della discarica in località Pitelli non sono stati analizzati dall’Arpal ma da una ditta privata (come risulta QUI). L’Arpal ha però dato un parere favorevole successivo: vedi QUI, parere fondato solo sulla analisi delle carte prodotte dai privati non certo  su indagini sul posto ovviamente.

La notizia è emersa dalla conferenza di sintesi della Commissione Parlamentare di Inchiesta sui rifiuti nella sua visita al sito di Pitelli. 

Tutto questo accade non casualmente ma grazie ad una normativa recente (citata peraltro all’inizio della relazione della ditta che ha fatto l’analisi dei fanghi: articolo 41bis legge 98/2013) che ha allargato moltissimo le maglie di tutela ambientale delle operazioni di recupero delle terre da scavo.  Normativa e vicenda dei fanghi del Lagora di cui avevo già trattato in un post dello scorso 8 ottobre 2014.

Il riutilizzo dei materiali scavati nella discarica in località Pitelli è avvenuto con semplice autocertificazione dei proponenti ed  un parere dell’Arpal seguendo la procedura prevista per i cantieri minori quelli che producono meno di 6.000 m3 di materiale scavato come previsto peraltro dalla leggina del 2013 che facilita moltissimo queste operazioni

In particolare per caratterizzare (capire cioè quanto e se sono inquinati e inquinanti) i materiali scavati,  sono stati presi in considerazione solo una parte dei limiti inquinanti previsti dalla normativa sulle bonifiche  e cioè quelli che riguardano i terreni. Non sono stati utilizzati quelli previsti per le acque sotterranee. Questo è un grosso limite tanto più nel caso specifico sono stati asportati fanghi da due torrenti.  


LA VICENDA DEI FANGHI DEL LAGORA E DORGIA
In quella vicenda dalle carte amministrative emergevano elementi oggettivi inquietanti:
1. le fatture reperite dalla fonte dell'albo pretorio del Comune di La Spezia (v.allegato n.6 alla relazione Tecnico amministrativa), indicano come emittente del documento fiscale la srl New Ambiente, nell'anno 2013, quando non risultava ancora formalmente investita dal Comune e, l'oggetto fa riferimento a viaggi di trasporto con annessi numeri di targa dei mezzi utilizzati.
2. la Dichiarazione di autocertificazione per l’utilizzo dei fanghi dai canali Lagora e Dorgia è presentata dalla ditta New Ambiente ma l’attività oggetto della Dichiarazione è svolta da altra società Envitech srl, il tutto senza che detta New Ambiente abbia avuto un incarico preventivo da parte del Comune della Spezia che arriverà solo nel febbraio 2014.
3. la New Ambiente pur dichiarando di svolgere come oggetto sociale attività di bonifica non risulta iscritta alla apposita sezione dell’Albo Gestori Ambientali (vedi QUI).   Neppure la società che operativamente esegue l’incarico (la Envitech) risulta iscritta, vedi QUI
4. Arpal non effettua i controlli predisposti in termini prescrittivi come indicato dai Parere citati, mentre invece riceve in pagamento un importo per analisi di sedimenti delle terre oggetto di dragaggio del canale Lagora. Analisi non richieste dalla normativa e soprattutto mai prodotte ufficialmente.
5. la scelta della procedura di cottimo fiduciario per l’assegnazione dell’appalto di riutilizzo dei fanghi di dragaggio dei due canali nella discarica Ruffino-Pitelli  appare alla luce della determina che la decide non rispettosa del comma 12 articolo 125 del Codice degli Appalti Pubblici (all’epoca in vigore): “L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.” Si veda anche il Parere precontenzioso n. 127 del 2012 (Consiglio di Stato) secondo il quale: “ il cottimo fiduciario è una procedura negoziata che mira a garantire la par condicio, la trasparenza ed il buon andamento” così come confermato dal Parere n. 159 del 2013. Infine il Parere n. 132 del 2011 secondo il quale nel cottimo fiduciario: “La scelta della Stazione Appaltante di non predeterminare la ponderazione dei criteri di valutazione individuati, appare in contrasto con quanto previsto dall’art. 83 del Codice dei Contratti che, recependo le prescrizioni della direttiva 2004/18 (art. 53), stabilisce, accanto all’obbligo di indicare i criteri, anche l’obbligo di precisare, sin dal momento della formulazione della documentazione di gara, la ponderazione da attribuire a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato, oppure, laddove tale ponderazione non fosse possibile, la Stazione Appaltante deve almeno indicare l’ordine decrescente di importanza dei criteri.”
6. La determina dirigenziale che affida l’incarico alla New Ambiente contiene una affermazione ambigua: “il responsabile unico del procedimento ha chiesto appositi preventivi alla srl New Ambiente che ha già eseguito interventi similari”. La New Ambiente si costituisce solo nel febbraio 2013 e già a febbraio 2014 secondo quanto dichiarato nella suddetta determina avrebbe già svolto lavori “simili”, in cosa consistano questi lavori, da chi siano stati affidati (il Comune di Spezia?) e come mai una società che non ha personale e mezzi per svolgere le attività che dichiara nel proprio oggetto sociale riceva incarichi che poi è costretta a “girare” a terzi come nel caso in esame.    



