venerdì 13 dicembre 2024

Ridurre emissioni gas serra è un obbligo degli Stati, comprese quelle da traffico marittimo

Parere (QUI) del Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS- QUI) deliberato alla unanimità del collegio sugli obblighi degli stati di rispettare i limiti delle emissioni ai gas serra. Il Parere è stato rilasciato su richiesta (QUI) dei piccoli stati insulari a rischio di estinzione per effetto dell’innalzamento del livello dei mari a causa dei mutamenti climatici.

Come ha affermato (QUI) Marta Torre-Shaub (avvocata CNRS Francia QUI) il Parere del Tribunale ha i caratteri di avviare un nuovo diritto internazionale relativamente all’applicazione degli obblighi degli Stati ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare UNCLOS Nazioni Unite QUI (di seguito Convenzione) al fine di combattere l'inquinamento dovuto alle emissioni di #GHG che causano o aggravano il #cambiamentoclimatico.

Di seguito una mia sintesi delle parti più significative del Parere e successivamente ampi stralci tradotti dal testo del Parere... 

 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DEL PARERE DEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER IL DIRITTO DEL MARE

Il Parere è molto rilevante, in sintesi, per le seguenti ragioni:

1. il tribunale ha riconosciuto la sua competenza ad esprimersi anche sulle emissioni di gas climalteranti in aree marine, quindi, comprese le emissioni da traffico marittimo

2. Il parere del Tribunale interpreta in modo estensivo gli obblighi previsti da vari articoli della Convenzione. Gli obblighi vengono estesi anche alle emissioni di gas serra che impattano sul mare.

3. Si afferma il principio che gli stati membri nell’affrontare le problematiche dell’inquinamento marino anche da emissioni di gas serra, comprese quelle del traffico marittimo, devono considerare gli aggiornamenti scientifici sugli effetti di detto inquinamento e di conseguenza i documenti degli enti internazionali (IPCC- UNEP, UNCTAD, MPEC etc.).

4. Gli Stati Parte della Convenzione hanno l'obbligo specifico di stabilire criteri scientifici appropriati sulla base dei quali regole, standard e pratiche e procedure raccomandate devono essere formulate ed elaborate per contrastare l'inquinamento marino dovuto alle emissioni di gas serra di origine antropica.

5. Le emissioni di gas serra antropogeniche nell'atmosfera costituiscono inquinamento dell'ambiente marino ai sensi della Convenzione.

6. Gli Stati Parte della Convenzione hanno l’obbligo di applicare valutazioni di impatto ambientale a qualsiasi attività pianificata, pubblica o privata, che possa causare un inquinamento sostanziale all'ambiente marino o cambiamenti significativi e dannosi allo stesso attraverso emissioni antropiche di gas serra, compresi gli effetti cumulativi.

7. nell’affrontare le problematiche e nel predisporre le misure per contrastare l’inquinamento marino intenso nel senso ampio di cui ai punti precedenti, occorre rispettare i principi di anticipazione dei danni all’ambiente marino e di precauzione.

8. Gli obblighi degli stati membri nel mitigare e prevenire l’inquinamento marino sono di dovuta diligenza e lo standard di dovuta diligenza è rigoroso, dati gli elevati rischi di danni gravi e irreversibili all'ambiente marino derivanti da tali emissioni. La dovuta diligenza è un principio del diritto internazionale che impone agli Stati di esercitare la dovuta diligenza. Ora si veda anche la Direttiva 2024/1760 (corporate sustainability due diligence acronimo CSDD - QUI).

9. Gli obblighi di rispettare le norme della Convenzione nel senso estensivo interpretato dal parere del Tribunale riguardano anche quelli di monitoraggio permanente anche in chiave ecosistemica non sono puntuale.

10. Gli Stati Parte hanno l'obbligo specifico di assistere gli Stati in via di sviluppo, in particolare quelli vulnerabili.

11. Gli Stati Parte devono adottare tutte le misure necessarie per garantire che le emissioni di gas serra antropogeniche sotto la loro giurisdizione o controllo non causino danni da inquinamento ad altri Stati e al loro ambiente.

