giovedì 23 maggio 2019

Perché i cittadini non devono partecipare alla Inchiesta Pubblica sul biodigestore a Saliceti


Come è noto la Giunta Regionale Ligure con la delibera n° 331 del 18 aprile 2019 (QUI) ha indetto una Inchiesta Pubblica sul progetto di biodigestore proposto dalla società RE.COS per il sito di Boscalino.
Chi mi segue sa perfettamente come io consideri l’Inchiesta Pubblica uno strumento utile per i cittadini, ma nel caso specifico siamo di fronte ad una serie di giravolte amministrative in violazione di atti ufficiali approvati sia dalla Provincia di Spezia e dalla Regione nonché dal Comitato di Ambito Regionale per la gestione dei rifiuti che dimostrano come l’Inchiesta proposta abbia come unica finalità: dare una copertura partecipativa ad una operazione chiaramente illegittima con l’unico scopo di far realizzare a RE.COS il biodigestore dove questa società ritiene sia più utile alle sue esigenze imprenditoriali. Siamo alla antitesi della finalità normative del Piano di Ambito Regionale che, recependo i Piani di Area Provinciali, individua siti degli impianti, flussi dei rifiuti nella Regione, dimensioni  e tipologia degli impianti.
Vediamo perché...



LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PIANIFICAZIONE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
La lettera d) comma 1 articolo 197 DLgs  152/2006 afferma che spetta alle Province la individuazione: “delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.”
La funzione di integrazione del Piani di Ambito Regionale in  relazione ai Piani di Area delle Province si limita, come affermato dalla lettera a) comma 2 articolo 15 Legge regionale 1/2014 alle: “integrazioni funzionali fra le quattro aree, motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei servizi” e quindi non può riguardare la modifica di siti di localizzazione degli impianti di gestione rifiuti che per legge nazionale spetta alle Province.
Quindi l’attuale procedura viola in sequenza:
1. i Piani esistenti,
2. le procedure di legge regionale sugli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti,
3. la norma del testo unico ambientale che definisce chi decide e come la localizzazione degli impianti di rifiuti
4. la normativa sulla VAS che in caso di varianti sostanziali di piani sottoposti a VAS richiede di essere applicata.

Ma si violano anche gli indirizzi del Piano Regionale Rifiuti che affermano come la pianificazione della gestione dei rifiuti debba essere accentrata e non lasciata alla azione spontanea di singole iniziative imprenditoriali. Si legga in questo senso a pagina 21 allegato 1 (Parte Normativa) al Piano di Ambito Regionale dove si afferma:



LA PIANIFICAZIONE DELLE SCELTE IMPIANTISTICHE SUI RIFIUTI ORGANICI: TOTALMENTE FUORI CONTROLLO PUBBLICO
Vediamo cosa dice il Piano di Ambito Regionale vigente (che ha recepito i Piani delle singole Province Liguri e della Città Metropolitana di Genova)  in relazione agli impianti anaerobici in termini di siti dove collocarli, quantità rifiuti organici  trattabili e quantità producibile in Liguria:


Come di vede il totale del fabbisogno potenziale di frazione organica del rifiuto da trattare anche nella ipotesi massime è intorno alle 200.000 ton/anno per tutta la Regione. Poco di più di quanto indicato nella DGR 331/2019 che istituisce la Inchiesta Pubblica per il progetto di biodigestore spezzino che fa riferimento a 180.000, sempre per tutta la Regione.
Ma queste cifre, come pure i siti per gli impianti indicati sopra, che risultano dagli atti ufficiali della Regione (Piano di Ambito Regionale e Delibera istituzione Inchiesta Pubblica) non corrispondono a come concretamente la Regione si sta muovendo rispetto ai singoli progetti in campo.

Infatti i dati e i siti sopra riportati non tengono conto  che:
1. ha ottenuto una VIA positiva l’impianto di Isola del Cantone (Genova)  da 30.000 ton/anno (ipotesi minima)
2. esiste un impianto in funzione a Cairo Montenotte (SV)  da 85.000 ton/anno rilevato attualmente da Iren (vedi QUI).
Il totale di questa impianti in termini di capacità di trattamento di rifiuto organico è di oltre 115.000 ton/anno vale a dire due terzi di quello che servirebbe, secondo la Regione per tutta la Liguria (180.000 ton/anno)! Non solo ma questi due impianti riguardano, come d’altronde anche Saliceti, siti non previsti dal Piano di Ambito.
È vero che l’impianto di Isola del Cantone per ora è stato bocciato dal TAR Liguria ma pende un appello al Consiglio di Stato e comunque quello che qui mi interessa rilevare è che se fosse per la Giunta Regionale Ligure questo impianto ora sarebbe in costruzione.

