venerdì 10 febbraio 2017

Dragaggi Spezia nuovo sequesto: cambiare il sistema dei controlli ambientali

La vicenda dei dragaggi nel porto di Spezia ha avuto nei giorni scorsi un ulteriore evoluzione con la decisione del tribunale del riesame di confermare il sequestro dell’area di dragaggio dal quale è partito l’inquinamento del nostro golfo come confermato dalla sentenza della Cassazione (vedi QUI). Come ho avuto modo di dichiarare anche in altri contesti da questa vicenda emerge, tra le varie criticità, quella del ruolo dell’Arpal come ente di controllo in materia ambientale.

IL RUOLO DELL’ARPAL NELLA VICENDA DRAGAGGI DEL PORTO DI SPEZIA
Dal Verbale del tavolo tecnico per il giorno 11.05.2015 con Comune della Spezia Ass. all’Ambiente, Capitaneria di Porto, ARPAL, ASL 5 Spezzino e Soc. Intercantieri Vittadello con Coop. San Martino (titolare delle draghe), vedi QUI emergono dichiarazioni inquietanti dei rappresentanti dell’Arpal. In particolare: “La dott.ssa Colonna precisa che vista la frequenza con cui i tecnici ARPAL hanno rilevato problemi nella gestione del campo panne se ne deduce che l’impresa lavora in condizioni di criticità.....La dott.ssa Colonna spiega che il campo fisso sarebbe più garantista ma non essendo utilizzabile in tale contesto chiede se si possa ampliare il campo panne per ridurre i fenomeni accidentali di rottura del campo stesso durante l’escavo......L’ing. Vettorazzi spiega che maggiore è il campo panne più facilmente si crea il fenomeno “vela” con maggiori possibilità che le panne si alzino e si strappino. L’ing. Simonelli spiega che anche il campo fisso durante l’escavo è soggetto parimenti a rottura, in particolar modo in prossimità delle panne......La dott.ssa Colonna spiega che i tecnici ARPAL non hanno verbalizzato tali circostanze per evitare aspetti sanzionatori all’impresa
La stessa Arpal che non ha esplicitamente accusato il dragaggio ha nella sua relazione del febbraio 2015 affermato nella parte finale in modo totalmente contraddittorio: “si ritiene opportuno rivedere le modalità di bonifica dragaggio in quanto quelle utilizzate non forniscono sufficienti garanzie ambientali stante la compresenza di siti sensibili nell’area portuale”.
La questione posta da Arpal se affrontata in tempo utile sarebbe stata di grande rilievo considerato che nella scelta della tecnica di dragaggio (quella a benna) non è stata condotta una adeguata istruttoria tecnica che mettesse a confronto le tecniche di dragaggio indicate da pagina  127  e seguenti del Progetto Preliminare di Bonifica dell’ICRAM (atto amministrativo base per qualsiasi intervento di dragaggio bonifica sul golfo spezzino).  
Invece Arpal si limita alla battuta sopra riportata senza farla seguire da conseguenze concrete neppure in termini di valutazione preventiva di altre tecniche di dragaggio.

Insomma da parte degli enti pubblici preposti, nell’ambito delle loro rispettive funzioni e competenze, emerge un atteggiamento “permissivo” verso le attività di dragaggio gestite chiaramente (come ammesso perfino dalla ordinanza del riesame dl Tribunale di Spezia)in palese violazione delle prescrizioni. Questo atteggiamento “permissivo” è confermato dalla stessa sentenza della Cassazione che nella parte finale afferma testualmente che il livello di torbidità delle acque dopo il dragaggio è stato: “accertato nonostante l'ARPAL avvisasse preventivamente dei controlli gli interessati, i quali, opportunamente evitavano il dragaggio in previsione dei controlli…. (il Tribunale indica le dichiarazioni di una persona informata sui fatti)”.

