Per ogni sentenza troverete una analisi ragionata e il link al testo completo.
La legge n° 147 del 3/10/2025 (QUI) che ha convertito il Decreto-legge
116/2025 modifica il sistema sanzionatorio sulle gestioni illecite dei rifiuti
ma anche in relazione ai delitti ambientali (disastro ambientale, inquinamento
ambientale).
Si prevedono trasformazioni di varie
contravvenzioni in delitti in particolare per l’abbandono di rifiuti
pericolosi e spedizioni illegali di rifiuti. Si escludono in questi casi la
applicazione della oblazione (paghi e il reato non c’è più) come pure la
possibile estinzione del reato ex articolo 318-septies DLgs 152/2006.
Per alcuni reati riformati dalla nuova legge scatta anche la possibilità di
utilizzare nell’indagine la intercettazione telefonica (articolo 266 codice di
procedura penale- QUI) come, ad
esempio, per l’abbandono di rifiuti pericolosi la gestione di rifiuti pericolosi
senza autorizzazione compresi i non pericolosi se ci sono danni alle acque e messa
in pericolo della vita di persone, spedizioni illegali di rifiuti. Tutte fattispecie
punibili, con la riforma, fino a 5 anni di reclusione.
Per facilitare la lettura prima pubblico una sintesi della nuova legge per poi seguire con una analisi puntuale di tutte le novità sanzionatorie introdotte dalla legge 147 del 2025 ..
Leggo sui mass media e social varie critiche al 1° Forum Internazionale “Prendersi cura della Terra”, promosso dal Comune della Spezia.
Molte delle critiche hanno un fondamento ma francamente appaiono incomplete a mio modesto avviso.
Intanto se siamo arrivati a questo Forum una certa
responsabilità è dei Report (come “Ambiente Urbano di Legambiente) che, non
essendo fondati su metodologie scientifiche rigorose, in questi anni hanno
permesso di regalare patenti ecologiste a Comuni che non le meritavano. Sulla
inadeguatezza di questi Report ho scritto più volte nel mio blog negli scorsi
anni (QUI) e non mi pare che il modo di elaborarli sia cambiato purtroppo, per non parlare della non trasparenza della origine dei dati sui cui si fondano.
C’è un aspetto ancora più rilevante che va sottolineato rispetto alle critiche a questa iniziativa di autoincensamento ecologico della Amministrazione spezzina come spiego di seguito ..
La Capitaneria di porto di Spezia, come riporta anche il
Secolo XIX di oggi, ha emanato una ordinanza (QUI)
sul trasporto di autobotti cariche di GAS NATURALE LIQUEFATTO (di seguito gnl) nel golfo spezzino.
Un progetto che, come ho dimostrato QUI,
è stato approvato con gravi profili di illegittimità soprattutto per responsabilità della Autorità di sistema portuale.
L'ordinanza della Capitaneria di porto spezzina si limita a stabilire una distanza di 100 metri delle navi dalle
bettoline che trasportano il gnl, ma sotto il profilo della sicurezza non solo
della navigazione ma anche dei residenti nelle aree di affaccio sul golfo,
questo misura non basta per i seguenti motivi di seguito sinteticamente illustrati…
La Corte costituzionale con sentenza n° 136 del 28
luglio 2025 (QUI) ha
giudicato la costituzionalità della legge nazionale 115/2024 (QUI)
che definisce nelle more di una disciplina organica del settore delle materie
prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di
governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime
critiche considerate «strategiche.
Dietro le esigenze geopolitiche dettate dalle necessarie materie prime strategiche per la transizione c.d. ecologica la legge 115/2024 (e successivamente il Programma nazionale di esplorazione delle risorse minerarie: QUI) contengono molte criticità rappresentate in particolare da eccessi semplificatori e derogatori in relazione alle norme ambientali sulla valutazione e autorizzazione delle attività di estrazione delle suddette materie. Non casualmente la Corte Costituzionale, nella sentenza di seguito esaminata, afferma che la legge 115/2024 è riconducibile alla materia della difesa.
