La
Giunta regionale della Liguria ha finalmente presentato un disegno di legge
(per
il testo vedi qui) per
applicare la Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) ai piani e programmi a
rilevanza ambientale e territoriale.
Su
cosa sia la VAS, ma soprattutto a cosa possa servire, vi invito a leggere questo breve commento qui.
Di seguito analizzerò luci ed ombre del disegno di legge della Giunta Burlando, ma prima è bene ricordare gli effetti dei ritardi della Regione Liguria nell'applicare questa procedura di valutazione peraltro prevista dalla normativa comunitaria.
I RITARDI
DELLA REGIONE LIGURIA NELL’APPLICARE LA VAS AI PIANI URBANISTICI
La
Regione Liguria è in clamoroso ritardo nel recepire una normativa, quella della
VAS, che avrebbe dovuto essere recepita dal 2004.Per questo ritardo la Regione
Liguria rischia una procedura di infrazione in sede UE come ho spiegato esaurientemente
qui.
Nel
frattempo e grazie a questo vuoto normativo
questa importante procedura non è stata applicata a molti strumenti di
pianificazione anche nella provincia di Spezia, come dimostrano le vicende:
1. del progetto Botta, dell’outlet di Brugnato, del centro
commerciale di Romito (vedi qui)
2. delle varianti in località Tavolara (vedi qui) , del progetto Marinella e alle relative varianti ai Piani dei Comuni
interessati da questo progetto.
3. di vari PUC e varianti generali a PRG vigenti,
ad esempio Ameglia (vedi qui) e Follo (vedi qui) e altre varianti in giro per il territorio
(vedi ad esempio qui) da ultimo quella dell’ampliamento della area nautica
Vallesanta a Levanto (vedi qui)
4. del Piano Regolatore del Porto di Spezia e
della attuazione degli ambiti in cui è stato suddiviso questo Piano quadro
(vedi qui)
Insomma una violazione di legge palese, un danno all’ambiente
perché i piani non sono stati valutati adeguatamente, un potenziale danno
economico allo Stato italiano per una possibile condanna ad una salata
multa in sede UE per non essersi
adeguata nei tempi previsti alla Direttiva europea sulla VAS.
IL DISEGNO DI LEGGE SULLA VAS PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE DELLA
LIGURIA: LUCI ED OMBRE
Le luci
Intanto è un fatto positivo che il disegno di
legge sia stato presentato, sia pure con un ritardo clamoroso come sopra ho
descritto. Forse ad accelerare la decisione della Giunta Burlando è stata
certamente la pressione della Commissione UE ma anche il disegno di legge che
il consigliere regionale Rossi, con la collaborazione tecnico giuridica del
sottoscritto, ha presentato fin dalla scorsa estate. Per il testo e un commento vedi qui.
In secondo luogo c’è una affermazione in
controtendenza a quanto applicato fino ad ora dalla Regione relativamente alla
necessità di sottoporre a VAS i progetti urbanisti operativi attuativi di piani
regolatori (PUC nella denominazione della legislazione ligure) che non abbiano a loro volta avuto una VAS.
La dizione non è chiarissima, come quella della legge Toscana dove
strumenti urbanistici attuativi sono automaticamente soggetti a VAS (vedi
articolo 5bis della LR 10/2010 qui), ma la novità c’è e se questa norma fosse stata
presentata e approvata da anni, come peraltro la normativa europea in realtà
imponeva, molti progetti urbanistici
come il progetto Botta di Sarzana, il progetto Marinella, il progetto di
Tavolara a Sarzana ed ancora molte
varianti e strumenti urbanistici attuativi, sarebbero stati valutati in modo
ben più rigoroso da un punto di vista ambientale e soprattutto più rispettoso della legge e del coinvolgimento della comunità locale interessata (la
partecipazione è infatti parte integrante della procedura di VAS).
Le ombre
Il disegno di legge della Giunta Burlando però
continua ad avere limiti significativi alcuni dei quali non rispettosi degli
indirizzi europei nonché delle migliori esperienze in materia di VAS in
Italia. Vediamole queste ombre:
1. La prima riguarda i piani regolatori dei porti
ed i progetti attuativi degli stessi. La dizione usata dal disegno di legge
della Giunta Regionale è ambigua perché li esclude dalla VAS rinviando
ad una norma della legge nazionale (dell’articolo 6, commi 3 ter del DLgs 152/2006) e
quindi richiedendo una capziosa interpretazione delle due norme, regionale e
nazionale, per capire bene ciò che è applicabile. Ora il rischio è che, per fare
un esempio spezzino, con questa ambiguità della norma proposta dalla Regione
non venga applicata la VAS (neppure una verifica di applicabilità di questa procedura)
agli strumenti urbanistici attuativi degli ambiti del PRP di Spezia (come previsto dalla delibera regionale di approvazione dello stesso) compreso quindi quello
che riguarderà il Waterfront (area Calata Paita).
2. Viene riconosciuto il ruolo di Autorità
Competente alla VAS alla Giunta Regionale sia pure sulla base di un parere del
Comitato Tecnico previsto. Si tratta di una scelta sbagliata perché l’Autorità
competente è quella che rilascia l’atto conclusivo della procedura di VAS
(Parere Motivato), in questo modo si confondono due livelli quello tecnico con
quello politico. Non a caso la Regione Toscana ha recentemente modificato la
propria legge regionale assegnando il
ruolo di Autorità Competente della VAS ad un Nucleo Tecnico e non alla Giunta
(organo politico per eccellenza).
