venerdì 30 maggio 2025

Linee Guida per il bunkeraggio del gnl nei porti: analisi critica

Approvate le Linee Guida (QUI) per la disciplina del bunkeraggio <<ship to ship>> di gnl e bio gnl nei porti italiani. Le Linee guida prevedono i criteri generali che devono essere adottati dalle Autorità marittime locali (Autorità di sistema Portuale e Capitanerie di Porto) per la stesura del regolamento portuale locale finalizzato al rifornimento in porto delle navi a GNL applicabili alle operazioni di bunkeraggio/rifornimento di GNL e Bio GNL tramite il sistema cosiddetto STS (Ship to Ship) consistente nell’affiancamento tra la nave rifornitrice e la nave rifornita per il trasferimento del GNL.

Le Linee Guida costituiscono un importante riferimento per disciplinare all’interno delle aree portuali una attività sicuramente a rischio di eventi pericolosi. 

Intanto occorre precisare che le nuove Linee Guida vengono presentate dal Governo come un qualcosa di molto innovativo. Saranno innovative per l'Italia ma non per la UE visto che fanno riferimento ad una norma ISO 20519 già prevista dal dal Regolamento Delegato UE 2018/674 del 17 novembre 2017 (QUI)!

In premessa occorre rilevare che le Linee Guida hanno dei limiti in quanto rimuovono, soprattutto in relazione alla Valutazione del Rischio e Pericoli di questa attività, la mancanza di norme e indirizzi operativi che tengano conto del contesto generale in cui la stessa si dovrà svolgere. Si arriva, come vedremo, a rimuovere in parte la Guida Tecnica 2021 dei VVFF per l’individuazione delle misure di safety per il rifornimento in porto delle navi a gnl (QUI) e anche la Guida Tecnica 2018 dei VVFF  per la prevenzione incendi per lo stoccaggio del gnl (QUI)

Dei suddetti limiti tratterò nel capitolo finale del post, ma prima analizzerò puntualmente gli aspetti rilevanti delle nuove Linee Guida.

domenica 25 maggio 2025

La UE meno gas dalla Russia rilanciando il gnl: La transizione ecologica può aspettare

Lo scorso 6 maggio la Commissione UE ha presentato, con apposita Comunicazione (QUI), la tabella di marcia per garantire la piena indipendenza energetica della UE dalla Russia.

Nella Comunicazione la Commissione propone azioni per ridurre la dipendenza dall’energia russa.

Questa impostazione se letta in termini ambientali dimostra che la UE non vuole solo ridurre le dipendenze energetiche dalla Russia ma rilanciare il ruolo strategico del gas nella transizione c.d. ecologica, soprattutto per il gnl destinato a superare la domanda di gas da gasdotto del 221% entro il 2040. La Comunicazione stima che il consumo di gas naturale, biometano e biogas si aggirerà tra i 105 e i 155 Mtep entro il 2040 (4,5-6,5 EJ). Nel 2050, il consumo di questi combustibili gassosi nell'UE sarà ancora compreso tra i 70 e gli 80 Mtep per tutti gli scenari analizzati.

Quanto sopra nonostante che la stessa Agenzia Internazionale per l’Energia abbia dimostrato che tutto ciò determinerà un surplus di almeno 130 miliardi di metri cubi di GNL entro il 2030, destinato a "deprimere i prezzi internazionali del gas". Sui rischi legati alla sovra offerta del GNL vedi questa analisi sul mio blog QUI.

Peraltro, la stessa UE ammette una carenza sulla trasparenza nella tracciabilità degli import di gas russo tanto che prevede una prossima proposta legislativa per affrontare questa criticità.

Senza considerare la contraddittorietà di queste scelte strategiche della UE con il recente Regolamento europeo sulla riduzione dei consumi del gas, vedi QUI.

Come vedremo la Comunicazione da un lato afferma che la eliminazione della dipendenza dal gas russo accelera la transizione ecologica per poi affermare che nel 2050 consumeremo ancora una marea di gas a partire dal gnl. Nel 2050! Non tra qualche anno quindi è chiaro che il gas russo c'entra poco se non che stiamo assistendo  ad un chiaro tentativo di depotenziare se non cancellare la transizione ecologica facendola precipitare dentro lo scontro geopolitico in atto tra Russia e Occidente.  

La Comunicazione è piena quindi di contraddizioni ma andiamo con ordine esaminiamo in modo approfondito il testo della Comunicazione nella parte relativa al gas (si sono anche altre parti relative al nucleare e petrolio russo su cui tornerò in altri post) ...

venerdì 23 maggio 2025

SNPA; Come monitorare gli odori coinvolgendo i cittadini

Con Delibera n° 268/25 (QUI) del Consiglio del Sistema Nazionale delle Arpa (SNPA) è stato revisionato il documento “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene”, approvato con Delibera n. 38/2018 (QUI) dal Consiglio SNPA.

La revisione apportata dalla Delibera 268/2025 deriva dalla approvazione del Decreto del Direttore generale della Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 28 giugno 2023 (QUI) che ha per oggetto gli indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del Decreto legislativo n. 152/2006, in materia di emissioni odorigene di impianti e attività.

L’articolo 272-bis per la prima volta prevede che in qualsiasi autorizzazione ambientale possano essere predisposte misure prescrittive specifiche sulle emissioni odorigene. Le linee guida definiscono le modalità per caratterizzare chimicamente la composizione e quindi l’origine e i fattori di rischio sanitario di dette emissioni.

Per una analisi del significato dell’articolo 272-bis vedi QUI.

Per una analisi del Decreto 28 giugno 2023 si veda QUI.

