martedì 9 luglio 2024

Direttiva UE su dovere di diligenza delle imprese nel rispettare i diritti ambientali ed umani

Pubblicata la nuova Direttiva 2024/1760 QUI (corporate sustainability due diligence acronimo CSDD) sul dovere di diligenza stabilisce norme sugli obblighi per le grandi imprese per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi e potenziali sull'ambiente e sui diritti umani per la loro catena di attività, che comprende i partner commerciali a monte dell'impresa e parzialmente le attività a valle, come la distribuzione o il riciclaggio. La Direttiva stabilisce inoltre norme in materia di sanzioni e responsabilità civile in caso di violazione di tali obblighi; impone alle imprese di adottare un piano che garantisca che il loro modello di business e la loro strategia siano compatibili con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

La Direttiva si applica sia a società costituite secondo le norme degli stati membri della UE che di un Paese terzo a condizione che abbiano generato fatturati di un certo livello nella UE.

Vediamo prima di tutto una sintesi della Direttiva e poi una analisi più completa della stessa... 

 

 

SINTESI DELLA DIRETTIVA

1. La Direttiva chiarisce in modo puntuale i parametri per definire l’impatto ambientale che deve essere evitato dalle imprese.

2. Gli stati membri devono applicare la Direttiva in modo da limitarne la efficacia ma possono invece prevedere norme più vincolanti per la tutela dell’ambiente.

3. Sono previsti diritto di informazione al pubblico sulle politiche delle imprese nel rispettare la diligenza ambientale imposta dalla nuova Direttiva, nonché diritti di reclamo e segnalazioni circostanziate sulle violazioni da parte delle imprese.

4. Ogni stato membro deve istituire una Autorità Nazionale di controllo del rispetto delle norme di recepimento della Direttiva. L’Autorità nazionale ha poteri di vigilanza, di sanzione e di provvedimenti cautelari contro gli inadempimenti delle imprese.

5. Gli Stati membri provvedono a che una società possa essere ritenuta responsabile di un danno causato a una persona fisica o giuridica alle condizioni definite dalla Direttiva. Il risarcimento deve essere commisurato al danno ambientale effettivo e non deve essere sovracompensativo in una logica meramente punitiva.

6. Gli Stati membri provvedono affinché il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva o dalla loro attuazione volontaria sia considerato un aspetto ambientale o sociale che le amministrazioni aggiudicatrici.

7. Le società devono predisporre un Piano di transizione per la mitigazione dei mutamenti climatici  


 

MODIFICHE ALLA DIRETTIVA UE 2019/1937 E AL REGOLAMENTO UE 2023/2859

La nuova Direttiva (UE) 2024/1760 modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 (QUI) e il Regolamento (UE) 2023/2859 (QUI).

La Direttiva 2019/1937 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto comunitario ed è stata recepita in Italia dal DLgs 24/2023 (QUI). La nuova Direttiva 2024/1760 inserisce la violazione degli obblighi della stessa tra quelli segnalabili a persone da proteggere secondo la Direttiva 2019/1937.

Il Regolamento 2023/2859 istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP), che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (QUI). La nuova Direttiva 2024/1760 inserisce le informazioni da questa previste tra quelle accedibili secondo il Regolamento 2023/2859.

Le imprese devono integrare il dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione dei rischi della società al fine di individuare gli impatti ambientali preventivi e arrestare quelli effettivi nonché ripararli

 

 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

Società costituite secondo le norme di uno Stato membro della UE

La Direttiva si applica alle società che sono costituite in conformità della normativa di uno Stato membro e soddisfano una delle condizioni seguenti:

a) avere avuto, in media, più di 1 000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 000 000 EUR nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio;

b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), essere la società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tali limiti minimi nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio consolidato;

c) aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un’identità comune, un concetto aziendale comune e l’applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22 500 000 EUR nell’ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale, e a condizione di aver registrato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha registrato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 80 000 000 EUR nell’ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale

 

 

Società che sono costituite in conformità della normativa di un paese terzo

La presente direttiva si applica alle società che sono costituite in conformità della normativa di un paese terzo e soddisfano una delle condizioni seguenti:

a) avere generato un fatturato netto superiore a 450 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio;

b) pur senza raggiungere il limite minimo di cui alla lettera a), essere la società capogruppo di un gruppo che, su base consolidata, ha raggiunto tale limite minimo nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio;

c) aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un’identità comune, un concetto aziendale comune e l’applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22 500 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio; e a condizione di avere generato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha generato un fatturato netto superiore a 80 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio.

