Convertito il Decreto Legge 153/2024 nella legge 191/2024 (pubblicata
lo scorso 16 dicembre QUI)
che contiene, come illustrerò di seguito, una norma (QUI)
che sostanzialmente prevede:
1. la possibilità di sversare non solo i fanghi di dragaggio
ma anche materiali di origine terrestre nei vasconi che serviranno per
realizzare la nuova diga del porto di Genova;
2. le modalità tecniche di analisi dei materiali e quelle di
sversamento saranno definiti in un piano di riutilizzo interno al programma
investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative
infrastrutture di accessibilità;
3. Il piano di riutilizzo viene adottato dal Commissario per
le suddette opere;
4. Il Piano di riutilizzo richiede i pareri di Arpal ASL e
uffici della Regione Liguria che sono in una prima parte della norma dichiarati
vincolanti per poi alla fine affermare che comunque se entro 15 giorni non
vengono rilasciati l’adozione del piano riutilizzo bypassa ogni parere nulla
osta autorizzazione
5. tutto quanto sopra in assenza di una specifica normativa
tecnica che disciplini lo sversamento in mare non solo di fanghi di dragaggio
ma anche di materiali di origine terrestre.
6. si prevede che i materiali di dragaggio finiscano nei
vasconi della nuova diga di Genova compresi quelli derivanti dagli interventi,
indicati nell’articolo suddetto, anche dai porti di La Spezia e Carrara. Il
tutto previa accordo tra le due Autorità Portuali e la presentazione del piano
di riutilizzo da parte della Autorità di sistema portuale dei due porti del
levante ligure e della toscana.
Vediamo nel post che segue:
1. una prima descrizione della nuova normativa
2. da dove origina questa nuova normativa
3. una analisi puntuale del contenuto di questo normativa e delle sue criticità rispetto alla normativa ad oggi previgente in materia
Nel frattempo, la Guardia di Finanza sta indagando per
turbativa d’asta le procedure per la realizzazione della diga di Genova, a
conferma di quanto scrivevo in questo post QUI.