mercoledì 15 maggio 2019

rifiuti stoccati con ordinanze di emergenza illegittime: il caso del Piazzale Ciuvin a Sanremo


La vicenda degli stoccaggi di enormi quantità di rifiuti nell’area del Piazzale Ciuvin nel Comune di Sanremo è stata oggetto di una sentenza del TAR Liguria (vedi QUI)

La sentenza del TAR Liguria è chiara. Il Comune non poteva imporre la riduzione in pristino del presunto abuso edilizio (peraltro eseguito prima dell’abbancamento con ordinanze dei rifiuti  inerti e speciali in generale)  considerato che l’istanza di condono presentata dai proprietari dell’area era di moltissimi anni fa e nel frattempo il terreno interessato dal presunto abuso edilizio era stato modificato profondamente proprio dai suddetti abbancamenti di rifiuti.

Quello che il TAR non affronta, e non poteva farlo visto che il giudizio si fonda su quello che le parti producono, è la risposta alla seguente domanda: cosa c’è sotto il tombamento del piazzale Ciuvin.


LA VICENDA DEGLI STOCCAGGI NEL PIAZZALE CIUVIN
L’area in questione doveva, in base alla istanza del 1981, essere livellata per usi agricoli,  ed invece è  stata in realtà utilizzata per anni (fino al 2000) per stoccare rifiuti senza alcun progetto di coltivazione, come invece previsto dalla legge, ma con ordinanze sindacale reiterate dal 1987 e fino al 2000.
Ora tutto questo è emerso grazie ad un esposto, nell’autunno del 2017, del Movimento 5stelle di Sanremo con la mia consulenza in diritto ambientale. Esposto che ha utilizzato gli atti istruttori degli uffici comunali competenti, quindi fondato su atti ufficiali e non su interpretazioni o documentazioni di parte.
Il Comune di Sanremo dopo che la vicenda è emersa pubblicamente ha emesso una ordinanza di ripristino che è stata impugnata da chi ha gestito l’area in tutti questi anni. L’ordinanza riguardava solo gli aspetti di presunti abusi edilizi da parte dei proprietari dell’area in questione, rimuovendo completamente la problematica del potenziale inquinamento ambientale determinato dalla presenza di stoccaggi incontrollati di rifiuti.



LE ORDINANZE PER LO STOCCAGGIO DI RIFITI NEL PIAZZALE CIUVIN REITERATE NEGLI ANNI SONO ILLEGITTIME
Intanto occorre dire che quelle ordinanze reiterate a partire dal 1987 e fino al 2000 erano illegittime secondo la normativa all’epoca in vigore, infatti:
1. l’articolo 12 del DPR 915/1982 parlava di ordinanze di stoccaggio di rifiuti in emergenza solo “temporanee”
2. l’articolo 13 del DLgs 22/1997 le ordinanze non possono essere reiterate per oltre 6 mesi

Non a caso già nell’Aprile 1987 la Provincia di Imperia aveva dichiarato la necessità di una ordinaria autorizzazione per evitare che lo stoccaggio diventasse una discarica abusiva. A conferma del modo di procedere illegittimo, il Consiglio Comunale di Sanremo nel dicembre 1989 approvava una delibera per autorizzare una discarica in zona,mai realizzata. Ovviamente il Consiglio Comunale non aveva competenza per autorizzare una discarica, se non per quanto riguarda i profili di pianificazione urbanistica. Infatti siamo nel 1989 ed ex articolo 6 del DPR 915/1982 i progetti di smaltimento dei rifiuti venivano approvati dalla Regione. Peraltro il progetto di discarica come risulta dalla relazione a firma di uno studio tecnico (in data 3/5/1990) doveva ancora avere il via libera regionale sotto il profilo della compatibilità paesaggistica (il c.d Studio Organico di Insieme).Non solo ma addirittura nell’Aprile del 1990 la Commissione edilizia comunale dichiara la discarica: abusiva e senza alcuna valutazione dell’impatto ambientale e paesaggistico, nonostante ciò le ordinanze di stoccaggio rifiuti in zona continuano negli anni successivi.