Quanto sopra toglie ogni credibilità alle dichiarazioni della Regione sui dati del fabbisogno impiantistico necessario e sui siti dove collocare i relativi impianti.  Quello che emerge è una pianificazione asservita alle logiche di mercato delle imprese che vogliono realizzare i biodigestori liguri dove e come pare  a loro e soprattutto con le dimensioni che interessano a loro e non ad una corretta pianificazione pubblica.



LA  BUGIA DELLA INCHIESTA PUBBLICA  FATTA PER SCEGLIERE TRA I DUE SITI: BOSCALINO E SALICETI
Premesso che in questa vicenda si stanno violando oltre le leggi sopra citate anche le buone pratiche su come devono essere costruiti , valutati e approvati gli strumenti di pianificazione  in materia di rifiuti (su questo torno più avanti), la Delibera che ha approvato l’Inchiesta Pubblica conferma che non siamo assolutamente di fronte ad una scelta di siti alternativi ma l’unico sito in gioco è quello di Saliceti nel Comune di Vezzano Ligure.
Che le cose stiano così si evince:  
1. dal titolo della delibera che istituisce detta Inchiesta Pubblica : “D.Lgs. 152/2006 art. 24bis. Indizione inchiesta pubblica sul progetto per impianto trattamento e recupero FORSU con produzione compost di qualità e biometano sostenibile avanzato, presentato da RECOSs.p.a.”
2. da questa affermazione nelle premesse del dispositivo della delibera dove si afferma: “in data  12.04.2019  è pervenuta l’istanza della società Recos S.p.A. per la realizzazione di un impianto per il trattamento e il recupero della FORSU con produzione di compost di qualità e biometano sostenibile avanzato, ai fini dell’acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, di cui all’articolo 27bis del D.Lgs. n. 152/2006, trattandosi di progetto sopposto a VIA di competenza regionale;…



Quindi si fa riferimento non a siti alternativi come oggetto della Inchiesta ma ad un progetto ben preciso che attualmente è stato depositato in Regione con apposita istanza per avviare la procedura di autorizzazione unica ai sensi dell’articolo del testo unico ambientale che disciplina insieme Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione all’impianto.  Si veda a lato la riproduzione della Istanza presentata da Recos dove tutto quello che scrivo è confermato ufficialmente.

Ad ulteriore conferma si aggiunge che l’oggetto del procedimento avviato su detta Istanza di RE.COS pubblicato, nella sezione procedimenti di VIA in corso della Regione Liguria (QUI) con numero di pratica 397 è: “Polo integrato di trattamento e recupero dei rifiuti loc. saliceti - comune di vezzano ligure sp”, appunto integrato con l’impianto esistente e l'impianto esistente è a Saliceti!



Quindi l’Inchiesta Pubblica non solo si inserisce in un procedimento illegittimo, basato su dati regionali sfalsati rispetto alla realtà come dimostrato sopra, ma si fonda su un procedimento di autorizzazione già avviato e che ha come oggetto il solo progetto su Saliceti. L’alternativa di Boscalino così come riportata nei documenti di RE.COS  è costruita in modo solo da dimostrare la non fattibilità del biodigestore in quel sito.  Tutta altra cosa sono le alternative che devono essere poste in un procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di uno strumento di Pianificazione come quello del Piano di Ambito Regionale dei rifiuti.


