sabato 8 marzo 2014

Nave con carico radioattivo: la “Disinformatia” di Prefetto e Sindaco!

La vicenda della nave che ha fatto transitare nel nostro porto un carico di materiale radioattivo pone per l’ennesima volta la questione in primo luogo della informazione trasparente dei rischi ambientali e sanitari alla popolazione tema che ho trattato spesso in questo blog. Risultano particolarmente confuse, e quindi gravi considerati i ruoli istituzionali ricoperti da questi personaggi, le dichiarazioni di Prefetto e Sindaco di Spezia che, rovesciando la ratio della normativa sull’accesso alle informazioni ambientali nonché gli obblighi di pubblicazione dettati dalla specifica normativa in materia di trasporto di sostanze radioattive, pone la segretezza verso i cittadini come presupposti della sicurezza.
Nel proseguo del post dimostrerò che tale interpretazione è in contrasto con la vigente normativa, considerato che la normativa deve prevalere sulla “prassi” citata oggi sui quotidiani locali dal solito esperto di turno.  

Ma già fin da ora posso sottolineare come il rischio non sia certo nella troppa informazione ai cittadini ma semmai nelle azioni di terroristi e simili soggetti, come peraltro sottolineato dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al  Consiglio  sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare nella Unione  europea – Piano d’azione CBRN dell'UE. Documento che non a caso inizia così: ”Negli ultimi dieci, quindici anni la minaccia che un gruppo terroristico possa procurarsi  materiali chimici, biologici, radiologici o nucleari (CBRN) ha indotto i governi e le  organizzazioni internazionali ad adottare regolamentazioni1  e programmi di vasta portata per  difendere le popolazioni dai rischi correlati”.   E i terroristi se ne fottono della informazione di cui stiamo parlando ovviamente…….tanto è vero che in nessun punto del documento si parla di ridurre la informazione ai cittadini in chiave di prevenzione dei rischi sanitari e ambientali. Appunto!



I DOCUMENTI DA PUBBLICARE

Pianificazione di emergenza
Secondo il DPCM  10/2/2006 [1], tutta la questione della prevenzione dei rischi per la popolazione e i lavoratori,  si incentra sulla pianificazione di emergenza volta a definire gli scenari di rischio prima di tutto per la popolazione, nonché  la individuazione dei mezzi, umani e strumentali, da impiegare nel corso della fase emergenziale, sia le procedure da avviare nella predetta fase.

La pianificazione è su due livelli nazionale e provinciale.

Quella Provinciale [2] è di competenza del Prefetto redatta sulla base di un rapporto tecnico che definisce:  
a) l'esposizione analitica, per ciascuna modalità di trasporto (via mare, aereo, su strada e ferroviario), delle presumibili condizioni ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli incidenti nel corso del trasporto e delle prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;
b) la descrizione dei mezzi necessari per il rilevamento e la misurazione della radioattività nell'ambiente circostante all'area dell'incidente nel corso del trasporto, e delle loro modalità di impiego;
c) gli incidenti le cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e quelli che eventualmente debbano richiedere misure protettive su un territorio più ampio. Il predetto rapporto viene sottoposto dall'agenzia per la protezione dell'ambiente.


Obbligo di comunicazione dei trasportatori
I trasportatori autorizzati hanno l'obbligo di comunicazione preventiva al Prefetto, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed alla azienda sanitaria locale dei luoghi di partenza e di destinazione del trasporto. In particolare per i trasporti via mare la predetta comunicazione dovrà essere effettuata anche nei confronti della Autorità Portuale  del porto di partenza e del porto di arrivo. In ogni caso la comunicazione preventiva deve pervenire almeno quindici giorni prima della data di spedizione e deve includere: informazioni sulla data di spedizione, data presunta di arrivo, percorso previsto e piano di viaggio; nome e caratteristiche chimico-fisiche delle materie radioattive o delle materie nucleari trasportate; attività massima e quantità in massa. Nel caso di spedizioni internazionali l'obbligo di notifica preventiva dovrà essere adempiuto nei confronti del prefetto, del comando provinciale dei vigili del fuoco e della azienda sanitaria locale del luogo di partenza del trasporto. Per i trasporti internazionali via mare la predetta comunicazione dovrà' essere effettuata anche nei confronti dell'autorità marittima del porto di partenza


Navi a rischio per la navigazione , le persone e l’ambiente
Articolo 16 DLgs 196/2005 (vedi ora Direttiva  2009/17/CE): è stato verificato, quanto previsto in tale norma, vale a dire se la nave che trasportava il materiale radioattivo rientrava nella classificazione delle navi a rischio secondo i parametri dettato appunto dal suddetto articolo, e se si, dove si trova tale documentazione?