Nonostante quanto sopra la New Ambiente srl ora riceve questo incarico nuovo ancora una volta senza reali concorrenti. A tutto questo occorre aggiungere che la normativa sulle Terre e rocce di scavo da recuperare è sempre più permissiva e di fatto permettere ai gestori di questo materiale di andare in autocertificazione senza adeguati controlli preventivi delle istituzioni pubbliche come spiego di seguito…..



Quanto sopra, è dovuto proprio ad uno dei limiti della normativa semplificatoria sopra citata.

Questo limite è stato recentemente solo in parte superato da una Circolare del Ministero dell’Ambiente che ha previsto la necessità di valutare anche i parametri inquinanti per le acque sotterranee anche se con una interpretazione che parrebbe rimettere questa possibilità al confronto tra proponente/esecutore dell’utilizzo del materiale da scavo e l’Agenzia per la Protezione Ambientale (ARPA) competente per territorio.


Per una prima analisi sintetica dei limiti di questa normativa vedi questo mio post QUI.  Se qualcuno ha voglia di approfondire questa normativa lo invito a leggere il mio commento QUI



Da questa vicenda emergono tre dati molto inquietanti.

Il primo è che il Comune di Spezia ha dimostrato per l’ennesima volta di avere un comportamento amministrativo poco trasparente in una vicenda delicatissima come quella della bonifica del sito di Pitelli, ma come dire questa non è una novità, vedi da ultimo QUI. Infatti se è pur vero che la legge permette una procedura così permissiva è altrettanto vero che il Comune avrebbe potuto chiedere che le analisi non fossero fatte da privati ma all'Arpal con la supervisione di un tecnico concordato con cittadini e associazioni ambientalisti. Il tutto proprio per sgombrare il campo da ogni sospetto. Così non è stato peraltro per l'ennesima volta. 

Il secondo ancora più grave è che negli ultimi anni alla cattiva gestione dei rifiuti e delle bonifiche dei siti inquinati si è aggiunta una normativa sempre più confusa e permissiva che rischia non solo di non realizzare l’obiettivo delle bonifiche ma addirittura di peggiorare la situazione attuale, vedi  QUISu tutte la norma del decreto legge sblocca Italia che, nel silenzio anche dei commissari della Commissione Parlamentare di Inchiesta sui rifiuti, ha previsto (articolo 34)  di applicare le procedure semplificate in materia di appalti pubblici per lo svolgimento delle gare di assegnazione dei lavori di bonifica sia nei siti di interesse nazionale (SIN)  che in quelli di interesse regionale (SIR), come ho spiegato in questo post QUI.


Il terzo è la progressiva privatizzazione dei controlli pubblici in materia ambientale, e non solo, come ho sottolineato già da tempo, vedi  QUI




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