martedì 19 maggio 2026

Sentenza che dimostra la infondatezza degli scarsi poteri dei Comuni sulle antenne di telefonia mobile

Sentenza (QUI) illuminante del Consiglio di Stato n° 3909 del 18 maggio scorso in relazione al contenzioso sollevato da un residente contro le gravi insufficienze istruttorie che avevano portato ad autorizzare una antenna in violazione dello stesso regolamento comunale sulla localizzazione di questi impianti.

Molti Sindaci sostengono che i loro poteri in materia sono limitati alla esistenza di vincoli paesaggistici territoriali e idrogeologici senza entrare però nel merito di come vengono gestiti tutti i poteri che la legge ad oggi conferisce agli enti comunali.

La sentenza, in sintesi, dimostra quello che sostengo da tempo:

1. I piani antenne comunali se approvati in modo corretto (da ultimo vedi QUI) sono strumenti fondamentali per tutela i diritti alla salute pubblica e al rispetto dei diritti civici dei cittadini

2. Pur essendo state approvate norme favorevoli ai gestori di telefonia mobile i Comuni non sono del tutto privi di poteri per tutelare i cittadini se li vogliono esercitare

3. In molti casi la responsabilità della installazione di antenne in zone pericolose per i cittadini (tanto più alla luce del recente innalzamento dei limiti di emissioni dei campi elettromagnetici) non è delle leggi nazionali e tanto meno dei gestori ma delle insufficienze istruttorie e regolamentazioni amministrative dei Comuni.

 

Vediamo specificamente cosa dice la sentenza nuova ...

 

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO DEL TAR LAZIO CHE AVEVA Già DATO RAGIONE AL RESIDENTE RICORRENTE

Con la sentenza n. 12505 del 24 giugno 2025 il Tar Lazio ha accolto in via assorbente il primo motivo di ricorso, con cui l’interessata aveva dedotto il difetto di istruttoria per omessa valutazione, da parte dell’amministrazione comunale, di siti preferenziali alternativi, in violazione di quanto previsto dall’art. 3 del “Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della l. 36 del 22.02.2001 nonché per la adozione di un sistema di monitoraggio del sistema delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico”.

In particolare, secondo il Tar, a fronte di un principio di prova fornito dalla ricorrente in ordine all’esistenza di aree preferenziali alternative, la dichiarazione dell’operatore circa l’inesistenza delle predette aree costituisce un adempimento meramente formale, insufficiente ai fini dell’assolvimento dell’onere istruttorio del Comune, il quale non si è mai confrontato con l’operatore circa la disponibilità di aree preferenziali né ha mai verificato quanto dallo stesso dichiarato. Il Tar ha inoltre evidenziato che l’operatore non ha dimostrato che le altre localizzazioni preferenziali fossero impossibili, inidonee o insufficienti, essendosi lo stesso limitato a richiamare la corrispondenza intrattenuta con il Comune di Roma e avendo in tal modo confermato di non avere esplorato tutte le soluzioni alternative preferenziali.


 


COSA DICE IL REGOLAMENTO ANTENNE DEL COMUNE DI ROMA SULLE ALTERNATIVE LOCALIZZATIVE

L’art. 3, comma 2, del regolamento comunale approvato con delibera n. 26 del 14 maggio 2015, prevede: “Le aree del territorio definite come preferenziali per l’istallazione degli impianti sono: a) in maniera prioritaria aree di proprietà dell’Amministrazione Capitolina. L’assegnazione di aree, manufatti e terreni di proprietà di Roma Capitale ai gestori di Telefonia mobile avviene a titolo oneroso; b) aree già servite da viabilità, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio della postazione; c) aree inserite nelle componenti di PRG vigente quali: - Agro Romano; - Infrastrutture per la mobilità; - Infrastrutture tecnologiche;- Tessuti prevalentemente per attività; - Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo art. 4 del presente Regolamento; - Servizi pubblici di livello urbano quali cimiteri, attrezzature complementari alla mobilità, attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 5 di detto regolamento sono da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici: 

a) l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (cositing) preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio; 

b) l’alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti quali pali per l’illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, serbatoi idrici, ecc.; 

c) la localizzazione su immobili e/o aree di proprietà comunale; 

d) la localizzazione su edifici che risultino essere i più alti tra tutti quelli contigui.

 


 

Il COMUNE È VINCOLATO A RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO

Il vincolo deriva dal comma 6 articolo 8 della legge 36/2001 che recita: “I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato”.

Quindi afferma il Consiglio di Stato l’amministrazione comunale, in sede di rilascio del titolo autorizzatorio, deve specificamente verificare, anche mediante il confronto e l’interlocuzione con l’istante, l’esistenza di aree preferenziali di cui al comma 2 ed il rispetto dei criteri di localizzazione del comma 4 sempre dell’articolo 8 legge 36/2001 (QUI). Questi 2 commi riconoscono i poteri dei Comuni nel dare attuazione alle competenze loro riconosciute da parte delle Regioni nei criteri di localizzazione regionali per la installazione delle antenne di telefonia mobile.

 

N.B. Su come deve essere interpretato il coordinamento tra il regolamento comunale e gli articoli citati del Dlgs 259/2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche) si veda QUI.

