martedì 26 gennaio 2016

La valutazione di impatto sanitario diventa legge… ma non troppo!

L’articolo 9[1] della legge  28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) introduce l’obbligo di svolgere prima del provvedimento finale di Valutazione di Impatto Ambientale  una Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)  su iniziativa del proponente il progetto da sottoporre a VIA.
 
La definizione di VIS più accreditata è la seguente: La Valutazione di Impatto sulla Salute è una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una popolazione di una politica, piano o progetto e la distribuzione di tali effetti all’interno della popolazione[2].   Così intesa la VIS è una metodologia finalizzata a favorire nei processi di valutazione/decisione le alternative  a minor impatto sanitario.
Integrativa della definizione di VIS è quella di Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS): “Una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute e la distribuzione di tali effetti all’interno della popolazione nell’ambito delle procedure correnti di valutazioni in campo ambientale.” Una definizione quindi in analogia a quella di VIS.
La differenza è che la VIS è stata applicata distintamente dalle procedure decisionali mentre la VIIAS si integra nelle procedura di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi (VAS)  e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in particolare e con le recenti linee guida del sistema delle Agenzie Ambientali e dell’ISPRA anche all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).




LA NOVITÀ DELLA VIS INTRODOTTA NELLA NORMATIVA SULLA VIA
Questo obbligo però si applica solo ad alcune categorie di progetti sottoposti a VIA secondo la vigente normativa, in particolare:
1. Raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (punto 1 allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006)
2. centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW  (punto 2) allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006).

Riguardo ai contenuti della Valutazione di Impatto Sanitario l’articolo 9 (introducendo il comma 5-bis all’articolo 26 del DLgs 152/2006) rinvia alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità. Inoltre per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di impatto sanitario l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma costituisce una integrazione a quanto previsto dal Decreto Ministero Salute 24 aprile 2013 che prevedeva l’introduzione della VIS nelle procedure di AIA ma solo per le installazioni definite strategiche, quindi per ora applicabile solo al caso Ilva.

La norma ora introdotta positivamente estende l’obbligo della VIS a tutti gli impianti che rientrano nelle due categorie sopra esaminate in caso di applicazione della VIA.
Ma questa pur significativa novità rischia di essere enormemente depotenziata dai seguenti limiti intrinseci alla lettera delle nuova norma.



I LIMITI DI QUESTA NORMA
I limiti di questa norma sono i seguenti:
1. non si applica a tutte le altre categorie di progetti sottoponibili a VIA ex allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006. Progetti che possono avere impatti sanitari se non maggiori quanto meno simili a raffinerie, gassificatori, rigassificatori e centrali termolettriche;
2. non si applica alle procedure di AIA almeno per le installazioni più impattanti, considerato che non sempre AIA e VIA avvengano contemporaneamente sullo stesso impianto e/o progetto;
3. non si applica alle procedura di VAS in palese contraddizione con le linee guida del sistema delle Agenzie Ambientali e dell’ISPRA che invece prevedono la VIIAS anche nelle procedura di VAS
4. per definire il contenuto della VIS si fa rinvio a successive linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e non si citano quelle già esistenti prodotte dal sistema delle Agenzie Ambientali e dall’Ispra di cui ho trattato QUI
5. la previsione che le risorse da utilizzare per applicare la VIS non debbano comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, il che significa di fatto l’impossibilità per l’ISS di svolgere i compiti che questa norma gli assegna.  Non comprendendo che la VIS prevenendo l’impatto sanitario ridurrà complessivamente i costi sanitari anche pubblici per cifre per maggiori di quelle necessarie per il suo funzionamento e applicazione concreta.
6. la mancata definizione dei passaggi formali che l’ISS dovrà svolgere per integrare la attività del valutatore cioè l’Autorità Competente al rilascio del provvedimento di VIA.

Questi 6 limiti, tutti insieme,  potranno comportare una sostanziale non applicazione di questo nuovo strumento di valutazione pur introdotto obbligatoriamente nel nostro ordinamento dalla nuova legge sopra descritta. 

[1] http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-18&atto.codiceRedazionale=16G00006&elenco30giorni=false
[2] gruppo di esperti riuniti, nel 1999 a Gothenburg dal WHO European Centre for Health Policy (ECHP)

2 commenti:

  1. insomma si applica quasi su niente

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    1. esatto..... ma qui potremmo proporre una legge regionale per le procedura di VIA VAS e AIA di competenza della regione in questo modo per fare un esempio la valutazione di impatto sanitario sarebbe applicabile anche alla VIA su Saturnia..

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