domenica 27 ottobre 2019

IL SITO DEL BIODIGESTORE SPEZZINO NON ERA PREVISTO NEL PIANO RIFIUTI DEL 2003

Se il Presidente della Regione Liguria vuole il biodigestore a Saliceti eviti di argomentare questa sua convizione con falsità come quella per cui il sito in località Saliceti (Vezzano Ligure) era già previsto nel vecchio Piano rifiuti della Provincia della Spezia del 2003. Non è così e di seguito se avrete la pazienza di leggere spiego perché…

PREMESSA
Intanto citare quel Piano non ha valenza giuridico amministrativa. Il Piano del 2002 era attuativo di una normativa regionale che basava gli ambiti di chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti per singole Province. Oggi la normativa regionale prevede invece l’ambito unico regionale. Non a caso i Piani di Area provinciali devono essere recepiti dal Piano di Ambito Regionale.
 

IL SITO DI SALICETI NON E’ STATO VALUTATO IN BASE AI CRITERI DEL PIANO PROVINCIALE DEL 2003 ANCHE NELLA LORO VERSIONE AGGIORNATA NEL 2017
Quanto al fatto che il sito di Saliceti sarebbe previsto dal Piano Provinciale del 2003, rileviamo quanto segue:
1. quel Piano e i siti ivi individuati non ha avuto una VAS; 
2. quanto affermato a pagina 278 del Piano di Area spezzino del 2018, per cui i criteri di individuazione dei siti del 2003 sarebbe stati confermati nel 2017 (nota regionale del 18/9/2017), non dimostra nulla in quanto il confronto su quei criteri in detto Piano di Area è stato fatto solo con riferimento al sito di Boscalino ma non a quello di Saliceti.  Quindi questo nuovo confronto può essere fatto solo all’interno di una variante di Piano come sopra prospettato. 

Sul punto aggiungo che nello Studio di Impatto Ambientale presentato da Recos in relazione al progetto di biodigestore sul sito di Saliceti il confronto con Boscalino è assolutamente insufficiente perché per il sito di Saliceti si rimuovono criticità rilevanti:
1. confinante con PI4, parzialmente ricadente in area PI3 (PI3b - Ambito PI3b - Aree inondabili per T=200 a minore pericolosità relativa da PdB Fiume Magra)
2. confinante con: - ZSC Parco della Magra – Vara - aree protette EUAP 0968
3. Ricadente all’interno di corpi idrici porosi da PTA 2015
4. Localizzazione interna alla fascia di rispetto autostradale della parte di area interessata dall’impianto e relativa alla viabilità e logistica dell’impianto

Non solo ma riprendendo la questione della VAS, tutta altra cosa sono le alternative che devono essere poste in detto procedimento di valutazione su uno strumento di Pianificazione come quello del Piano di Ambito Regionale dei rifiuti rispetto ad un procedimento di VIA (unificato alla autorizzazione unica regionale) come quello in corso che non ragiona sull’area vasta ma solo sulla compatibilità di un sito (Saliceti) con un progetto preciso (il biodigestore di Recos).