 


 

CHE COSA È IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER IL DIRITTO DEL MARE

Il Tribunale internazionale per il diritto del mare è stato istituito nel 1982 dalla Convenzione, ha sede ad Amburgo in Germania. L’ITLOS è un organo giudiziario indipendente che può esprimersi su tutte le controversie relative a delimitazione delle zone marittime, navigazione, conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare, protezione e preservazione dell'ambiente marino e ricerca scientifica marina.

 

 

 

FONDAMENTO GIURIDICO DELLA TITOLARITÀ DEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE A RISPONDERE ALLE DOMANDE SOLLEVATE DAGLI STATI INSULARI

In particolare, la richiesta degli stati insulari si fonda sull’articolo 138 del Regolamento del Tribunale che prevede che quest’ultimo possa dare un parere consultivo "su una questione giuridica se un accordo internazionale correlato agli scopi della Convenzione prevede specificamente la presentazione al Tribunale di una richiesta di tale parere". L'articolo 138 prevede inoltre che tale richiesta di parere consultivo "deve essere trasmessa al Tribunale da qualsiasi organismo autorizzato da o in conformità con l'accordo a presentare la richiesta al Tribunale”.

L’accordo a cui fa riferimento l’articolo 138 è quello che ha istituito la Commissione dei piccoli Stati insulari sui cambiamenti climatici e il diritto internazionale. Il 31 ottobre 2021, l'Accordo ha istituito la Commissione come organizzazione internazionale con Antigua e Barbuda e Tuvalu come firmatari originari. È stato debitamente registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e il 3 febbraio 2022 è stato rilasciato un certificato di registrazione. Ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo, l'adesione alla Commissione è aperta a tutti i membri dell'Alleanza dei piccoli Stati insulari.



 

LE RICHIESTE DEGLI STATI INSULARI AL TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER IL DIRITTO DEL MARE

Le domande poste al Tribunale sono le seguenti:

"Quali sono gli obblighi specifici degli Stati parti della Convenzione), tra cui ai sensi della Parte XII:

Domanda (a) prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino in relazione agli effetti deleteri che derivano o sono probabilmente derivanti dal cambiamento climatico, tra cui il riscaldamento degli oceani e l'innalzamento del livello del mare, e l'acidificazione degli oceani, che sono causati dalle emissioni di gas serra antropogenici nell'atmosfera?

Domanda (b) proteggere e preservare l'ambiente marino in relazione agli impatti del cambiamento climatico, tra cui il riscaldamento degli oceani e l'innalzamento del livello del mare e l'acidificazione degli oceani?"




RISPOSTE DEL TRIBUNALE ALLA DOMANDA (a):

Le emissioni di gas serra antropogeniche nell'atmosfera costituiscono inquinamento dell'ambiente marino ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sottoparagrafo 4 [NOTA 1], della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Inoltre, in termini di fonti specifiche di inquinamento, l'inquinamento marino da emissioni di gas serra antropogeniche può essere caratterizzato come inquinamento da fonti terrestri, inquinamento da navi o inquinamento da o attraverso l'atmosfera.

 

Ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 1 [NOTA 2], della Convenzione, gli Stati Parte della Convenzione hanno l'obbligo specifico di adottare tutte le misure necessarie per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento marino dovuto alle emissioni di gas serra antropogeniche e di sforzarsi di armonizzare le proprie politiche in materia. Tali misure dovrebbero essere determinate in modo obiettivo, tenendo conto, tra l'altro, della migliore scienza disponibile e delle norme e degli standard internazionali pertinenti contenuti nei trattati sui cambiamenti climatici come l'UNFCCC e l'Accordo di Parigi, in particolare l'obiettivo della temperatura globale di limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e la tempistica dei percorsi di emissione per raggiungere tale obiettivo. La portata e il contenuto delle misure necessarie possono variare in base ai mezzi a disposizione degli Stati Parti e alle loro capacità. Le misure necessarie includono, in particolare, quelle per ridurre le emissioni di gas serra.

