Con le conclusioni
presentate lo scorso 8 settembre, nella causa C444-015, l’Avvocato Generale della UE (JULIANE KOKOTT - vedi QUI) poi tradotta nella sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016 (QUI) ha ulteriormente definito un
parametro fondamentale per l’applicabilità della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) nei piani e programmi che insistono su piccole aree locali.
L’articolo 3 della Direttiva sulla VAS (Direttiva
2001/42) in relazione all’ambito di applicazione di questa procedura di
valutazione prevede che: “i piani e i
programmi ….. che determinano l’uso di piccole aree a livello locale (…), la
valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che
essi possono avere effetti significativi sull’ambiente.”
Sul punto ero già intervenuto commentando una sentenza
della Corte di Giustizia del 2013 (vedi QUI).
Ora la avvocatura precisa ulteriormente l’ambito areale dei
piani su piccole aree per la applicazione della VAS, addirittura in termini
numerici.
In particolare la questione trattata dalle conclusioni dell’Avvocato
UE riguarda la mancata applicazione della VAS ad un rilevante intervento
edilizio che prevede di costruire un totale di 42
edifici residenziali su una superficie di circa tre ettari.
AFFERMA L'AVVOCATO UE POI RIPRESO NELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
“Si pone dunque
l’ulteriore questione fino a quale estensione territoriale determinate aree
debbano essere intese come «piccole».
63. A
tal riguardo occorre in primo luogo rilevare che il legislatore dell’Unione si
è astenuto dal fissare una soglia specifica, compito che rientra nel potere
discrezionale degli Stati membri. Detto potere è limitato soltanto dal confine
estremo di ciò che, secondo una prospettiva di vita naturale, può essere ancora
definita come «piccola» area.
64. Occorre
altresì rilevare che la classificazione di un’area come piccola può avvenire
solo in relazione a un parametro di riferimento.
65. A
mio avviso, quale parametro di riferimento è possibile considerare
sostanzialmente tre aree: l’intero territorio dell’Unione, cosicché si possa
determinare una «piccola» superficie specifica, valida per tutti gli Stati
membri; la superficie dei singoli Stati membri e, infine, la superficie
rientrante nella sfera di competenza delle singole amministrazioni locali.
66. Dal
momento che, oltre alla necessità di una determinazione a livello locale, si
richiede il criterio relativo all’uso di piccole aree, con conseguente relativa
restrizione, bisogna giustamente riferirsi alla superficie controllata dalle
singole amministrazioni locali come parametro di riferimento pertinente. Ciò
che occorre interpretare come piccolo in relazione all’intero territorio di uno
Stato membro o perfino dell’Unione sarebbe infatti normalmente più grande della
zona di competenza di un’amministrazione locale.
67. A
questo si accompagna il fatto che ciò che si considera come piccola area è
subordinato alla ripartizione delle competenze e alla tipologia di livelli
locali e regionali (in contrapposizione ai primi) presenti negli Stati membri.
Trattasi tuttavia di una conseguenza necessaria, se non voluta, della mancata
armonizzazione o concretizzazione all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva
VAS, nonché del riferimento ai livelli locali.
68. In
questo contesto emerge quale parametro di riferimento una superficie pari a una
percentuale massima del 5 % della zona di competenza delle singole
amministrazioni locali come ciò che, secondo una prospettiva di vita naturale,
può essere ancora intesa come «piccola» area. Tuttavia, nel caso di enti
locali con estensione territoriale particolarmente grande, l’applicazione di
questo parametro di riferimento non è di norma ammissibile.”
CONCLUSIONI
Quindi si conferma come
anche i piani su piccole aree devono essere sottoposti a VAS se rilevanti sotto
il profilo dell’impatto ambientale (pensiamo a piani attuativi, progetti
urbanistici operativi, varianti a piani generali su scala ridotta). Inoltre che
per i Comuni ad estensione areale minore (praticamente gran parte dei
parcellizzati Comuni italiani) la soglia areale di riferimento per l’applicabilità
della VAS al piano su piccola area è del 5% della zona di competenza del
Comune interessato, mentre per i Comuni più ampi tale soglia non rileva.
Ovviamente non è sufficiente questo unico parametro
essendo fondamentale anche quello del rilevante impatto ambientale del piano. Infatti la Corte di Giustizia nella sua giurisprudenza consolidata (es. sentenza del 16 marzo 2006, causa C‑332/04, punti 77‑81 ma anche sentenza 18 aprile 2013 causa C463-11) ricorda che il
margine discrezionale di cui gli Stati membri per determinare i tipi di piani
che potrebbero o meno avere effetti significativi sull’ambiente trova i suoi
limiti nell’obbligo enunciato all’articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva sulla
VAS (Direttiva 2001/42/CE vedi QUI)
letto in combinato disposto con il paragrafo 2 dello stesso
articolo, di sottoporre ad una valutazione ambientale i piani che potrebbero
avere effetti significativi sull’ambiente, segnatamente per le loro
caratteristiche, il loro impatto e le zone che potrebbero esserne coinvolte
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