lunedì 21 ottobre 2019

Biodigestore Vezzano Ligure: note critiche su richiesta integrazioni della Regione


La Regione Liguria con atto (QUI) dello scorso 18 ottobre 2019 ha chiesto integrazioni progettuali alla ditta ReCos SpA che ha presentato l’istanza per realizzare un  biodigestore (trattamento rifiuti organici) in località Saliceti (Vezzano Ligure).
L’Assessore Regionale presentando questo atto lo ha interpretato come una richiesta della Regione che recepiva le criticità emerse dalla Inchiesta Pubblica. Intanto sul punto c’è subito qualcosa che non torna.


LA PROCEDURA PER LE INTEGRAZIONI AL PROGETTO: COME FUNZIONA
La richiesta della Regione, come risulta dall’atto, fa riferimento al comma 5 articolo 27-bis del dlgs 152/2006. Questo comma recita: “5. Entro i successivi trenta giorni l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.”
La norma sopra riportata va letta  con il comma 4 e prevede due possibilità di integrazioni:
1. la prima (vedi primo periodo del comma) è di iniziativa della autorità competente regionale (Settore VIA) e prevede che entro, massimo 90 giorni (60 giorni per le osservazioni + 30) dall’avviso pubblico di avvio della fase di consultazione, l’autorità competente chieda integrazioni al proponente il progetto sottoposto al provvedimento di autorizzazione unica regionale (comprensivo della VIA)
2. la seconda (vedi secondo periodo del comma) prevede che su iniziativa del proponente il progetto possano essere chieste integrazioni al progetto magari concordate con l’autorità competente ed il termine per presentare dette integrazioni è di 180 giorni.

Ora l’atto della Regione in questione fa proprio riferimento al termine dei 180 giorni quindi è molto probabile che le integrazioni siano state concordate preventivamente  con ReCos SpA altrimenti non si spiega perché non sia stato usato il termine più ristretto che, secondo la legge sopra citata, invece fa riferimento alla iniziativa unilaterale  dell’Autorità Competente alla VIA.

La problematica sopra esposta non sarebbe di grande rilievo se non ci fosse una questione di fondo rimossa in tutta la procedura fino ad ora applicata al progetto di biodigestore.
La questione è che il biodigestore non solo riguarda un sito che non esiste nella vigente pianificazione ma soprattutto, sia il sito che il tipo di tecnologia, non sono frutto di un confronto (in sede di pianificazione) su scenari alternativi veri sia di sito che di tecnologia (ad es. aerobico V/S anaerobico).
Quindi la scelta della procedura di 180 giorni per le integrazioni non è casuale e non è una svista procedurale ma piuttosto l’ennesimo avvallo, della giunta Regionale, al colpo di mano amministrativo portato avanti da ReCos SpA  nel momento in cui ha presentato il progetto di biodigestore sul sito di Saliceti quando invece il Piano prevedeva un altro sito.


Ma c’è di più. Andiamo a  vedere nel  merito l’atto della Regione qui analizzato.

GLI OBBLIGHI EX LEGE TRASFORMATI IN RICHIESTE DI INTEGRAZIONI
Intanto si chiedono alcun cose che tutto sono meno che integrazioni:
1. lo studio di incidenza per la vicinanza di siti rientranti nella normativa sulla biodiversità è un obbligo, visto che la Corte di Giustizia della UE ha più volte precisato che un progetto anche esterno al perimetro di detti siti che può produrre un impatto sulla flora fauna ed ecosistemi protetti deve essere accompagnato da  una relazione di incidenza (7 novembre 2018 - causa C461-17 per il testo QUI
2. il piano di utilizzo in sito delle terre e rocce di scavo è un obbligo di legge ex DPR 13 giugno 2017, n. 120  Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.

Ma la vera questione che conferma come il sito di Saliceti (Vezzano Ligure) per il biodigestore in questione sia stato scelto fuori non solo da una logica di pianificazione e quindi una Valutazione Ambientale Strategica ma anche dagli indirizzi più rigorosi della procedura di VIA (per ora applicata al progetto) deriva dalla questione della alternative
In particolare l’atto della Regione al punto 22 afferma:  Valutazione delle alternative 22. Nell’ambito della valutazione delle alternative si richiede un maggiore approfondimento circa la cosiddetta opzione zero, ovvero la non realizzazione dell’impianto, in termini di impatti ambientali ed economici complessivi”.
Quindi la Regione chiede di integrare l’analisi delle alternative con la opzione zero.


LE ALTERNATIVE NEI PROCEDIMENTI DI VIA
Come emerge dalle esperienze migliori di VIA così come dalle linee guida europee le alternative da valutare nel procedimento di VIA sono ben altre che la sola opzione zero. In particolare:
alternative strategiche: consistono nella individuazione di misure per prevenire la domanda e/o in misure diverse per realizzare lo stesso obiettivo;
alternative di localizzazione: sono definibili in base alla conoscenza dell’ambiente, alla individuazione di potenzialità d’uso dei suoli e ai limiti rappresentati da aree critiche e sensibili;
alternative di processo o strutturali: consistono nell’esame di differenti tecnologie e processi e di materie prime da utilizzare, e sono definibili essenzialmente nella fase di progettazione di massima o esecutiva; >>>
alternative di compensazione o di mitigazione degli effetti negativi: consistono nella ricerca di contropartite nonché in accorgimenti vari per limitare gli impatti negativi non eliminabili, e sono definibili in fase di progetto di massima o esecutivo;
alternativa zero: consiste nel non realizzare il progetto, definibile nella fase di studio di fattibilità

