La vicenda dei dragaggi nel porto
di Spezia ha avuto nei giorni scorsi un ulteriore evoluzione con la decisione
del tribunale del riesame di confermare il sequestro dell’area di dragaggio dal
quale è partito l’inquinamento del nostro golfo come confermato dalla sentenza
della Cassazione (vedi QUI). Come ho avuto modo di dichiarare anche in
altri contesti da questa vicenda emerge, tra le varie criticità, quella del
ruolo dell’Arpal come ente di controllo in materia ambientale.
IL RUOLO DELL’ARPAL NELLA VICENDA
DRAGAGGI DEL PORTO DI SPEZIA
Dal Verbale del
tavolo tecnico per il giorno 11.05.2015 con
Comune della Spezia Ass. all’Ambiente, Capitaneria di Porto, ARPAL, ASL 5
Spezzino e Soc. Intercantieri Vittadello con Coop. San Martino (titolare delle
draghe), vedi QUI emergono dichiarazioni
inquietanti dei rappresentanti dell’Arpal. In particolare: “La dott.ssa Colonna precisa che vista la
frequenza con cui i tecnici ARPAL hanno rilevato problemi nella gestione del
campo panne se ne deduce che l’impresa lavora in condizioni di criticità.....La
dott.ssa Colonna spiega che il campo fisso sarebbe più garantista ma non
essendo utilizzabile in tale contesto chiede se si possa ampliare il campo
panne per ridurre i fenomeni accidentali di rottura del campo stesso durante
l’escavo......L’ing. Vettorazzi spiega che maggiore è il campo panne più
facilmente si crea il fenomeno “vela” con maggiori possibilità che le panne si
alzino e si strappino. L’ing. Simonelli spiega che anche il campo fisso
durante l’escavo è soggetto parimenti a rottura, in particolar modo in
prossimità delle panne......La dott.ssa Colonna spiega che i tecnici ARPAL
non hanno verbalizzato tali circostanze per evitare aspetti sanzionatori
all’impresa”
La stessa Arpal che non ha
esplicitamente accusato il dragaggio ha nella sua relazione del febbraio 2015
affermato nella parte finale in modo totalmente contraddittorio: “si ritiene opportuno rivedere le modalità di
bonifica dragaggio in quanto quelle utilizzate non forniscono sufficienti
garanzie ambientali stante la compresenza di siti sensibili nell’area portuale”.
La questione posta da
Arpal se affrontata in tempo utile sarebbe stata di grande rilievo considerato
che nella scelta della tecnica di dragaggio (quella a benna) non è stata
condotta una adeguata istruttoria tecnica che mettesse a confronto le tecniche
di dragaggio indicate da pagina 127 e seguenti del Progetto
Preliminare di Bonifica dell’ICRAM (atto amministrativo base per qualsiasi
intervento di dragaggio bonifica sul golfo spezzino).
Invece Arpal si limita
alla battuta sopra riportata senza farla seguire da conseguenze concrete
neppure in termini di valutazione preventiva di altre tecniche di dragaggio.
Insomma da parte degli
enti pubblici preposti, nell’ambito delle loro rispettive funzioni e
competenze, emerge un atteggiamento “permissivo” verso le attività di dragaggio
gestite chiaramente (come ammesso perfino dalla ordinanza del riesame dl Tribunale
di Spezia)in palese violazione delle prescrizioni. Questo atteggiamento “permissivo” è confermato dalla stessa sentenza della
Cassazione che nella parte finale afferma testualmente che il livello di
torbidità delle acque dopo il dragaggio è stato: “accertato nonostante l'ARPAL avvisasse preventivamente dei controlli
gli interessati, i quali, opportunamente evitavano il dragaggio in previsione
dei controlli…. (il Tribunale
indica le dichiarazioni di una persona informata sui fatti)”.
La Regione ha svolto una
inchiesta interna (gestita direttamente dalla struttura regionale di Arpal) sul
comportamento dei responsabili del Dipartimento spezzino dell’Agenzia,
inchiesta che si è conclusa con una “assoluzione” di questo personale. Non ho
elementi per giudicare i contenuti di questa inchiesta rilevo però due cose
oggettive:
1. l’affermazione
pesantissime della sentenza della Cassazione sopra riportata
2. Il fatto che nel caso in esame sarebbe stata necessaria una inchiesta svolta da un soggetto terzo nominato dal consiglio regionale (opposizioni comprese).
