Riporto la versione estesa
della relazione che ho tenuto al
dibattito nella Festa del quartiere del Fegino sul caso Iplom ma anche su come
gestire il rischio industriale......
LA QUESTIONE DEGLI IMPIANTI SOTTOPONIBILI
ALLA NORMATIVA SULLE INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Secondo la lettera a)
comma 1 articolo 3 dl DLgs 105/2015 è stabilimento ai sensi della disciplina
Seveso: “tutta l'area sottoposta al controllo
di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno
di uno o più impianti, comprese
le infrastrutture o le
attività comuni o connesse;”.
Quindi anche le infrastrutture connesse all’impianto, come ad
esempio gli oleodotti al servizio di depositi e raffinerie, devono essere soggette alla normativa sulle
industrie a rischio di incidente rilevante compreso il piano e programma
ispezioni
Si veda anche la
definizione di impianto ai sensi del DLgs 105/2015: “h) «impianto»: un'unita'
tecnica all'interno di uno stabilimento
e che si trovi fuori terra o a
livello sotterraneo, nel
quale sono prodotte, utilizzate,
maneggiate o immagazzinate le
sostanze
pericolose;
esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i
macchinari, gli utensili,
le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili
che servono l'impianto, i
moli, i
magazzini
e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di
tale impianto; (lettera h) comma 1
articolo 3 DLgs 105/2015)
o) «incidente rilevante»:
un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità,
dovuto a
sviluppi incontrollati che si
verifichino durante l'attività di uno
stabilimento soggetto al presente
decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito,
per la salute
umana o l'ambiente,
all'interno o all'esterno dello
stabilimento, e in cui intervengano
una o più sostanze pericolose; (lettera o) comma 1 articolo 3 DLgs 105/2015)
Nel Rapporto di Sicurezza devono essere identificati gli
impianti e altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un pericolo
di incidente rilevante (allegato 2 al DLgs 105/2015, come pure c) sulla base delle informazioni disponibili,
identificazione degli stabilimenti
adiacenti, nonché di
siti di attività
che non rientrano nell'ambito di
applicazione del presente decreto e di aree, insediamenti e progetti
urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le
conseguenze di incidenti rilevanti
e di effetti domino;
Insomma gli oleodotti collegati ad impianti
soggetti ad industrie a rischio incidente rilevante che trasportano sostanze
pericolose e quindi rientranti nella normativa sul rischio di incidente
rilevante, in modo assolutamente
improprio non vengono assoggettati alla normativa più vincolante delle
industrie a rischio.
In realtà la questione è più complessa come
dimostra una sentenza del Consiglio di Stato che si riporta di seguito per la
semplice ragione che al di la della formale applicazione della normativa sulle
industrie a rischio di incidente rilevante occorre analizzare nel merito e
quindi nel caso singolo la possibile area di impatto del potenziale incidente
prodotto dalla attività dello stabilimento.
Il Consiglio
di Stato sezione IV sentenza n. 371 del 2015 che appunto ritiene
necessario valutare anche il rischio oltre l’area definita dalle curve di danno
del RIR[1]
allegato al Piano Urbanistico Comunale:
“rispetto al parere della CTR Vigili del Fuoco, e che in
particolare si concentrano sulla non applicabilità del decreto legislativo
334/94 4 e della direttiva 96/82/CE al di fuori delle “curve di danno”
descritte dai rapporti di sicurezza redatti dai gestori dei stabilimenti ed
approvati dall’autorità di controllo, si osserva che la ratio del parere (in regime
di salvaguardia nelle more dell’aggiornamento della strumentazione urbanistica
generale) è quella di prevenire l’ “aggravamento” del rischio
conseguente al nuovo insediamento, in termini di tempi e modalità di sgombero,
accesso dei mezzi di soccorso, effetto domino etc., e non quello di limitarsi a
verificare l’estensione spaziale degli effetti pregiudizievoli dichiarata nei
rapporti di sicurezza per le varie ipotesi di incidente rilevante.
