L’articolo 14 della legge n° 50 del 20 aprile 2026 al
comma 3 (QUI)
ha escluso dalla applicazione della normativa sulle industrie insalubri di
prima classe le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata
ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative
alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Siamo di fronte ad un provvedimento ambiguo perché da un lato potrebbe presentarsi, ad una analisi meramente letterale, come una semplificazione. Infatti, il parametro salute pubblica è comunque valutato dentro le procedure di AIA per cui si potrebbe ritenere ridondante imporre ulteriori passaggi burocratici alle imprese. Peccato che invece anche questo aspetto, come vedremo, viene aggirato dalla nuova norma.
Soprattutto l’obiettivo di questa nuova norma non è quello che appare a
prima vista. Si tratta di un “regalo” a favore delle imprese in danno della
salute pubblica e dei Comuni.
Vediamo perché ma intanto cosa dicono i due articoli 216
e 217 del testo unico leggi sanitarie (QUI)
che disciplinano il potere dei Comuni in materia di industrie insalubri?
LE NORME SULLE INDUSTRIE INSALUBRI
L’articolo 216 del testo unico leggi sanitarie del 1934 prevede che le industrie che, secondo l’elenco ministeriale (attualmente
ex Decreto 5/9/1994) sono considerate di prima classe: “debbono essere
isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni”.
Se si legge l’allegato parte sezione C al Decreto
5/9/1994, che elenca le attività insalubri di prima classe, si capisce che si tratta delle industrie e impianti più inquinanti.
Ma l’articolo 216 afferma ulteriormente che: “Una
industria o manifattura, la quale sia inserita nella prima classe, può essere
permessa nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per
l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca
nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o
manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima
darne avviso per iscritto al Sindaco il quale, quando lo ritenga necessario
nell’interesse della salute pubblica, può vietarne la attivazione o
subordinarla a determinate cautele”
il Sindaco ha un potere specifico autonomo di regolamentazione
della collocazione delle industrie insalubri di prima classe nel territorio di competenza.
Un potere che è distinto da quelli delle
autorità che rilasciano le AIA e le AUA come vedremo successivamente nel post.
L’articolo 217 del testo unico leggi sanitarie del 1934 recita:
“Quando
vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi
provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno
per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per
prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione
ed efficienza. Nel caso di inadempimento il Sindaco può provvedere di ufficio
nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.”
La ratio dei due articoli è chiara e si può così riassumere:
1.il Sindaco ha un potere specifico autonomo di regolamentazione
della collocazione delle industrie insalubri di prima classe nel territorio di competenza.
Un potere che è distinto da quelli delle
autorità che rilasciano le AIA e le AUA come vedremo successivamente nel post. Questo
è un potere preventivo.
2. se l’impianto insalubre di prima classe produce fastidi o danni
alla salute pubblica il Sindaco ha un potere specifico di regolamentazione per
mitigare tali effetti fino ad arrivare alla chiusura dello stesso. Potere
sanzionatorio.
Le due norme si integrano..
Perché l’articolo 216 (potere
preventivo) permette al Comune di regolamentare la localizzazione delle
industrie insalubri. L’articolo 217 (potere sanzionatorio) permette nel caso
che l’industria sia già collocata sul territorio comunale ma produca danni alla
salute pubblica possa essere soggetta a prescrizioni fino alla chiusura con
provvedimento del Sindaco. Si tratta di un sistema normativo perfetto confermato
da ampia giurisprudenza amministrativa che ha avuto modo di affermare:
1. Ampia discrezionalità del Consiglio Comunale nel
valutare il tipo di abitato da cui tenere lontane le industrie insalubri.
2. La legittimità di norme anche di tipo urbanistico che
pongono precise condizioni alla localizzazione di industrie insalubri di prima
classe
3. I poteri del Sindaco in materia di industrie insalubri
a prescindere dalle norme urbanistiche che definiscono le destinazioni
funzionali delle aree comunali
4. L’ampia discrezionalità del Consiglio Comunale nel non
approvare varianti che possano comportare la localizzazione di industrie
insalubri di prima classe
Quanto sopra ulteriormente confermato a suo tempo dallo
stesso Ministero della Sanità.
Afferma
la Circolare del 19 marzo 1982, n. 19, prot. n. 403/8.2/459,
Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica
Div. III, pag. 2 u.c: “…la classificazione delle lavorazioni insalubri non
può e non deve rimanere fine a se stessa esaurendosi in un mero automatismo
burocratico” ma occorre: “… un esame specifico e puntuale (il
quale) non può essere realisticamente effettuato - in dettaglio - che
dall’autorità locale”. Il Ministero prosegue affermando: “E’ evidente
che qualora da tale esame risulti che le cause d’insalubrità potenziale,
che hanno determinato l’inclusione dell’attività nella Prima classe dell’elenco, sono
state eliminate o quantomeno ridotte in termini accettabili si applica il
caso previsto dal 5° comma dell’art. 216 T.U.LL.SS.”.
