martedì 14 giugno 2016

Savona Deposito Bitume: salute rimossa dalla procedura istruttoria

La candidata PD a Sindaco di Savona sull'assurdo progetto di deposito di Bitume collocato a circa 500-800 metri dall’abitato di Savona afferma oggi sul Secolo XIX: "interesseremo la Presidenza del Consiglio"..... Un modo come un altro per non prendere posizione tipico di una certa politica "politicante".... in realtà la procedura autorizzatoria di questo progetto è tutta dentro le competenze regionali e locali, quindi chi governa e chi governerà a questo livello si assuma la responsabilità delle proprie azioni e competenze. Ma soprattutto spieghino ai cittadini di Savona, la candidata del PD ma anche quella del centro destra, cosa pensano della incompleta e lacunosa istruttoria che ha fino ad ora accompagnato questo progetto soprattutto sotto il profilo della prevenzione sanitaria. L'impianto si può fermare basta applicare la normativa vigente correttamente come spiego in questo post.

Ma questo progetto al di la delle sue specificità locali dimostra come le istruttorie che portano a decidere su impianti a rilevante impatto ambientale siano quasi sempre superficiali e incomplete soprattutto sotto il profilo della prevenzione sanitaria per i cittadini interessati. Questo è il vero nodo che emerge dalla vicenda del deposito di bitume di Savona e non si supera spostando la decisione a livello statale ma applicando correttamente la legge.
L'impianto si può fermare basta applicare la normativa vigente correttamente come spiego in questo post.


Ma questo progetto al di la delle sue specificità locali dimostra come le istruttorie che portano a decidere su impianti a rilevante impatto ambientale siano quasi sempre superficiali e incomplete soprattutto sotto il profilo della prevenzione sanitaria per i cittadini interessati. Questo è il vero nodo che emerge dalla vicenda del deposito di bitume di Savona e non si supera spostando la decisione a livello statale ma applicando correttamente la legge.
L'impianto si può fermare basta applicare la normativa vigente correttamente come spiego in questo post.

1. PREMESSA  LE LACUNE DELLA ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE SVOLTA FINO AD ORA PER IL PROGETTO IN OGGETTO

1.1 L'impianto è assoggettabile alla normativa sulle industrie a rischio viste le quantità sicuramente superiori alle 50 tonnellate   inoltre considerato dove verrà collocato sono rimosse le norme su controllo urbanistico ed effetto domino peraltro ben precisate dal nuovo dlgs 105/2015 sulla Seveso III. Di rilievo ai fini della applicazione della presente Direttiva è anche la nozione di stabilimento adiacente cioè: “uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante”.

1.2. sulla VIA il limite per la VIA statale è di 80.000 m3 quindi direi che siamo nella VIA regionale .....ora il punto è che il limite per la VIA ordinaria regionale è di 40.000 m3 mentre il progetto è di 38.400 m3 siamo ad appena 600 m3 sotto la soglia mentre la soglia per la procedura di verifica semplice di VIA è al di sopra dei 1000 m3 quindi lontanissima dai 40.000 soglia per la VIA ordinaria...... In questi casi la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che per decidere se mandare o meno a via ordinaria non basta ragionare per sogli ma bisogna valutare anche ad altri parametri a cominciare da quello della specificità del sito e dell'impatto cumulativo con altre attività presenti nella zona..... la relazione di screening ex allegato I al DLgs 152/2006 richiede che debba essere valutati tra gli altri gli impatti cumulativi e il rischio di incidenti completamente rimossi nella relazione...............
L'impianto doveva andare a via ordinaria o almeno dovevano effettuare una procedura di screening diversamente motivata (come vedremo nel paragrafo successivo delle presenti note)..... ma proprio la documentazione della Provincia di Savona in relazione al solo rischio odorigeno dimostra che c'è un problema di specificità del sito che non può essere affrontato se non con una adeguata istruttoria che dimostri la compatibilità dell'impianto con il sito..........

