mercoledì 21 febbraio 2018

Sentenza su impianti a rischio incidente rilevante: rapporti di sicurezza e rischio sanitario

Interessante sentenza del TAR Puglia (Lecce Sez. III n. 60 del 16 gennaio 2018 vedi QUI) che ha confermato il rigetto del nulla osta di fattibilità (normativa Seveso sui rischi di incidenti industriali) per un deposito costiero per lo stoccaggio di idrocarburi (gasolio per autotrazione e benzina)

La motivazione principale in base alla quale, in questa sentenza del TAR Puglia, viene rigettato il ricorso della ditta che voleva realizzare il deposito sta nella carenze del Rapporto di sicurezza con particolare rilievo alla non adeguata valutazione del rischio sanitario legato ai potenziali scenari incidentali.
Il TAR afferma...  
in questo senso un principio generale secondo il quale per la normativa Seveso: "l’interesse pubblico alla sicurezza di siffatti impianti è assolutamente prioritario rispetto agli interessi economici privati e in alcun modo negoziabile".


Questa sentenza mi ricorda alcuni concetti che ho espresso a Chioggia pochi giorni fa in una assemblea pubblica organizzato dal "Comitato no Gpl" per una procedura relativa ad un progetto simile a quello ora bocciato dal TAR Puglia. In questa assemblea affermavo che gli scenari incidentali valutati nel Rapporto di Sicurezza per il progettato deposito gpl non consideravano il rischio in caso di rottura o fuoriuscita del combustibile della dispersione dello stesso nell’ambiente (laguna nel caso in particolare) e quindi del rischio ambientale e sanitario di tale rottura oltre a quello incidentale (vedi QUI)

Ma mi ricorda anche ad altre situazioni come quella dei depositi di petrolio greggio della Iplom del Fegino (vedi QUI) o i depositi della zona Multedo a Genova (vedi QUI), od ancora lo stabilimento UEE di Aulla (deposito di esplosivi con lavorazioni in loco).

Seguo queste vertenze da tempo e da tempo rilevo come la normativa Seveso (versione III) abbia introdotto importanti novità nella redazione/valutazione dei Rapporti di Sicurezza e dei Piani di Emergenza esterna per gli impianti soggetti a detta normativa.
In particolare secondo la vigente normativa (DLgs 105/2015) nel Rapporto di Sicurezza devono essere inseriti: la descrizione dei dispositivi installati nell'impianto per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti viene aggiunto: “per la salute umana e per l'ambiente, compresi ad esempio sistemi di rilevazione/protezione, dispositivi tecnici per limitare l'entità di rilasci accidentali, tra cui nebulizzazione dell'acqua, schermi di vapore, contenitori di raccolta di emergenza, valvole di intercettazione, sistemi di neutralizzazione, sistemi di raccolta delle acque antincendio”.

Ciò è confermato addirittura da documenti ufficiali precedenti al DLgs 105/2015 come documento del sistema delle Agenzie per la Protezione ambientale che riproduco qui a stralcio


A conferma ulteriore si vedano le  Linee guida per la redazione del Rapporto Controlli -  SNPA - Sistema Agenziale (ISPRA/ARPA/APPA 2016)

Pianificazione/Programmazione annuale)
Nell’allegato, oltre a quanto previsto dall’art. 27 del decreto, sono forniti importanti elementi innovativi per quanto riguarda la programmazione delle ispezioni ordinarie, basata su una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante per le varie tipologie di stabilimenti che tiene conto dei seguenti criteri:
- pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- stabilimenti o gruppi di stabilimenti con possibili effetti domino (nel caso in esame il traffico marittimo della zona)
- collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- pericolo per l'ambiente in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell’area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa



Fa piacere leggere una sentenza che conferma quanto sostengo da tempo limitandomi semplicemente a riproporre a chi (istituzioni competenti non vuole ascoltare) quanto la normativa, i documenti ufficiali Ispra e ora la giurisprudenza sostiene. 
Vedremo se riusciremo a fare applicare tutto ciò anche ai casi che ho citato in questo post. 




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