mercoledì 21 dicembre 2011

Area ex IP: Le puzze continuano!


Sono parecchi giorni che soprattutto alla sera tardi e al mattino la zona in cui abito (all’altezza di Via Lunigiana) è investita da forti odori tipici degli inquinanti quali idrocarburi o associati a questi. Non essendoci a quelle ore attività particolari vicino alla mia abitazione è chiaro che la fonte di questi odori continua ad essere quella della ex area IP.  

LE RAGIONI DEL PERMANERE DELLE EMISSIONI ODORIGENE DALL’AREA EX IP


I motivi del persistere di queste emissioni da quell’area si spiegano con la scorretta metodologia di bonifica attuata al fine unico di accelerare la realizzazione del nuovo Ipermercato (targato legacoop) in spregio della prevenzione sanitaria dei cittadini e di una corretta e integrale bonifica dell’area interessata per quasi 1 secolo dalla raffineria.
Eppure i motivi della cattiva bonifica e degli impatti che ha prodotto e continua a produrre su migliaia di cittadini spezzini sono chiari da tempo e nascono dalla palese violazione della legge perpetrata al momento del rilascio dei permessi di costruire per la nuova Ipercoop. Violazione non rilevata dalla magistratura spezzina nonostante le indagini della guardia forestale e i parere di ben tre consulenti della amministrazione comunale oltre che di quello del consulente del Comitato di cittadini La Salamandra come ho avuto modo di riportare qui
Sulle modalità di rilascio del permesso di costruire in area da bonificare la legge regionale, tutt’ora vigente, era molto chiara, l’articolo 56 della Legge regionale 21/6/1999 recita: “ 1.  Qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi e ricorrano particolari condizioni di interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico ed occupazionale della zona interessata, il Comune può, previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte della Provincia, e in assenza di interazione tra gli stessi rilasciare la concessione edilizia ed il certificato di agibilità e di abitabilità relativo alle opere nei singoli lotti”. 
La norma è molto chiara ed afferma che per rilasciare il permesso di costruire (all’epoca definito concessione) occorreva altresì verificare l’assenza di dispersione degli inquinanti nei lotti non ancora bonificati. Su questo la dott.sa Tunesi consulente della Amministrazione Comunale scriveva nella sua relazione del 23/9/2007 :” un elemento che ha generato problemi in cantiere è la diversificazione in subdistretti e la mancata adozione di una progettazione che anche se suddivisa per fasi di attuazione, rimanga unitaria ed omogenea”. Quindi questa fondamentale condizione di rilascio degli atti di assenso edilizi non venne rispettata.
Insomma la legge e la buona tecnica erano chiare allora come adesso: solo con la certificazione della avvenuta bonifica si potevano e si possono rilasciare i permessi edilizi a garanzia di una prioritaria corretta bonifica con tempi e modalità che garantissero/garantiscano prioritariamente la salute dei cittadini e il disinquinamento dell’area a livelli tali che potessero/possano giustificare determinare tipologie edilizie assentibili da parte del Comune. In altri termini se fosse stata seguita la legge e alla fine della bonifica il livello di inquinamento fosse rimasto significativo non si sarebbe potuto rilasciare il permesso all’Ipercoop, per questo i permessi furono rilasciati preventivamente alla bonifica!!!

L’ODORE DA FENOMENI INQUINANTI NON È SOLO FASTIDIOSO MA ANCHE PERICOLOSO PER LA SALUTE DEI CITTADINI
Di fronte alle critiche e alle proteste dei cittadini spezzini invasi da anni dagli odori nauseabondi, prodotti non dimentichiamolo da sostanze altamente pericolose per la nostra salute, gli ineffabili tecnici dell’Arpal a cominciare dal suo ex Direttore provinciale hanno sempre teso a minimizzare il problema affermando che i limiti degli inquinanti rilevati erano dentro gli standard di legge. Dimenticando che solo alcune sostanze erano rilevate, i microinquinanti cancerogeni invece no e soprattutto che l’odore (a prescindere dalla sua origine) è di per se stessa una fonte inquinante, come dimostra il manuale dell’APAT  “Metodi dimisura delle emissioni olfattive.   

La percezione dell'odore è un processo fisiologico che ha un impatto sulla codificazione delle immagini da parte del nostro cervello, in altri termini l’odore percepito viene associato a date immagini.
La percezione dell’odore ha un impatto sulla nostra psiche associando odori a ricordi ed emozioni.

In sostanza l’impatto dell’odore, soprattutto se originato da aree fortemente inquinate o da attività inquinanti (come è il caso della bonifica della ex area IP) ha aspetti che lo distinguono dalla misurazione degli altri inquinanti.
Solo la quantità di sostanza che genera odore presente in un campione di aria è misurabile oggettivamente mentre le altre caratteristiche inquinanti dell’odore (sgradevolezza, tipicità dell’odore, intensità dalla semplice percezione alla irritazione) sono soggettive. Come afferma l’Arpat Toscana quila percezione del disagio è esclusivamente di natura personale e può anche diventare una componente di sofferenza psicologica. Una possibile riflessione generale, potrebbe portare a pensare che una prolungata esposizione ad un disturbo, può provocare una sensibilizzazione nella popolazione esposta, generando anche importanti stati d'ansia, che a lungo andare, scalzano il problema stesso, diventando la principale fonte di disturbo. Il tempestivo intervento è quindi da auspicare per contenere questa possibile risposta ansiogena, limitando la deriva e contendo così il problema all'origine.”

Come possiamo constatare ogni giorno da anni l’unica tempestività sulla vicenda dell’ex area IP è stata quella con la quale furono rilasciati, illegittimamente, i permessi di costruire della nuova Ipercoop….. LA TEMPESTIVITÀ PER LA PREVENZIONE SANITARIA? NON PERVENUTA!




P.S. 
Eppure sarebbe bastato applicare oltre che i principi di prevenzione sopra esaminati anche quelli espressi dalla migliore giurisprudenza in materia. Afferma una recente sentenza del TAR Veneto ( Sez. III n. 741 del 3 maggio 2011) peraltro riferita a norme molto vecchie del nostro ordinamento ( a tutt'oggi riprese in leggi più recenti come il TU ambientale DLgs 152/2006): "Per le emissioni odorigene in base alla normativa vigente non è prevista la fissazione di limiti di emissione né di metodi o di parametri idonei a misurarne la portata, perché manca allo stato la possibilità tecnica di elaborare indicatori sufficientemente validi dal punto di vista tecnico - scientifico. Per tali ragioni è possibile riferirsi alle migliori tecniche disponibili che l'art. 2, punto 7, del DPR 24 maggio 1988, n. 203, definisce come "sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, sempreché l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi". L’applicazione del criterio comporta che devono essere adottate tutte le tecniche e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti più efficaci al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dell’attività produttiva, e al fine di ottenere le massime performance ambientali esigibili, tenendo conto delle specifiche caratteristiche degli impianti e delle potenzialità economiche aziendali.".  




Nessun commento:

Posta un commento