Se il Presidente della Regione Liguria vuole il biodigestore a Saliceti eviti di argomentare questa sua convizione con falsità come quella per cui il sito in località Saliceti (Vezzano Ligure) era già previsto nel vecchio Piano rifiuti della Provincia della Spezia del 2003. Non è così e di seguito se avrete la pazienza di leggere spiego perché…
PREMESSA
Intanto citare quel Piano non ha valenza giuridico amministrativa. Il Piano del 2002 era attuativo di una normativa regionale che basava gli ambiti di chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti per singole Province. Oggi la normativa regionale prevede invece l’ambito unico regionale. Non a caso i Piani di Area provinciali devono essere recepiti dal Piano di Ambito Regionale.
PREMESSA
Intanto citare quel Piano non ha valenza giuridico amministrativa. Il Piano del 2002 era attuativo di una normativa regionale che basava gli ambiti di chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti per singole Province. Oggi la normativa regionale prevede invece l’ambito unico regionale. Non a caso i Piani di Area provinciali devono essere recepiti dal Piano di Ambito Regionale.
IL
SITO DI SALICETI NON E’ STATO VALUTATO IN BASE AI CRITERI DEL PIANO PROVINCIALE
DEL 2003 ANCHE NELLA LORO VERSIONE AGGIORNATA NEL 2017
Quanto
al fatto che il sito di Saliceti sarebbe previsto dal Piano Provinciale del
2003, rileviamo quanto segue:
1. quel Piano e i siti ivi individuati non ha avuto una VAS;
2. quanto affermato a pagina 278 del Piano di Area spezzino del 2018, per cui
i criteri di individuazione dei siti del 2003 sarebbe stati confermati nel 2017
(nota regionale del 18/9/2017), non dimostra nulla in quanto il confronto su
quei criteri in detto Piano di Area è stato fatto solo con riferimento al sito
di Boscalino ma non a quello di Saliceti.
Quindi questo nuovo confronto può essere fatto solo all’interno di una
variante di Piano come sopra prospettato.
Sul
punto aggiungo che nello Studio di Impatto Ambientale presentato da Recos in
relazione al progetto di biodigestore sul sito di Saliceti il confronto con
Boscalino è assolutamente insufficiente perché per il sito di Saliceti si
rimuovono criticità rilevanti:
1. confinante con PI4, parzialmente ricadente in area PI3 (PI3b - Ambito PI3b
- Aree inondabili per T=200 a minore pericolosità relativa da PdB Fiume Magra)
2. confinante con: - ZSC Parco della Magra – Vara - aree protette EUAP 0968
3. Ricadente all’interno di corpi idrici porosi da PTA 2015
4. Localizzazione interna alla fascia di rispetto autostradale della parte di
area interessata dall’impianto e relativa alla viabilità e logistica
dell’impianto
Non
solo ma riprendendo la questione della VAS, tutta altra cosa sono le
alternative che devono essere poste in detto procedimento di valutazione su uno
strumento di Pianificazione come quello del Piano di Ambito Regionale dei
rifiuti rispetto ad un procedimento di VIA (unificato alla autorizzazione unica
regionale) come quello in corso che non ragiona sull’area vasta ma solo sulla
compatibilità di un sito (Saliceti) con un progetto preciso (il biodigestore di
Recos).
Il fatto che i criteri di localizzazione del Piano Provinciale del 2003 siano stati confermati dal 2017 non risolve il problema delle criticità per il sito di Saliceti ma paradossalmente le conferma.
I siti” del Piano Provinciale spezzino del 2003 dimostrano che Saliceti non era il sito migliore in assoluto perfino per l’impianto di trattamento meccanico biologico (che è stato da tempo realizzato in loco) figuriamoci per un ulteriore impianto a pochi metri da quello esistente. Infatti tra i fattori critici per il sito di Boscalino c’è quello del rischio di inondazione, che invece non sussiste per il sito di Boscalino.
Non solo ma quel piano fa riferimento,per quanto riguarda i rifiuti organici, ad impianti di produzione di compost di qualità, tutt’altra cosa dei biodigestori e comunque al di la della evoluzione tecnologica del settore resta il fatto che il Piano del 2002 prevedeva più siti (6 oltre a quello di Saliceti che riproduco nelle schede di sintesi pubblicate in questo post) per il trattamento dei rifiuti organici e Saliceti non era certo quello più adatto insieme con quello di Mangina (Comune di Borghetto Vara) anch’esso con problematiche di rischio inquinamento acque.