LE ALTERNATIVE NELLE PROCEDURE DI VAS
In cosa consistono in termini operativi  queste alternative nella VAS ce lo dicono le linee guida della Commissione UE (QUI). In particolare ai punti 5.13. e 5.14. si afferma che:  a.Devono essere  valutate alternative diverse all’interno di un piano ad es.:
diversi metodi di smaltimento dei rifiuti all’interno di un piano per la loro gestione
diverse modalità di riassetto di un’area o usi diversi della stessa all’interno di un piano per la destinazione dei suoli,…” 
b.Le alternative scelte devono essere realistiche.
Lo studio di alternative è dovuto, in parte, alla necessità di trovare modi per ridurre, o evitare, i significativi effetti negativi sull’ambiente del piano o del programma proposto. Idealmente, anche se la direttiva non lo richiede, la proposta finale di piano o di programma è quella che contribuisce meglio al raggiungimento degli obiettivi sanciti all’articolo 1 della Direttiva 2001/42.”.
c.Le alternative non devono essere presentate in modo meramente negativo ma secondo un bilancio di rischi e opportunità”.  Qui sia sufficiente per il momento rilevare che , al contrario delle Linee guida UE appena citate, lo studio di impatto ambientale presentato da RE.COS per il progetto sul sito di Saliceti afferma (pagina 16 della Premessa): “da un punto di vista progettuale la localizzazione dell’impianto presso il sito di Saliceti è necessaria conseguenza della assenza di spazi idonei presso Boscalino”. Quegli stessi spazi dichiarati idonei dal Piano approvato in Provincia e in Comitato di Ambito Regionale lo scorso 6 agosto 2018. In particolare si legga
la delibera del Consiglio Provinciale spezzino  che alle pagine 5 e 6 aveva affermato: “Recos. SpA ha proposto il sito di Boscalino per realizzare un impianto adeguato alle produzioni attese dai Comuni della provincia della Spezia e del flusso previsto dall’area del Tigullio… Recos Spa ha presentato un progetto preliminare dal quale si evince la adeguatezza del sito di Boscalino per la realizzazione dell’impianto proposto… la verifica suggerita da Arpal risulta positivamente risolta dall’esame dei documenti di progetto, documenti che non erano nella disponibilità dell’Arpal in quanto non inclusi tra quelle trasmessi per la VAS”!

d.Per essere valide le alternative devono ricadere anche nell’ambito delle competenze giuridiche e territoriali dell’autorità interessata”. Quindi nel caso in esame occorre evitare di ammettere impianti fuori della pianificazione regionale (vedi Isola del Cantone per esempio ma anche, appunto, quello spezzino di Saliceti nel quadro attuale amministrativo vigente).

A conferma definitiva che si è rimossa non solo la normativa sulla VAS  ma anche la metodologia di applicazione di questa procedura di valutazione si vedano le Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto delle valutazione e redazione dei documenti di VAS (approvate dal Consiglio Federale del Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali in data 29/11/2016, per il testo completo vedi QUI). Queste linee guida, sotto il profilo della definizione delle localizzazione del piano anche in chiave urbanistica, affermano: “L’analisi delle criticità del territorio deve considerare la presenza di impianti di smaltimento o di recupero rifiuti e le relative problematiche.”.  Quale è il sito che vede già la presenza di un impianto di rifiuti esistente?...


INFINE UN'ALTRA FALSITA' CONTENUTA NELLA DELIBERA CHE ISTITUISCE L’INCHIESTA PUBBLICA
La Delibera 331/2019 di istituzione della Inchiesta Pubblica per il progetto di Saliceti afferma nelle premesse al dispositivo finale:
l’impianto in esame, inserito nella pianificazione regionale di settore, la realizzazione di un impianto che contribuisca, come previsto dall’attuale Piano d’Ambito Regionale per la Gestione dei Rifiuti, a soddisfare una produzione complessiva sul territorio ligure, stimata al 2020 di circa 180.000 t/a.”.
Questa è un affermazione che sfiora il falso in atto pubblico. Infatti è chiaro che per impianto non si intende un biodigestore generico ma il progetto di biodigestore oggetto della Istanza presentata in Regione dalla RE.COS come peraltro la stessa DGR 331/2019 afferma in altra parte delle premesse (come abbiamo già analizzato in precedenza). Quindi se del progetto di impianto sul sito di Saliceti si tratta è chiaro che la affermazione sopra riportata è falsa in quanto come si è dimostrato il sito di Saliceti non esiste nella attuale pianificazione vigente sia provinciale che regionale.


CONCLUSIONI
Partecipare alla Inchiesta Pubblica sul progetto di biodigestore di Saliceti significa avvallare tutte le contraddizioni, le illegittimità, le forzature procedurali  e istruttorie descritte sopra.
Altro da dire non c’è se non che, se la Regione vuole una seria partecipazione del pubblico, prima di tutto sospenda l’attuale procedimento di autorizzazione del progetto di biodigestore su Saliceti.
Dopodiché  Provincia di Spezia e Comitato di Ambito Regionale avviino  una revisione del Piano di Ambito Regionale e la Regione applichi la VAS (peraltro sul Piano di Area provinciale la competenza sarebbe della Provincia anche per la VAS) prevedendo una Inchiesta Pubblica fin dall’inizio di questo nuovo processo/procedimento basata su:
a) più siti alternativi e non la finta alternativa attuale,
b) alternative tecnologiche vere  e non univoche,
c) dati relativi a potenzialità degli impianti, flussi rifiuti a livello regionale veri.

Ce la faranno in Regione a capire tutto questo o finiremo ancora una volta davanti ai giudici amministrativi, costretti da una confusa arroganza istituzionale?  

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