martedì 21 giugno 2016

Il Difensore Civico regionale: non deve fare il passacarte.

Gli amici del Comitato che Botta di Sarzana mi segnalano una lettera del Difensore Civico Regionale in risposta ad una sollecitazione di Carlo Ruocco in relazione alla scarsa trasparenza da parte della Amministrazione Comunale di Sarzana nella gestione del sito del Comune (sezione Amministrazione Trasparente). La  risposta del Difensore Civico è nei toni a dir poco grottesca, per definire le contestazioni puntuali (vedi QUI) del Comitato CHE BOTTA , si usano termini da riunione condominiale tipo: “lagnanze e considerazioni varie”, in questo modo fornendo già anticipatamente un giudizio improprio e chiaramente irrisorio sulla qualità delle contestazioni portate a conoscenza del Difensore Civico.
 
Ma c’è di più, al di la della buona educazione o dell’uso di un linguaggio istituzionale (segnalazione è molto meglio di “lagnanza”) che da parte di un rappresentante istituzionale dovrebbe essere un dato scontato.  Il Difensore Civico invia la risposta al Comitato Che Botta al Sindaco di Sarzana affermando: “Si invita, pertanto, codesta Amministrazione a verificare quanto segnalato dal Sig. Ruocco per fornire allo stesso e allo scrivente Difensore Civico un adeguato riscontro nonché ogni informazione utile per la definizione della problematica connessa”.

Ora se è vero che questo modo di procedere formalmente potrebbe rientrare nelle competenze del Difensore in materia di accesso ordinario (vedi legge 241/1990 sul procedimento amministrativo) è altrettanto vero che la gestione della Trasparenza, tanto più nei siti dei Comuni o di altri enti pubblici, non richiede particolari dimostrazioni da parte dei rappresentanti di questi enti. 
Scritto in altri termini:  se il sito non è gestito in modo trasparente è sufficientemente accedervi per capirlo. Ma soprattutto la normativa sulla Trasparenza citata nella richiesta del rappresentante del Comitato Che Botta (il Sug. Carlo Ruocco)  è altra cosa rispetto a quella dell’accesso ai documenti da parte del cittadino per tutelare in propri diritti e interessi legittimi, e in questa normativa il Difensore Civico ha comunque un ruolo attivo e non di semplice burocratico invio di richieste di chiarimenti agli amministratori pubblici.  

Vediamo perché….

Intanto il come gestire la sezione Amministrazione Trasparente è noto ed è disciplinato sia da una normativa nazionale che da deliberazioni operative specifiche.
Il Decreto Legislativo 33/2013 (come modificato recentemente dal DLgs 97/2016) ha sistematizzato e attuato una serie di norme precedenti relative alla disciplina e promozione della trasparenza nella Pubblica Amministrazione compresi gli enti locali: Province e soprattutto Comuni.
Tra le novità più significative disciplinate da questa normativa c’è il c.d. Accesso Civico (ex articolo 5 del DLgs 33/2013, vedi QUIche riconosce il diritto al cittadino comune, senza alcun costo o dimostrazione di particolari motivi legali,  a costringere la P.A.  a pubblicare tutti i documenti e le informazioni nel caso di omissioni di dirigenti e amministratori pubblici. Quindi l’ente pubblico è obbligato a priori a pubblicare gli atti nel suo sito (sezione Amministrazione Trasparente) e li pubblica quindi per tutti i cittadini e  se non li pubblica il singolo cittadino può agire come se lo facesse per tutti e non solo più per stesso come avveniva nell’accesso ai documenti amministrativi.
                                                         
Su cosa debba essere pubblicato in base al suddetto Accesso Civico lo stabilisce  la delibera   n. 50/2013[1] della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche  all’allegato I elenca tutte le categorie di atti che devono essere pubblicati.

Rispetto a questo quadro il Difensore Civico regionale che ruolo ha. Non certo meramente passivo.

Intanto la legge regionale della Liguria istitutiva della figura del Difensore Civico, vedi QUIall’articolo 5 afferma che: “ Il Difensore Civico segnala…… , anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.”

Non solo ma il Difensore Civico ha un ruolo attivo anche nella tutela del cittadino in relazione al rispetto degli obblighi della Pubblica Amministrazione in materia di Accesso Civico. Il comma 8 articolo 5 del DLgs 33/2013 (come sostituito dal DLgs 97/2016) recita: “8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.”

Come si vede in entrambe le normative il Difensore civico deve attivarsi senza prima chiedere alcun chiarimento ulteriore alla Amministrazione interessata tanto più come abbiamo visto nel caso in esame dove è sufficiente accedere al sito del Comune di Sarzana per capire se, nella sezione apposita, la normativa sull’Accesso civico è rispettata o meno.

Ad esempio io l’ho fatto sul mio blog qualche settimana fa (16 Maggio 2016) analizzando lo stato dei siti di tutti i Comuni della Provincia di Spezia con riferimento alla documentazione in materia di ambiente ed urbanistica. Per il Comune di Sarzana ho rilevato quanto segue
Sezione informazioni ambientali: nessun documento, vedi QUI

Sezione pianificazione e governo del territorio: nessun documento, vedi QUI

La cosa strana è che il Comune di Sarzana ha anche una sezione Amministrazione Trasparente (storico). Uno si aspetta che abbiano pubblicato tutto il passato e invece non è proprio così, infatti:  
nella sezione informazioni ambientali: la documentazione è abbastanza completa e contiene anche impropriamente alcuni strumenti urbanistici come il piano regolatore e il piano spiagge per il quale però mancano i riferimenti alla Inchiesta Pubblica che come è noto non si è risolta positivamente per questo Piano e che quindi sarebbe stato utile pubblicare proprio in questo spazio, vedi QUI;
nella sezione pianificazione e governo del territorio: invece c’è solo il PRG e niente altro tanto meno registro permessi di costruire, strumenti urbanistici approvati e ovviamente neppure  gli schemi di provvedimento, vedi QUI

Quindi se questa piccola ricerca l’ha svolta il sottoscritto che è un semplice cittadino, sia pure con formazione giuridica, non vedo perché non lo possa fare il rappresentante di una istituzione preposta ex lege a queste funzioni di vigilanza.




[1] Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016

Nessun commento:

Posta un commento