2. Il fatto che nel caso in esame sarebbe stata necessaria una inchiesta svolta da un soggetto terzo nominato dal consiglio regionale (opposizioni comprese).
Ma questa vicenda in realtà deve
essere analizzata in modo più strategico
perché conferma una criticità della efficacia e indipendenza dei controlli
ambientali nel territorio della nostra Provincia e non solo di questa che va
ben al di la della vicenda dragaggi.
Sui limiti, gli errori, la
carenza di terzietà dell’Arpal spezzina mi sono spesso scontrato, in questi anni, con i
rappresentanti di questo ente senza avere mai, non dico un appoggio, ma almeno
un intervento problematico da parte dei vari amministratori pubblici sia
spezzini che in Regione Liguria. Sia sufficiente ricordare: la vicenda della
bonifica dell’area ex IP e più recentemente quella della messa in sicurezza
della discarica Sistemi Ambientali sulle colline di Pitelli, le dichiarazioni
improvvide sui fumi della centrale Enel, la bonifica del golfo di Spezia e i relativi
dragaggi, ma anche i controlli inadeguati su singoli impianti inquinanti come
quelli di Cerri di Follo e di Saliceti a Vezzano Ligure. Per un approfondimento di tutte
queste critiche vedi QUI.
COSA DEVE FARE LA POLITICA RISPETTO AL RUOLO DELL’ARPAL
Quello
che dovrebbe fare invece la politica è interrogarsi su come sia possibile
che i controlli ambientali nel nostro territorio, ma non solo a dire la verità,
abbiano ormai un tasso di fiducia così basso da parte dei cittadini. E dopo avere
analizzato le cause di questa sfiducia proporre una profonda riforma di questo
Ente così strategico nella tutela dell’ambiente e quindi della salute dei
cittadini spezzini, resto della provincia compreso.
L’OCCASIONE PERSA DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE
Recentemente
il Consiglio Regionale della Liguria ha discusso un disegno di legge di
iniziativa della Giunta Regionale di riforma dell’Arpal (vedi QUI) attraverso la modifica della vigente
legge quadro regionale 20/2006 (vedi QUI nel testo precedente). Un
disegno che però si è limitato a riordinare solo il ruolo dell’Arpal in
rapporto al sistema della Protezione Civile. Questione assolutamente importante
ma come dire si poteva fare molto di più e sono stati respinti sistematicamente
tutti gli emendamenti[Nota 1] presenti
dai consiglieri regionali 5Stelle che cercavano di realizzare questo “di più”.
Il tutto anche alla luce della recentissima legge n. 132 del 28/6/2016: Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale.
Vediamo
come….
LA TERZIETÀ DELLE ISTRUTTORIE CHE PORTANO AI PROCESSI DECISIONALI IN
PARTICOLARE QUELLI STRATEGICI (VIA, VAS, AIA)
Terzietà
rispetto al livello politico amministrativo che decide la conclusione del
procedimento
IL RUOLO DELLA PREVENZIONE SANITARIA E AMBIENTALE NEI PROCESSI DECISIONALI
E DI CONTROLLO
L’inserimento
degli aspetti di prevenzione sanitaria nei processi decisionali fin dalla fase
della predisposizione dei dati su cui si fondano progetti e
piani/programmi.
LE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLE ARPA
Si
veda il via libera del Governo alla legge regionale Toscana n.12/2013,
con la quale sono state definite le modalità di riconoscimento di tale ruolo
per il personale di controllo dell’Agenzia. Il Consiglio dei Ministri, nella
sua riunione del 24 maggio,ha deciso di non esprimere rilievi nei confronti
della legge regionale Toscana n.12/2013 che ha aggiunto all’art.35
“Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza”
della legge 30/2009 che disciplina il funzionamento dell’Agenzia, il seguente
comma: “1 bis. Nell’organizzazione dei compiti di cui al comma 1, il
direttore generale, con atto di natura ricognitiva, individua il personale che,
nell’ambito delle attività di ispezione e vigilanza di cui all’articolo 7 ,
dalle quali consegue l’accertamento di illeciti ambientali, svolge funzioni di
ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi della normativa statale vigente.”