La Regione ha svolto una inchiesta interna (gestita direttamente dalla struttura regionale di Arpal) sul comportamento dei responsabili del Dipartimento spezzino dell’Agenzia, inchiesta che si è conclusa con una “assoluzione” di questo personale. Non ho elementi per giudicare i contenuti di questa inchiesta rilevo però due cose oggettive:
1. l’affermazione pesantissime della sentenza della Cassazione sopra riportata
2. Il fatto che nel caso in esame sarebbe stata necessaria una inchiesta svolta da un soggetto terzo nominato dal consiglio regionale (opposizioni comprese).
           
Ma questa vicenda in realtà deve essere analizzata  in modo più strategico perché conferma una criticità della efficacia e indipendenza dei controlli ambientali nel territorio della nostra Provincia e non solo di questa che va ben al di la della vicenda dragaggi.  


Sui limiti, gli errori, la carenza di terzietà dell’Arpal spezzina mi sono spesso scontrato, in questi anni, con i rappresentanti di questo ente senza avere mai, non dico un appoggio, ma almeno un intervento problematico da parte dei vari amministratori pubblici sia spezzini che in Regione Liguria. Sia sufficiente ricordare: la vicenda della bonifica dell’area ex IP e più recentemente quella della messa in sicurezza della discarica Sistemi Ambientali sulle colline di Pitelli, le dichiarazioni improvvide sui fumi della centrale Enel, la bonifica del golfo di Spezia e i relativi dragaggi, ma anche i controlli inadeguati su singoli impianti inquinanti come quelli di Cerri di Follo e di Saliceti a Vezzano Ligure. Per un approfondimento di tutte queste critiche vedi QUI.




COSA DEVE FARE LA POLITICA RISPETTO AL RUOLO DELL’ARPAL
Quello che dovrebbe fare invece la politica è interrogarsi su come  sia possibile che i controlli ambientali nel nostro territorio, ma non solo a dire la verità, abbiano ormai un tasso di fiducia così basso da parte dei cittadini. E dopo avere analizzato le cause di questa sfiducia proporre una profonda riforma di questo Ente  così strategico nella tutela dell’ambiente e quindi della salute dei cittadini spezzini, resto della provincia compreso.


L’OCCASIONE PERSA DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE
Recentemente il Consiglio Regionale della Liguria ha discusso un disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale di riforma dell’Arpal (vedi QUI) attraverso la modifica della vigente legge quadro regionale 20/2006 (vedi QUI nel testo precedente). Un disegno che però si è limitato a riordinare solo il ruolo dell’Arpal in rapporto al sistema della Protezione Civile. Questione assolutamente importante ma come dire si poteva fare molto di più e sono stati respinti sistematicamente tutti gli emendamenti[Nota 1] presenti dai consiglieri regionali 5Stelle che cercavano di realizzare questo “di più”. Il tutto anche alla luce della recentissima legge n. 132 del 28/6/2016: Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Vediamo come….



LA TERZIETÀ DELLE ISTRUTTORIE CHE PORTANO AI PROCESSI DECISIONALI IN PARTICOLARE QUELLI STRATEGICI (VIA, VAS, AIA)
Terzietà rispetto al livello politico amministrativo che decide la conclusione del procedimento


IL RUOLO DELLA PREVENZIONE SANITARIA E AMBIENTALE NEI PROCESSI DECISIONALI E DI CONTROLLO
L’inserimento degli aspetti di prevenzione sanitaria nei processi decisionali fin dalla fase della predisposizione dei dati su cui si fondano progetti e piani/programmi. 