Rapporti dei soggetti che trasportano materiale radioattivo
Secondo il DM 18-/10/2005   i soggetti che effettuano il  trasporto di materie radioattive e fissili  speciali di cui all'art. 5 della legge 31  dicembre 1962, n. 1860 e successive modifiche e integrazioni, in nome proprio e  per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorché avvalendosi di mezzi altrui  dei quali si abbia la piena responsabilità e disponibilità, sono obbligati a redigere un  riepilogo delle operazioni di trasporto, nel rispetto dei criteri, delle condizioni e delle  modalità stabiliti dal presente decreto.  La norma è applicabile al caso in esame visto che il materiale secondo le dichiarazioni del Prefetto sarà inviato ad uso civile, infatti la legge 1860 del 1962 fa riferimento all’uso pacifico del nucleare.
Il rapporto deve descrivere: Vettore [3], Spedizione, Mittente,  Vettore precedente, Vettore susseguente, Località di partenza, Località di arrivo, Numero e tipo dei colli trasportati,  Categoria dei colli ed indice di trasporto, Materia radioattiva trasportata con informazioni sull'attività e lo stato fisico, Data inizio e fine trasporto.
Ebbene questi rapporti dove sono? Sono stati resi pubblici?


Effetto Domino
Come è noto l’area portuale, in quanto tale,  è soggetta alla normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante. Per questo motivo è prevista la elaborazione/pubblicazione di vari documenti, di cui ho trattato in altri post di questo blog, vedi QUI.
In particolare la normativa in materia di rischi industriali prevede che nei suddetti documenti (rapporto di sicurezza, piani di emergenza interni ed esterni) venga preso in considerazione il c.d. effetto domino cioè il cumulo di rischi potenziali dettati dalla presenza di attività a rischio, compresi i trasporti di merci pericolose, nell’area portuale. Infatti già il vecchio Decreto Ministeriale 293/2001Regolamento di attuazione della Direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) prevedeva che l'Autorità Portuale nel redigere il Rapporto di Sicurezza debba chiedere informazioni puntuali: "b) le imprese autorizzate ad effettuare operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazioni di sostanze pericolose". 
   
Questa analisi è stata presa in considerazione?  Se si, risulta dal Rapporto di sicurezza Portuale? Ancora questo Rapporto quando verrà pubblicato dalla Autorità Portuale? 
Domande assolutamente fondate anche da un punto di vista formale visto che nelle Linee Guida per la redazione dei Piani Regolatori Portuali redatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla pagina 94 dell'allegato C5 relativo al Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale si legge che tra le procedure per la riduzione del rischio di incidenti rilevanti ci deve essere anche: "Corretta sovrapposizione e coordinamento degli aspetti sensibili emergenti dal Rapporto Integrato di Sicurezza, con il rischio d’area e i contenuti del Piano Regolatore Portuale;...".Non solo ma pagina 95 dette Linee guida affermano inoltre che tra le misure atte a garantire al sicurezza dell'area portuale ci sono pure: "2) Vigilanza, controllo su soste, carico, scarico, trasporto di merci pericolose, esplosivi, sostanze radioattive;...".  Infine visto che il carico sembra abbia coinvolto attività militari voglio ricordare che il Codice Ordinamento Militare (DLgs 66/2010) esclude la applicazione della normativa sulle industrie a rischio anche applicabile ai porti solo per impianti e depositi militari, quindi non per il trasporto che come abbiamo visto è soggette a normative specifiche che andranno coordinate quindi con la disciplina della prevenzione dei rischi di incidenti in area portuale come sopra descritto. 