1.3. Infine il bitume è classificato come rifiuto speciale ex CER 05 01 17 (allegato D alla Parte IV al DLgs 152/2006)  quindi il progetto proposto a mio avviso si configura come una attività di Messa in Riserva ( non potendo essere definito lo stoccaggio del bitume nel caso in esame come Deposito Temporaneo) che non essendo di rifiuti pericolosi non è soggetta ad AIA ma sicuramente ad autorizzazione ordinari ai sensi dell’articolo 208 del DLgs 152/2006 .


2.LIMITI ISTRUTTORIA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

2.1. La relazione di screening del 2012 dimostra di non avere tenuto in adeguata considerazione i seguenti di criteri per verificare la assoggettabilità a VIA del progetto in oggetto. Questo nonostante la univoca giusprudenza comunitaria in materia affermi che dovranno essere esaminati in sede di verifica tutti i criteri di verifica ex allegato III alla Direttiva UE sulla VIA (Corte di Giustizia sentenza del 21/3/2013 C244-12)


2.2. Cumulo con altri progetti

Nonostante si ammetta all’inizio della relazione di screening che il sito prescelto per il deposito di bitume si trovi: “al centro dell'area di sviluppo e trasformazione del porto commerciale di Savona”  non viene analizzato alcun possibile effetto cumulativo

2.3. Rischio incidenti per le sostanze utilizzate

Il rischio incidenti non è minimamente valutato dalla relazione di screening.


2.4. Attenzione alle zone a forte densità demografica - Portata dell’impatto: area geografica e densità popolazione interessata

La relazione di screening afferma a pagina 4 che: “Nell'immediato intorno dell'intervento di cui trattasi sono presenti esclusivamente aree occupate da attività industriali e portuali” per poi contraddirsi ma solo in parte più avanti quando tratta nel Quadro Ambientale la questione emissioni aereiformi in particolari quelle odorigene.
Al contrario la nota della Provincia di Savona del 25/3/2013 afferma che: “ come si può facilmente osservare, in caso di vento proveniente dai quadranti meridionali, gli edifici destinati a civile abitazione sono posti ad una distanza minima di 3-400 metri (abitazioni interne al porto) mentre l’abitato di Savona città è distante dai 500 agli 800 metri.”


2.5. Probabilità dell’impatto , durata , frequenza e reversibilità dell’impatto

Si afferma a pagina 4 della Relazione di screening che: “si ritiene che i volumi di traffico indotto dall'intervento saranno tali da alterare in maniera poco significativa la capacità del sistema infrastrutturale”. Affermazione apodittica e non suffragata da alcun dato certo. Peraltro questa genericità contrasta  anche con la DGR n. 398 del 24/4/1999 che  disciplina la procedura di verifica di VIA nella Liguria e che richiede tra i parametri di valutazione dell’impatto di un progetto anche: “- volumi di traffico indotti e capacità del sistema infrastrutturale” (articolo 4)

Relativamente alle emissioni odorigene appare limitativa la prescrizione del provvedimento regionale di screening di VIA alla presentazione , ex post autorizzazione, di un modello di dispersione degli odori da parte del proponente il deposito.  In tal modo di lede la ratio della procedura di VIA, anche nello screening che è quella di prevenire i rischi ambientali.  Anzi proprio nel caso in cui il  progetto non contenga tutte le sufficienti  misure preventive è inevitabile sottoporlo a VIA ordinaria.  Si veda sentenza del Consiglio di Stato n. 2495 del 18 maggio 2015 secondo cui se non viene dimostrata con “certezza” da parte del proponente i rischi da una attività potenzialmente inquinante e/o pericoloso per ambiente e per i cittadini è applicabile il principio di precauzione proprio in chiave di prevenzione di tali rischi. In tale direzione e con riferimento alle emissioni odorigene su zona residenziale limitrofa all’impianto da autorizzare sentenza n. 4588 del 10/9/2014.