COSA OCCOREVA E OCCORRE TUTT’ORA FARE E CHI DEVE AGIRE 
Ora è chiaro che nella vicenda in questione siamo di fronte quanto meno ad un fatto conclamato: l’abbandono reiterato senza alcuna cautela di enormi quantità di materiali classificati in gran parte come rifiuti anche speciali come riconosciuto dalla stessa sentenza del TAR Liguria, anche di origine alluvionali il che vale a dire che potrebbero esserci anche rifiuti non previsti dalle ordinanze di urgenza.
Il suddetto abbandono incontrollato (perché di questo si è trattato) secondo legge e la giurisprudenza può configurare il reato di discarica abusiva e se c’è una discarica abusiva gestita per anni è chiaro che ci potrebbe essere un inquinamento in atto. A questo punto se è vero che l'esistenza dei reati è competenza della Procura, la verifica della esistenza di un inquinamento in atto e quindi della eventuale necessaria bonifica è compito delle Autorità Amministrative.  

Allora cosa occorre fare?
Occorre verificare se questo inquinamento c’è, rilasciando mandato ad Arpal ed Asl per una campagna di monitoraggio. Anche perché nel caso l’inquinamento emergesse non saremmo solo di fronte ad un reato di discarica abusiva ma anche di omessa bonifica vista la nuova fattispecie introdotta recentemente nel nostro codice penale. Nuova fattispecie che va ad integrare il reato di mancato rispetto delle autorizzazioni al progetto di bonifica approvato che per ora non rientrano nel caso in esame ovviamente visto che nessuna procedura di bonifica è stata avviata. 
Ricordo che il reato di omessa bonifica è un reato proprio tipico di una situazione come quella di cui stiamo parlando: un potenziale inquinamento da verificare e mai verificato. Se questo non avvenisse per ordine della pubblica autorità competente (Regione Provincia Comune) e successivamente si dimostrasse l’esistenza dell’inquinamento magari per una inchiesta della magistratura allora ci sarebbe un concorso da parte dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni competenti.

Sotto il profilo delle competenze nel caso in esame le procedure di legge relativamente alle attività di bonifica si intrecciano con quelle dei reati di abbandono dei rifiuti e di esercizio abusivo di discarica. 
In questo caso la prima norma applicabile sarebbe l’articolo 11 della legge regionale ligure n°10  del 2009 che disciplina i siti con inquinamento pregresso. Secondo questo articolo : “1. Nel caso di eventi inquinanti avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del DLgs 152/2006 , ma che si manifestino successivamente a tale data, il soggetto interessato comunica alla Regione, alla Provincia, al Comune e all'ARPAL l'esistenza della potenziale contaminazione, unitamente al piano di caratterizzazione. 2. L'ente territoriale competente, ai sensi della presente legge, espleta le procedure relative al procedimento di bonifica, di messa in sicurezza permanente, di messa in sicurezza operativa”. Peccato che in questo caso il soggetto che avrebbe dovuto comunicare l’inquinamento pregresso, il gestore dell’area interessata dallo stoccaggio dei rifiuti, non possa e non voglia farlo visto che non riconosce ne lo stoccaggio abusivo e neppure l’inquinamento in atto considerando il tutto come una mera ricopertura con terre di scavo l’area interessata. Tesi questa ultima non certo riconosciuta dalla recente sentenza del TAR Liguria che si è occupato solo dell’abuso edilizio pregresso alle ordinanze sindacali di stoccaggio rifiuti ma che non contesta la possibile presenza di rifiuti stoccati nell'area
E allora cosa si può fare?  
La documentazione prodotta dagli uffici competenti del Comune di Sanremo e allegata all’Esposto sopra citato dimostra che siamo di fronte ad almeno due reati potenziali quali quello di abbandono di rifiuti se non, come il sottoscritto ritiene, addirittura di discarica abusiva, l’inquinamento in atto deve essere dimostrato dagli enti competenti. Quindi qui soccorre l’articolo 244 del  DLgs 152/2006 secondo il quale: “1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.”
In sostanza il Sindaco doveva e deve tutt’ora dare immediatamente mandato ad Arpal e Asl per la verifica del livello di inquinamento presente nell’area e se dovessero essere superati i limiti di concentrazione degli inquinanti allora si potrebbe avviare la procedura di bonifica con un ruolo attivo:
- della Provincia che con ordinanza può imporre al responsabile dell’inquinamento l’avvio delle procedure (articolo 5 legge regionale 10/2009)
- del Comune di Sanremo che ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10/2009 gestisce le procedura di bonifica nel senso che approva la caratterizzazione e poi il progetto di bonifica e/o messa in sicurezza.
Chi è responsabile della eventuale bonifica? Sicuramente il Comune a causa delle ordinanze reiterate in modo illegittimo, ma la caratterizzazione dell’area, se svolta correttamente, potrebbe dimostrare che nell’area sono stati stoccati rifiuti diversi da quelli previsti dalle Ordinanze Sindacali, ed allora ci potrebbe essere una responsabilità in solido dei proprietari e di chiunque abbia avuto la disponibilità dell’area.