L’obbligo di cui sopra è di dovuta diligenza e lo standard di dovuta diligenza è rigoroso, dati gli elevati rischi di danni gravi e irreversibili all'ambiente marino derivanti da tali emissioni.

In aggiunta all’obbligo di cui sopra sussiste quello del paragrafo 2 [NOTA 3] dell’articolo 194 della Convenzione che è quello di adottare tutte le misure necessarie per garantire che le emissioni di gas serra antropogeniche sotto la loro giurisdizione o controllo non causino danni da inquinamento ad altri Stati e al loro ambiente e che l'inquinamento derivante da tali emissioni sotto la loro giurisdizione o controllo non si propaghi oltre le aree in cui esercitano diritti sovrani.

 

L’articolo 207 della Convenzione al paragrafo 1 recita: “. Gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino d’origine terrestre, ivi inclusi fiumi, estuari, condutture e installazioni di scarico, tenendo conto delle regole, delle norme, delle procedure e delle pratiche raccomandate, concordate in ambito internazionale.”

L’articolo 212 della Convenzione recita: “1. Gli Stati, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento marino di origine atmosferica o transatmosferica, adottano leggi e regolamenti applicabili allo spazio aereo sotto la loro sovranità e alle navi che battono la loro bandiera o alle navi e aeromobili immatricolati nei loro registri, tenuto conto delle regole, norme e procedure raccomandate in ambito internazionale, e della sicurezza della navigazione aerea. 2. Gli Stati adottano, se necessario, altre misure per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale tipo di inquinamento.”

In tal senso gli stati devono rispettare/attuare le norme, gli standard e le pratiche e procedure raccomandate concordate a livello internazionale contenute, tra l'altro, nei trattati sui cambiamenti climatici come l'UNFCCC e l'Accordo di Parigi.

 

Gli obblighi suddetti sono di dovuta diligenza e lo standard di dovuta diligenza è rigoroso, dati gli elevati rischi di danni gravi e irreversibili all'ambiente marino derivanti da tali emissioni.

Tuttavia aggiunge il parere del Tribunale, l'attuazione dell'obbligo di dovuta diligenza può variare in base alle capacità degli Stati e alle risorse disponibili.

 

L’articolo 211 della Convenzione, ricorda il parere del Tribunale, recita: “Gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino causato da navi che battono la loro bandiera o da essi immatricolate. Tali leggi e regolamenti debbono avere efficacia non inferiore rispetto alle regole e norme internazionali generalmente accettate, emanate attraverso la competente organizzazione internazionale o conferenza diplomatica generale.”

Aggiunge inoltre il Tribunale che ai sensi degli articoli 213 e 222 della Convenzione, gli Stati Parte hanno l'obbligo specifico di far rispettare le proprie leggi e regolamenti nazionali e di adottare leggi e regolamenti e altre misure necessarie per attuare le norme e gli standard internazionali applicabili stabiliti tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino da emissioni di gas serra antropogeniche provenienti da fonti terrestri e dall'atmosfera o attraverso di essa, rispettivamente.

 

Gli articoli 197, 200 e 201, letti insieme agli articoli 194 e 192 della Convenzione, impongono obblighi specifici agli Stati Parte di cooperare, direttamente o tramite organizzazioni internazionali competenti, in modo continuo, significativo e in buona fede, al fine di prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento marino da emissioni di gas serra di origine antropica.

In particolare, ai sensi dell'articolo 200, gli Stati Parte della Convenzione hanno l'obbligo specifico di cooperare per promuovere studi, intraprendere ricerche scientifiche e incoraggiare lo scambio di informazioni e dati sull'inquinamento marino da emissioni di gas serra di origine antropica, sui suoi percorsi, rischi e rimedi, comprese le misure di mitigazione e adattamento. Ai sensi dell'articolo 201, gli Stati Parte hanno l'obbligo specifico di stabilire criteri scientifici appropriati sulla base dei quali regole, standard e pratiche e procedure raccomandate devono essere formulate ed elaborate per contrastare l'inquinamento marino dovuto alle emissioni di gas serra di origine antropica.