Per il resto deve
chiarirsi che: a) la circostanza che si tratta di un intervento edilizio di
riqualificazione non toglie che esso si traduca nella sostanza in un nuovo
insediamento edilizio con caratteristiche non solo funzionali ma anche
dimensionali ed architettoniche nuove, rilevanti ai fini dell’aggravamento del
rischio; b) la constatazione che il
CTR Vigili del Fuoco abbia in altre occasioni escluso il rischio per essere
l’area collocata al di fuori delle “curve di danno” non è sufficiente per
giungere alla conclusione che, nelle generali valutazioni dell’organo tecnico,
questa circostanza sia stata sempre considerata dirimente, essendo rilevante e
significativo invece appurare “quanto” le altre aree considerate fossero fuori
dalle curve di danno o quale fosse il loro peso insediativo (questioni non
emergenti chiaramente dalle argomentazioni censorie); c) le obiezioni circa la
reale sussistenza dei rischi segnalati dall’organo tecnico attingono in gran
parte agli scenari incidentali descritti dal rapporto di sicurezza, che come
già chiarito non costituisce parametro sufficiente quando è in considerazione
lo sviluppo urbanistico ed insediativo, o formulano ipotesi tecniche che, lungi
dall’evidenziare ictus logici
delle conclusioni, impingono sul merito tecnico delle valutazioni.”
Una ulteriore contraddizione:
gli oleodotti sono soggetti alla normativa sulle infrastrutture critiche ma non
a quella sulle industrie a rischio di incidente rilevante?
Con DLgs
11 aprile 2011, n. 61 sono state disciplinate (in attuazione della
Direttiva 2008/114/CE) le procedure per
l'individuazione e la designazione di Infrastrutture critiche europee
(ICE), nei settori dell'energia e dei trasporti, nonché le modalità di
valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative prescrizioni
minime di protezione dalle minacce di origine umana, accidentale e
volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali.
Questa
normativa si applica anche a oleodotti (se dichiarate infrastrutture critiche) e prevede che venga predisposta a cura dell’operatore per ogni
infrastruttura come sopra elencata una analisi dei rischi ed un conseguente
piano di sicurezza. Questi due documenti vengono coordinati con i documenti previsti dalla normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante (piano di emergenza esterno, rapporto di sicurezza, studio di di sicurezza integrato di area se esiste).
LA QUESTIONE DELLA INFORMAZIONE AL PUBBLICO
DA PARTE DEL SINDACO DEL COMUNE SUL CUI TERRITORIO è PRESENTE UNA INDUSTRIA A
RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Intanto il Sindaco
dovrebbe chiarire a che punto stiamo con la trasparenza e la pubblicazione di
tutte le informazioni relative al potenziale rischio di incidente rilevante
dell’impianto attuale. obblighi informativi a carico del Sindaco, ex Dpcm
16/2/2007, che si vanno ad elencare (sottolineando quelli che di solito
non vengono minimamente rispettati dai Sindaci):
1. censire gli
stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante presenti sul
territorio di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.;
2. reperire i dati
dello stabilimento attraverso la Scheda di informazione sui rischi di
incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori (All.V del D.Lgs.334/99 e
s.m.i.) redatta dal gestore;
3. esaminare e
integrare la Scheda di informazione richiedendo, se necessario, al
gestore maggiori dettagli ai fini di migliorarne la comprensibilità;
4. acquisire i
dati demografici relativi al territorio a rischio;
5. acquisire i dati
sulle strutture sensibili ove può verificarsi un’elevata concentrazione di
persone (centri commerciali, chiese, stadi, supermercati, cinema, teatri,
uffici, alberghi, ecc.);
6. acquisire dati
sulle strutture sensibili ove è presente un’elevata concentrazione di persone
vulnerabili (ospedali, scuole, strutture sanitarie, ecc.) in analogia con
quanto riportato nel PEE;
7. predisporre la
planimetria del territorio a rischio evidenziando le strutture sensibili e le