2.6. Partecipazione del pubblico

Dalla relazione e relativo provvedimento conclusivo di screening non risulta sia stato rispettato quanto previsto dal comma 4 articolo 20 del DLgs 152/2006 secondo il quale l’Autorità Competente (nel caso in esame la Regione) nel concludere il procedimento di verifica deve dimostrare di aver tenuto conto delle osservazioni presentate dal pubblico.  La normativa ligure sulla VIA ad   oggi non prevede questa possibilità nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.


3. RIAPERTURA ISTRUTTORIA VIA

Intanto nella verifica non è previsto la possibilità delle alternative  tecniche e di sito.
Lo studio delle alternative nell'ambito della VIA è alquanto ampio e la letteratura suggerisce che, in genere, devono essere esaminate le seguenti soluzioni:
1. ubicazioni e tracciati;
2. lay-out del sito e progettazione;
3. dimensione e scala;
4. disposizioni in materia di lavoro o gestione;
5. tempi di costruzione e messa in funzionamento;
6. assenza di intervento.

Se il progetto andasse a via ordinaria occorrerà svolgere la istruttoria di valutazione sulla base di un progetto definitivo e  tenendo conto delle alternativa e di nuove richieste integrative al progetto come ad esempio un apposito SME per le emissioni odorigene
Non solo ma potrà essere richiesta la inchiesta pubblica come prevede la legge regionale 38/1998 ex comma 5 articolo 11.  

Per la nuova procedura basterebbe chiedere un supplemento di istruttoria e quindi utilizzare questa norma del dlgs 152/2006......... comma 1bis dell’articolo 28 del DLgs 152/2006 (TU ambientale) secondo il quale se dal monitoraggio del progetto che ha passato la procedura di verifica o di VIA : “risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori….. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare”.



4. ULTERIORI PRECISAZIONI SULLA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA SEVESO

Una delle argomentazioni di esclusione dell’impianto in questione dalla normativa Seveso (disciplina delle industrie a rischio di incidente rilevante) è quella per cui non esiste lavorazione all’interno dell’impianto delle sostanze potenzialmente causa di incidente. In realtà la definizione di stabilimento della Direttiva Seveso versione 2012 entrata in vigore nel 27/7/2015 è che mentre in generale per stabilimento oggetto della Direttiva si intende non solo lo spazio ristretto del ciclo produttivo ma: ”tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse”. 
Insomma sono le sostanze pericolose che fanno lo stabilimento definito ai sensi della direttiva Seveso, versione 2012, non viceversa come avviene invece nella normativa sulla VIA e sull’AIA. Infatti l’allegato 2 al DLgs 105/2015 che attua la Direttiva Seveso III si afferma che nel Rapporto di Sicurezza  deve esserci la: “identificazione degli impianti e di  altre  attività  dello stabilimento che potrebbero  presentare un  pericolo di incidente rilevante”.  Stesso discorso per gli impianti sotto soglia che devono presentare solo la Notifica nella quale devono essere indicati (ex comma 2 art. 13 DLgs 105/2015):
d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria  di  sostanze pericolose presenti o che possono essere presenti;
e) la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione;
f) l'attività, in corso o prevista, dello stabilimento;..

peraltro la stessa relazione tecnica al progetto afferma a pag. 2 che: “Oltre alle operazioni di carico, scarico e stoccaggio del prodotto, è prevista la possibilità di formulare direttamente su tutto il parco serbatoi dei tagli di bitume a specifica richiesta dei vari clienti attraverso un blending manuale che sarà gestito mediante apposito manifold valvolato e controllato con i livelli dei serbatoi.”



5. LA QUESTIONE RIMOSSA DELL’IMPATTO SANITARIO DEL PROGETTO

Come vedremo subito la questione rimossa dell’impatto sanitario è una ulteriore e forte motivazione anche formale per richiedere una nuova procedura di VIA per il progetto in esame. Vediamo perché….

