Ministro
alle Infrastrutture oggi sul Secolo XIX dichiara: "Per essere efficaci i monitoraggi devono essere continuativi, quotidiani
e non straordinari". Giusto!
Peccato
che le Linee Guida 2012 del Ministero Infrastrutture e Trasporti per la
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (QUI) affermavano
quasi 8 anni fa: "solo attraverso un esame continuo della
rete risulta fattibile un miglioramento della sua sicurezza ai fini preventivi”.
Non solo ma il Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) Commissione di Studio per la Predisposizione e
l' Analisi di Norme Tecniche Relative alle Costruzioni ha elaborato, nel 2015, le Istruzioni per la
Valutazione della Sicurezza Strutturale di Ponti Stradali (QUI).
In particolare al punto 10.2 relativamente alla sorveglianza programmata si
afferma che il ponte deve essere monitorato in continuo da parte delle
amministrazioni proprietarie e/o responsabili della conservazione dell' opera,
non solo ma , secondo il punto 10.2.3. oggetto della sorveglianza programmata è
tra l’altro anche: … c) i dissesti conseguenti ad eventi
eccezionali, che in generale non possono essere prevenuti, ma solo attenuati
con opportune opere di prevenzione”.
Quanto sopra
è coerente con l’allegato III alla Direttiva
2008/96/CE (QUI)
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla gestione
della sicurezza delle infrastrutture stradali, che prevede tra gli elementi da
valutare da parte di chi fa i controlli
anche “e) un pacchetto di potenziali
misure correttive da mettere in atto entro varie scadenze che preveda ad
esempio: …
— protezione contro la caduta di sassi, smottamenti
del terreno e valanghe”.
Ovvio che tutto questo
come affermato sia dalla Direttiva 2008/96/CE che dal DLgs 15/3/2011 n° 35 i monitoraggi e relative ispezione sono di
competenza degli organi Ministeriali, fino ad ora dalla inefficiente Direzione
Generale per le Strade e le Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle
Infrastrutture Stradali,e successivamente (se riuscirà a partire davvero in
termini di risorse e competenze) dalla Agenzia Nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali.
Ma se andiamo a leggere
bene le Linee Guida 2012 del Ministero Infrastrutture e Trasporti per la gestione della
sicurezza delle infrastrutture stradali si afferma in relazione a quelle
classificate di interesse nazionali come quella dell’ultimo viadotto caduto per
esempio (pagina 20): “… l’individuazione del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti quale unico
Organo Competente centrale ha da un lato
implicitamente risolto il conflitto di interessi tra gestori e
controllori pubblici e dall’altro ha accentrato le funzioni in un rapporto da
uno a molti. Pertanto il Ministero svolge le particolari e specifiche funzioni
di Organo Competente nell’ambito del più ampio esercizio di vigilanza e
controllo degli enti gestori”
Peraltro proprio ieri in Gazzetta Ufficiale della Unione Europea è stata pubblicata la nuova Direttiva (la 2019/1936 del 23/10/2019 QUI) che modifica quella sopra citata del 2008 e che integra quanto affermato da questa ultima sui parametri da valutare nei monitoraggi delle strade di interesse nazionali quali ad esempio i sistemi stradali di contenimento relativi all’ambiente ai margini della strada, compresa la vegetazione e compresa la verifica della resistenza allo slittamento del manto stradale quindi la stabilità del territorio che circonda l’asse stradale.
Insomma si poteva controllare meglio e prima magari senza avere una interpretazione burocratica della legge e soprattutto investendo nella prevenzione parola abusata ma poco applicata nel nostro Paese.
Insomma si poteva controllare meglio e prima magari senza avere una interpretazione burocratica della legge e soprattutto investendo nella prevenzione parola abusata ma poco applicata nel nostro Paese.
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