martedì 26 novembre 2019

Traghetti per gnl nel golfo di Spezia. Ma ci sono lacune sulla sicurezza portuale


Snam ha ribadito, tramite il presidente di Gnl Italia,  l’intenzione di avviare nel golfo di Spezia, utilizzando l’esistente rigassificatore in località Panigaglia (Portovenere), un servizio di traghetti per trasportare autobotti con gnl da detto impianto ai punti di ricarica per le navi ed a distributori gnl per mezzi trasporto su gomma.

Il progetto è noto da tempo e si inserisce in un quadro normativo europeo rappresentato dalla Direttiva 94/2014 del 22/10/2014 ( QUI) che impone obblighi agli stati membri nella promozione dell’uso del gnl nell’autotrasporto su gomma  ma anche nel trasporto su nave (nota [1]). La Direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 (QUI allegato III sezione C).

Il progetto comporta inevitabilmente un consolidamento del rigassificatore nel sito attuale a prescindere dalla realizzazione dei nuovi depositi previsti inizialmente e che, notizie recenti, non dovrebbero essere più realizzati.

Questo progetto può avere una sua giustificazione, anche ambientale, nel quadro delle politiche energetiche nazionale ed europee ma quella che viene rimossa totalmente è la situazione del rischio di incidente rilevante nel porto di Spezia che di seguito riassumo:
1. il porto in generale non ha un piano di emergenza esterna e il porto è in se una attività a rischio di incidente rilevante (a prescindere dalla normativa Seveso) come confermato da questo documento ufficiale QUI ;

2. ci sono più impianti assoggettati alla normativa Seveso ma senza uno studio di sicurezza integrato dell'area come invece prevede la vigente normativa (dlgs 105/2015 c.d. Seveso III - QUI);

3. ad oggi non c’è una adeguata informazione dei cittadini sul rischio di incidente rilevante per gli impianti Seveso presenti nel Golfo (QUI); 

4. sul rigassificatore di Panigaglia ma lo stesso si può dire per altri impianti Seveso (centrale Enel, PolNato) non risultano applicati i più recenti indirizzi europei e nazionali relativamente alla verifica di vetustà degli impianti (QUI), alle linee guida sulla sperimentazione dei piani di emergenza esterni (QUI), sul rischio sanitario (QUI); 

5. a breve inizieranno i lavori di potenziamento di un impianto potenzialmente pericolosi come la piattaforma che convoglia il carburante per aerei per le basi militari del nord Italia (attracco nel golfo spezzino da cui parte la condotta), aumentando il rischio di incidente nel golfo. Ricordo che secondo una sentenza del Tar Liguria detto oleodotto è stato qualificato come opera pubblica, ma non militare, sebbene realizzato dal Ministero della Difesa, in quanto finalizzato ad  esigenze sia militari che civili (TAR Liguria, sez. I, 20.1.1998 n. 16). Quindi ad esso si applica il DLgs 105/2015 (Seveso III) non rientrando nella esclusione  del comma 1 articolo 362 del DLgs 66/2010 (Codice ordinamento militare). Per chi sostiene che le condotte di idrocarburi non sono assoggettate alla Seveso, prego di leggere QUI.

6. non si sa se la normativa sulle infrastrutture critiche (a rischio attacco terrorismo - QUI) sia stata adeguatamente recepita per il nostro golfo che vede una forte presenza delle attività militari insieme con i già citati impianti Seveso per non parlare del trasporto di merci e sostanze pericolose.

Quindi non è ammissibile che nel nostro Golfo si continui a prevedere nuovi interventi potenzialmente, ma anche realmente, impattanti quanto meno relativamente al rischio incidentale, senza porre mano ad una serie ed organica politica di prevenzione ambientale e incidentale come peraltro prevede la vigente normativa!
Insomma servitù militari, servitù energetiche (vedi anche progetto nuovo turbogas), servitù militari, senza alcun disegno di razionalizzazione ambientale e di adeguati ritorni economici  ed occupazionali.
Tutto questo è inaccettabile! 




[1] Secondo l’articolo 6 della Direttiva attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali:
1. gli Stati membri assicurano che, entro il 31 dicembre 2025, nei porti marittimi sia realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL per consentire la circolazione di navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima alimentate a GNL nella rete centrale della TEN-T.
2. gli Stati membri assicurano che, entro il 31 dicembre 2025, sia realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL accessibili al pubblico almeno lungo la rete centrale della TEN-T per assicurare la circolazione in tutta l'Unione dei veicoli pesanti alimentati a GNL, (secondo il punto 42 delle premesse alla DIRETTIVA A titolo indicativo, la distanza media necessaria tra i punti di rifornimento dovrebbe essere approssimativamente di 400 km.
Secondo la Direttiva i punti di rifornimento per il GNL includono, fra l'altro, terminali, serbatoi e container mobili di GNL nonché navi e chiatte cisterna. Una definizione ampia che include qualsiasi modalità o struttura di distribuzione finale del Gnl per uso marittimo.


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