Con
questo provvedimento legislativo la Regione Toscana aveva inteso chiarire
taluni pareri strumentalizzati, da alcune strutture regionali, che avevano messo
in discussione la possibilità per l’Agenzia di riconoscere il ruolo di
ufficiali di polizia giudiziaria al proprio personale che svolge attività di
controllo ambientale sul territorio. La decisione del Governo ha quindi sancito
questa possibilità, dando quindi un importante contributo al rafforzamento del
ruolo dell’Agenzia nell’assicurare il rispetto delle normative ambientali
Peraltro sul punto già l'articolo 2-bis del D.L. 4
dicembre 1993, n.496 convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n.61»,
prevede che “nell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste
anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria”. Ma questa normativa era oggetto di diverse e opposte interpretazioni
(come spiega Corte Costituzionale con sentenza n. 8 del 2017)
in riferimento: “all'esistenza
di una fonte statale idonea ad
attribuire al personale ispettivo delle agenzie la qualifica in questione (si
vedano, da un lato, Consiglio di Stato -
sezione seconda consultiva, adunanza di sezione del 23 maggio
2012; dall'altro, Corte di cassazione, sezione terza penale, 3-28 novembre 2016, n. 50352, che offrono contrastanti
soluzioni sulla possibilità di fondare l'attribuzione in parola
sull'art. 21 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833,
recante «Istituzione del servizio
sanitario nazionale», sugli artt. 03, 2-bis, e 5 del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, recante «Disposizioni
urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente», convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.61, e, infine, sul decreto del
Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, recante «Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo
profilo professionale del tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro»).”
La questione è
stata definitivamente risolta a
livello di legislazione statale con la legge 132/2016 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale) che al comma 7 articolo 14 autorizza i legali rappresentanti delle
agenzie regionali per la protezione ambientale a individuare e nominare, tra il
personale ispettivo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano
con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
Sul punto è intervenuta
recentemente la Corte Costituzionale (sentenza n. 8 del 2017 vedi QUI
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-18&atto.codiceRedazionale=T-170008
) relativamente al ruolo
delle Regioni nel disciplinare le funzioni di P.G. dei funzionari delle Agenzie
Regionali per la Protezione Ambientale. La Corte ha confermato che il potere di
riconoscere tale funzioni è solo nella legge statale, ribadendo che: “ufficiali o agenti di polizia giudiziaria
possono essere solo i soggetti indicati all'art.
57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, nonché quelli ai quali le leggi e i regolamenti attribuiscono
le funzioni previste dall'art. 55 del medesimo codice, aggiungendo che le fonti
da ultimo richiamate non possono che essere statali. Ciò perché le funzioni in esame
ineriscono all'ordinamento processuale penale, che configura la polizia giudiziaria «come soggetto
ausiliario di uno dei soggetti del rapporto triadico in cui si esprime la
funzione giurisdizionale (il pubblico
ministero)» (così, in particolare, la sentenza
n.35 del 2011).”
LINEE DI RIORGANIZZAZIONE DELLE ARPA
La
riorganizzazione dell’Arpal deve dare attuazione al principio/obiettivo
della terzietà delle
istruttorie che portano ai processi decisionali in particolare quelli
strategici (VIA, VAS, AIA):
1. Svolgendo istruttorie efficaci per produrre decisioni meno
contestabili nel merito
2. Garantendo trasparenza e indipendenza nella elaborazione dei dati,
analisi che portano alle decisioni. Le
Agenzie dovranno inoltre diventare il luogo degli “Osservatori”: dovranno
essere in grado di rappresentare i luoghi della conoscenza, ma anche i punti di
incontro e confronto delle strategie settoriali, base per l'elaborazione delle
politiche settoriali, luoghi di confronto con i portatori di interesse.
3. Migliorando il sistema dei controlli pubblici rendendolo indipendente
dal livello sia istruttorio che decisionale
4. Introducendo la prevenzione sanitaria come elemento costitutivo
realizzando un reale coordinamento tra strutture Arpal e strutture prevenzione
asl.