Il fatto che i criteri di localizzazione del Piano Provinciale del 2003 siano stati confermati dal 2017 non risolve il problema delle criticità per il sito di Saliceti ma paradossalmente le conferma.
I siti” del Piano Provinciale spezzino del 2003 dimostrano che Saliceti non era il sito migliore in assoluto perfino per l’impianto di trattamento meccanico biologico (che è stato da tempo realizzato in loco) figuriamoci per un ulteriore impianto a pochi metri da quello esistente. Infatti tra i fattori critici per il sito di Boscalino c’è quello del rischio di inondazione, che invece non sussiste per il sito di Boscalino.
Non solo ma quel piano fa riferimento,per quanto riguarda i rifiuti organici, ad impianti di produzione di compost di qualità, tutt’altra cosa dei biodigestori e comunque al di la della evoluzione tecnologica del settore resta il fatto che il Piano del 2002 prevedeva più siti (6 oltre a quello di Saliceti che riproduco nelle schede di sintesi pubblicate in questo post) per il trattamento dei rifiuti organici e Saliceti non era certo quello più adatto insieme con quello di Mangina (Comune di Borghetto Vara) anch’esso con problematiche di rischio inquinamento acque.
Insomma rischio inondazione ma anche rischio inquinamento (in caso di rilascio anomalo di sostanze pericolose dall’impianto) delle falde e quindi dei punti di captazione delle risorse idriche. Non a caso la Circolare del Ministero dell’Ambiente n° 1121 del 21 gennaio 2019 ha affermato che in relazione alla ubicazione di impianti di trattamento rifiuti occorre: “escludere siti vicino ad aree residenziali, aree esondabili, instabili e alluvionabili”. Non a caso inoltre la Corte Costituzionale con sentenza n° 215 (9 ottobre - 26 novembre 2018, per il testo QUI) ha dichiarato legittima la normativa regionale che prevede per gli impianti di gestione rifiuti una distanza di tremila metri dai punti di captazione delle acque, distanza ben superiore ai 200 metri previsti dalla normativa nazionale.
Vediamo di approfondire questa sentenza.
Il presidente di RECos SpA Piercarlo Castagnetti: "Vogliamo fare chiarezza. Non c'è nessun rischio per le falde acquifere o i pozzi di Fornola. Non c'e utilizzo o perdita di acqua in questo impianto, inoltre studi approfonditi individuano il punto di maggior vicinanza tra le falde e l'impianto in 2 km, quindi ben oltre i 200 metri previsti dalla normativa.”
Ora è noto, come risulta dalla pubblicistica scientifica in materia, che: in campo ambientale le distanze vanno parametrite ai siti specifici, non sono dei dati matematici assoluti ed astratti
La  sentenza n° 215 (9 ottobre - 26 novembre 2018, per il testo QUI) della Corte  Costituzionale ha riconosciuto il potere delle Regioni di stabilire che gli impianti di gestione rifiuti siano collocati a distanze, superiori a quelle previste dalla legge nazionale,  dai punti di captazione per la derivazioni dell’acqua potabile al fine di tutelare preventivamente la salute pubblica.
La norma regionale contestata prevede che l'insediamento di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi,  in  prossimità di  un'opera di captazione di acque destinate al consumo umano, è subordinato al solo rispetto di una distanza superiore a tremila metri, applicabile in modo uniforme in tutto il territorio regionale.
L’articolo del DLgs 152/2006 che secondo la Avvocatura di Stato sarebbe stato violato dalla legge  regionale impugnata è il 94. Questa norma prevede che, in assenza dell'individuazione da parte  delle Regioni o delle Province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1 dell'art. 94, la  medesima ha un'estensione di duecento metri di raggio  rispetto  al  punto  di captazione o di derivazione.
Rispetto alla norma statale, secondo la sentenza della Corte Costituzionale, la disposizione regionale nel prevedere la localizzazione delle discariche a una distanza  superiore a tremila metri, nella specifica ipotesi di impianti collocati a monte dei punti di captazione delle acque, ha dettato un criterio più rigoroso rispetto a quello previsto dal codice dell'ambiente, non riducendo, ma anzi innalzando i livelli di tutela.


Ma il riferimento ai siti del Piano del 2002  fa sorgere un'altra problematica tecnico giuridica ben più rilevante. Il Piano del 2002 venne approvato senza Valutazione Ambientale Strategica - VAS (allora non in vigore) cioè quella procedura di valutazione che permette la migliore valutazione degli strumenti di pianificazione come quello del Piano di gestione rifiuti.  Ad agosto dello scorso anno è stato approvato un nuovo Piano che ha invece avuto una VAS. La domanda sorge spontanea come è possibile che nonostante siano passati 17 anni i siti di riferimento (efficacia del Piano 2003 valida o meno) siano rimasti gli stessi nonostante il territorio sia cambiato visto che, per tornare a Saliceti, ora in quella località sussiste già un impianto di trattamento rifiuti di enormi dimensioni? Qui si rimuove uno dei parametri di valutazione cardine della VAS oltre che della VIA:  l’impatto cumulativo? Si legga la lettera f) dell’allegato VI alla Parte II del DLgs 152/2006 sui contenuti del Rapporto Ambientale che accompagna la procedura di VAS dei Piani e Programmi. Non a caso secondo le Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto delle valutazione e redazione dei documenti di VAS (approvate dal Consiglio Federale del Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali in data 29/11/2016) sotto il profilo della definizione delle localizzazione del piano anche in chiave urbanistica: “L’analisi delle criticità del territorio deve considerare la presenza di impianti di smaltimento o di recupero rifiuti e le relative problematiche.”.
Si è tenuto conto di tutto questo nella presentazione del Quadro Programmatico del SIA su Saliceti ma anche nella decisione (extraprocedimentale di prendere in considerazione un sito non previsto dalla Pianificazione vigente)? Non risulta assolutamente.

La risposta del Ministero dell’Ambiente ad interrogazione sul progetto di biodigestore a saliceti: relativamente ai criteri del 2003 (aggiornati al 2017)  di localizzazione degli impianti come il biodigestore

Si riporta stralcio della risposta particolarmente significativo in quanto riprende una tesi della Regione: 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Commissione VIII - Camera, 10 luglio 2019
Interrogazione a risposta immediata dell’On.Traversi e altri.
(Progetto di realizzazione impianto biodigestore in loc. Saliceti – Provincia della Spezia)

Con specifico riferimento al Piano d’Area omogenea spezzino, sempre secondo quanto riferito dalla Regione, lo stesso ha sottolineato il ruolo centrale dell’impianto di trattamento dell’indifferenziato di Saliceti, mentre per la realizzazione del digestore anaerobico ha confermato l’adeguatezza dell’area di Boscalino, Arcola, ma ha anche stabilito di ritenere“possibile la collocazione di un impianto per la digestione anaerobica della frazione organica in una delle aree già identificate”, mediante applicazione dei criteri di selezione con i conseguenti esiti localizzativi, al capitolo 10 del Piano Provinciale di Gestione del 2003