tre zone a rischio (di sicuro impatto, di danno e di attenzione) indicate anche
sulla Scheda informativa;
8. individuare gli
strumenti e i mezzi nonché le modalità per la comunicazione in emergenza, in coordinamento
con il gestore dello stabilimento;
9. individuare i
possibili comunicatori/referenti che possono essere coinvolti nella campagna
informativa in quanto ritenuti idonei ad instaurare rapporti diretti con la
popolazione a rischio;
10. costituire uno
staff per gestire l’informazione preventiva e durante l’emergenza e predisporre
corsi di formazione per tutti coloro che potrebbero essere utilizzati nelle
attività di diffusione e spiegazione dei contenuti del messaggio informativo;
11. pianificare la
campagna informativa nelle due fasi:
11.1.fase preventiva –
in questa fase l’informazione è finalizzata a mettere ogni individuo nella
condizione di conoscere il rischio a cui è esposto, i segnali dall’allarme e
cessato allarme e i comportamenti da assumere durante l’emergenza;
11.2.fase emergenza –
durante l’emergenza l’informazione è finalizzata ad avvertire (con i sistemi
d’allarme previsti) la popolazione dell’evento incidentale in atto e ad
attivare i relativi comportamenti;
12. progettare la
modalità comunicativa con la quale introdurre e spiegare la
Scheda d’informazione attraverso: una lettera del Sindaco, la
cartellonistica, le assemblee pubbliche, l’informativa attraverso i media, una
pagina web, ecc.;
13. prevedere la
verifica dei risultati della campagna informativa effettuata attraverso la
distribuzione di un questionario predisposto sulla base delle indicazioni
fornite (allegato 4);
14. predisporre le
idonee azioni correttive attraverso una integrazione o rimodulazione della
campagna informativa;
15. comunicare le
modalità di esecuzione dell’evacuazione assistita (quando prevista);
16. comunicare i
punti di raccolta e informare sul sistema di assistenza immediata degli
sfollati con controlli di carattere medico-sanitario;
17. predisporre
segnaletica da apporre sui siti evacuati per rendere noto ove sono reperibili
gli sfollati;
18. predisporre il segnale
di cessato allarme;
19. comunicare i
provvedimenti adottati (ordinanze urgenti) per la tutela della salute pubblica
(es.: divieto di ingestione di alimenti freschi provenienti da terreni
coinvolti nell’emergenza);
20. utilizzare,
ove esistenti, i gruppi di volontariato di protezione civile per le attività
connesse alla campagna informativa secondo il livello di qualificazione
acquisito;
21. consultare la
pagina web del Dipartimento della protezione civile per visionare esempi di
campagne informative già realizzate (www.protezionecivile.it).
22. Il Sindaco/Comune
deve confrontare i dati sopra elencati con quanto individuato dal PEE (Piano di
emergenza esterno) laddove è presente e dare le informazioni coerenti con
ciò che è riportato nello stesso piano.
23. Qualora non
sia stato ancora redatto il PEE o ai fini di un suo successivo aggiornamento,
il Comune deve inviare alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo e alla
Provincia il pacchetto informativo adottato per l’informazione alla popolazione
al fine di integrare il PEE.
LA QUESTIONE DELL’EFFETTO DOMINO NELLE
INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
In cosa consiste l’effetto
domino lo spiega la vigente normativa in materia di industrie a rischio di
incidente rilevante
I gestori degli
stabilimenti, soggetti alla presente Direttiva devono:
a) scambiare
le informazioni necessarie per consentire a tali stabilimenti di prendere in
considerazione la natura e l'entità del pericolo globale di incidenti rilevanti
nell'elaborare la MAPP, i sistemi di
gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza e i piani d'emergenza
interni, a seconda dei casi;
b)
collaborare nell'informare il pubblico e i siti adiacenti che non rientrano
nell'ambito di applicazione della presente direttiva e nel fornire informazioni
all'autorità responsabile della
preparazione dei piani di emergenza esterni.