 


Esclusioni

Se la società capogruppo ha come attività principale la detenzione di azioni in filiazioni operative e non è coinvolta nell’adozione di decisioni gestionali, operative o finanziarie che interessano il gruppo o una o più delle sue filiazioni, può essere esentata dall’adempimento degli obblighi di cui alla presente direttiva

 



DEFINIZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE NEGATIVO

Per impatto ambientale negativo si intende quello causato dalla violazione dei divieti elencati nell’allegato alla Direttiva:

a) Il divieto di causare qualsiasi degrado ambientale misurabile, quali cambiamenti nocivi del suolo, inquinamento idrico o atmosferico, emissioni nocive, consumo eccessivo di acqua, degrado del suolo o altri effetti sulle risorse naturali, come la deforestazione, che:

b) comprometta in modo sostanziale le basi naturali per la conservazione e la produzione di alimenti;

c) privi una persona dell’accesso ad acqua potabile sicura e pulita;

d) ostacoli l’accesso di una persona ai servizi igienico-sanitari o distrugga questi ultimi;

e) leda la salute, la sicurezza, il normale uso di un terreno o dei beni acquisiti legalmente di una persona;

f) incida negativamente in modo sostanziale sui servizi ecosistemici attraverso i quali un ecosistema contribuisce direttamente o indirettamente al benessere delle persone;

 

Inoltre per impatto ambientale negativo si intende quello che lede il diritto degli individui, dei raggruppamenti e delle comunità di disporre di terre e risorse e il diritto di non essere privati dei mezzi di sussistenza, il che comporta il divieto di espulsione o accaparramento illecito di terreni, foreste e acque al momento dell’acquisto, dello sfruttamento o del diverso utilizzo, anche mediante disboscamento, relativamente ai terreni, foreste e acque che assicurano il sostentamento di una persona, interpretato in linea con gli articoli 1 e 27 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (QUI) e con gli articoli 1, 2 e 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (QUI).

 


 

OBBLIGHI DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGGI DEGLI STATI MEMBRI

Gli stati membri non possono approvare normative nazionale che contrastino con quanto previsto dalla nuova Direttiva, mentre invece possono introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni più rigorose che divergono da quelle stabilite in disposizioni diverse della nuova Direttiva (UE) 2024/1760 di cui all’articolo 8 (Individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi e potenziali), paragrafi 1 e 2, dall’articolo 10 (Prevenzione degli impatti negativi potenziali), paragrafo 1, e dall’articolo 11 (Arresto degli impatti negativi effettivi), paragrafo 1, o disposizioni più specifiche in termini di obiettivo o di settore interessato, al fine di conseguire un diverso livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali, dell’ambiente o del clima.

 


 

MODALITÀ DI RISPETTO DEL DOVERE DI DILIGENZA

Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società eserciti il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e di ambiente di cui agli articoli da 7 a 16: 


Integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione dei rischi della società (articolo 7)

Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società integri il dovere di diligenza in tutte le sue pertinenti politiche e i suoi pertinenti sistemi di gestione dei rischi e abbia predisposto una politica relativa al dovere di diligenza che garantisca un dovere di diligenza basato sul rischio.


Individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi e potenziali (articolo 8)

Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate per individuare e valutare gli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e, se collegate alla propria catena di attività, da quelle dei suoi partner commerciali.

 

Prevenzione degli impatti negativi potenziali (articolo 10)

Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dell’articolo 9 e del presente articolo per prevenire gli impatti negativi potenziali che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell’articolo 8 o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attenuarli sufficientemente.

 

Arresto degli impatti negativi effettivi (articolo 11)

Gli Stati membri provvedono a che le società adottino misure adeguate in conformità dell’articolo 9 e del presente articolo per arrestare gli impatti negativi effettivi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell’articolo 8.

