mercoledì 20 gennaio 2016

Impianti rifiuti di Cerri Follo: nuova autorizzazione illegittima

La Provincia della Spezia ha nuovamente modificato la autorizzazione alla  società Ferdeghini Agostino & C. S.a.s. alla gestione dell’impianto di messa in riserva con selezione, cernita, recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, ubicato in località Cerri del Comune di Follo per una potenzialità massima annua di 30.000 tonnellate ed una potenzialità media giornaliera di 100 tonnellate. Per il testo vedi QUI

L’impianto in questione ha funzionato fino a poco tempo fa in totale violazione delle stesse prescrizioni delle autorizzazioni provinciali precedenti  (vedi QUI


Attualmente i rifiuti che in precedenza erano stoccati in modo anomalo nel piazzale, come dimostrato nell’esposto (vedi QUIpresentato dai cittadini residenti in zona,dopo essere stati macinati sono stati abbancati in una sorta di terrapieno a pochi metri in linea d’aria dalle abitazioni civili. come risulta da questa foto a fianco. 


Ovviamente la nuova autorizzazione rimuove completamente questo stoccaggio illegale di rifiuti speciali potenzialmente anche pericolosi a quello che è dato sapere attualmente.

Ma c’è di più perché questa autorizzazione nuova è, come peraltro quella del luglio 2015, totalmente illegittima per due motivi:
1. la questione delle violazioni delle autorizzazioni precedenti
2. la questione della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)



LA QUESTIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI PRECEDENTI  
Il primo riguarda proprio il mancato  rispetto delle autorizzazioni precedenti.  Infatti  l’articolo 256 del DLgs 152/2006, che disciplina le sanzioni per violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni,  come pure  l’articolo 208 del DLgs 152/2006, che disciplina la procedura autorizzatoria degli impianti di rifiuti come quello in oggetto, non contemplano l’ipotesi di deroga alle vigenti autorizzazioni in caso di presentazione di un progetto di modifica sostanziale o meno dell’impianto. Invece anche la nuova autorizzazione da per scontato ciò che non è: il rispetto delle autorizzazioni precedenti in palese violazione con detto articolo 256 come dimostra la nuova barriera di rifiuti macinati messa davanti alle abitazioni civili.
Ricordo che le autorizzazioni precedenti prevedevano:
a) lo stoccaggio dei rifiuti potrà avvenire solo nelle aree individuate nella planimetria pervenuta in data 18 aprile 2004
b) lo stoccaggio all’esterno dei capannoni potrà avvenire solo in contenitori muniti di copertura
c) in caso di stoccaggio esterno dei rifiuti, sia posta particolare attenzione alla raccolta delle acque piovane al fine di evitare che le stesse, venendo a contatto con i rifiuti, possano inquinare la falda o direttamente i corsi d’acqua,
d) lo stoccaggio esterno comunque dovrà essere dotato di appositi sistemi di copertura e avvenire su adeguata pavimentazione e non superare mai i limiti di quantità stoccabili;
e) non dovranno essere mescolate diverse categorie di rifiuti pericolosi,
f) per il tempo di stoccaggio dei rifiuti è fissato nel periodo massimo di 6 mesi e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo stoccabile. 



LA QUESTIONE DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) 
Il secondo è che comunque questo impianto da tempo dovrebbe avere non una autorizzazione ordinaria alla gestione dell’impianto rifiuti ma una Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). L’impianto in questione è soggetto ad AIA fin dalla autorizzazione che aveva ricevuto nel 2008. È soggetto ad AIA in quanto impianto che non solo gestisce un deposito (messa in riserva) di rifiuti ma li tratta sia pure da un punto di vista fisico superando la soglia delle 50 tonnellate giorno, almeno per i non pericolosi, prevista dalla normativa per applicare l’AIA, come confermato dalla autorizzazione ultima del 2014 dove si afferma che già nel 2008 l’impianto era autorizzato per una quantità media giornaliera di 100 tonnellate di rifiuti pericolosi e non. Non solo ma l'ultima modifica del testo unico ambientale (Dlgs 152/2006) prodotta dal DLgs 46/2014 è stata ulteriormente precisato che anche il solo trattamento fisico oltre una certa soglia quantitativa (50 ton/giorno) di rifiuti non pericolosi è soggetto ad AIA come confermato dalla Circolare del Ministro dell'Ambiente del 17 giugno 2015.

All’impianto in oggetto secondo la vigente normativa non si può applicare neppure la possibilità di continuare l’esercizio con le autorizzazioni vigenti se dimostra che queste sono state adeguate ai principi di fondo dell’AIA . Infatti questo impianto non solo non ha rispettato il termine del 7 luglio 2015 per adeguarsi all’AIA ma addirittura non ha rispettato neppure il termine del 7 settembre 2014 per presentare la domanda di AIA.

Insomma allo stato attuale l’impianto in questione dovrebbe essere chiuso ed avviare la procedura di rilascio dell’AIA. La questione non è formale perché la procedura di AIA è nettamente più rigorosa di quella ordinaria sotto vari profili a cominciare da quello della prevenzione sanitaria con l’obbligo vincolante di uno studio di impatto sanitario con prescrizioni a cura del Sindaco competente.

Ma il Sindaco di Follo sembra dormire sonni tranquilli……. la Provincia pure evidentemente. 

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