Parere (QUI) del Tribunale internazionale per il diritto del mare
(ITLOS- QUI) deliberato alla unanimità
del collegio sugli obblighi degli stati di rispettare i limiti delle emissioni
ai gas serra. Il Parere è stato rilasciato su richiesta (QUI) dei piccoli stati insulari a rischio di estinzione
per effetto dell’innalzamento del livello dei mari a causa dei mutamenti
climatici.
Come ha affermato (QUI)
Marta Torre-Shaub (avvocata CNRS Francia QUI)
il Parere del Tribunale ha i caratteri di avviare un nuovo diritto
internazionale relativamente all’applicazione degli obblighi degli Stati ai
sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare UNCLOS Nazioni
Unite QUI
(di seguito Convenzione) al fine di combattere l'inquinamento dovuto alle
emissioni di #GHG che causano o aggravano il #cambiamentoclimatico.
Di seguito una mia sintesi delle parti più significative del Parere e successivamente ampi stralci tradotti dal testo del Parere...
SINTESI DELLE PRINCIPALI
NOVITÀ DEL PARERE DEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER IL DIRITTO DEL MARE
Il Parere è molto
rilevante, in sintesi, per le seguenti ragioni:
1. il tribunale ha
riconosciuto la sua competenza ad esprimersi anche sulle emissioni di gas climalteranti
in aree marine, quindi, comprese le emissioni da traffico marittimo
2. Il parere del Tribunale
interpreta in modo estensivo gli obblighi previsti da vari articoli della
Convenzione. Gli obblighi vengono estesi anche alle emissioni di gas serra che
impattano sul mare.
3. Si afferma il principio
che gli stati membri nell’affrontare le problematiche dell’inquinamento marino
anche da emissioni di gas serra, comprese quelle del traffico marittimo, devono
considerare gli aggiornamenti scientifici sugli effetti di detto inquinamento e
di conseguenza i documenti degli enti internazionali (IPCC- UNEP, UNCTAD, MPEC
etc.).
4. Gli Stati Parte della
Convenzione hanno l'obbligo specifico di stabilire criteri scientifici
appropriati sulla base dei quali regole, standard e pratiche e procedure
raccomandate devono essere formulate ed elaborate per contrastare
l'inquinamento marino dovuto alle emissioni di gas serra di origine antropica.
5. Le emissioni di gas
serra antropogeniche nell'atmosfera costituiscono inquinamento dell'ambiente
marino ai sensi della Convenzione.
6. Gli Stati Parte della
Convenzione hanno l’obbligo di applicare valutazioni di impatto ambientale a
qualsiasi attività pianificata, pubblica o privata, che possa causare un
inquinamento sostanziale all'ambiente marino o cambiamenti significativi e
dannosi allo stesso attraverso emissioni antropiche di gas serra, compresi gli
effetti cumulativi.
7. nell’affrontare le
problematiche e nel predisporre le misure per contrastare l’inquinamento marino
intenso nel senso ampio di cui ai punti precedenti, occorre rispettare i
principi di anticipazione dei danni all’ambiente marino e di precauzione.
8. Gli obblighi degli
stati membri nel mitigare e prevenire l’inquinamento marino sono di dovuta
diligenza e lo standard di dovuta diligenza è rigoroso, dati gli elevati rischi
di danni gravi e irreversibili all'ambiente marino derivanti da tali emissioni.
La dovuta diligenza è un principio del diritto internazionale che impone agli
Stati di esercitare la dovuta diligenza. Ora si veda anche la Direttiva
2024/1760 (corporate sustainability due diligence acronimo
CSDD - QUI).
9. Gli obblighi di
rispettare le norme della Convenzione nel senso estensivo interpretato dal
parere del Tribunale riguardano anche quelli di monitoraggio permanente anche
in chiave ecosistemica non sono puntuale.
10. Gli Stati Parte hanno
l'obbligo specifico di assistere gli Stati in via di sviluppo, in particolare
quelli vulnerabili.
11. Gli Stati Parte devono
adottare tutte le misure necessarie per garantire che le emissioni di gas serra
antropogeniche sotto la loro giurisdizione o controllo non causino danni da
inquinamento ad altri Stati e al loro ambiente.