Distinzione che è diventata ancora più importante alla luce della
evoluzione della normativa e della giurisprudenza costituzionale che ha
assegnato al Parere Motivato di VAS efficacia vincolante per gli organi che
devono adottare/approvare il piano o il programma.
3. La decisione che conclude il procedimento di
VAS (il Parere Motivato dell’Autorità Competente) viene accentrata sulla Giunta
Regionale anche per i piani e programmi di competenza dei Comuni. E’ una scelta
centralista che stravolge la ratio e la finalità della VAS. In realtà i principi di
sussidiarietà e di adeguatezza (ex articolo 118 della Costituzione) se letti in
modo coordinato con le finalità della VAS quale processo di valutazione interno al procedimento di
approvazione del piano/programma,
costituiscono fondamento costituzionale alla scelta di attribuire le
competenze amministrative relative alla VAS agli enti locali ed agli Enti Parco Regionali per i piani e
programmi comunali e delle aree protette
regionali. D’altronde questa è la scelta
della Regione Toscana a dimostrazione che i miei non sono ragionamenti
astratti.
4. la partecipazione dei cittadini nella
procedura di VAS nel disegno di legge della Giunta Burlando sostanzialmente è
inesistente. Non c’è coinvolgimento dei cittadini a livello della
predisposizione del piano e dei documenti per lo svolgimento della VAS
(Rapporto Ambientale Preliminare) quindi si rende impossibile in questa fase
decisiva per il contenuto del futuro piano la
presentazione di indicatori di
valutazione, obiettivi ambientali, scenari, alternativi a quelli
ufficiali dei proponenti del piano o programma.
Non esistono figure di Garanzia terze nella procedura di VAS che
permettano, appunto, di “garantire” il coinvolgimento del pubblico in
modo attivo e trasparente. Negli
allegati al disegno di legge si fa riferimento ad un ipotetico Processo
Partecipativo senza definirne cogenza, regole minime, soggetti che lo debbano
coordinare, efficacia all’interno del processo di valutazione/decisione del
piano/programma.
Praticamente per il disegno di legge in esame l’unica forma,
regolamentata, di partecipazione nella procedura di VAS resta quella generica
delle osservazioni!
IL MODELLO DI PROCEDURA DI VAS DISEGNATO DAL DDL ALTERNATIVO A QUELLO
DELLA GIUNTA BURLANDO
Il disegno di legge presentato dal consigliere
regionale Rossi (vedi qui), con il mio supporto tecnico giuridico, individua nella figura
del Garante del processo di VAS e
nell’assegnazione delle funzioni di Autorità
Competente al Nucleo Tecnico, il tentativo di costruire un modello di
valutazione/approvazione dei Piani che metta al centro l’ambiente e la
partecipazione dei cittadini, uscendo dalla pianificazione dall’alto, dalle
scelte urbanistiche fondate sugli interessi forti che stanno sul territorio e
non basate invece su scenari rispettosi delle esigenze delle comunità locali che vivono sui
territori.
Il Garante del processo di VAS deve esercitare
le funzioni di:
1. garanzia dell’autonomia della procedura di VAS rispetto a quella del
piano/programma
2. garanzia del coinvolgimento
del pubblico nella procedura di VAS
Relativamente
alla seconda funzione il Garante predispone il Piano di
Consultazione e successivamente un
Rapporto (Bilancio della Consultazione) nel quale motiva come i risultati della consultazione siano stati
considerati nel processo di VAS che ha portato ad esprimere il Parere
Motivato. In tal modo si vuole creare un
referente autonomo e diretto rispetto alla struttura ordinaria della
Amministrazione Regionale (sia politica
che dirigenziale) e degli atti precisi elaborati da detto Garante attraverso i quali
il pubblico può continuamente verificare formalmente il livello del suo
coinvolgimento nella procedura di VAS, come pure la trasparenza nella
comunicazione dei contenuti del piano/programma approvato e del suo
monitoraggio in fase attuativa.
Questo modello è quello che meglio rispetta i principi della procedura di VAS che emergono da direttiva
2001/42/CE, DLgs 152/2006:
1. indipendenza della Valutazione Ambientale
rispetto al processo di costruzione e approvazione del piano/programma
2. non dipendenza gerarchica della struttura
dell’Autorità Competente da quella dell’Autorità procedente
3. necessaria collaborazione, nella
distinzione di ruoli e funzioni, tra Autorità Competente e Autorità procedente
nella procedura di VAS (compreso il monitoraggio) e nelle modalità di recepimento dei risultati
della VAS nel piano/programma adottato/approvato dall’Autorità procedente
4. adeguata fondatezza tecnico scientifica e
ponderazione degli interessi in gioco da parte della istruttoria propedeutica
al rilascio del parere motivato
5. coerenza con il Parere Motivato del
contenuto del Piano/Programma approvato
6. trasparenza nel processo di costruzione –
valutazione - approvazione del piano o
programma
7. adeguata considerazione e motivazione nel
recepimento all’interno del piano/programma dei risultati della consultazione
del pubblico ed enti interessati
8. sostenibilità di bilancio e fattibilità
tecnico gestionale
9. coerenza con la vigente normativa nazionale e regionale.
il dubbio è sempre quello. questi numerosissimi politici e funzionari strapagati fanno norme sbagliate (difficilmente applicabili e spesso contrarie al buon senso ed alle direttive europee) perchè sono dei caproni oppure perchè più c'è casino ed incertezza del diritto più questa classe politica (e qui ci includo tutti i dirigenti pubblici che sono parte integrante di questa classe politica) riesce a portare avanti i propri personali interessi e continuare a vivere alla grande mantenendo i propri privilegi ??
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