Ma
il CTR accerta lo scambio di informazioni e soprattutto individua l’area gli stabilimenti o
i gruppi di
stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore, per i quali la
probabilita' o la possibilita' o le conseguenze
di un incidente
rilevante possono essere
maggiori a causa della posizione geografica,
della vicinanza degli
stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti
in essi, dandone comunicazione ai gestori degli stabilimenti interessati.
L’allegato
E al DLgs 105/2015 (attuazione Direttiva Seveso III) disciplina Criteri per l'individuazione degli stabilimenti tra i
quali esiste la possibilità di effetto domino, per lo
scambio di informazioni tra i
gestori, nonché per
l'individuazione delle aree
ad elevata
concentrazione
di stabilimenti tra i quali e'
possibile l'effetto domino
In particolare questo
allegato prevede:
La procedura di
individuazione dei gruppi domino preliminari e definitivi: due o più stabilimenti,
tra gli impianti dei quali si possano verificare effetti domino.
I criteri per individuare
l’area ad elevata concentrazione di stabilimento a rischio di incidente
rilevante (area RIR) tra i quali è possibili effetto domino
I criteri per la perimetrazione
dell’area RIR di interesse per lo studio di sicurezza integrato di area (SSIA)
LA QUESTIONE DELLE INDUSTRIE INSALUBRI E
DELLE EMISSIONI ANOMALE DA IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Per i depositi di petrolio
che, pur essendo oggetto della normativa sui rischi di incidenti rilevanti, non
sono soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ma neppure a specifica autorizzazione
di emissioni convogliate, esistono comunque norme ambientali da rispettare per
le emissioni diffuse (vapori odori polverosità etc.). In particolare la norma
generale applicabile in termini autorizzatori è l’articolo 269 del DLgs
152/2006: “Autorizzazione
alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti”[2] che al comma 10 recita: “ 10. Non sono
sottoposti ad autorizzazione gli
impianti di deposito di oli
minerali, compresi i gas liquefatti. I
gestori sono comunque tenuti
ad adottare apposite
misure per contenere
le emissioni diffuse ed
a rispettare le
ulteriori prescrizioni
eventualmente disposte, per le
medesime finalità, con
apposito provvedimento dall'autorità competente”[3].
Nel caso dei depositi di
oli minerali la pericolosità deriva direttamente dalla loro infiammabilità e,
per le benzine, dalla possibilità di rapida vaporizzazione (a causa della loro
elevata volatilità).
Quindi possiamo dire che
anche a prescindere dalla normativa sulle industrie a rischio se un impianto
produce ad esempio emissioni odorigene prolungate nel tempo può produrre un
danno grave alla salute dei cittadini che può essere sanzionato fino ad
arrivare alla chiusura dell’impianto, ad esempio applicando il principio di
precauzione. Si veda in questo senso la sentenza
del Consiglio di Stato n. 4588 del 10/9/2014 (vedi QUI). Il Consiglio di Stato afferma il principio che a prescindere dal
rispetto dei limiti inquinanti previsti dalla normativa sulle emissioni
atmosferiche, se, sulla base di adeguata documentazione scientifica, si
dimostra persistere un probabile rischio sanitario per i cittadini residenti,
l’autorità competente può negare l’autorizzazione o revocarla in fase di
revisione/adeguamento. Il Consiglio di Stato respinge le tesi della difesa dei
gestori dell’impianto in quanto basata su un concetto meramente formale
(rispetto limiti di emissione dei singoli inquinanti ex lege) di
emissioni intollerabili.