5.1. La questione delle Industrie Insalubri

I depositi di bitume sono classificati come industrie insalubri di prima classe ex parte I allegato al Decreto Ministeriale. Come è noto queste attività ex articolo 216 testo unico leggi sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265): “Una industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato
Ricordo che il termine industria va inteso secondo il gergo dell’epoca in cui venne approvato l’articolo 216 sopra  citato per cui  va intesa più genericamente come “attività”, “non necessariamente contraddistinta  da modalità intensive od organizzative di sfruttamento tali da integrarne il carattere industriale” (Consiglio di Stato  04.09.2013, n. 4409)
Nella istruttoria fino ad ora svolta la questione sanitaria è stata completamente rimossa questo nonostante l’affermato rischio potenziale da emissioni odorigene contenuto, anzi solo accennato, sia dalla relazione di screening della Regione che dal documento della Provincia di Savona. 

In realtà anche recentemente il Consiglio di Stato 27/5/2014 n. 2751 ha affermato i seguenti limpidi principi assolutamente applicabili al caso in esame:

a). l’opportunità di una diversa ubicazione dell’impianto in ragione della vicinanza dello stesso agli insediamenti abitativi, in deroga alla distanza minima di 500 metri prevista nell’ambito dei non impugnati criteri generali di autorizzabilità per settori omogenei produttivi approvati dal Comitato Regionale contro l’inquinamento atmosferico (siamo nella Regione Emilia Romagna) nella seduta del 20.5.1991, e della conseguente esigenza di tenere nel debito conto gli interessi di matrice ambientale e sanitaria;

b). se con adeguata motivazione, l’attività  insistente su un sito che dista poche decine di metri dalle abitazioni più vicine, si dimostra che non avrebbe prodotto benefici occupazionali e infrastrutturali apprezzabili in via comparativa, soggiungendo che neanche l’importanza, per l’interesse collettivo, dello smaltimento delle spoglie animali avrebbe giustificato il potenziale vulnus ai prevalenti interessi di ordine ambientale riguardanti l’igiene e la salute dei residenti;

c). che le norme tecniche attuative di un piano urbanistico comunale possono stabilire distanze di sicurezza adeguate (la sentenza in esame fa riferimento ad esempio a 100 ml) per le industrie insalubri di 1^ classe ispetto ai confini di zone residenziali o da preesistenti edifici destinati a residenza

d). la fascia di rispetto, dalla collocazione di dette industrie insalubri,  riguarda non solo i confini delle zone residenziali ma anche “preesistenti edifici destinati a residenza”

e). se le distanze adeguate (stabilite dalle prescrizioni regionali, dalle autorizzazioni alle emissioni, dalle norme attuative dei piani urbanistici) non sono rispettate anche gli ampliamenti/ammodernamento degli insediamenti esistenti  sono preclusi, con deroghe al massimo per le costruzioni residenziali e produttive che eventualmente dovessero sorgere in terreni confinanti e non per la localizzazione di un impianto insalubre

f). se è vero che normativa nazionale sulle industrie insalubri (articolo 216 del T.U. n.1265/1934) non prevede un divieto assoluto di collocazione di queste negli abitati,  non è precluso né illogico fissare con norme regolamentari parametri più rigorosi di quelli rinvenibili nell’art.216 del T.U. n.1265/1934 al fine di conseguire una più intensa tutela della salute pubblica (Cons. Stato, V n.338/1996).