5. realizzando una vera autonomia finanziaria programmabile sulla lunga
scadenza e non sulla base di programmi annuali decisi dal livello politico
regionale.
FONDAMENTO GIURIDICO ISTITUZIONALE DI QUANTO SOPRA INDICATO: NELLA
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE DI ULTIMA GENERAZIONE: VIA, VAS, AIA
-
superamento dell’approccio settoriale nella tutela ambientale ;
-
passare all’approccio preventivo ed integrato per tutelare l’ambiente nel suo
complesso ;
-
passare dalle autorizzazioni di settore ad un sistema di autorizzazione
distinte per categorie di attività e di sostanze emesse ;
-
introduzione di un legame tra i valori di emissione ex legge la specificità del
sito interessato in termine di prescrizioni specifiche derivanti dai dati sul
territorio oltre che dal sistema integrato dei controlli
Quindi: Arpal,
proprio per le sue caratteristiche di ente autonomo ed interno alla rete del
Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente come disciplinato dalla legge
132/2016, può costituire il soggetto tecnico scientifico a supporto
dell’integrazione e unificazione delle autorizzazioni e procedure in sede
politico amministrativa.
PROGRAMMARE I
CONTROLLI INTEGRATI E NON SOLO PUNTUALI SULLE SINGOLE FONTI DI EMISSIONE PER
FAVORIRE SCELTE STRATEGICHE SOSTENIBILI NELL’USO DEI TERRITORI
LA
SISTEMATIZZAZIONE DELLE procedure autorizzatorie con sistemi di contabilità
ambientale di area secondo le migliori indicazioni che emergono
dall’attuazione:
•
della
Convenzione di Aarhus,
•
della
direttiva sull’accesso alle informazioni ambientali,
•
del Protocollo
di Kiev sull’attività di reporting ambientale di impresa e di area e sui nuovi
registri per le emissioni inquinanti e i loro trasferimenti (PRTR)
Ciò
potrà servire per autorizzare non solo le attività e gli impianti compatibili
con la normativa di settore o con gli strumenti di pianificazione territoriale
e di programmazione anche sovraordinati, come è avvenuto con i risultati che
sappiamo, ma anche tenendo conto degli impatti cumulativi e della specificità
ambientale e sanitaria di un dato territorio.
Occorre
riprendere, adeguandoli alle diverse realtà locali, gli indirizzi della Raccomandazione
UE 2001/331/CE. Secondo questa Raccomandazione la pianificazione dei controlli
ambientali (a più livelli: nazionale, regionale e locale) dovrà svolgersi
seguendo i seguenti criteri di riferimento:
- prescrizioni della
normativa comunitaria
- registro degli impianti
controllati nell’area del piano di controllo
- valutazione stato ambiente
dell’area del Piano
- valutazione osservazioni
prescrizioni da parte degli impianti controllati
In
tal senso quindi anche per il nostro territorio i soggetti pubblici preposti
dovranno riordinare il sistema pubblico dei controlli in modo da
- distinguere i servizi
competenti alle autorizzazioni da quelli di controllo
- pianificare i controlli per
ecosistemi o sistemi ambientali integrati
- pianificare i controlli
partendo dalla registrazione degli impianti e attività presenti in un’area
accompagnati
dalla valutazione dei problemi ambientali dell’area interessata.
- introdurre la prevenzione
sanitaria sulle procedure di controllo anche tenuto conto di adeguate indagini epidemiologiche.
- avviare procedure
straordinarie di controllo per i casi limite come ad es. casi di siti di
bonifica nazionale o comunque a inquinamento diffuso o da fonti diversificate e
/o su area vasta. Non a caso la stessa Raccomandazione prevede programmi
ordinari e straordinari di controllo.
LA LEGGE NAZIONALE 132/2016: SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME DI
RIFERIMENTO PER LA RIFORMA DELL’ARPAL
Articolo 2 –Definizioni
a)
«Sistema nazionale»: l'insieme composto dall'ISPRA,istituito ai sensi
dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e dalle agenzie istituite in
attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale
rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche
ambientali (LEPTA), nel rispetto della presente legge e delle leggi
regionali e delle province autonome vigenti in materia;
Articolo 2 –Definizioni
d)
«impatti»: gli effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle
qualità ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai
programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;
Art. 3 - Funzioni del Sistema
nazionale
i)
attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per
l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri
enti previste dalla normativa vigente;
Art. 7 - Agenzie per la
protezione dell'ambiente
4.