 

Ai sensi dell'articolo 202 della Convenzione, gli Stati Parte hanno l'obbligo specifico di assistere gli Stati in via di sviluppo, in particolare quelli vulnerabili, nei loro sforzi per affrontare l'inquinamento marino dovuto alle emissioni di gas serra concedendo loro un trattamento preferenziale in termini di finanziamenti, assistenza tecnica e servizi specializzati pertinenti da parte di organizzazioni internazionali.

 

Gli articoli 204, 205 e 206 della Convenzione impongono agli Stati Parte specifici obblighi di monitoraggio, pubblicazione dei relativi rapporti e conduzione di valutazioni di impatto ambientale, come mezzo per affrontare l'inquinamento marino da emissioni di gas serra antropogeniche, a qualsiasi attività pianificata, pubblica o privata, che possa causare un inquinamento sostanziale all'ambiente marino o cambiamenti significativi e dannosi allo stesso attraverso emissioni antropiche di gas serra, compresi gli effetti cumulativi

 

 


RISPOSTE DEL TRIBUNALE ALLA DOMANDA (b)

L’articolo 192 della Convenzione afferma che gli Stati hanno l’obbligo di proteggere e preservare l’ambiente marino.

Secondo il Tribunale laddove l'ambiente marino sia stato degradato, questo obbligo può richiedere misure per ripristinare gli habitat e gli ecosistemi marini. L'articolo 192 della Convenzione richiede agli Stati Parte di anticipare i rischi relativi agli impatti dei cambiamenti climatici e all'acidificazione degli oceani, a seconda delle circostanze.

 

Ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 5, della Convenzione, gli Stati Parte hanno l'obbligo specifico di proteggere e preservare gli ecosistemi rari o fragili, nonché l'habitat di specie impoverite, minacciate o in via di estinzione e altre forme di vita marina dagli impatti dei cambiamenti climatici e dall'acidificazione degli oceani.

 

Ai sensi degli articoli 61 e 119 della Convenzione, gli Stati Parte hanno l'obbligo specifico di adottare misure necessarie per preservare le risorse marine viventi minacciate dagli impatti dei cambiamenti climatici e dall'acidificazione degli oceani. Nell'adottare tali misure, gli Stati Parte terranno conto, tra l'altro, delle migliori conoscenze scientifiche disponibili e dei fattori ambientali ed economici pertinenti. Tale obbligo richiede l'applicazione dell'approccio precauzionale e di un approccio ecosistemico.

 

Ai sensi dell'articolo 118 della Convenzione, gli Stati Parte hanno l'obbligo specifico di cooperare nell'adozione di misure necessarie per la conservazione delle risorse marine viventi in alto mare che sono minacciate dagli impatti del cambiamento climatico e dall'acidificazione degli oceani.

 

 



[NOTA 1] "4. per «inquinamento dell’ambiente marino» s’intende l’introduzione diretta o indi retta, a opera dell’uomo, di sostanze o energia nell’ambiente marino ivi compresi gli estuari, che provochi o possa presumibilmente provocare effetti deleteri quali il danneggiamento delle risorse biologiche e della vita marina, rischi per la salute umana, impedimenti alle attività marine, ivi compresi la pesca e altri usi legittimi del mare, alterazioni della qualità dell’acqua di mare che ne compromettano l’utilizzazione, oppure il degrado delle attrattive ambientali;"

[NOTA 2] "Gli Stati adottano, singolarmente o congiuntamente secondo i casi, tutte le misure conformi alla presente Convenzione atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino, quale che ne sia la fonte, usando a tal fine gli strumenti più idonei in loro possesso secondo le loro capacità, e si adoperano per armonizzare le rispettive politiche in questo ambito"

[NOTA 3] "2. Gli Stati adottano tutte le necessarie misure affinché le attività condotte sotto la loro giurisdizione e sotto il loro controllo siano condotte in modo tale da non provocare danni di inquinamento ad altri Stati e al loro ambiente, e l’inquinamento eventualmente causato da incidenti o da attività svolte sotto la loro giurisdizione e con trollo non si propaghi al di là delle zone dove essi esercitano diritti sovrani conformemente alla presente Convenzione."

 

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