Spesso invece, purtroppo con l’avvallo delle Autorità Competenti, gli Studi di Impatto Ambientale prendono in considerazione solo le alternative strategiche (come realizzare comunque il progetto del proponente magari con misure di mitigazione)  e l’alternativa zero (non fare nulla, spesso descritto in modo da giustificare il progetto presentato).
È quello che sta succedendo per il progetto di  biodigestore in esame.  Peraltro il punto 2 dell'allegato VII alla parte II del DLgs 152/2006 prevede che l'opzione zero sia compresa automaticamente nelle alternative da descrivere nello studio di impatto ambientale, quindi non mi pare una gran richiesta quella dell'atto regionale!

Tutto questo contrasta anche con la visione ampia di concetto di alternativa che emerge dalla sentenza della Corte di Giustizia (sentenza del 7 novembre 2018 (causa C461-17) giustifica la necessità di prendere in considerazione anche le altre alternative:
1. imponendole in sede di integrazione dello Studio di Impatto Ambientale
2. recependole dai percorsi partecipativi che spesso accompagnano i procedimenti di VIA (Inchieste Pubbliche, Contraddittori, Osservazioni)


Occorre dire che nel caso del progetto di biodigestore spezzino il difetto ha radici più lontane di questo atto della Regione che tratto in questo post. Infatti non avere scelto il sito di Saliceti attraverso una corretta pianificazione e relativa valutazione ambientale strategica ha impedito una discussione per scenari alternativi veri e realistici (come richiedono le linee guida della Commissione Ambiente della UE - QUI) e come ribadito dalla Relazione della Commissione del 15/5/2017 (QUI) secondo la quale: “Per garantire conformità nel recepimento e nell’applicazione della direttiva VAS, le alternative valutate devono essere ragionevoli, tenendo conto, prima di definirne il contenuto finale, degli obiettivi e dell’ambito territoriale dei piani e dei programmi.”  Aggiunge detta relazione a conferma che le alternative per scelte che rientrano preventivamente negli strumenti di pianificazione: “è complicato individuare e valutare ragionevoli alternative in fase di progettazione”.



D’altronde su quanto sia importante valutare preventivamente le alternative in relazione a scelte che discendono da strumenti di pianificazione come nel caso in esame, lo afferma con estrema chiarezza il Consiglio di Stato (sentenza 4926/2012):  
“Nel rimarcare che la VAS di cui alla DIR  2001/42/Ce, è volta garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la VIA) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un'effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, gli usi del territorio”.


CONCLUSIONI
Tutto quanto sopra dimostra a mio modesto avviso che:
1. anche con questo ultimo atto la Regione ha violato le procedure di pianificazione in materia di gestione rifiuti
2. le integrazioni richieste sono inserite dentro una logica istruttoria interna comunque al sito di Saliceti della serie “c’è un rischio falde cercate di inserire elementi progettuali che lo limitino il più possibile”
3. per la Regione Liguria quindi la VIA deve servire per compatibilizzare il sito con il progetto di biodigestore comunque deciso sia tecnologicamente che come localizzazione …
4. ... infatti l’opzione zero impostata come viene fatto in questo atto non può che costringere a realizzare il progetto nel sito di Saliceti visto che il ciclo dei rifiuti va chiuso e visto che le alternative di sito e di tecnologia non sono state mai valutare nelle sedi opportune cioè nella pianificazione regionale provinciale (di area ) e di ambito.
5. questo modo di operare inficia anche il valore della Inchiesta Pubblica, citata nelle premesse dell’atto della Regione. Le criticità emerse dalla Inchiesta vengono trasformate in richieste di prescrizioni puntuali rimuovendo le questioni della Pianificazione e della VAS  e quindi dei siti diversi da Saliceti e delle tecnologie alternative al biodigestore.

L’Inchiesta Pubblica così viene utilizzata come strumento per avvallare una scelta decisa a priori da mesi cioè fin da quando ReCos SpA presentò il progetto di biodigestore per il sito di Saliceti in palese violazione non solo dei vigenti Piani di Area e di Ambito Regionale ma anche degli impegni pubblici che gli amministratori Regionali avevano preso ad agosto dello scorso anno.
Il 9 agosto 2018 l’Assessore Regionale all’Ambiente dichiarava (QUI): ”il parere Vas (Valutazione ambientale strategica) n.100, assunto con Dgr n.1168 del 2017 sul  Piano d’Area di La Spezia, non ha affatto “bocciato” la localizzazione di Boscalino per il biodigestore, ma si è limitato a manifestare alcuni dubbi in merito alla coesistenza del sito di Boscalino per gli anni 2018/2020 con una stazione di trasferimento in concomitanza con i lavori di realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica, considerate le dimensioni limitate dell’area in questione. La Provincia della Spezia, con la revisione del proprio Piano ai fini di conformarsi al parere Vas, ha specificato le motivazioni che hanno condotto all’indicazione di tale sito 
  


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