LE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA  DELLE ARPA
Si veda il via libera  del Governo alla legge regionale Toscana n.12/2013, con la quale sono state definite le modalità di riconoscimento di tale ruolo per il personale di controllo dell’Agenzia. Il Consiglio dei Ministri, nella sua riunione del 24 maggio,ha deciso di non esprimere rilievi nei confronti della legge regionale Toscana n.12/2013 che ha aggiunto all’art.35 “Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza” della legge 30/2009 che disciplina il funzionamento dell’Agenzia, il seguente comma: “1 bis. Nell’organizzazione dei compiti di cui al comma 1, il direttore generale, con atto di natura ricognitiva, individua il personale che, nell’ambito delle attività di ispezione e vigilanza di cui all’articolo 7 , dalle quali consegue l’accertamento di illeciti ambientali, svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi della normativa statale vigente.
Con questo provvedimento legislativo la Regione Toscana aveva inteso chiarire taluni pareri strumentalizzati, da alcune strutture regionali, che avevano messo in discussione la possibilità per l’Agenzia di riconoscere il ruolo di ufficiali di polizia giudiziaria al proprio personale che svolge attività di controllo ambientale sul territorio. La decisione del Governo ha quindi sancito questa possibilità, dando quindi un importante contributo al rafforzamento del ruolo dell’Agenzia nell’assicurare il rispetto delle normative ambientali
Peraltro sul punto già l'articolo 2-bis del D.L. 4 dicembre 1993, n.496 convertito  con  modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n.61», prevede che “nell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria”. Ma questa normativa era oggetto di diverse e opposte interpretazioni (come spiega Corte Costituzionale con sentenza n. 8 del 2017) in riferimento:  “all'esistenza di una fonte statale  idonea ad attribuire al personale ispettivo delle agenzie la qualifica in questione (si vedano, da un lato, Consiglio di  Stato - sezione seconda consultiva, adunanza di sezione del 23  maggio  2012; dall'altro, Corte di cassazione, sezione terza penale, 3-28  novembre 2016, n. 50352, che offrono contrastanti soluzioni sulla possibilità di fondare l'attribuzione in  parola  sull'art.  21  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione  del  servizio  sanitario nazionale», sugli artt. 03, 2-bis, e 5 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante «Disposizioni  urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.61, e, infine, sul decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, recante «Regolamento concernente  la individuazione della figura e relativo profilo professionale  del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di  lavoro»).”

La questione è stata definitivamente risolta a livello di legislazione statale con la legge 132/2016 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) che al comma 7 articolo 14  autorizza i legali rappresentanti delle agenzie regionali per la protezione ambientale a individuare e nominare, tra il personale ispettivo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Sul punto è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale (sentenza n. 8 del 2017 vedi QUI
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-18&atto.codiceRedazionale=T-170008
) relativamente al ruolo delle Regioni nel disciplinare le funzioni di P.G. dei funzionari delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale. La Corte ha confermato che il potere di riconoscere tale funzioni è solo nella legge statale, ribadendo che: “ufficiali o agenti di polizia giudiziaria possono essere solo i soggetti  indicati all'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, nonché quelli ai  quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 del medesimo codice, aggiungendo che le fonti da ultimo richiamate non possono che essere statali. Ciò perché le funzioni in esame ineriscono all'ordinamento processuale penale, che configura  la polizia giudiziaria «come soggetto ausiliario di uno dei soggetti del rapporto triadico in cui si esprime la funzione  giurisdizionale (il pubblico ministero)» (così, in particolare, la sentenza  n.35 del 2011).”



LINEE DI RIORGANIZZAZIONE DELLE ARPA
La riorganizzazione dell’Arpal deve dare attuazione al principio/obiettivo della terzietà delle istruttorie che portano ai processi decisionali in particolare quelli strategici (VIA, VAS, AIA):
1. Svolgendo istruttorie efficaci per produrre decisioni meno contestabili nel merito
2. Garantendo trasparenza e indipendenza nella elaborazione dei dati, analisi che portano alle decisioni. Le Agenzie dovranno inoltre diventare il luogo degli “Osservatori”: dovranno essere in grado di rappresentare i luoghi della conoscenza, ma anche i punti di incontro e confronto delle strategie settoriali, base per l'elaborazione delle politiche settoriali, luoghi di confronto con i portatori di interesse.
3. Migliorando il sistema dei controlli pubblici rendendolo indipendente dal livello sia istruttorio che decisionale
4. Introducendo la prevenzione sanitaria come elemento costitutivo realizzando un reale coordinamento tra strutture Arpal e strutture prevenzione asl.
5. realizzando una vera autonomia finanziaria programmabile sulla lunga scadenza e non sulla base di programmi annuali decisi dal livello politico regionale.  



