Nei giorni scorsi è stato pubblicato sui mass media locali, l’allarme, anche per la nostra provincia, su una norma contenuta nel decreto legge c.d. Salva Italia (comma5 articolo 40 Decreto Legge 201/2011 ). La norma prevede la possibilità di effettuare la bonifica di siti inquinati di livello regionale (da noi ad esempio l’ex area IP) in modo che il progetto di bonifica possa essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.
Si è detto che in questo modo non si sarebbero potuto effettuare delle bonifiche complessive del sito inquinato favorendo così eco furbi e speculatori.
Come al solito a Spezia si chiudono le stalle quando i buoi sono scappati.
LE DEROGHE LEGISLATIVE A PROCEDURE RIGOROSE DI BONIFICA SONO IN ATTO DA TEMPO
La progressiva logica derogatoria alle procedure di maggiore garanzia ambientale per correttebonifiche è in atto da tempo nel nostro ordinamento e spesso il territorio spezzino è stato un territorio pilota per anticipare questa cultura della bonifica in deroga.
LE DEROGHE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI BONIFICA
Fino al 2009 è stata in vigore nella nostra Regione una norma (comma 1 articolo 56 LR 18 del 1999) che così recitava:
“1. Qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi e ricorrano particolari condizioni di interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico ed occupazionale della zona interessata, il Comune può, previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte della Provincia, e in assenza di interazione tra gli stessi rilasciare la concessione edilizia ed il certificato di agibilità e di abitabilità relativo alle opere nei singoli lotti.”
Come si vede da molti anni, da quando è in vigore la disciplina nazionale sui rifiuti nella nostra Regione è possibile bonificare per aree e fasi temporali distinte.
LE DEROGHE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI BONIFICA
Da qualche anno (dal 2008) è in vigore l’articolo 252 bis al DLgs 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) che, in deroga alle procedure di bonifica ordinarie, prevede la individuazione di siti di interesse pubblico ai fini dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, praticamente tutti i siti industriali inquinati visto che il 2006 è una data piuttosto vicina al presente. Peraltro questa norma è contenuta nell’articolo10 della attuale LR 10/2009 che ha sostituito la LR 18/1999 sopra citata. In particolare la norma regionale del 2009 prevede che insieme con il progetto di bonifica sia già definita la destinazione urbanistica dell’area.
Ecco questo ultimo punto dimostra come il caso dell’ex area IP abbia fatto scuola e sia servito da riferimento per quella che ho avuto modo di definire la bonifica senza se e senza ma, cioè una bonifica che decide a priori cosa finirà in un’area senza attendere prima: la caratterizzazione del sito, il progetto preliminare (cioè il piano di lavoro per la bonifica) e la certificazione della avvenuta bonifica. Ma sull’area ex IP noi spezzini siamo stati non solo anticipatori ma addirittura siamo andati oltre visto che allora (in totale contrasto con la norma regionale citata del 1999) furono rilasciate le concessioni edilizie della nuova Ipercoop senza che fosse neppure conclusa la caratterizzazione altro che la bonifica! Ma questa è un'altra storia di cui abbiamo scritto e a cui rimando sia nel blog speziapolis , sia nel mio blog al seguente link .
Torniamo alle presunte novità normative in materia di bonifica dei siti inquinati
Dal 2005 è in vigore una norma contenuta nel comma 434 della leggefinanziaria 2006 che prevede, al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale (vedi Pitelli) la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza - caratterizzazione - bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, siano sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.
Per non parlare della legge finanziaria 2007 che al comma 996 articolo 1 che ha
permesso di effettuare il dragaggio e la bonifica, contemporaneamente, aggirando la necessità di bonificare le aree più inquinate e la verifica del collegamento tra le diverse aree inquinate del sistema golfo.
Una altra norma in vigore da tempo e certamente più pericolosa di quella citata all’inizio di questo post è contenuta nella Legge 13/2009 che, all’articolo 2 prevede una procedura alternativa a quella definita dalla legislazione vigente in materia di copertura di oneri di bonifica e risarcimento danno ambientale nei siti di bonifica di interesse nazionale. Questa norma mette in discussione un principio fondamentale come quello della riduzione in pristino (cioè del riportare l'area da bonificare allo stato precedente all’inquinamento) in palese contrasto con la Direttiva sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del dannoambientale.
UNA NORMA PER UNA BONIFICA DIMENTICATA
QUELLA DISCARICA DEL CAMPO IN FERRO DELL’ARSENALE MILITARE DELLA SPEZIA
Come è noto i rifiuti pericolosi peraltro anche radioattivi, come dimostrò la perizia
propedeutica al sequestro e alla successiva messa in sicurezza provvisoria dell’area, stoccati in questa località del nostro golfo (vicina a Marola) non sono mai stati rimossi. Tutto questo in violazione del Decreto Ministeriale 22/10/2009 .
Secondo questo decreto, se i rifiuti contenuti in siti di bonifica di aree militari rientrano nelle categorie di cui ad un altro Decreto (sui rifiuti da armamenti e sistemi di difesa) , devono essere rimossi secondo delle procedure speciali disciplinate dal sopra citato Decreto 22/10/2009. In sostanza secondo questo decreto del 2009 il Comandante dell’Arsenale Militare dovrebbe verificare che non ci sia inquinamento in atto, se questo fosse dimostrato (con il superamento delle concentrazioni di soglia di rischio dei vari inquinanti (ex allegato 1 allaparte IV del DLgs 152/2006) dovrebbe presentare un progetto di bonifica, certificato dalla Amministrazione della Difesa ma con il coinvolgimento della Provincia. Il controllo di tutto ciò è del Comando dei Carabinieri tutela dell’ambiente.
Non risulta al sottoscritto che tale procedura sia mai stata avviata o sollecitata da Comune e Provincia della Spezia.
Per un esame della normativa sulla gestione dei rifiuti e sulle bonifiche da siti inquinati di
aree militari vedi al seguente LINK .
CONCLUSIONI
L’ultima norma arrivata in materia di deroga da procedure di bonifica non è certo la più pericolosa, e soprattutto per il nostro territorio è stata già ampiamente, ed in senso peggiorativo, applicata sia per la pseudo bonifica dell’area IP che per i dragaggi del nostro golfo.
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