CHE COSA È IL TRIBUNALE
INTERNAZIONALE PER IL DIRITTO DEL MARE
Il Tribunale
internazionale per il diritto del mare è stato istituito nel 1982 dalla
Convenzione, ha sede ad Amburgo in Germania. L’ITLOS è un organo
giudiziario indipendente che può esprimersi su tutte le controversie
relative a delimitazione delle zone marittime, navigazione, conservazione e
gestione delle risorse biologiche del mare, protezione e preservazione dell'ambiente
marino e ricerca scientifica marina.
FONDAMENTO GIURIDICO DELLA
TITOLARITÀ DEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE A RISPONDERE ALLE DOMANDE SOLLEVATE
DAGLI STATI INSULARI
In particolare, la
richiesta degli stati insulari si fonda sull’articolo 138 del Regolamento del
Tribunale che prevede che quest’ultimo possa dare un parere consultivo "su
una questione giuridica se un accordo internazionale correlato agli scopi della
Convenzione prevede specificamente la presentazione al Tribunale di una
richiesta di tale parere". L'articolo 138 prevede inoltre che tale
richiesta di parere consultivo "deve essere trasmessa al Tribunale da
qualsiasi organismo autorizzato da o in conformità con l'accordo a presentare
la richiesta al Tribunale”.
L’accordo a cui fa
riferimento l’articolo 138 è quello che ha istituito la Commissione dei piccoli
Stati insulari sui cambiamenti climatici e il diritto internazionale. Il 31
ottobre 2021, l'Accordo ha istituito la Commissione come organizzazione
internazionale con Antigua e Barbuda e Tuvalu come firmatari originari. È stato
debitamente registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite in conformità
all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e il 3 febbraio 2022 è stato
rilasciato un certificato di registrazione. Ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo,
l'adesione alla Commissione è aperta a tutti i membri dell'Alleanza dei piccoli
Stati insulari.
LE RICHIESTE DEGLI STATI
INSULARI AL TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER IL DIRITTO DEL MARE
Le domande poste al Tribunale
sono le seguenti:
"Quali sono gli
obblighi specifici degli Stati parti della Convenzione), tra cui ai sensi della
Parte XII:
Domanda (a)
prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino in
relazione agli effetti deleteri che derivano o sono probabilmente derivanti dal
cambiamento climatico, tra cui il riscaldamento degli oceani e l'innalzamento
del livello del mare, e l'acidificazione degli oceani, che sono causati dalle
emissioni di gas serra antropogenici nell'atmosfera?
Domanda (b) proteggere
e preservare l'ambiente marino in relazione agli impatti del cambiamento
climatico, tra cui il riscaldamento degli oceani e l'innalzamento del livello
del mare e l'acidificazione degli oceani?"
RISPOSTE DEL TRIBUNALE ALLA
DOMANDA (a):
Le emissioni di gas serra
antropogeniche nell'atmosfera costituiscono inquinamento dell'ambiente marino
ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sottoparagrafo 4 [NOTA 1], della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Inoltre,
in termini di fonti specifiche di inquinamento, l'inquinamento marino da
emissioni di gas serra antropogeniche può essere caratterizzato come
inquinamento da fonti terrestri, inquinamento da navi o inquinamento da o
attraverso l'atmosfera.
Ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 1 [NOTA 2], della Convenzione, gli Stati Parte della Convenzione hanno l'obbligo specifico di adottare tutte le misure necessarie per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento marino dovuto alle emissioni di gas serra antropogeniche e di sforzarsi di armonizzare le proprie politiche in materia. Tali misure dovrebbero essere determinate in modo obiettivo, tenendo conto, tra l'altro, della migliore scienza disponibile e delle norme e degli standard internazionali pertinenti contenuti nei trattati sui cambiamenti climatici come l'UNFCCC e l'Accordo di Parigi, in particolare l'obiettivo della temperatura globale di limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e la tempistica dei percorsi di emissione per raggiungere tale obiettivo. La portata e il contenuto delle misure necessarie possono variare in base ai mezzi a disposizione degli Stati Parti e alle loro capacità. Le misure necessarie includono, in particolare, quelle per ridurre le emissioni di gas serra.
L’obbligo di cui sopra è
di dovuta diligenza e lo standard di dovuta diligenza è rigoroso, dati gli
elevati rischi di danni gravi e irreversibili all'ambiente marino derivanti da
tali emissioni.