Vediamo  cosa afferma il Piano di Area della Provincia spezzina recepito nel Piano di Ambito Regionale nell'agosto 2018, si riporta in corsivo lo stralcio della parte di Piano inerente alla risposta del Ministero sui criteri di localizzazione del Piano del 2003 

Pagina 278:
IN CONSIDERAZIONE DELLE OSSERVAZIONI presentate nell’ambito del parere di VAS n° 100 del 27/12/2017 da parte di Regione Liguria in merito alla ipotesi di collocazione del biodigestore anaerobico a Boscalino
La Provincia della Spezia ritiene di poter considerare, al fine di localizzare il suddetto impianto di digestione anaerobica in area dotata di maggiori superfici, i criteri di selezione ed i conseguenti esiti localizzativi di cui al cap. 10 del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti adottato con DCP n° 23 del 03/03/2003, vigente sino alla approvazione definitiva del Piano Regionale ex L.R. 1/2014.
Le modalità di localizzazione a suo tempo elaborate risultano infatti tutt’ora conformi anche ai criteri recentemente adottati dalla Regione Liguria con nota prot. 300660 del 18/09/2017:
baricentricità
presenza di infrastrutture
distanza dai centri abitati
possibilità di realizzare opere di mitigazione

Si ritiene pertanto possibile la collocazione di un impianto per la digestione anaerobica della frazione organica in una delle aree già identificate, se non decadute in ragione di elementi di valutazione aggiornati anche alla luce degli eventi atmosferici verificatisi sul territorio a partire dal 2011, che hanno comportato una revisione dei criteri di salvaguardia per il dissesto idro-geologico.
In relazione alle osservazioni circa l’ipotesi di collocazione del biodigestore anaerobico in loc. Boscalino del Comune di Arcola, si ritiene necessario riepilogare le motivazioni che hanno condotto il Consiglio Provinciale all’indicazione di tale sito.
Il Piano Provinciale dei Rifiuti adottato nel 2003 prevedeva la realizzazione di un impianto di compostaggio aerobico indicando una pluralità di siti potenzialmente utilizzabili.
A seguito dell’approvazione del Project Financing del luglio 2016 riguardante il revamping dell’impianto TMB di Saliceti e la realizzazione del digestore anaerobico, Recos S.p.A. , aggiudicataria del Project, ha proposto il sito di Boscalino per realizzare un impianto adeguato alle produzioni attese dai Comuni della Provincia della Spezia e del flusso previsto dall’Area del Tigullio.
A corredo dell’offerta economica, Recos S.p.A. ha presentato un Progetto preliminare dal quale si evince l’adeguatezza del sito per la realizzazione dell’impianto proposto.
Per questa ragione la proposta di piano individuava un sito determinato in luogo dei precedenti criteri localizzativi.
La verifica suggerita da ARPAL in sede di VAS risulta pertanto positivamente risolta dall’esame dei documenti di progetto; documenti che, peraltro, non erano nella disponibilità di ARPAL in quanto facenti parte della gara e non inclusi tra quelli trasmessi per la VAS e che pertanto si riportano in stralcio a  riscontro della suddetta verifica.

Come si può notare sia dalla risposta del Ministero ma soprattutto da quanto riportato da parte della Regione compresa nota prot. 300660 del 18/09/2017che aggiorna i criteri di localizzazione degli impianti di gestione rifiuti: l’unico valutazione di merito che raffronti i criteri del 2003 (aggiornati nel 2017) è stata fatta con il sito di Boscalino non con quello di Saliceti. Peraltro nella nota del 2017 tra i criteri escludenti si possono notare alcuni che sono sicuramente più applicabili a Saliceti che a Boscalino.

In sostanza i criteri sia del 2003 che del 2017 (che in generale secondo la Regione confermerebbero quelli precedenti) non dimostrano nulla dal punto di vista del progetto di Saliceti in quanto non sono stati applicati dentro un procedimento di pianificazione di area vasta ma solo per giustificare uno spostamento del progetto di biodigestore da un sito ad un altro. Infatti nella nota citata dalla risposta del Ministero non c’è alcun riferimento ad un sito specifico tanto meno quello di Saliceti. Questo conferma che nel momento in cui si è spostato il sito occorreva avviare una variante di Piano a cui applicare la procedura di VAS che tenesse conto dei criteri aggiornati nel 2017 applicati però a tutti i siti del 2003 e anche eventualmente altri ad oggi potenzialmente disponibili. Solo in questo modo si sarebbe dimostrato con una istruttoria trasparente e rispettosa delle procedure di legge l’applicabilità di detti criteri al sito di Saliceti! 

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