Ancora più recentemente questi poteri del Sindaco sono
stati riconosciuti perfino dal Ministero dell’Ambiente dello stesso Governo che
ora ha introdotto la esclusione sopra richiamata.
Infatti nella sua risposta ad un interpello ambientale di
una Regione il Ministero dell’Ambiente (lo scorso 30 ottobre 2025) dimostra (QUI)
che i poteri del Sindaco in materia di tutela salute pubblica contro le
emissioni anomale da impianti soggette ad AIA possono addirittura imporre
limiti più restrittivi di quelli di legge.
LE CONSEGUENZE DELLA ESCLUSIONE DALLA NORMATIVA SULLE INDUSTRIE
INSALUBRI DEGLI IMPIANTI ASSOGGETTATI AD AUA
L’autorizzazione unica ambientale (disciplinata dal DPR
n° 59 del 2013 (QUI)
come risulta dall’articolo 3 di detto DPR assorbe varie tipologie di
autorizzazioni ambientali ma non quelle sanitarie relative alle industrie
insalubri ai sensi degli articoli 216 e 217 del testo unico del 1934.
Non solo ma come risulta chiaramente dall’articolo del DPR
il parametro salute pubblica non rientra nella istruttoria che porta alla
autorizzazione finale. È vero che si prevede la convocazione della Conferenza
dei servizi dove il Sindaco potrebbe intervenire per esprimere il proprio
parere sanitario ai sensi delle norme sulle industrie insalubri ma con la nuova
norma di esclusione ora non può più farlo.
Consideriamo che l’AUA si applica ad impianti potenzialmente
pericolosi per la salute pubblica a prescindere dalle autorizzazioni ambientali
relative ai limiti di legge degli inquinanti. Si pensi per fare un esempio agli
impianti di conglomerati bituminosi, e molti impianti di gestione rifiuti non
assoggettati ad AIA, le carrozzerie, allevamenti etc. etc.
LE CONSEGUENZE DELLA ESCLUSIONE DALLA NORMATIVA SULLE
INDUSTRIE INSALUBRI DEGLI IMPIANTI ASSOGGETTATI AD AIA
Come è noto il comma 6 articolo 29-quater del DLgs 152/2006
prevede che il Sindaco nella conferenza dei servizi propedeutica al rilascio
dell’AIA esprima un parere sanitario ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265.
Ovvio che la nuova norma questo potere venga di fatto
annullato, soprattutto non potendo più regolamentare la localizzazione delle
industrie insalubri soggette ad AIA sul territorio del Comune, le prescrizioni
di questi regolamenti non potranno più essere usati all’interno della procedura
di autorizzazione.
INFINE, QUESTA NUOVA NORMA GIUSTIFICA LE INERZIE Già DIFFUSE
DEI SETTORI IGIENE PUBBLICA DELLE ASL
La giurisprudenza ha chiarito che i poteri del Sindaco in
materia di industrie insalubri di prima classe devono essere ausiliati dal
settore Igiene Ambientale delle ASL. La titolarità della funzione resta in mano
al Sindaco ma è chiaro che il supporto scientifico e tecnico delle ASL sia
fondamentale anche se nel caso queste non siano in grado di supportare il
Sindaco quest’ultimo possa avvalersi di altre competenze ma anche questa possibilità
ora verrà bypassata dalla esclusione dalle industrie insalubri tutte le
attività e impianti soggetti ad AIA e AUA.
Tutto questo renderà felici molti funzionari della Igiene Ambientale dell’ASL che già ora nelle procedure di AIA e AUA scaricano sulle Arpa ogni valutazione ambientale e sanitarie. Questo in modo palesemente illegittimo se non addirittura incostituzionale.
Sia sufficiente leggere la sentenza n°172 del 2018 della
Corte Costituzionale che, dichiarando illegittima una norma regionale che aveva
qualificato la Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) quale ente
del settore sanitario ha affermato: <<le funzioni spettanti all'ARPA sono
solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie>>. Inoltre, la
legge istitutiva delle Arpa afferma la distinzione tra compiti delle Arpa da
quelli dell'igiene e salute pubblica (comma 2 articolo 01 legge 61/1994).
Ora, all'ASL, non dovranno più cercare scuse perché i Sindaci non
potranno più chiedere i pareri visto che questo potere gli è stato tolto.
E pensare che il legame tra difesa della salute e
rispetto dei limiti degli inquinanti è stato oggetto della istituzione del
nuovo Sistema prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (QUI)
che avrebbe proprio finalmente messo al centro delle procedure di
autorizzazione ambientali (AIA e AUA comprese) il parametro salute pubblica
distinto da quello dei limiti di legge degli inquinanti.
Ora capite il vero significato di questa nuova norma?
Non stupirebbe affatto fosse opera del settore agrozootecnico, oggi dominante nell'indirizzare politiche a sfavore della salubrità collettiva.
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