Insomma rischio inondazione ma anche rischio inquinamento (in caso di rilascio anomalo di sostanze pericolose dall’impianto) delle falde e quindi dei punti di captazione delle risorse idriche. Non a caso la Circolare del Ministero dell’Ambiente n° 1121 del 21 gennaio 2019 ha affermato che in relazione alla ubicazione di impianti di trattamento rifiuti occorre: “escludere siti vicino ad aree residenziali, aree esondabili, instabili e alluvionabili”. Non a caso inoltre la Corte Costituzionale con sentenza n° 215 (9 ottobre - 26 novembre 2018, per il testo QUI) ha dichiarato legittima la normativa regionale che prevede per gli impianti di gestione rifiuti una distanza di tremila metri dai punti di captazione delle acque, distanza ben superiore ai 200 metri previsti dalla normativa nazionale.
Vediamo di approfondire questa sentenza.
Il presidente di RECos SpA Piercarlo Castagnetti: "Vogliamo fare chiarezza. Non c'è nessun rischio per le falde acquifere o i pozzi di Fornola. Non c'e utilizzo o perdita di acqua in questo impianto, inoltre studi approfonditi individuano il punto di maggior vicinanza tra le falde e l'impianto in 2 km, quindi ben oltre i 200 metri previsti dalla normativa.”
I siti” del Piano Provinciale spezzino del 2003 dimostrano che Saliceti non era il sito migliore in assoluto perfino per l’impianto di trattamento meccanico biologico (che è stato da tempo realizzato in loco) figuriamoci per un ulteriore impianto a pochi metri da quello esistente. Infatti tra i fattori critici per il sito di Boscalino c’è quello del rischio di inondazione, che invece non sussiste per il sito di Boscalino.
Non solo ma quel piano fa riferimento,per quanto riguarda i rifiuti organici, ad impianti di produzione di compost di qualità, tutt’altra cosa dei biodigestori e comunque al di la della evoluzione tecnologica del settore resta il fatto che il Piano del 2002 prevedeva più siti (6 oltre a quello di Saliceti che riproduco nelle schede di sintesi pubblicate in questo post) per il trattamento dei rifiuti organici e Saliceti non era certo quello più adatto insieme con quello di Mangina (Comune di Borghetto Vara) anch’esso con problematiche di rischio inquinamento acque.
Insomma rischio inondazione ma anche rischio inquinamento (in caso di rilascio anomalo di sostanze pericolose dall’impianto) delle falde e quindi dei punti di captazione delle risorse idriche. Non a caso la Circolare del Ministero dell’Ambiente n° 1121 del 21 gennaio 2019 ha affermato che in relazione alla ubicazione di impianti di trattamento rifiuti occorre: “escludere siti vicino ad aree residenziali, aree esondabili, instabili e alluvionabili”. Non a caso inoltre la Corte Costituzionale con sentenza n° 215 (9 ottobre - 26 novembre 2018, per il testo QUI) ha dichiarato legittima la normativa regionale che prevede per gli impianti di gestione rifiuti una distanza di tremila metri dai punti di captazione delle acque, distanza ben superiore ai 200 metri previsti dalla normativa nazionale.
Vediamo di approfondire questa sentenza.
Il presidente di RECos SpA Piercarlo Castagnetti: "Vogliamo fare chiarezza. Non c'è nessun rischio per le falde acquifere o i pozzi di Fornola. Non c'e utilizzo o perdita di acqua in questo impianto, inoltre studi approfonditi individuano il punto di maggior vicinanza tra le falde e l'impianto in 2 km, quindi ben oltre i 200 metri previsti dalla normativa.”
Ora è
noto, come risulta dalla pubblicistica scientifica in materia, che: in campo
ambientale le distanze vanno parametrite ai siti specifici, non sono dei dati
matematici assoluti ed astratti
La
sentenza n° 215 (9 ottobre - 26 novembre 2018, per il testo QUI) della Corte Costituzionale ha riconosciuto il potere
delle Regioni di stabilire che gli impianti di gestione rifiuti siano collocati
a distanze, superiori a quelle previste dalla legge nazionale, dai punti
di captazione per la derivazioni dell’acqua potabile al fine di tutelare
preventivamente la salute pubblica.