FONDAMENTO GIURIDICO ISTITUZIONALE DI QUANTO SOPRA INDICATO: NELLA EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE DI ULTIMA GENERAZIONE: VIA, VAS, AIA
-  superamento dell’approccio settoriale nella tutela ambientale ;
-  passare all’approccio preventivo ed integrato per tutelare l’ambiente nel suo complesso ;
-  passare dalle autorizzazioni di settore ad un sistema di autorizzazione distinte per categorie di  attività e di sostanze emesse ;
-  introduzione di un legame tra i valori di emissione ex legge la specificità del sito interessato in termine di prescrizioni specifiche derivanti dai dati sul territorio oltre che dal sistema integrato dei controlli

Quindi:  Arpal, proprio per le sue caratteristiche di ente autonomo ed interno alla rete del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente come disciplinato dalla legge 132/2016,  può costituire il soggetto tecnico scientifico a supporto dell’integrazione e unificazione delle autorizzazioni e procedure in sede politico amministrativa.



PROGRAMMARE I CONTROLLI INTEGRATI E NON SOLO PUNTUALI SULLE SINGOLE FONTI DI EMISSIONE PER FAVORIRE SCELTE STRATEGICHE SOSTENIBILI NELL’USO DEI TERRITORI

LA SISTEMATIZZAZIONE DELLE procedure autorizzatorie con sistemi di contabilità ambientale di area secondo le migliori indicazioni che emergono dall’attuazione:
della Convenzione di Aarhus,
della direttiva sull’accesso alle informazioni ambientali,
del Protocollo di Kiev sull’attività di reporting ambientale di impresa e di area e sui nuovi registri per le emissioni inquinanti e i loro trasferimenti (PRTR)
Ciò potrà servire per autorizzare non solo le attività e gli impianti compatibili con la normativa di settore o con gli strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione anche sovraordinati, come è avvenuto con i risultati che sappiamo, ma anche tenendo conto degli impatti cumulativi e della specificità ambientale e sanitaria di un dato territorio.

Occorre riprendere, adeguandoli alle diverse realtà locali, gli indirizzi della Raccomandazione UE 2001/331/CE. Secondo questa Raccomandazione la pianificazione dei controlli ambientali (a più livelli: nazionale, regionale e locale) dovrà svolgersi seguendo i seguenti criteri di riferimento:
- prescrizioni della normativa comunitaria
- registro degli impianti controllati nell’area del piano di controllo
- valutazione stato ambiente dell’area del Piano
- valutazione osservazioni prescrizioni da parte degli impianti controllati
In tal senso quindi anche per il nostro territorio i soggetti pubblici preposti dovranno riordinare il sistema pubblico dei controlli in modo da
- distinguere i servizi competenti alle autorizzazioni da quelli di controllo
- pianificare i controlli per ecosistemi o sistemi ambientali integrati
- pianificare i controlli partendo dalla registrazione degli impianti e attività presenti in un’area
accompagnati dalla valutazione dei problemi ambientali dell’area interessata.
- introdurre la prevenzione sanitaria sulle procedure di controllo anche tenuto conto di adeguate indagini epidemiologiche.
- avviare procedure straordinarie di controllo per i casi limite come ad es. casi di siti di bonifica nazionale o comunque a inquinamento diffuso o da fonti diversificate e /o su area vasta. Non a caso la stessa Raccomandazione prevede programmi ordinari e straordinari di controllo.