Competenze Regioni
Secondo il DLgs  20 febbraio 2009, n. 23, nel caso di transito nel territorio italiano, le autorizzazioni al trasporto di rifiuti radioattivi devono avere le osservazioni della Regione territorialmente interessata. Deve essere sentita la Regione in questo caso?  Se si, è stata messa in grado di esercitare la sua funzione?


Quindi intanto vogliamo che i documenti suddetti, tutti,  comprese le comunicazioni suddette siano resi pubblici, cosa che fino ad ora non è stato fatto in modo completo, piano provinciale a parte.



ESERCITAZIONI
Sempre secondo le linee guida qui esaminate:“Il prefetto, nell'ambito delle proprie competenze, deve effettuare esercitazioni periodiche al fine di verificare l'adeguatezza del piano di emergenza provinciale e dei relativi strumenti di attuazione”.
Secondo il Piano Provinciale spezzino queste esercitazioni sono finalizzate a:
1. rivelare eventuali carenze del piano e delle procedure operative delle Autorità e degli Organismi coinvolti nel piano stesso;
2. identificare eventuali mancanze nelle risorse a disposizione del sistema di emergenza, sia umane che nelle dotazioni strumentali;
3. migliorare il coordinamento tra personale di intervento e sistema di coordinamento, chiarendo ulteriormente i ruoli personali e le aree di competenza dei diversi enti;
4. migliorare la velocità di intervento ed in generale le capacità di risposta

Domanda: queste esercitazioni sono state fatte? Dove risultano i dati emersi da queste esercitazioni? Dove sono stati pubblicati? Nel sito della Prefettura sicuramente no. Ma soprattutto il personale interessato, direttamente o meno, da queste attività è stato informato delle eventuali criticità presenti nel nostro golfo emerse con le esercitazioni, in caso di  transito di navi con carichi così potenzialmente pericolosi?



LA INFORMAZIONE PREVENTIVA
Il prefetto di Spezia nella sua conferenza stampa sostiene che per motivi di sicurezza la popolazione non poteva essere informata preventivamente. Ci pare una affermazione frutto di una interpretazione datata del concetto di informazione a rilevanza ambientale e sanitaria
Intanto occorre affermare che, come abbiamo visto in precedenza, le linee guida della protezione civile non affermano un divieto esplicito di informazione preventiva alla popolazione dei potenziali trasporti di sostanze radioattive ed anzi obbligano alla pubblicazione di vari documenti decisivi per dimostrare che le Autorità Competenti hanno sotto controllo la situazione. 
Aggiungo che nel caso in esame non è di certo applicabile il segreto militare. Secondo il DLGS 66/2010 Codice Ordinamento Militare: l'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla difesa nazionale.
L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi (intesi come impianti chimici perla fabbricazione esplosivi ex punto 4.6 dell'allegato VIII alla parte II al decreto legislativo 152/2006)  se ciò si rende necessario per l'esigenza di salvaguardare la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. Non si comprende come la pubblicazione dei suddetti documenti possa mettere a rischio la sicurezza pubblica, semmai il contrario ovviamente!

Ma c’è di più perché, come abbiamo visto nei precedenti paragrafi,  i rischi dell’effetto domino devono rientrare nei rapporti di sicurezza e nei piani di emergenza dell’area portuale e questi documenti secondo la nuova Direttiva 2012/18/UE [4]  in materia devono vedere un coinvolgimento attivo del pubblico sia nella fase di elaborazione, che di attuazione/monitoraggio.
Non solo ma a dimostrazione della visione assolutamente restrittiva del concetto di informazione ambientale di Prefetto, Sindaco e Autorità Portuale occorre ricordare che nella definizione di informazione ambientale, ai sensi del punto 3 articolo 2 della Convenzione di  Århus [5], si intende ”qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva,  radiofonica, elettronica o in qualsiasi altra forma riguardante, tra gli altri “fattori quali…. le radiazioni". Inoltre secondo la delibera n. 50/2013  della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche tra le informazioni da pubblicare obbligatoriamente ci sono anche quelle relativa ai fattori inquinanti quali: “radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi,”… comprese le misure di prevenzione per la eliminazione/riduzione del rischio emissione di tali sostanze.
D’altronde il DLgs 31/2010 [6] prevedeva un ruolo attivo del pubblico. Questo DLgs è stato in gran parte abrogato dopo il referendum contro il riavvio del nucleare civile in Italia ma il principio di trasparenza che veniva affermato conferma come non abbia alcun fondamento giuridico, soprattutto in chiave di diritto comunitario, la  tesi del Prefetto sulla necessità di segretezza del trasporto di sostanze radioattive ai fini della tutela della popolazione.  Il DLgs 31/2010 al contrario prevedeva la istituzione, presso la Regione interessata dal sito del Deposito Nazionale, di un Comitato di confronto e  trasparenza, finalizzato  a garantire alla popolazione l'informazione,  il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività  concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione,  l'esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché  sulle  misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell' ambiente. A questo Comitato potevano partecipare rappresentanti delle associazioni ambientaliste!