Quindi non è sufficiente (anzi come dimostra la sentenza del TAR Liguria è pure sbagliato) continuare ad affrontare la questione sotto il profilo del mero abuso edilizio occorre prima di tutto scongiurare l’esistenza di un rischio ambientale e sanitario.
I fatti sono chiari, gli atti sono chiari, il rischio ambientale potenziale è perfino riconosciuto nella risposta  dell’assessore all'ambiente della Regione Liguria in risposta ad una interrogazione in Consiglio Regionale, le competenze sono chiare. 



INFINE SU ALCUNE DICHIARAZIONI DAL FRONTE IDROEDIL
Ho avuto modo di leggere sia il comunicato di Idroedil (ricorrente nella vicenda di fronte al TAR) che altre dichiarazioni di suoi vari rappresentanti.
Rispetto al comunicato di Idroedil sulla sentenza, ci permettiamo solo di sottolineare una curiosità se così vogliamo chiamarla. Perché di fronte a reiterate e chiaramente illegittime ordinanze di stoccaggio dei rifiuti in quell’area negli anni dal 1987 al 2000, i proprietari non ricorsero al TAR fin da allora, permettendo così, sia pure indirettamente, di alterare completamente la morfologia dell’area rendendo quindi inapplicabile la procedura di intimazione del Comune in relazione al presunto abuso edilizio come confermato dalla sentenza del TAR Liguria? Eppure quelle ordinanze di stoccaggio rifiuti impedivano ai proprietari di gestire l’area secondo le finalità della istanza iniziale del 2 febbraio 1981: vale a dire livellamento per usi agricoli. Fare agricoltura su una montagna di rifiuti sotterrati non è come dire non è augurabile a nessuno.
Non solo ma qualcuno ha avuto il coraggio di affermare che i carotaggi e quindi la caratterizzazione dell’area dove sono stati stoccati i rifiuti dovrebbero “pagarla coloro che hanno presentato l’esposto” vale a dire i rappresentanti del Movimento 5stelle Sanremo.  Affermazione sicuramente sciocca da un punto di vista legale ma in palese contraddizione con quanto dichiararono i rappresentanti di Idroedil nel gennaio 2019 come risulta dall’articolo del Secolo XIX riprodotto qui a fianco. 
Quindi anche Idroedil riconosce che i rifiuti ci sono e che sarebbe bene  capire se inquinano o meno e se quindi vadano rimossi.
ALLORA COSA ASPETTIAMO A COMINCIARE? 



LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO DI SANREMO DOPO LA SENTENZA DEL TAR LIGURIA: CONFERMANO LA CONFUSIONE  DELLA AMMINISTRAZIONE IN QUESTA VICENDA
Il Sindaco uscente, invece che pensare ad appellare la sentenza del TAR in Consiglio di Stato, potrebbe ordinare immediatamente (poteva farlo da tempo peraltro sic!)  l’avvio della caratterizzazione del sito visto che queste competenze rientrano nella sua qualità di Autorità Sanitaria e non di mero capo politico di una Amministrazione a scadenza di mandato elettorale, giusto anche per rimuovere ulteriore infondate scuse come quella che prima di avviare detta caratterizzazione del sito doveva aspettare la sentenza del TAR. Proprio il TAR ha ammesso la non connessione tra abuso edilizio eventuale e inquinamento del sito. Facciamo parlare, anzi scrivere, la sentenza del TAR Liguria sul puntoNel merito, è opportuno anteporre allo scrutinio delle dedotte censure di legittimità la sottolineatura dei tratti peculiari della presente controversia.
Essi sono resi evidenti, non soltanto dal carattere assai risalente dell’istanza del privato (una domanda di condono edilizio presentata oltre trent’anni orsono) che ha dato impulso alla successiva azione amministrativa, ma soprattutto dall’asimmetria tra la natura dei provvedimenti impugnati (concernenti i soli profili edilizi) e il rilievo delle problematiche ambientali che si stagliano sullo sfondo della vicenda.
In questo senso, non è possibile (e non è determinante ai fini dell’esito del presente giudizio) accertare se i privati avessero effettivamente inteso realizzare un’area pianeggiante da sfruttare a scopi agricoli ovvero se il loro obiettivo, fin dal principio, fosse quello di realizzare una discarica di materiali inerti.




  

  


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