Negli ultimi tempi nella
Regione Liguria sono state avviate molte Inchieste Pubbliche in relazione a
procedimenti di Valutazione (VIA - VAS) e autorizzazione di interventi ed
impianti potenzialmente inquinanti.
M riferisco:
1.
alla Inchiesta Pubblica sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano
Spiagge di Marinella (già conclusa ma oggetto di un ricorso dl Comune di
Sarzana)
2.
alle Inchieste Pubbliche in corso sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
sul progetto di discarica di Saturnia
(La Spezia), sul progetto di piattaforma
container di Vado (Savona), sul progetto di biodigestore di Isola dl Cantone (Genova), tutt’ora in corso.
L’Inchiesta Pubblica è
prevista dalle leggi regionali liguri in
materia di VIA e VAS ma non è regolamentata minimamente nel suo svolgimento
effettivo. Tutto questo può produrre
problematiche di trasparenza e di
efficace conclusione della Inchiesta creando quindi un ulteriore elemento di
sfiducia tra cittadini e istituzioni. Problematiche in questo senso stanno
emergendo o sono emerse nelle Inchieste di Vado e Isola del Cantone ad esempio.
Sul buon funzionamento
della Inchiesta Pubblica sono già intervenuto in altri post del mio blog ( vedi
QUI).
Volevo brevemente, in
questo nuovo post, portare un ulteriore contributo, fondato sulle esperienze concrete di Inchieste Pubbliche a cui ho partecipato in Toscana, sulle modalità di conclusione
della Inchiesta Pubblica. Passaggio quest’ultimo molto delicato perché si
tratta del momento in cui si deve dimostrare, da parte del Presidente e del
Comitato della Inchiesta[1], di
avere acquisito e inserito nel Rapporto Finale tutti gli scenari, le
osservazioni, i suggerimenti e le criticità emerse dalle varie Udienze.
Condividere
il Rapporto Finale della Inchiesta Pubblica non significa
approvazione dello stesso nella Udienza Finale come se le Udienze della
Inchiesta o l’Inchiesta stessa fosse considerata un organo collegiale che
delibera a maggioranza .
Condivisione del Rapporto Finale significa che
tutti i partecipanti alla Inchiesta devono vedere riconosciuto ( nei limiti
delle inevitabili sintesi) il proprio punto di vista, espresso nelle Udienze
e/o nelle memorie scritte presentate durante i lavori della Inchiesta ; punto
di vista che dovrà essere riportato in modo da non stravolgerne significato e
finalità.
In tal senso occorre
precisare che il Rapporto Finale è costituito:
1.
da parti che possono essere oggetto di modifica automatica sulla base di
richieste precise dei partecipanti alla Inchiesta : Bilancio delle Osservazioni e Bilancio
delle Udienze che si limitano a riportare sinteticamente e sistematicamente
[2] quanto
espresso dai partecipanti alla Inchiesta Pubblica
2.
da parti che possono essere modificate solo per decisione del Comitato della
Inchiesta Pubblica: Storia del procedimento, Storia
del Conflitto, Ragioni della
Inchiesta Pubblica, Bilancio del
Consenso
Considerato quanto sopra
si precisa che fino alla Udienza Finale deve
essere fornita la possibilità al pubblico partecipante di presentare:
Richieste di Conformità scritte[3] di
sostituzione delle parti relative al Bilancio delle Osservazioni e al Bilancio
delle Udienze, nel caso in cui queste non riportino fedelmente il punto di
vista del soggetto o del singolo cittadino interveniente.
Richiesta di Precisazione Tecnica in cui si
sottolineano eventuali inesattezze tecniche a amministrative riportate nel
Rapporto Finale
Memoria di Contestazione scritta nel caso in cui non si condivida l’impianto
metodologico complessivo del Rapporto Finale
comprese quindi anche le parti diverse dai Bilanci e cioè : Storia del
procedimento, Storia del Conflitto, Ragioni della Inchiesta Pubblica, Bilancio
del Consenso
Relativamente alla Richiesta di Conformità la Commissione
provvederà a modificare la parte dei due Bilanci prendendo semplicemente atto
della richiesta stessa.
I documenti di cui sopra
potranno anche essere illustrati nella Udienza finale secondo tempi
regolamentati dal Presidente nel rispetto della funzionalità e della massima
trasparenza dei lavori della Udienza.
Si ricorda infine che le
parti di Rapporto Finale oggetto di elaborazione autonoma da parte del Comitato
della Inchiesta Pubblica sono oltre che quella in precedenza citate anche le
note a piè di pagina presenti in tutto il Rapporto che si riferiscono a chiarimenti tecnico –
giuridici ritenuti necessari,da parte dei membri del Comitato, al fine di una
completa interpretazione/valutazione del Rapporto Finale da parte sia della
Autorità competente al giudizio di VIA che del pubblico interessato.
[1] Supporta e verifica il
lavoro del Presidente al fine di garantire il massimo rispetto di quanto emerso
dalle Udienze all’interno del Rapporto Finale. Deve essere rappresentativo sia della comunità
locale (Comitati e associazioni) che delle sue articolazioni istituzionali
interessate dal procedimento di VIA (Comuni) nel caso in cui non
costituiscano soggetto promotore del progetto oggetto della Inchiesta.
[2] La sistematizzazione segue
unicamente le liste di controllo delle norme tecniche sulla VIA, come quelle
della Regione Liguria, sulla base delle quali la Autorità Compente
predispone il Rapporto interdisciplinare sull’impatto di cui il Rapporto Finale e il Parere Finale
della Inchiesta Pubblica sono parti integranti
[3] Per richiesta scritta si
può intendere sia un testo inviato via fax o via mail ma anche un testo a penna
presentato la sera stessa della Udienza Finale .
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