  

Attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali individuati (articolo 9)

Al fine di adempiere gli obblighi di cui agli articoli 10 o 11, qualora non sia possibile prevenire, attenuare, arrestare o minimizzare contemporaneamente e in modo completo tutti gli impatti negativi individuati, gli Stati membri provvedono a che le società attribuiscano priorità agli impatti negativi individuati a norma dell’articolo 8.

L’attribuzione di priorità di cui sopra si basa sulla gravità  e sulla probabilità degli impatti negativi.

«gravità di un impatto negativo»: l’entità, la portata o il carattere irrimediabile dell’impatto negativo, tenendo in considerazione la gravità di un impatto negativo, compreso il numero di persone fisiche che sono o possono esserne colpite, la misura in cui l’ambiente è o può esserne danneggiato o altrimenti colpito, la sua irreversibilità e i limiti alla capacità di riportare le persone fisiche o l’ambiente colpiti a una situazione equivalente a quella esistente prima dell’impatto entro un periodo di tempo ragionevole.” (lettera v articolo 3 nuova Direttiva)

  

Riparazione degli impatti negativi effettivi (articolo 12)

Gli Stati membri provvedono a che una società che abbia causato o causato congiuntamente un impatto negativo effettivo fornisca una riparazione. Se l’impatto negativo effettivo è causato solo dal partner commerciale della società, quest’ultima può fornire una riparazione volontaria. La società può inoltre avvalersi della sua capacità di influenzare il partner commerciale che sta causando l’impatto negativo affinché fornisca una riparazione.

 



INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE


Dialogo tra società e portatori di interessi (articolo 13)

Fatta salva la Direttiva (UE) 2016/943 (protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate -QUI), quando consultano i portatori di interessi, le società forniscono a questi ultimi, se del caso, informazioni pertinenti e complete, al fine di svolgere consultazioni efficaci e trasparenti. Fatta salva la Direttiva (UE) 2016/943, i portatori di interessi consultati sono autorizzati a presentare una richiesta motivata di informazioni pertinenti supplementari, che la società fornisce entro un periodo di tempo ragionevole e in un formato adeguato e comprensibile. Se la società respinge una richiesta di informazioni supplementari, i portatori di interessi consultati hanno il diritto di ricevere una motivazione scritta al riguardo.

DEFINIZIONE DI PORTATORI DI INTERESSI “dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, consumatori e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, compresi i dipendenti dei partner commerciali e i rispettivi sindacati e rappresentanti dei lavoratori, le istituzioni nazionali in materia di diritti umani e ambiente, le organizzazioni della società civile le cui finalità includono la protezione dell’ambiente e i legittimi rappresentanti di tali persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti” (lettera n) articolo 3 nuova Direttiva)


Reclamo contro inadempimenti delle società (articolo 14)

Nel caso di legittimo timore circa gli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni o delle attività dei suoi partner commerciali nella catena di attività della società i seguenti soggetti possono presentare reclamo:

a) le persone fisiche o giuridiche colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite e i legittimi rappresentanti di tali persone per loro conto, quali le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani;

b) i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone fisiche che lavorano nella catena di attività interessata;

c) le organizzazioni della società civile che sono attive ed esperte nei settori collegati all’impatto ambientale negativo che è oggetto del reclamo.

 

Segnalazioni circostanziate (articolo 26)

Gli Stati membri provvedono a che ciascuna persona fisica o giuridica abbia il diritto di trasmettere, mediante canali facilmente accessibili, una segnalazione circostanziata all’autorità di controllo se ha motivo di ritenere, in base a circostanze obiettive, che una società non rispetti le disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della nuova Direttiva.

 

Dichiarazione annuale delle società (articolo 16)

Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente sul proprio sito web una dichiarazione annuale. Il contenuto della dichiarazione annuale sarà definito con atto delegato della Commissione entro il 31 marzo 2027.

A decorrere dal 1° gennaio 2029 gli Stati membri assicurano (articolo 17 nuova Direttiva 2024/1760 ) che, quando rendono pubblica la dichiarazione annuale, della presente direttiva, le società trasmettano contemporaneamente tale dichiarazione all’organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché sia resa accessibile tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito dal Regolamento (UE) 2023/2859.

 

 


MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO (articolo 20)

Gli Stati membri allestiscono e gestiscono, individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali dedicati per informare le società e i loro partner commerciali e i portatori di interessi e fornire loro assistenza. Particolare attenzione è prestata in quest’ambito alle PMI che intervengono nelle catene di attività delle società.