In aggiunta all’obbligo di
cui sopra sussiste quello del paragrafo 2 [NOTA 3] dell’articolo 194 della Convenzione che è quello di adottare tutte le misure necessarie per garantire che le
emissioni di gas serra antropogeniche sotto la loro giurisdizione o controllo
non causino danni da inquinamento ad altri Stati e al loro ambiente e che
l'inquinamento derivante da tali emissioni sotto la loro giurisdizione o
controllo non si propaghi oltre le aree in cui esercitano diritti sovrani.
L’articolo 207 della
Convenzione al paragrafo 1 recita: “. Gli Stati adottano leggi e regolamenti
atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente
marino d’origine terrestre, ivi inclusi fiumi, estuari, condutture e
installazioni di scarico, tenendo conto delle regole, delle norme, delle
procedure e delle pratiche raccomandate, concordate in ambito internazionale.”
L’articolo 212 della
Convenzione recita: “1. Gli Stati, al fine di prevenire, ridurre e tenere
sotto controllo l’inquinamento marino di origine atmosferica o
transatmosferica, adottano leggi e regolamenti applicabili allo spazio aereo
sotto la loro sovranità e alle navi che battono la loro bandiera o alle navi e
aeromobili immatricolati nei loro registri, tenuto conto delle regole, norme e
procedure raccomandate in ambito internazionale, e della sicurezza della
navigazione aerea. 2. Gli Stati adottano, se necessario, altre misure per
prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale tipo di inquinamento.”
In tal senso gli stati
devono rispettare/attuare le norme, gli standard e le pratiche e procedure
raccomandate concordate a livello internazionale contenute, tra l'altro, nei
trattati sui cambiamenti climatici come l'UNFCCC e l'Accordo di Parigi.
Gli obblighi suddetti sono
di dovuta diligenza e lo standard di dovuta diligenza è rigoroso, dati gli
elevati rischi di danni gravi e irreversibili all'ambiente marino derivanti da
tali emissioni.
Tuttavia aggiunge il
parere del Tribunale, l'attuazione dell'obbligo di dovuta diligenza può variare
in base alle capacità degli Stati e alle risorse disponibili.
L’articolo 211 della
Convenzione, ricorda il parere del Tribunale, recita: “Gli Stati adottano
leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo
l’inquinamento dell’ambiente marino causato da navi che battono la loro
bandiera o da essi immatricolate. Tali leggi e regolamenti debbono avere
efficacia non inferiore rispetto alle regole e norme internazionali
generalmente accettate, emanate attraverso la competente organizzazione
internazionale o conferenza diplomatica generale.”
Aggiunge inoltre il
Tribunale che ai sensi degli articoli 213 e 222 della Convenzione, gli Stati
Parte hanno l'obbligo specifico di far rispettare le proprie leggi e
regolamenti nazionali e di adottare leggi e regolamenti e altre misure
necessarie per attuare le norme e gli standard internazionali applicabili
stabiliti tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze
diplomatiche per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento
dell'ambiente marino da emissioni di gas serra antropogeniche provenienti da
fonti terrestri e dall'atmosfera o attraverso di essa, rispettivamente.
Gli articoli 197, 200 e
201, letti insieme agli articoli 194 e 192 della Convenzione, impongono
obblighi specifici agli Stati Parte di cooperare, direttamente o tramite
organizzazioni internazionali competenti, in modo continuo, significativo e in
buona fede, al fine di prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento marino
da emissioni di gas serra di origine antropica.
In particolare, ai sensi
dell'articolo 200, gli Stati Parte della Convenzione hanno l'obbligo specifico
di cooperare per promuovere studi, intraprendere ricerche scientifiche e
incoraggiare lo scambio di informazioni e dati sull'inquinamento marino da
emissioni di gas serra di origine antropica, sui suoi percorsi, rischi e rimedi,
comprese le misure di mitigazione e adattamento. Ai sensi dell'articolo 201,
gli Stati Parte hanno l'obbligo specifico di stabilire criteri scientifici
appropriati sulla base dei quali regole, standard e pratiche e procedure
raccomandate devono essere formulate ed elaborate per contrastare
l'inquinamento marino dovuto alle emissioni di gas serra di origine antropica.