Le agenzie possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori
rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 9 e 10,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, a condizione che non
interferiscano con il pieno raggiungimento
dei LEPTA.
5.
Le agenzie possono svolgere altresì
attività ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore
di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni
normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe
definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, a condizione che non
interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
LA NUOVA LEGGE REGIONALE DELLE EMILIA ROMAGNA: L’ARPA DIVENTA AGENZIA
PREVENZIONE E UNIFICAZIONE ISTRUTTORIE DEI PROCESSI DECISIONALI A RILEVANZA
AMBIENTALE
È
compito delle Arpa formulare i pareri tecnici in materia di compatibilità
ambientale, pareri che possono essere adottati o rigettati (in toto o in parte)
dall’autorità competente nella valutazione del procedimento alla luce anche
delle scelte politiche locali. Questo aspetto è particolarmente rilevante nei
processi di Valutazione integrata ambientale e di Valutazione ambientale
strategica (VIA e VAS) dove la scelta implica valutazioni di impianti,
piani o progetti di particolare rilevanza e impatti su porzioni di territorio e
popolazione più o meno vaste. Questi procedimenti sono stati avocati a sè dalla
Regione e l’Agenzia svolgerà solo l’attività istruttoria, come avviene tuttora,
senza adottare il provvedimento finale.
Completamente
diversa è la situazione per le autorizzazioni ambientali che riguardano l’AIA, l’AUA e
le autorizzazioni settoriali, per le quali non sussiste la necessità di una
valutazione politica, ma si rimanda all’applicazione della normativa, di linee
guida, circolari e indirizzi, con la prerogativa di uniformare i procedimenti
all’interno della regione. Altro aspetto importante è il fatto che l’attività
di controllo è orientata prevalentemente alla verifica del rispetto delle
prescrizioni riportate nell’autorizzazione; vi è pertanto una completa
sovrapposizione di identità con l’attività svolta oggigiorno, quando
l’autorizzazione corrisponde al parere ambientale rilasciato dall’Agenzia.
Per
completare questa analisi sul possibile conflitto di funzioni è opportuno
ricordare che questa sovrapposizione di ruoli è già presente nella legge di
recepimento della direttiva IED (DLgs 46/2014), che individua le Province quali
autorità competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni e le stesse
Province sono autorità preposte ai controlli, potendosi avvalere per
quest’ultima attività del ruolo delle Arpa
Riunificare
in una sola, rinnovata Agenzia le funzioni di autorizzazione e di controllo
significa razionalizzare i procedimenti istruttori, rendere più snelle le oggi
faticose conferenze dei servizi, facilitare al massimo il rilascio dei pareri
tecnici e la loro raccolta, e le successive fasi di monitoraggio e di controllo
- quanto sopra dovrebbe consentire maggiore facilità nell’ottenere l’altro
“must” della pubblica amministrazione: il rispetto dei tempi di rilascio dei
provvedimenti autorizzativi o di diniego - rendere maggiormente omogenei ed
equi, nell’ambito regionale, i provvedimenti che fino a oggi, inevitabilmente,
hanno risentito delle interpretazioni normative (vista la predetta
caratteristica della legislazione italiana) delle nove diverse Province e anche
tra i 340 Comuni emilianoromagnoli - affrontare con maggiore flessibilità
“punte” particolarmente elevate di lavoro sul piano autorizzativo, anche
implementando sinergie tra diversi territori provinciali già nell’ottica delle
future Aree vaste - dedicare alle tradizionali e nuove modalità di controllo
(oggi in piena evoluzione causa l’entrata in vigore dallo scorso 29 maggio 2015
della legge 68/2015) una nuova attenzione e una diversa organizzazione per
raggiungere livelli maggiori di efficacia
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EMENDAMENTI AL DDL RIFORMA ARPAL RESPINTI DALLA MAGGIORANZA IN REGIONE LIGURIA
EMENDAMENTO N.1: Modifiche all’articolo 15 del ddl
La lettera e) di cui al comma 1 dell’articolo 15 del ddl è sostituita dalle
seguenti lettere:
“e) svolgimento istruttorie tecniche relative alle procedure di
Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica,
Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica Ambientale, nonché ad
altre procedure e attività della Regione e di altri enti pubblici individuate
con provvedimento della Giunta Regionale”
“f) attività di supporto alle attività statali e regionali nei
procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano
necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del
danno ambientale mediante la redazione di consulenze
tecniche di
parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;”
Note all’Emendamento
Queste modifiche sono giustificate dalla nuova legge n. 132 del 28/6/2016 Istituzione
del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Secondo questa legge per Sistema nazionale si intende l’Ispra e le Arpa
(vedi lettera a) comma 1 articolo 2)
La competenza di cui alla nuova lettera e) introdotta dall’emendamento è
coerente con quanto previsto dalla lettera i) articolo 3 della legge 132 del
28/6/2016
La competenza di cui alla nuova lettera f) introdotta dall’emendamento è
coerente con la lettera d) comma 1 articolo 3 della legge 132 del 28/6/2016
EMENDAMENTO N. 2: Modifiche all’articolo 19 del ddl
Al comma 3 articolo 11 della legge regionale 20/2006 come sostituito
dall’articolo 19 del ddl si aggiungono le seguenti lettere:
l) supporto nei percorsi partecipativi previsti per le procedure di VIA,
VAS, AIA in relazione alla qualità delle informazioni trattate all’interno dei
procedimenti interessati da detti percorsi;
m) la
predisposizione di dati ambientali, sanitari ed epidemiologici, anche
attraverso la creazione di un Osservatorio e di banche dati permanenti in
coordinamento con il sistema della prevenzione delle Asl, nonché di
valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio della attività di programmazione da
parte della Giunta regionale.”
EMENDAMENTO N. 3: Nuovo articolo 19bis al ddl
Dopo l’articolo 19 del ddl si aggiunge il seguente articolo:
“ Articolo 19-bis.
1.La lettera b) comma 2 articolo 12 della legge regionale 20/2006 è
abrogata dall’entrata in vigore della presente legge”
EMENDAMENTO N. 4: Modifiche all’articolo 15 del ddl
La lettera e) di cui al comma 1 articolo 15 del ddl è sostituita dalle
seguenti
“e) le funzioni in materia di rilascio delle Autorizzazioni Integrate
Ambientali ai sensi del titolo III-bis del DLgs 152/2006, della Autorizzazione
unica ambientale ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 18/1999, sono
esercitate dalla Regione attraverso la Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale”
“f) svolgimento istruttorie tecniche
relative alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione
Ambientale Strategica”
EMENDAMENTO N. 5: Nuovo articolo 19-tris del ddl
All’allegato A della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguente
modifiche:
Il punto 1 diventa 1bis.
Il nuovo punto 1 è così costituito:
“1. Autorizzazioni:
a) Autorizzazione
integrate ambientali
b) Autorizzazione
unica ambientale “
Il punto 3 è così sostituito:
“Svolgimento istruttorie tecniche relative alle procedure di Valutazione
di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica”
EMENDAMENTO N. 6: Modifiche all’articolo 19 del ddl
Al comma 1 del nuovo articolo 11 della legge regionale 20/2006 come
sostituito dall’articolo 19 della ddl sono aggiunti alla fine i seguenti
due periodi:
“le funzioni di cui alle lettere e) ed
f) comma 2 articolo 4 sono esercitate dalla struttura tematica Autorizzazioni. Il personale dell’Agenzia che svolge funzioni di vigilanza e controllo con
qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria appartiene a una sezione
separata 0
EMENDAMENTO N. 7: nuovo articolo 30-bis al ddl
Dopo l’articolo 30 è inserito il seguente articolo:
“ Articolo 30-bis. 1. Il
trasferimento delle funzioni di cui alle lettere e) ed f) comma 2
articolo 4 così come introdotte dall’articolo 15 della presente legge entrerà
in vigore dopo apposito provvedimento della Giunta Regionale per la individuazione
del personale e delle risorse finanziarie necessarie e nel rispetto della
valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei
dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.”
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