LA LEGGE NAZIONALE 132/2016:  SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO PER LA RIFORMA DELL’ARPAL

Articolo 2 –Definizioni
a) «Sistema nazionale»: l'insieme composto dall'ISPRA,istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che attua i livelli essenziali  delle  prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della  presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;

Articolo 2 –Definizioni
d) «impatti»: gli effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualità ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;

Art. 3 - Funzioni del Sistema nazionale
i) attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e  per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze  di  altri enti previste dalla normativa vigente;

Art. 7 - Agenzie per la protezione dell'ambiente
4. Le agenzie possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli  9  e 10, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a  legislazione vigente,  a  condizione  che  non   interferiscano   con   il   pieno raggiungimento dei LEPTA.
5.  Le  agenzie  possono  svolgere  altresì  attività   ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni  normative  ovvero  di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  a condizione che non interferiscano con  il  pieno  raggiungimento  dei LEPTA.



LA NUOVA LEGGE REGIONALE DELLE EMILIA ROMAGNA: L’ARPA DIVENTA AGENZIA PREVENZIONE E UNIFICAZIONE ISTRUTTORIE DEI PROCESSI DECISIONALI A RILEVANZA AMBIENTALE
È compito delle Arpa formulare i pareri tecnici in materia di compatibilità ambientale, pareri che possono essere adottati o rigettati (in toto o in parte) dall’autorità competente nella valutazione del procedimento alla luce anche delle scelte politiche locali. Questo aspetto è particolarmente rilevante nei processi di Valutazione integrata ambientale e di Valutazione ambientale strategica (VIA e VAS) dove la scelta implica valutazioni di impianti, piani o progetti di particolare rilevanza e impatti su porzioni di territorio e popolazione più o meno vaste. Questi procedimenti sono stati avocati a sè dalla Regione e l’Agenzia svolgerà solo l’attività istruttoria, come avviene tuttora, senza adottare il provvedimento finale.

Completamente diversa è la situazione per le autorizzazioni ambientali che riguardano l’AIA, l’AUA e le autorizzazioni settoriali, per le quali non sussiste la necessità di una valutazione politica, ma si rimanda all’applicazione della normativa, di linee guida, circolari e indirizzi, con la prerogativa di uniformare i procedimenti all’interno della regione. Altro aspetto importante è il fatto che l’attività di controllo è orientata prevalentemente alla verifica del rispetto delle prescrizioni riportate nell’autorizzazione; vi è pertanto una completa sovrapposizione di identità con l’attività svolta oggigiorno, quando l’autorizzazione corrisponde al parere ambientale rilasciato dall’Agenzia.
Per completare questa analisi sul possibile conflitto di funzioni è opportuno ricordare che questa sovrapposizione di ruoli è già presente nella legge di recepimento della direttiva IED (DLgs 46/2014), che individua le Province quali autorità competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni e le stesse Province sono autorità preposte ai controlli, potendosi avvalere per quest’ultima attività del ruolo delle Arpa

Riunificare in una sola, rinnovata Agenzia le funzioni di autorizzazione e di controllo significa razionalizzare i procedimenti istruttori, rendere più snelle le oggi faticose conferenze dei servizi, facilitare al massimo il rilascio dei pareri tecnici e la loro raccolta, e le successive fasi di monitoraggio e di controllo - quanto sopra dovrebbe consentire maggiore facilità nell’ottenere l’altro “must” della pubblica amministrazione: il rispetto dei tempi di rilascio dei provvedimenti autorizzativi o di diniego - rendere maggiormente omogenei ed equi, nell’ambito regionale, i provvedimenti che fino a oggi, inevitabilmente, hanno risentito delle interpretazioni normative (vista la predetta caratteristica della legislazione italiana) delle nove diverse Province e anche tra i 340 Comuni emilianoromagnoli - affrontare con maggiore flessibilità “punte” particolarmente elevate di lavoro sul piano autorizzativo, anche implementando sinergie tra diversi territori provinciali già nell’ottica delle future Aree vaste - dedicare alle tradizionali e nuove modalità di controllo (oggi in piena evoluzione causa l’entrata in vigore dallo scorso 29 maggio 2015 della legge 68/2015) una nuova attenzione e una diversa organizzazione per raggiungere livelli maggiori di efficacia


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EMENDAMENTI AL DDL RIFORMA ARPAL RESPINTI DALLA MAGGIORANZA IN REGIONE LIGURIA