Come vedremo nel proseguo del presente post, particolarmente significativa e innovativa rispetto alla delibera del 2018 è la parte del documento SNPA che mette in risalto il ruolo dei percettori degli odori nel monitoraggio degli stessi.

lunedì 19 maggio 2025

Tunnel Valfontanabuona: le ragioni del ricorso contro la VIA favorevole

Il progetto oggetto del presente post riguarda la realizzazione di un’infrastruttura autostradale di collegamento tra la Valfontanabuona e l’Autostrada A 12 Genova – Roma che coinvolge il territorio dei Comuni di Rapallo, Moconesi, Cicagna e Tribogna.

Tale progetto è caratterizzato da n. 4 macrocategorie di opere/interventi principali:

1.variante del tracciato dell’autostrada A12 esistente finalizzata alla creazione di un nuovo svincolo autostradale;

2. nuovo svincolo a quattro rampe con relative corsie specializzate, per realizzare le connessioni tra il collegamento con la Val Fontanabuona (rampa principale) e l’Autostrada A12, in entrambe le direzioni (Genova e Livorno);

3. rampa principale, costituente il vero e proprio collegamento tra l’autostrada A12 e la Val Fontanabuona, composta da due gallerie;

4. adeguamento della Strada Provinciale n. 22 esistente nel tratto tra la stazione di esazione e l’intersezione con la SP 225, in località Ferrada di Moconesi.

Un opera a rilevante impatto ambientale tanto che è stato assoggettata per legge alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Un impatto ambientale ma anche sociale ed urbanistico visto che l’opera stravolge la vita e le proprietà insieme con la storia di molte famiglie della zona di Rapallo in primo luogo.

 

La suddetta procedura di VIA si è conclusa all’inizio di marzo con un pronunciamento favorevole da parte del Ministero dell’Ambiente di concerto con quello della Cultura relativamente agli aspetti paesaggistici.

 

Il comitato dei cittadini contrari al progetto ha presentato ricorso al Tar del Lazio, con il supporto legale dell’Avvocato Piera Sommovigo e il sottoscritto.

Di seguito analizziamo gli aspetti più rilevanti del contenuto del ricorso e quindi dei principali profili di illegittimità del provvedimento ministeriale suddetto. 

 

sabato 10 maggio 2025

La mia relazione al Convegno sulla inchiesta penale per le emissioni delle navi nel porto spezzino

Come è noto, l’inchiesta penale sulle emissioni anomale, sia sonore che aeriformi, dalle navi da crociera nel porto di Spezia per ora è stata archiviata. Le associazioni promotrici della inchiesta hanno deciso di presentare reclamo contro la decisione di archiviazione.

Non so come finirà questa nuova azione legale, e non vi nascondo che sono scettico perché conosco bene il potere trasversale che da decenni governa questa città e ha stravolto il nostro golfo. Stravolto, nonostante le nostre richieste pluridecennali di equilibrio tra i vari interessi in campo. Richieste sostanziate da proposte concrete di una armonizzazione degli interessi portuali con quelli del resto della città.

Se non partiamo dalla storia (anche relativamente recente) non capiamo neppure la situazione attuale e le difficoltà a far rispettare le norme ambientali e la giurisprudenza in materia di inquinamento atmosferico e non solo.

La storia serve anche a sfatare la bugia che politici, amministratori, operatori portuali e burocrati continuano a far girare: “chi critica il porto sono quelli del no”. Dopo questa breve ricostruzione storica il mio post analizza criticamente le motivazioni che hanno portato il Giudice del tribunale spezzino ad archiviare la suddetta inchiesta e quindi i motivi che hanno portato alla presentazione del reclamo da parte delle associazioni esponenti. 

martedì 6 maggio 2025

Come il nucleare e le attività marittime rientrano nella tassonomia verde della UE

Comunicazione della Commissione UE (di seguito Comunicazione QUI), pubblicata lo scorso 5 marzo 2025, sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche degli atti delegati "Ambiente", "Clima" e "Informativa" della tassonomia dell'UE.

La tassonomia verde consiste nell’insieme di norme che stabiliscono i parametri in base ai quali determinate attività rientrano tra quelle sostenibile in relazione agli obiettivi di neutralità di emissioni climalteranti.

In sintesi, la Comunicazione chiarisce una serie di questioni generali per aiutare la interpretazione degli stati membri nella applicazione di detta tassonomia verde

- le modalità di applicazione del principio DNHS (non arrecare danno significativo all’ambiente); 

- il rapporto tra il diritto ambientale comunitario e parametri (definiti criteri di vaglio tecnico) per valutare la coerenza con la tassonomia verde; 

- come effettuare la valutazione comparativa delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita nel contesto della tassonomia dell'UE.


Nel post che segue analizzerò, in particolare, le parti della Comunicazione che trattano il rispetto dei criteri di vaglio tecnico per la tassonomia verde sulle seguenti materie di particolare attualità:

1. Come gli impianti nucleari esistenti prorogati nel loro esercizio devono rispettare i criteri di vaglio tecnico della tassonomia verde.

2. Le modalità su come rispettare i criteri di vaglio tecnico per includere il trasporto marittimo nella tassonomia verde.

3. Come comunicare l’attività di disarmo di una nave smantellata e riciclata secondo il criterio di vaglio tecnico.

 

N.B. Il post non si limita a riproporre quanto affermato dalla Comunicazione sulle sopra elencate tematiche ma costituisce una ricostruzione anche critica della normativa sulla tassonomia verde e norme collaterali nelle materie del nucleare e delle emissioni navali.

 

Intanto vediamo di quali norme si tratta quando si fa riferimento alla tassonomia verde della UE per poi entrare nel particolare del nucleare esistente e del trasporto marittimo…