giovedì 22 gennaio 2015

Trasporti militari in città: la disinformatia del Comune di Spezia

Il Comune di Spezia ha risposto lo scorso 11 ottobre 2014 ad una interrogazione dei consiglieri di 5stelle in relazione ad un trasporto di materiale militare nelle strade cittadine avvenuto qualche giorno prima.

La risposta del Comune (vedi foto a fianco)  è che si tratta di operazioni “coperte da riservatezza”. 

Intanto se si risponde ad una interrogazione si devono fornire gli elementi normativi che dimostrino la fondatezza del diniego di accesso alle informazioni. Afferma il comma 6 articolo 5 del DLgs 195/2005 che il diniego di accesso deve essere adeguatamente motivato e soprattutto deve essere accompagnato dalla indicazione delle modalità di ricorso contro il detto diniego.

Ma il punto è che in questo caso le informazioni non erano alla luce di quanto affermato dal Comune stesso, non accedibili.


Secondo il DLGS 66/2010 (Codice Ordinamento Militare): l'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla difesa nazionale.
L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi (intesi come impianti chimici perla fabbricazione esplosivi ex punto 4.6 dell'allegato VIII alla parte II al decreto legislativo 152/2006)  se ciò si rende necessario per l'esigenza di salvaguardare la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. 


D’altronde la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al  Consiglio  sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare nella Unione  europea – Piano d’azione CBRN dell'UE. in nessun punto del documento si parla di ridurre la informazione ai cittadini in chiave di prevenzione dei rischi sanitari e ambientali.


Non solo ma ai sensi dell’articolo 369 del Codice Militare la disciplina del danno ambientale (prevista dalla Parte VI del DLgs 152/2006):
a)  non  riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno  cagionati  da  atti  di  conflitto  armato, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione;
b) non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità e aventi  come  scopo  esclusivo  la  difesa  nazionale  o la sicurezza internazionale.
Quindi le informazioni suddetta sono fondamentali proprio per capire se il rischio di danno potenziale all’ambiente rientri o meno nelle due cause di esclusione sopra riportate. Indiscutibilmente non rientra nella prima, per nostra fortuna, ma risulta difficile pensare che rientri anche nella seconda cosa comunque non adeguatamente motivata nella risposta dell’Assessore del Comune di Spezia.


Sono curioso di vedere cosa risponderà il Comune di Spezia alla nuova interrogazione dei consiglieri di 5stelle sul recente incidente avvenuto alla nave militare in ormeggio con carico esplosivo.   Ovviamente tornerò a breve sul punto, ma i rischi di incidenti nel nostro porto e la mancanza di adeguati controlli e comunque di trasparenza da parte delle autorità preposte è cosa purtroppo nota da tempo come ho spiegato QUI


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