Ai sensi dell'articolo 202
della Convenzione, gli Stati Parte hanno l'obbligo specifico di assistere gli
Stati in via di sviluppo, in particolare quelli vulnerabili, nei loro sforzi
per affrontare l'inquinamento marino dovuto alle emissioni di gas serra
concedendo loro un trattamento preferenziale in termini di finanziamenti,
assistenza tecnica e servizi specializzati pertinenti da parte di
organizzazioni internazionali.
Gli articoli 204, 205 e 206 della Convenzione impongono agli Stati Parte specifici obblighi di monitoraggio, pubblicazione dei relativi rapporti e conduzione di valutazioni di impatto ambientale, come mezzo per affrontare l'inquinamento marino da emissioni di gas serra antropogeniche, a qualsiasi attività pianificata, pubblica o privata, che possa causare un inquinamento sostanziale all'ambiente marino o cambiamenti significativi e dannosi allo stesso attraverso emissioni antropiche di gas serra, compresi gli effetti cumulativi
RISPOSTE DEL TRIBUNALE
ALLA DOMANDA (b)
L’articolo 192 della
Convenzione afferma che gli Stati hanno l’obbligo di proteggere e preservare
l’ambiente marino.
Secondo il Tribunale laddove
l'ambiente marino sia stato degradato, questo obbligo può richiedere misure per
ripristinare gli habitat e gli ecosistemi marini. L'articolo 192 della
Convenzione richiede agli Stati Parte di anticipare i rischi relativi
agli impatti dei cambiamenti climatici e all'acidificazione degli oceani, a
seconda delle circostanze.
Ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 5, della Convenzione, gli Stati Parte hanno l'obbligo specifico di proteggere e preservare gli ecosistemi rari o fragili, nonché l'habitat di specie impoverite, minacciate o in via di estinzione e altre forme di vita marina dagli impatti dei cambiamenti climatici e dall'acidificazione degli oceani.
Ai sensi degli articoli 61
e 119 della Convenzione, gli Stati Parte hanno l'obbligo specifico di adottare
misure necessarie per preservare le risorse marine viventi minacciate dagli
impatti dei cambiamenti climatici e dall'acidificazione degli oceani. Nell'adottare
tali misure, gli Stati Parte terranno conto, tra l'altro, delle migliori
conoscenze scientifiche disponibili e dei fattori ambientali ed economici
pertinenti. Tale obbligo richiede l'applicazione dell'approccio
precauzionale e di un approccio ecosistemico.
Ai sensi dell'articolo 118
della Convenzione, gli Stati Parte hanno l'obbligo specifico di cooperare
nell'adozione di misure necessarie per la conservazione delle risorse marine
viventi in alto mare che sono minacciate dagli impatti del cambiamento climatico
e dall'acidificazione degli oceani.
[NOTA 1] "4. per «inquinamento dell’ambiente marino» s’intende
l’introduzione diretta o indi retta, a opera dell’uomo, di sostanze o energia
nell’ambiente marino ivi compresi gli estuari, che provochi o possa
presumibilmente provocare effetti deleteri quali il danneggiamento delle
risorse biologiche e della vita marina, rischi per la salute umana, impedimenti
alle attività marine, ivi compresi la pesca e altri usi legittimi del mare,
alterazioni della qualità dell’acqua di mare che ne compromettano l’utilizzazione,
oppure il degrado delle attrattive ambientali;"
[NOTA 2] "Gli Stati adottano, singolarmente o congiuntamente
secondo i casi, tutte le misure conformi alla presente Convenzione atte a
prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente
marino, quale che ne sia la fonte, usando a tal fine gli strumenti più idonei
in loro possesso secondo le loro capacità, e si adoperano per armonizzare le
rispettive politiche in questo ambito"
[NOTA 3] "2. Gli Stati adottano tutte le necessarie misure
affinché le attività condotte sotto la loro giurisdizione e sotto il loro
controllo siano condotte in modo tale da non provocare danni di inquinamento ad
altri Stati e al loro ambiente, e l’inquinamento eventualmente causato da
incidenti o da attività svolte sotto la loro giurisdizione e con trollo non si
propaghi al di là delle zone dove essi esercitano diritti sovrani conformemente
alla presente Convenzione."
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