martedì 13 settembre 2016

Avvocatura e Corte Giustizia UE sulla VAS dei piani su piccole aree

Con le conclusioni presentate lo scorso 8 settembre, nella causa C444-015, l’Avvocato Generale della UE  (JULIANE KOKOTT - vedi QUI) poi tradotta nella sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016 (QUI) ha ulteriormente definito un parametro fondamentale per l’applicabilità della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nei piani e programmi che insistono su piccole aree locali.

L’articolo 3 della Direttiva sulla VAS (Direttiva 2001/42) in relazione all’ambito di applicazione di questa procedura di valutazione prevede che: “i piani e i programmi ….. che determinano l’uso di piccole aree a livello locale (…), la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente.”

Sul punto ero già intervenuto commentando una sentenza della Corte di Giustizia del 2013 (vedi QUI).
Ora la avvocatura precisa ulteriormente l’ambito areale dei piani su piccole aree per la applicazione della VAS, addirittura in termini numerici.  

In particolare la questione trattata dalle conclusioni dell’Avvocato UE riguarda la mancata applicazione della VAS ad un rilevante intervento edilizio che prevede di costruire un totale di 42 edifici residenziali su una superficie di circa tre ettari.



AFFERMA L'AVVOCATO UE POI RIPRESO NELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 
Si pone dunque l’ulteriore questione fino a quale estensione territoriale determinate aree debbano essere intese come «piccole».
63.  A tal riguardo occorre in primo luogo rilevare che il legislatore dell’Unione si è astenuto dal fissare una soglia specifica, compito che rientra nel potere discrezionale degli Stati membri. Detto potere è limitato soltanto dal confine estremo di ciò che, secondo una prospettiva di vita naturale, può essere ancora definita come «piccola» area.
64. Occorre altresì rilevare che la classificazione di un’area come piccola può avvenire solo in relazione a un parametro di riferimento.
65. A mio avviso, quale parametro di riferimento è possibile considerare sostanzialmente tre aree: l’intero territorio dell’Unione, cosicché si possa determinare una «piccola» superficie specifica, valida per tutti gli Stati membri; la superficie dei singoli Stati membri e, infine, la superficie rientrante nella sfera di competenza delle singole amministrazioni locali.
66. Dal momento che, oltre alla necessità di una determinazione a livello locale, si richiede il criterio relativo all’uso di piccole aree, con conseguente relativa restrizione, bisogna giustamente riferirsi alla superficie controllata dalle singole amministrazioni locali come parametro di riferimento pertinente. Ciò che occorre interpretare come piccolo in relazione all’intero territorio di uno Stato membro o perfino dell’Unione sarebbe infatti normalmente più grande della zona di competenza di un’amministrazione locale.
67. A questo si accompagna il fatto che ciò che si considera come piccola area è subordinato alla ripartizione delle competenze e alla tipologia di livelli locali e regionali (in contrapposizione ai primi) presenti negli Stati membri. Trattasi tuttavia di una conseguenza necessaria, se non voluta, della mancata armonizzazione o concretizzazione all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva VAS, nonché del riferimento ai livelli locali.
68. In questo contesto emerge quale parametro di riferimento una superficie pari a una percentuale massima del 5 % della zona di competenza delle singole amministrazioni locali come ciò che, secondo una prospettiva di vita naturale, può essere ancora intesa come «piccola» area. Tuttavia, nel caso di enti locali con estensione territoriale particolarmente grande, l’applicazione di questo parametro di riferimento non è di norma ammissibile.”



CONCLUSIONI
Quindi si conferma come anche i piani su piccole aree devono essere sottoposti a VAS se rilevanti sotto il profilo dell’impatto ambientale (pensiamo a piani attuativi, progetti urbanistici operativi, varianti a piani generali su scala ridotta). Inoltre che per i Comuni ad estensione areale minore (praticamente gran parte dei parcellizzati Comuni italiani) la soglia areale di riferimento per l’applicabilità della VAS al piano su piccola area è del 5% della zona di competenza del Comune interessato, mentre per i Comuni più ampi tale soglia non rileva.

Ovviamente non è sufficiente questo unico parametro essendo fondamentale anche quello del rilevante impatto ambientale del piano. Infatti la Corte di Giustizia nella sua giurisprudenza consolidata (es. sentenza del 16 marzo 2006, causa C‑332/04, punti 77‑81 ma anche sentenza 18 aprile 2013 causa C463-11)  ricorda che il margine discrezionale di cui gli Stati membri per determinare i tipi di piani che potrebbero o meno avere effetti significativi sull’ambiente trova i suoi limiti nell’obbligo enunciato all’articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva sulla VAS (Direttiva 2001/42/CE vedi QUI)  letto in combinato disposto con il paragrafo 2 dello stesso articolo, di sottoporre ad una valutazione ambientale i piani che potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente, segnatamente per le loro caratteristiche, il loro impatto e le zone che potrebbero esserne coinvolte   

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