EMENDAMENTO N.1:  Modifiche all’articolo 15 del ddl
La lettera e) di cui al comma 1 dell’articolo 15 del ddl è sostituita dalle seguenti lettere:
e) svolgimento istruttorie tecniche relative alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica Ambientale, nonché ad altre procedure e attività della Regione e di altri enti pubblici individuate con provvedimento della Giunta Regionale”
“f) attività di supporto alle attività statali e  regionali  nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove  siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione  del danno ambientale mediante la  redazione  di  consulenze  tecniche  di
parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;”

Note  all’Emendamento
Queste modifiche sono giustificate dalla nuova legge n. 132 del 28/6/2016 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Secondo questa legge per Sistema nazionale si intende l’Ispra e le Arpa (vedi lettera a) comma 1 articolo 2)
La competenza di cui alla nuova lettera e) introdotta dall’emendamento è coerente con quanto previsto dalla lettera i) articolo 3 della legge 132 del 28/6/2016
La competenza di cui alla nuova lettera f) introdotta dall’emendamento è coerente con la lettera d) comma 1 articolo 3 della legge 132 del 28/6/2016


EMENDAMENTO N. 2:  Modifiche all’articolo 19 del ddl
Al comma 3 articolo 11 della legge regionale 20/2006 come sostituito dall’articolo 19 del ddl si aggiungono le seguenti lettere:
l) supporto nei percorsi partecipativi previsti per le procedure di VIA, VAS, AIA in relazione alla qualità delle informazioni trattate all’interno dei procedimenti interessati da detti percorsi;
m) la predisposizione di dati ambientali, sanitari ed epidemiologici, anche attraverso la creazione di un Osservatorio e di banche dati permanenti in coordinamento con il sistema della prevenzione delle Asl,  nonché di valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio della attività di programmazione da parte della Giunta regionale.”


EMENDAMENTO N. 3: Nuovo articolo 19bis al ddl
Dopo l’articolo 19 del ddl si aggiunge il seguente articolo:
“ Articolo 19-bis.
1.La lettera b) comma 2 articolo 12 della legge regionale 20/2006 è abrogata dall’entrata in vigore della presente legge


EMENDAMENTO N. 4: Modifiche all’articolo 15 del ddl
La lettera e) di cui al comma 1 articolo 15 del ddl è sostituita dalle seguenti
e) le funzioni in materia di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi del titolo III-bis del DLgs 152/2006, della Autorizzazione unica ambientale ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 18/1999, sono esercitate dalla Regione attraverso la Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
“f) svolgimento istruttorie tecniche relative alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica”

EMENDAMENTO N. 5: Nuovo articolo 19-tris del ddl
All’allegato A della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguente modifiche:

Il punto 1 diventa 1bis.

Il nuovo punto 1 è così costituito:
1. Autorizzazioni:
a)        Autorizzazione integrate ambientali
b)        Autorizzazione unica ambientale 

Il punto 3 è così sostituito:
Svolgimento istruttorie tecniche relative alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica”


EMENDAMENTO N. 6: Modifiche all’articolo 19 del ddl
Al comma 1 del nuovo articolo 11 della legge regionale 20/2006 come sostituito dall’articolo 19 della ddl  sono aggiunti alla fine i seguenti due periodi:
“le funzioni di cui alle lettere e) ed f) comma 2 articolo 4 sono esercitate dalla struttura tematica Autorizzazioni. Il personale dell’Agenzia che svolge funzioni di vigilanza e controllo con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria appartiene a una sezione separata 0


EMENDAMENTO N. 7: nuovo articolo 30-bis  al ddl
Dopo l’articolo 30 è inserito il seguente articolo:
 Articolo 30-bis.  1. Il trasferimento delle funzioni di cui alle lettere e)  ed f) comma 2 articolo 4 così come introdotte dall’articolo 15 della presente legge entrerà in vigore dopo apposito provvedimento della Giunta Regionale per la individuazione del personale e delle risorse finanziarie necessarie e nel rispetto della valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.”






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