 

 

 

COME IL COMUNE DEVE VERIFICARE LA LOCALIZZAZIONE IN SITI ALTERNATIVI DA QUELLI PROPOSTI DAL GESTORE

Verifica reale non formale

Secondo il Consiglio di Stato la verifica di siti alternativi non può evidentemente risolversi in un mero carteggio tra le parti, privo di puntuali ed analitici accertamenti da parte dell’amministrazione, e deve avere ad oggetto non soltanto l’esistenza di aree preferenziali comunali ma anche l’esistenza delle altre aree previste dal regolamento del Comune di Roma (principi già affermato dalla sentenza Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2025, n. 5301  QUI).

 

Silenzio assenso non esonera il Comune a verificare l’esistenza di siti alternativi

Nel caso in cui sulla istanza di autorizzazione del gestore si formi il silenzio assenso (ex articolo 44 DLgs 259/2003) la verifica sostanziale dei siti alternativi va svolta comunque in quanto il silenzio assenso costituisce una forma di semplificazione della fase decisoria del procedimento amministrativo, ma non esonera l’amministrazione dallo svolgimento dell’approfondimento istruttorio necessario ad assicurare il legittimo esercizio del potere, la cui assenza può essere sempre fatta valere dai soggetti contro-interessati in sede di impugnazione del silenzio medesimo (vedi sentenza Consiglio di Stato n° 3400 del 2026 QUI).

 


 

MOTIVI DI ILLEGITTIMITÀ DEL COMPORTAMENTO DEL COMUNE RISPETTO AL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE SOPRA DELINEATO

Secondo il Consiglio di Stato nel caso in esame l’amministrazione comunale dapprima ha omesso di riscontrare la richiesta inoltrata in data 26 maggio 2023 dall’operatore economico per conoscere la disponibilità di aree comunali preferenziali e, nel corso del procedimento di autorizzazione, si è limitata ad acquisire l’autodichiarazione dell’operatore in ordine all’insussistenza di idonei siti preferenziali o di idonee localizzazioni da privilegiare.

Non risulta, invece, che il Comune di Roma abbia svolto un proprio autonomo accertamento concreto, eventualmente mediante interlocuzione anche tecnica con il privato, sull’effettiva esistenza di aree preferenziali o di localizzazioni alternative – pur astrattamente rilevanti ai sensi della revisione regolamentare - da privilegiare ed idonee ad assicurare la copertura necessaria all’operatore. Queste carenze istruttorie sono state dimostrate dalla parte ricorrente con apposita relazione tecnica dove si dimostrava la esistenza di siti alternativi, la possibilità di cositing su altre stazioni radio base, compresa la collocazione della stazione radio base in esame su un edificio a bassa quota altimetrica, in violazione dell’art. 3, comma 5, lett. d) del regolamento comunale.

Aggiunge la sentenza qui esaminata: il Comune non può giustificare le carenze istruttorie sopra delineate con relazioni tecniche prodotte in giudizio. Le verifiche della non esistenza di siti alternativi andavano fatte in sede di procedimento di autorizzazione non ex post.

 


 

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DI STATO CHE CONFERMANO LE GRAVI INDAMPIENZE ISTRUTTORIE DEL COMUNE DEL COMUNE CHE HA VIOLATO IL SUO STESSO REGOLAMENTO

Il collegio ritiene infine di dover evidenziare, in riscontro ai motivi di appello degli operatori, che con la decisione in esame non si intende imporre all’operatore immotivati aggravi procedimentali, bensì è basata sulla carenza dell’azione amministrativa evidenziatasi nella condotta procedimentale dell’amministrazione che non ha svolto un’adeguata autonoma istruttoria sul rispetto del regolamento comunale al quale essa stessa si è vincolata (v. peraltro al riguardo Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2022, n. 8894: QUI), così dovendosi censurare il silenzio assenso tempestivamente impugnato con conseguente necessità di rinnovare l’istruttoria.


2 commenti:

  1. Letto quanto pubblicato però, se non letto male, a mio avviso manca il documento, a mio avviso più importante, quello rilasciato dall'Asl locale che valutata la posizione e la potenza di emissione non produca effetti negativi al più vicino centro o famiglia presente vicino al ripetitore.

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    1. Non ha letto male le mancano alcuni elementi di conoscenza specifica. L'ASL, in particolare il settore igiene ambientale di questo ente, non è obbligata per legge ad intervenire nelle procedure di autorizzazione delle antenne. Questo però non significa che l'ASL non possa, su sua scelta intervenire ne che il Comune o il Suap che gestisce la procedura di autorizzazione non possano chiedere un parere all'Asl. Peccato che tutte le volte che questo parere è stato chiesto questo ente non si è mai è mai pronunciato. Andrebbe reso obbligatorio il parere asl in queste procedure basterebbe una norma regionale senza scomodare leggi nazionali. Infatti il codice delle comunicazioni elettroniche ma anche la legge 36 del 2001 all'articolo 8 prevedono che le regioni possono disciplinare specificamente il procedimento per le antenne senza aggravare ulteriormente i tempi di durata come disciplinato dalla legge nazionale. Quindi sarebbe sufficiente introdurre obbligo di parere dell'asl all'interno della conferenza dei servizi avviata dal Suap. Così stanno le cose almeno a livello normativo . Aggiungo infine che c'è stata una sentenza interessante che pur dando ragione al gestore aveva ammesso la possibilità di richiedere il parere asl. Le metto qui il link al post dove troverà anche la sentenza in questione https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2018/02/consiglio-di-stato-stazioni-radio-base.html

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