La norma regionale contestata prevede che l'insediamento
di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non
pericolosi, in prossimità di un'opera di
captazione di acque destinate al consumo umano, è subordinato al solo rispetto
di una distanza superiore a tremila metri, applicabile in modo uniforme in
tutto il territorio regionale.
L’articolo
del DLgs 152/2006 che secondo la Avvocatura di Stato sarebbe stato violato
dalla legge regionale impugnata è il 94.
Questa norma prevede che, in assenza dell'individuazione da
parte delle Regioni o delle
Province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1 dell'art.
94, la medesima ha un'estensione
di duecento metri di raggio rispetto al punto di
captazione o di derivazione.
Rispetto
alla norma statale, secondo la sentenza della Corte Costituzionale, la
disposizione regionale nel prevedere la localizzazione delle discariche a una
distanza superiore a tremila metri, nella specifica ipotesi di
impianti collocati a monte dei punti di captazione delle acque, ha
dettato un criterio più rigoroso rispetto a quello previsto dal codice
dell'ambiente, non riducendo, ma anzi innalzando i livelli di tutela.
Ma il riferimento ai siti del Piano del
2002 fa sorgere un'altra problematica
tecnico giuridica ben più rilevante. Il Piano del 2002 venne approvato
senza Valutazione Ambientale Strategica - VAS (allora non in vigore) cioè
quella procedura di valutazione che permette la migliore valutazione degli
strumenti di pianificazione come quello del Piano di gestione rifiuti. Ad agosto dello scorso anno è stato approvato
un nuovo Piano che ha invece avuto una VAS. La domanda sorge spontanea come è
possibile che nonostante siano passati 17 anni i siti di riferimento (efficacia
del Piano 2003 valida o meno) siano rimasti gli stessi nonostante il territorio
sia cambiato visto che, per tornare a Saliceti, ora in quella località sussiste
già un impianto di trattamento rifiuti di enormi dimensioni? Qui si rimuove uno
dei parametri di valutazione cardine della VAS oltre che della VIA: l’impatto cumulativo? Si legga la lettera f)
dell’allegato VI alla Parte II del DLgs 152/2006 sui contenuti del Rapporto
Ambientale che accompagna la procedura di VAS dei Piani e Programmi. Non a caso
secondo
le Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti
ambientali a supporto delle valutazione e redazione dei documenti di
VAS (approvate dal Consiglio Federale del Sistema Nazionale delle Agenzie
Ambientali in data 29/11/2016) sotto il profilo della definizione delle
localizzazione del piano anche in chiave urbanistica: “L’analisi delle criticità del territorio deve considerare la presenza
di impianti di smaltimento o di recupero rifiuti e le relative problematiche.”.
Si è
tenuto conto di tutto questo nella presentazione del Quadro Programmatico del
SIA su Saliceti ma anche nella decisione (extraprocedimentale di prendere in
considerazione un sito non previsto dalla Pianificazione vigente)? Non risulta
assolutamente.
La risposta del Ministero dell’Ambiente ad interrogazione sul progetto di biodigestore a saliceti: relativamente ai criteri del 2003 (aggiornati al 2017) di localizzazione degli impianti come il biodigestore
Si riporta stralcio della risposta particolarmente significativo in quanto riprende una tesi della Regione:
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare
Commissione VIII - Camera,
10 luglio 2019
Interrogazione a risposta immediata dell’On.Traversi e altri.
(Progetto
di realizzazione impianto biodigestore in loc. Saliceti – Provincia della
Spezia)
Con
specifico riferimento al Piano d’Area omogenea spezzino, sempre secondo quanto
riferito dalla Regione, lo stesso ha sottolineato il ruolo centrale
dell’impianto di trattamento dell’indifferenziato di Saliceti, mentre per la realizzazione
del digestore anaerobico ha confermato l’adeguatezza dell’area di Boscalino,
Arcola, ma ha anche stabilito di ritenere“possibile
la collocazione di un impianto per la digestione anaerobica della frazione
organica in una delle aree già identificate”, mediante applicazione dei
criteri di selezione con i conseguenti esiti localizzativi, al capitolo 10 del
Piano Provinciale di Gestione del 2003
Vediamo cosa afferma il Piano di Area della Provincia
spezzina recepito nel Piano di Ambito Regionale nell'agosto 2018, si riporta in corsivo lo
stralcio della parte di Piano inerente alla risposta del Ministero sui criteri
di localizzazione del Piano del 2003
“IN CONSIDERAZIONE
DELLE OSSERVAZIONI presentate nell’ambito del parere di VAS n° 100 del 27/12/2017
da parte di Regione Liguria in merito alla ipotesi di collocazione del
biodigestore anaerobico a Boscalino
La
Provincia della Spezia ritiene di poter considerare, al fine di localizzare il
suddetto impianto di digestione anaerobica in area dotata di maggiori
superfici, i criteri di selezione ed i conseguenti esiti localizzativi di cui
al cap. 10 del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti adottato con DCP n° 23
del 03/03/2003, vigente sino alla approvazione definitiva del Piano Regionale
ex L.R. 1/2014.