Ancora la Direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio del 19 luglio 2011 [7]  afferma il principio generale che  gli Stati membri provvedono affinché la popolazione abbia le necessarie occasioni di effettiva partecipazione ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile esaurito e  dei rifiuti radioattivi!



LE INACCETTABILI DICHIARAZIONI DEL SINDACO DI SPEZIA
Il Sindaco in relazione al caso oggetto dl presente post ha affermato sulla stampa locale di oggi: “Ciò detto, in ragione di un diritto di informazione più dettagliato, ritengo che non appena l'operazione si sarà del tutto conclusa con l'arrivo del cargo a destinazione, sia necessario dare ulteriori elementi riguardanti la natura e le caratteristiche del trasporto, la sua provenienza e la sua destinazione.”
Come ho spiegato esaurientemente sopra non risulta attuata fino ad ora una completa pubblicazione di importantissimi documenti ufficiali da parte delle autorità competente a cominciare dalla Prefettura. Questi documenti  dovevano essere pubblicati a prescindere dal trasporto in oggetto, quindi il Sindaco fa una affermazione totalmente sbagliata, frutto della sua ormai riconosciuta superficialità e supponenza con cui affronta le problematiche della tutela dell’ambente  e della salute dei cittadini.

Ma il Sindaco ha rilasciato una dichiarazione ancora più grave nel tentativo di criticare la manifestazione di comitati, associazioni e singoli cittadini contro le diffuse fonti di inquinamento presenti nel nostro golfo. Afferma il Sindaco: “Il tentativo di rimescolare tutto, di fare un tutt'uno con l'amianto delle demolizioni navali degli anni settanta, con le discariche (a proposito, anche queste anni settanta e ottanta) etc non è serio. Ma così va il mondo... in questo secolo”.
Tutte le fonti inquinanti che lui cita, ma ce sono anche molte altre che non cita, sono tutt’ora in atto; quindi un Amministratore serio dovrebbe sapere che esiste un concetto scientifico che si chiama impatto cumulativo che dovrebbe essere sempre attentamente monitorato dalle Autorità Competenti e valutato prima di ogni nuova decisione di uso del territorio, golfo compreso. E sembra il caso di ricordare che il Sindaco è la massima Autorità Sanitaria sul territorio comunale.  Quindi l’unica cosa non seria è la confusione di questo signore, confusione che purtroppo rischiamo di pagare tutti noi cittadini in termini di salute e qualità della vita.






[1] linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materiale radioattivo e fissile , redatto a cura del Dipartimento di Protezione civile 
[2] http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1189/Piano%20trasporto%20materie%20radioattive.pdf
[3]  in diritto è colui che, in un contratto di trasporto, si obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro.
[4]  sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio
[5] Accesso all'informazione, partecipazione dei cittadini e accesso alla giustizia in materia ambientale
[6] disciplinava le procedure per la realizzazione del deposito nazionale di rifiuti radioattivi
[7] che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare  esaurito e dei rifiuti radioattivi

1 commento:

  1. NINNA NANNA RADIOATTIVA

    Partono i bastimenti
    carichi di fissile
    dormono gli agnellini
    quieti nel loro ovile.

    Passano gli autotreni
    carichi di plutonio
    dormono gli spezzini
    cullati dal Favonio.

    Sul seno della mamma
    riposano felici
    non devono pensare
    in braccio a Federici.

    Billy Pilgrim

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