martedì 29 luglio 2025

Programma Nazionale di esplorazione delle risorse minerarie: descrizione e analisi critica.

Il programma da attuazione all’articolo 10 del Decreto-legge 84/2024 (QUI). Detto Decreto-legge convertito nella legge 115/2024 ha recepito in Italia il Regolamento UE 2024/1252 (QUI). Il Regolamento UE prevede che gli stati membri approvino Programmi nazionale entro il 25 maggio 2025.

Con una Delibera (QUI) del 12 giugno, il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) ha dato il via libera al Programma Nazionale di Esplorazione Mineraria (QUI), di seguito PNEM.

 

Il PNEM mira, pertanto, a identificare le aree più promettenti dal punto di vista minerario, focalizzando l’interesse sulle Materie Prime Critiche/Strategiche definite dalla UE, in molti casi mai o poco ricercate in Italia, ma anche su altri materiali di specifico interesse per l’industria nazionale.

Si veda inoltre la recente normativa (QUI) di recupero delle materie prime critiche dai rifiuti elettronici.

Di seguito una sintesi critica divulgativa del PNEM e successivamente una descrizione puntuale delle principali parti dello stesso con particolare riferimento alle aree liguri interessate dalla esplorazione.

lunedì 28 luglio 2025

La sentenza sull’eolico Monte Giogo Villore è contro il diritto ambientale non per le rinnovabili

La recente sentenza del Consiglio di Stato n° 5889 del 7 luglio c.a. (QUI) che ha bocciato l’appello della associazione Italia Nostra e del CAI contro il progetto impianto eolico denominato “Monte Giogo di Villore” è stata salutata da un certo associazionismo ambientalista (in primis Legambiente) come un successo dell’ambiente e della transizione ecologica. Niente di più sbagliato. Come dimostrerò nel seguito del post questa sentenza con la scusa della transizione ecologica e del “favor legis” per le fonti rinnovabili afferma principi in chiaro contrasto con la recente riforma della Costituzione ma soprattutto una logica derogatoria delle norme ambientali.

La ratio della sentenza, al di la del caso specifico afferma una visione nel modo di condurre le procedura autorizzatorie e valutative ambientali che sta trasformando la VIA (per tutti i progetti della transizione ecologica quindi non solo per le rinnovabili) in una sorta di procedure finalizzata comunque ad approvare progetti che devono essere realizzati a prescindere dagli impatti, dalle specificità dei siti, dalle procedure a rilevanza ambientale più rigorose anche in deroga alla recente introduzione dell’ambiente nella nostra Costituzione.

A questo occorre aggiungere che questa sentenza in modo indecente condanna al pagamento di ingenti spese legali le due associazioni appellanti. Le associazioni che difendono questa sentenza sul punto dimenticano che questa logica di condannare alle spese associazioni e comitati viola la normativa europea nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia (QUI) e soprattutto il diritto dei cittadini di difendere i loro territori.

Purtroppo questa logica ormai pervade pienamente le associazioni come Legambiente come ho già spiegato QUI e QUI. Una logica che non capisce o fa finta di non capire che derogare ai principi costituzionali in materia ambientale e alle norme ambientali è sempre inaccettabile a prescindere dalla tipologia di impianti. Non si difende l’ambiente contro le leggi ambientali su paesaggio, biodiversità, Valutazioni di Impatto Ambientale, pianificazione della localizzazione degli impianti.

Nel post che segue metterò a confronto le parti più generali della sentenza del Consiglio di Stato del caso sopra ricordato, vale a dire le parti che possono riguardare anche altre situazioni di contrasto a progetti a rilevante impatto ambientale sui territori e non solo per le rinnovabili!

In particolare, nella tabella che segue nella parte sinistra riporto ampi stralci della sentenza e nella parte destra il commento mio e degli appellanti.

mercoledì 9 luglio 2025

Uso militare della diga di Genova e deroghe alla VIA: un promemoria per il viceministro Rixi

 

La proposta di dual use (civile e militare) riferita alla diga prevista per il porto di Genova, secondo le dichiarazioni (oggi sul Secolo XIX) dello stesso Viceministro alle infrastrutture, è collegata a una nuova normativa in approvazione finalizzata ad aggirare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per opere definite strategiche e quindi militari (parole del viceministro), con la possibilità di escludere il ruolo del Ministero dell'Ambiente.

Alla luce di queste affermazioni voglio ricordare a questo signore tre cosette piuttosto importanti.

martedì 1 luglio 2025

Il neocommissario del porto spezzino dimentica che il porto è ospite di un golfo

Il nuovo Commissario della Autorità di Sistema Portuale Spezia/Carrara in una intervista oggi sul Secolo XIX inizia il suo mandato in continuità con la "cultura" dei Presidenti precedenti, affermando:

1. "l’Autorità di sistema Portuale deve diventare un facilitatore delle opere portuali"

2. "semplificare e accelerare i dragaggi"

3. "la sostenibilità del porto si lega alla zona logistica semplificata".

Davvero il ruolo di una Autorità di sistema portuale deve essere esercitato secondo le suddette priorità? Io non credo proprio sia per ragioni di fatto ma anche di diritto ma soprattutto per una ragione che questo signore dimentica (volutamente o meno): il porto è ospite dell’ecosistema golfo non il contrario!

Ma vediamo meglio la inconsistenza giuridica e sostanziale delle affermazioni del neocommissario sopra riportate…