Le
modalità di localizzazione a suo tempo elaborate risultano infatti tutt’ora
conformi anche ai criteri recentemente adottati dalla Regione Liguria con nota
prot. 300660 del 18/09/2017:
baricentricità
presenza
di infrastrutture
distanza
dai centri abitati
possibilità
di realizzare opere di mitigazione
Si
ritiene pertanto possibile la collocazione di un impianto per la digestione
anaerobica della frazione organica in una delle aree già identificate, se non
decadute in ragione di elementi di valutazione aggiornati anche alla luce degli
eventi atmosferici verificatisi sul territorio a partire dal 2011, che hanno
comportato una revisione dei criteri di salvaguardia per il dissesto
idro-geologico.
In
relazione alle osservazioni circa l’ipotesi di collocazione del biodigestore
anaerobico in loc. Boscalino del Comune di Arcola, si ritiene necessario
riepilogare le motivazioni che hanno condotto il Consiglio Provinciale
all’indicazione di tale sito.
Il
Piano Provinciale dei Rifiuti adottato nel 2003 prevedeva la realizzazione di
un impianto di compostaggio aerobico indicando una pluralità di siti
potenzialmente utilizzabili.
A
seguito dell’approvazione del Project Financing del luglio 2016 riguardante il
revamping dell’impianto TMB di Saliceti e la realizzazione del digestore
anaerobico, Recos S.p.A. , aggiudicataria del Project, ha proposto il sito di
Boscalino per realizzare un impianto adeguato alle produzioni attese dai Comuni
della Provincia della Spezia e del flusso previsto dall’Area del Tigullio.
A
corredo dell’offerta economica, Recos S.p.A. ha presentato un Progetto
preliminare dal quale si evince l’adeguatezza del sito per la realizzazione
dell’impianto proposto.
Per
questa ragione la proposta di piano individuava un sito determinato in luogo
dei precedenti criteri localizzativi.
La
verifica suggerita da ARPAL in sede di VAS risulta pertanto positivamente
risolta dall’esame dei documenti di progetto; documenti che, peraltro, non
erano nella disponibilità di ARPAL in quanto facenti parte
della gara e non inclusi tra quelli trasmessi per la VAS e che pertanto si
riportano in stralcio a riscontro della
suddetta verifica. “
Come
si può notare sia dalla risposta del Ministero ma soprattutto da quanto
riportato da parte della Regione compresa nota prot. 300660 del 18/09/2017che aggiorna i criteri di
localizzazione degli impianti di gestione rifiuti: l’unico valutazione di
merito che raffronti i criteri del 2003 (aggiornati nel 2017) è stata fatta con
il sito di Boscalino non con quello di Saliceti. Peraltro nella nota del 2017
tra i criteri escludenti si possono notare alcuni che sono sicuramente più
applicabili a Saliceti che a Boscalino.
In sostanza i criteri sia del 2003 che del 2017 (che in generale
secondo la Regione confermerebbero quelli precedenti) non dimostrano nulla dal
punto di vista del progetto di Saliceti in quanto non sono stati applicati
dentro un procedimento di pianificazione di area vasta ma solo per giustificare
uno spostamento del progetto di biodigestore da un sito ad un altro. Infatti
nella nota citata dalla risposta del Ministero non c’è alcun riferimento ad un
sito specifico tanto meno quello di Saliceti. Questo conferma che nel momento
in cui si è spostato il sito occorreva avviare una variante di Piano a cui
applicare la procedura di VAS che tenesse conto dei criteri aggiornati nel 2017
applicati però a tutti i siti del 2003 e anche eventualmente altri ad oggi
potenzialmente disponibili. Solo in questo modo si sarebbe dimostrato con una
istruttoria trasparente e rispettosa delle procedure di legge l’applicabilità
di detti criteri al sito di Saliceti!
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