5.2. La questione della valutazione dell’impatto sanitario nella procedura di VIA

Anche se la legge regionale ligure sulla VIA non lo prevede in realtà da tempo la normativa europea e nazionale sulla disciplina delle procedure di VIA prevede di valutare anche l’impatto sulla salute:

La nuova Direttiva 2014/52/UE[1] modificando l’articolo 3 della Direttiva 2011/92/UE  ha ridefinito i fattori che devono essere presi in considerazione per valutare gli effetti ambientali del progetto oggetto della VIA. Vengono introdotti rispetto la testo precedente i seguenti fattori:
1. Territorio
2. Popolazione e salute umana
3. Biodiversità

L’allegato III alla Direttiva 2011/92 come modificata dalla Direttiva 2014 nei criteri per verificare la assoggettabilità a VIA  devono  essere presi in considerazione i “rischi per la salute umana” dovuti alle caratteristiche del progetto.
Quindi anche i potenziali rischi per la salute determinati dai caratteri del progetto, una volta confermati,  verranno in considerazione per verificare la significatività e quindi anche la dimensione degli impatti del progetto in rapporto  (vedi punto 3 dell’allegato III):
alla estensione ed intensità dell’impatto
alla probabilità dell’impatto
alla insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell’impatto
al cumulo tra l’impatto del progetto con altri progetti esistenti e approvati
alla possibilità di ridurre l’impatto

L’allegato IV alla Direttiva 2011/92 come modificata dalla Direttiva 2014 prevede, al punto 4,  che il Rapporto di Valutazione dell’Impatto Ambientale (il SIA nella precedente versione precedente Direttiva) descriva lo stato della salute umana nel sito interessato dal progetto in relazione (punto 5) ai potenziali rischi alla salute umana  producibili dallo stesso. 

Il Dlgs 152/2006 non si è ancora adeguato al nuovo testo della Direttiva 2011/92 come modificata da quella del 2014 ma la lettera b) comma 4 articolo 4 del DLgs 152/2006 prevede che: ”la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana,…”.

A questo punto qualcuno potrebbe sollevare la questione (formalmente burocratica) che queste norme non erano in vigore nel 2012 quando nel 2012 è stato svolto lo screening di VIA del progetto in esame.  Non  è così.

Infatti esiste una norma dimenticata come norma integrativa delle norme tecniche sulla VIA regionali . Una norma  in vigore tutt’ora e soprattutto quando si svolse la procedura di screening per il progetto che stiamo esaminando.

Si tratta del Dpcm 27/12/1988 (mai abrogato ma solo modificato[2]) che definisce il contenuto degli studi di impatto ambientale che devono accompagnare il progetto sottoposto a VIA , all’allegato 2 contiene una sezione Salute Pubblica[3]. Questo decreto è applicabile ai progetti ed opere sottoposti a VIA statale (allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006) ma anche,  per quanto non disciplinato a livello regionale, anche ai progetti sottoposti a VIA di competenza delle Regioni. Questo Dpcm  tutt’ora costituisce attuazione con quanto previsto dall’allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006 (contenuti dello studio di impatto ambientale).

Voglio inoltre ricordare che l’ambiente è materia di competenza esclusiva dello stato (articolo 117 della Costituzione) quindi le Regione possono modificare/integrare le norme ambientali statali ma solo in meglio non in modo restrittivo per l’ambiente e la salute.


Quindi lo screening di VIA della Regione Liguria sul progetto in esame non ha minimamente tenuto conto della questione dell’impatto sanitario come richiedeva la vigente normativa e come chiede quella successiva in modo ancor più netto e preciso.

Se qualcuno si chiede come si poteva fare questa valutazione di impatto sanitario anche nelle procedure di VIA ma anche nelle istruttorie delle industrie insalubri, esistono da tempo linee guida e metodologie validate:
Progetto VIIAS: “Metodi per la Valutazione Integrata dell’Impatto Ambientale e Sanitario dell’inquinamento atmosferico”[4];
Progetto Moniter “Monitoraggio degli inceneritori nel territorio dell’Emilia Romagna ”[5],
Progetto VisPA 2010[6];
Progetto “Tools for HIA (t4HIA)” finanziato dal CCM e coordinato dalla Regione Emilia-Romagna[7],

e da ultimo le linee guida (vediQUIdell’ISPRA e del sistema delle Agenzie per la protezione dell’Ambiente ( le Arpa)  che definiscono come effettuare la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (di seguito VIIAS) nelle procedura di Valutazione Ambientale Strategica dei piani territoriali e urbanistici e dei programmi (VAS) di Valutazione di Impatto Ambientale di progetti ed opere (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di installazioni fortemente impattanti e pericolose per ambiente e salute.