Il Consiglio di Stato, tenuto conto anche degli
elementi fattuali del processo penale sopra riportato, ritiene che le
tesi dei difensore dei gestori dell’impianto: “finiscono col
disconoscere inammissibilmente, e senza ragione, gli sviluppi della ricerca, degli
studi e dei metodi di indagine di natura tecnico–scientifica in materia di
salvaguardia e di tutela della salubrità dell’ambiente e della salute pubblica,
ammettendone il loro rilievo solo allorquando essi siano recepite in apposite
normative, statali o comunitarie….”.
LE CONSEGUENZE PER IL MANCATO AGGIORNAMENTO DEI
DOCUMENTI PREVISTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Se i vari documenti previsti dalla legge per garantire
la prevenzione dal rischio di incidente rilevante non vengono aggiornati non c’è
solo un problema formale o burocratico ma si impedisce di adeguare la gestione
del rischio di incidente dall’impianto specifico alla evoluzione più recente
della normativa sulle industrie a rischio (DLgs 105/2015)
Facciamo alcuni esempi di importanti innovazioni che
verrebbero rimosse se non fossero aggiornati i documenti che di seguito cito:
Piano di Emergenza Esterno (competenza Prefetto)
L’allegato IV della
presente Direttiva contiene le seguenti novità rispetto all’allegato IV della Direttiva
abrogata:
1. relativamente ai piani
di emergenza esterni alla voce misure di intervento da adottare all’esterno del
sito, interessato dalla attività o stabilimento, si aggiunge: “comprese le reazioni agli
scenari di incidenti rilevanti indicati nel rapporto di sicurezza ed esaminando
i possibili effetti domino fra cui quelli che hanno un impatto sull'ambiente;
2.
relativamente ai piani di emergenza esterni le informazioni specifiche relative
all'incidente e al comportamento da
adottare devono essere fornite non solo al pubblico ma anche agli stabilimenti
o siti adiacenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente
direttiva
Rapporto di Sicurezza (competenza gestore impianto)
- non basta la generica descrizione delle zone
in cui può verificarsi un incidente rilevante ma con la presente Direttiva
occorre anche: “la identificazione degli
stabilimenti adiacenti nonché di siti che non rientrano nell'ambito di
applicazione della presente direttiva, aree e progetti urbanistici che
potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di
incidenti rilevanti e di effetti domino”;
- vengono specificate le cause interne ed
esterne degli eventi che possono innescare scenari di rischio incidentale e
cioè: i) cause operative; ii) cause esterne, quali quelle connesse
con effetti domino, siti che non rientrano nell'ambito di applicazione della
presente direttiva, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine
di o aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante; iii) cause naturali, ad esempio terremoti o
inondazioni;
- nella descrizione
dei dispositivi installati nell'impianto per limitare le conseguenze di
incidenti rilevanti viene aggiunto: “per
la salute umana e per l'ambiente, compresi ad esempio sistemi di
rilevazione/protezione, dispositivi tecnici per limitare l'entità di rilasci
accidentali, tra cui nebulizzazione dell'acqua, schermi di vapore, contenitori
di raccolta di emergenza, valvole di intercettazione, sistemi di
neutralizzazione, sistemi di raccolta delle acque antincendio”;
[1] Il RIR elaborato tecnico sul rischio di incidente rilevante
è il documento allegato al Piano Urbanistico Comunale volto a pianificare il territorio nelle aree limitrofe allo
stabilimento a rischio di incidente rilevante in modo da prevenire situazioni
di rischio e soprattutto evitare di aumentarlo questo rischio costruendo
in modo non coordinato con le esigenze, ad esempio, di una eventuale
evacuazione in caso di incidente. Per costruire o costruito si fa riferimento
non solo agli edifici ma anche alle infrastrutture e ogni attività che possa
aumentare il rischio incidentale.
[2] Rubrica così modificata dalla lettera a) comma 3 articolo
3 del dlgs 128/2010
[3] Comma sostituito dalla lettera l comma 3 articolo 3
del dlgs 128/2010
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