 


 

PIANO DI TRANSIZIONE PER LA MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI (articolo 22)

Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società soggetti alla nuova Direttiva, adotti e attui un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 oC in linea con l’accordo di Parigi nonché l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel Regolamento (UE) 2021/1119 (QUI), compresi i suoi obiettivi intermedi e di neutralità climatica al 2050.

 


 

AUTORITÀ DI CONTROLLO NAZIONALE (articoli 24 e 25)

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di controllo incaricate di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma degli articoli da 7 a 16 e dell’articolo 22.

Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo dispongano di poteri e risorse adeguati a poter svolgere i compiti loro assegnati dalla presente direttiva, compresi il potere di imporre alle società di fornire informazioni e il potere di svolgere indagini in collegamento con il rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli da 7 a 16. Gli Stati membri impongono alle autorità di controllo di vigilare sull’adozione e sull’elaborazione del piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

 

L’autorità di controllo dispone almeno del potere di:

a) ordinare alla società di cessare la violazione delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva compiendo un’azione o cessando una condotta, astenersi da qualsiasi reiterazione della condotta in questione, fornire riparazioni proporzionate alla violazione e necessarie per porvi fine;

b) imporre sanzioni (L’articolo 27 della nuova Direttiva prevede che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, anche pecuniarie, applicabili in caso di violazione delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.);

c) adottare misure provvisorie in caso di rischio imminente di danni gravi e irreparabili.

 

La Commissione (ex articolo 28) istituisce una rete europea delle autorità di controllo composta di rappresentanti delle autorità di controllo.

 

 


RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE SOCIETÀ E DIRITTO AL PIENO RISARCIMENTO (ARTICOLO 29)

Gli Stati membri provvedono a che una società possa essere ritenuta responsabile di un danno causato a una persona fisica o giuridica, a condizione che:

a) la società non abbia ottemperato, intenzionalmente o per negligenza, agli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 (vedi sopra), quando il diritto, il divieto o l’obbligo elencato nell’allegato alla presente direttiva sia inteso a tutelare la persona fisica o giuridica; e

b) a seguito dell’inosservanza di cui alla lettera a), sia stato causato un danno agli interessi giuridici della persona fisica o giuridica che sono tutelati dal diritto nazionale.

Il valore risarcibile è commisurato all’entità del danno e non si prevedono sovracompensazioni di carattere punitivo multiple o di altra natura.

 

Gli stati membri devono impedire che:  

a) l’inizio, la durata, la sospensione o l’interruzione dei termini di prescrizione non ostacolino indebitamente l’avvio di procedimenti per il risarcimento del danno;

b) le spese processuali non siano eccessivamente onerose per i ricorrenti per rivolgersi alla giustizia;

c) i ricorrenti siano in grado di richiedere provvedimenti inibitori, anche mediante procedimenti sommari; tali provvedimenti inibitori assumono la forma di misure definitive o provvisorie, per porre fine alle violazioni delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva, compiendo un’azione o cessando una condotta;

d) qualora sia avanzata una domanda di risarcimento e il ricorrente presenti una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento del danno e abbia indicato che elementi di prova supplementari rientrano nel controllo della società, i giudici possano ordinare che tali elementi probatori siano divulgati dalla società conformemente al diritto procedurale nazionale.

 

 


CRITERI ASSEGNAZIONI APPALTI PUBBLICI (articolo 31)

Gli Stati membri provvedono affinché il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva o dalla loro attuazione volontaria sia considerato un aspetto ambientale o sociale che le amministrazioni aggiudicatrici possono, a norma delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, prendere in considerazione nell’ambito dei criteri di aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, e come una condizione ambientale o sociale che le amministrazioni aggiudicatrici possono, in conformità di tali direttive, stabilire in relazione all’esecuzione di appalti pubblici e contratti di concessione.

 



RECEPIMENTO (articolo 37)

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 26 luglio 2026, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova Direttiva 2024/1760.

Sono previste tempistiche diverse di applicazione nell’ordinamento degli stati membri a seconda della tipologia di società come da casistica elencata dal secondo comma paragrafo 1 articolo 37.


 

 


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