Gli amici del Comitato che
Botta di Sarzana mi segnalano una lettera del Difensore Civico Regionale in
risposta ad una sollecitazione di Carlo Ruocco in relazione alla scarsa
trasparenza da parte della Amministrazione Comunale di Sarzana nella gestione
del sito del Comune (sezione Amministrazione Trasparente). La risposta del Difensore Civico è nei toni a
dir poco grottesca, per definire le contestazioni puntuali (vedi QUI) del
Comitato CHE BOTTA , si usano termini da riunione condominiale tipo: “lagnanze
e considerazioni varie”, in questo modo fornendo già anticipatamente un
giudizio improprio e chiaramente irrisorio sulla qualità delle contestazioni
portate a conoscenza del Difensore Civico.
Ma c’è di più, al di la
della buona educazione o dell’uso di un linguaggio istituzionale (segnalazione
è molto meglio di “lagnanza”) che da parte di un rappresentante istituzionale
dovrebbe essere un dato scontato. Il
Difensore Civico invia la risposta al Comitato Che Botta al Sindaco di Sarzana
affermando: “Si invita, pertanto, codesta
Amministrazione a verificare quanto segnalato dal Sig. Ruocco per fornire allo
stesso e allo scrivente Difensore Civico un adeguato riscontro nonché ogni
informazione utile per la definizione della problematica connessa”.
Ora se è vero che questo
modo di procedere formalmente potrebbe rientrare nelle competenze del Difensore
in materia di accesso ordinario (vedi legge 241/1990 sul procedimento
amministrativo) è altrettanto vero che la gestione della Trasparenza, tanto più
nei siti dei Comuni o di altri enti pubblici, non richiede particolari
dimostrazioni da parte dei rappresentanti di questi enti.
Scritto in altri termini: se il sito non è gestito in modo trasparente è
sufficientemente accedervi per capirlo. Ma soprattutto la normativa sulla
Trasparenza citata nella richiesta del rappresentante del Comitato Che Botta
(il Sug. Carlo Ruocco) è altra cosa
rispetto a quella dell’accesso ai documenti da parte del cittadino per tutelare
in propri diritti e interessi legittimi, e in questa normativa il Difensore
Civico ha comunque un ruolo attivo e non di semplice burocratico invio di
richieste di chiarimenti agli amministratori pubblici.
Vediamo perché….
Intanto il come gestire la
sezione Amministrazione Trasparente è noto ed è disciplinato sia da una
normativa nazionale che da deliberazioni operative specifiche.
Il Decreto
Legislativo 33/2013 (come modificato recentemente
dal DLgs 97/2016) ha sistematizzato e attuato una serie di norme
precedenti relative alla disciplina e promozione della trasparenza nella
Pubblica Amministrazione compresi gli enti locali: Province e
soprattutto Comuni.
Tra le novità più
significative disciplinate da questa normativa c’è il c.d. Accesso Civico (ex
articolo 5 del DLgs 33/2013, vedi QUI) che riconosce il diritto
al cittadino comune, senza alcun costo o dimostrazione di particolari motivi
legali, a costringere la P.A. a pubblicare tutti i documenti e le
informazioni nel caso di omissioni di dirigenti e amministratori pubblici.
Quindi l’ente pubblico è obbligato a priori a pubblicare gli atti nel suo sito
(sezione Amministrazione Trasparente) e li pubblica quindi per tutti i cittadini
e se non li pubblica il singolo cittadino
può agire come se lo facesse per tutti e non solo più per stesso come avveniva
nell’accesso ai documenti amministrativi.
Su cosa debba essere
pubblicato in base al suddetto Accesso Civico lo stabilisce la delibera n. 50/2013[1]
della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità
delle Amministrazioni Pubbliche all’allegato I elenca tutte le
categorie di atti che devono essere pubblicati.
Rispetto a questo quadro
il Difensore Civico regionale che ruolo ha. Non certo meramente passivo.
Intanto la legge regionale
della Liguria istitutiva della figura del Difensore Civico, vedi QUI, all’articolo 5 afferma
che: “ Il Difensore Civico segnala…… , anche
di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le
carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.”
Non solo ma il Difensore
Civico ha un ruolo attivo anche nella tutela del cittadino in relazione al
rispetto degli obblighi della Pubblica Amministrazione in materia di Accesso Civico.
Il comma 8 articolo 5 del DLgs 33/2013 (come sostituito dal DLgs 97/2016)
recita: “8. Qualora si tratti di atti
delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può
altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la
competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato
all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta
giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene
illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo
comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il
differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore
civico, l'accesso è consentito.”
Come si vede in entrambe
le normative il Difensore civico deve attivarsi senza prima chiedere alcun
chiarimento ulteriore alla Amministrazione interessata tanto più come abbiamo
visto nel caso in esame dove è sufficiente accedere al sito del Comune di Sarzana
per capire se, nella sezione apposita, la normativa sull’Accesso civico è
rispettata o meno.
Ad esempio io l’ho fatto sul mio blog qualche settimana fa
(16 Maggio 2016) analizzando lo stato dei siti di tutti i Comuni della
Provincia di Spezia con riferimento alla documentazione in materia di ambiente
ed urbanistica. Per il Comune di Sarzana ho rilevato quanto segue
Sezione informazioni ambientali: nessun
documento, vedi QUI
Sezione
pianificazione e governo del territorio: nessun documento, vedi QUI.
La cosa strana è che il Comune di Sarzana ha anche
una sezione Amministrazione Trasparente (storico). Uno si aspetta che
abbiano pubblicato tutto il passato e invece non è proprio così, infatti:
nella sezione informazioni ambientali: la documentazione
è abbastanza completa e contiene anche impropriamente alcuni strumenti
urbanistici come il piano regolatore e il piano spiagge per il quale però
mancano i riferimenti alla Inchiesta Pubblica che come è noto non si è risolta
positivamente per questo Piano e che quindi sarebbe stato utile pubblicare
proprio in questo spazio, vedi QUI;
nella sezione pianificazione e governo del territorio:
invece c’è solo il PRG e niente altro tanto meno registro permessi di
costruire, strumenti urbanistici approvati e ovviamente neppure gli
schemi di provvedimento, vedi QUI.
Quindi se questa piccola ricerca l’ha svolta il sottoscritto che è un semplice
cittadino, sia pure con formazione giuridica, non vedo perché non lo possa fare
il rappresentante di una istituzione preposta ex lege a queste funzioni di
vigilanza.
[1] “Linee
guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2014-2016”
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