Quindi nessuno di questi metodi anche quelli esistenti e pubblici all’epoca dello screening  di VIA del progetto in esame è stato utilizzato dalle istituzioni competenti (Regione per la VIA, Comune per le industrie insalubri)


6. INFINE I NUOVI CRITERI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

Anche se il Decreto 30/3/2015 [8] che riguarda questi nuovi criteri è stato pubblicato dopo lo screening di VIA del progetto in esame, le importanti modifiche previste dal decreto, occorre ricordare che questo Decreto è stato approvato per sanare una procedura di infrazione della direttiva europea sulla VIA. In particolare  infrazioni n. 2009/2086 e n. 2013/2170 della Commissione UE contro l’Italia  per il non corretto  recepimento  della  direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale.

Procedure quindi avviate ben prima della decisione di verifica di VIA da parte della Regione Liguria sul progetto in esame.

In particolare secondo il Decreto relativamente al criterio per la verifica di assoggettabilità relativo all’impatto cumulativo chiarisce che si dovrà  evitare che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento  senza  tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.

Solo se le autorità regionale non definiranno autonomamente tale ambito territoriale, le Linee Guida prevedono che l’ambito venga così delimitato:  
1. una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);
2. una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

La sussistenza dell'insieme delle condizioni sopra elencate comporta una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/200. Con buona pace quindi applicandolo al caso in esame della soglia dei 40.000 m3 oltre la quale applica la VIA ordinaria.

Relativamente al criterio dei valutazione del rischio di incidente, il Decreto prevede che sia considerata  la significatività dei potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dai rischi di incidenti,per i progetti elencati  nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006, inerenti stabilimenti soggetti alla normativa sulle industrie e rischio di incidente rilevante, è  prevista una riduzione del 50% delle soglie.

Relativamente al criterio di valutazione della localizzazione del progetto in aree sensibili, il Decreto stabilisce che per dette aree sensibili le soglie previste per le categorie di opere ex allegato IV alla Parte II del DLgs 152/2006 siano ridotte del 50%. Ricordo che tra le aree sensibili rientrano anche quelle a forte densità demografica, criterio come abbiamo visto in precedenza si applica sicuramente al progetto in esame.

Quindi anche se il Decreto è stato pubblicato successivamente al provvedimento conclusivo dello screening di VIA sul progetto in esame i principi operativi che lo sottendono dovevano essere già applicati considerate le procedura di infrazione in atto dal 2009 contro le norme italiane in materia di criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA comprese quelle della Liguria.  In particolare come descritto sopra il principio operativo di fondo è quello di non usare la soglia come strumento formale per escludere dalla VIA ordinaria un progetto, magari per poche unità di misura come avvenuto per il progetto esame, ma utilizzare tutti i criteri per la verifica a prescindere dalla soglia valorizzando in primo luogo la relazione tra le caratteristiche del progetto con la specificità del sito in cui è dovrebbe essere realizzato.
È quello che non è stato svolto sicuramente per il progetto di deposito di bitume esaminato in questo note.




[1] Per il testo coordinato tra le due Direttive vedi a questo LINK 
http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/direttiva-2011-92ue-testo-coordinato
[2] “Resta ferma altresì, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.”  Ultima parte comma 1 articolo 34 del DLgs 152/2006
[3] http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/d.p.c.m.27dicembre1988.pdf
[4] www.viias.it
[5] http://www.arpa.emr.it/moniter/
[6] http://www.ccmnetwork.it/pagina.jsp?id=node/1603
[7] http://www.isprambiente.gov.it/files/via/H_Intro_Progetto_CCM_web.pdf
[8] Decreto Ministero Ambiente  30 marzo 2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”.

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