Per una analisi più approfondita della legge 115/2024 rinvio al mio post QUI, per quella del Programma nazionale delle risorse minerarie vedi QUI.
La sentenza della Corte costituzionale pare sottovalutare dette criticità dimenticando quanto affermato in una precedente sentenza: la tutela dell’ambiente ammette semplificazioni senza accelerazioni decisioniste QUI.
In realtà anche questa sentenza si inserisce nella tendenza alla militarizzazione delle leggi sulla transizione ecologica: QUI.
Di seguito riassumo in premessa le criticità della legge 115/2024 per poi analizzare puntualmente le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale.
La Corte Costituzionale con sentenza n° 134 del 28 luglio
2025, QUI,
ha statuito:
1. la legittimità costituzionale del Decreto Ministeriale
21/6/2024 sulle aree idonee che consente alle Regioni, con proprie leggi, di
individuare le aree sia idonee che non idonee per realizzare impianti da fonti
rinnovabili (di seguito impianti FER);
2. la illegittimità su leggi regionali che stabiliscano
divieti assoluti a priori di localizzazione di impianti FER che prescindano da
una idonea istruttoria che motivatamente dimostri la sostenibilità di una data
localizzazione;
3. la illegittimità costituzionale di una legge regionale
che stabilisca un divieto assoluto di esercizio per gli impianti a biomasse già
esistenti che non adeguino la potenza generata al limite dei 10 MW entro sei
mesi.
Infine la sentenza della Corte Costituzionale contiene anche una precisazione in relazione al rapporto tra il nuovo articolo 9 (QUI) della Costituzione, che consacra la preminente rilevanza accordata […] alla protezione dell’ambiente, con la possibilità che le leggi ordinarie che disciplinano la autorizzazione degli impianti a biomasse possano dare via libera a questi impianti anche in aree tutelate per la biodiversità con il rischio di mettere in discussione i principi costituzionali affermati da detto articolo 9. Sulla problematica la Corte Costituzionale invita le Autorità Competenti a rilasciare le valutazioni e autorizzazioni di detti impianti di tenere nella debita considerazione detto mandato costituzionale al fine di rispettare l’esigenza di tutelare la biodiversità e i delicati ecosistemi che si sviluppano nei parchi nazionali o regionali.
La Corte Costituzionale con sentenza n° 108 (QUI) dello
scorso 17 luglio 2025 ha dichiarato:
1. la legittimità costituzionale di una norma regionale
che impegna il gestore di telefonia mobile ad una corretta manutenzione in esercizio
della antenna e la sua rimozione con relativo ripristino ambientale del sito. Inoltre,
la norma dichiarata costituzionale impegna i gestori a rispettare le
prescrizioni fornite dall’Agenzia Regionale per la protezione ambientale
2. la illegittimità costituzionale di una norma regionale
che impegna i gestori a presentare un apposito certificato fideiussorio
relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale.
Vediamo partitamente le motivazioni di legittimità
costituzionale e di incostituzionalità delle norme regionali contestate dal
Governo nazionale.
Il post che segue affronta le criticità della procedura
che ha portato la Provincia di Ancona (Autorità Competente) a inviare un
preavviso di diniego di autorizzazione (PAUR ex articolo 27-bis DLgs 152/2006: QUI)
alla istanza di un impianto di recupero rifiuti pericolosi presentata dalla
società Edison nel Comune di Jesi.
La norma (articolo 10-bis legge 241/1990: QUI)
che disciplina detto preavviso concede al massimo 10 giorni al proponente della
istanza autorizzatoria per replicare ai motivi del Preavviso diniego di
autorizzazione, ma la Provincia di Ancona ha concesso invece ben 60 giorni.
La motivazione della Provincia è che in questo modo si
sono anticipate contestazioni da parte di Edison, in sede di ricorso al TAR
contro la conferma definitiva del diniego di autorizzazione. Contestazioni che, senza la proroga suddetta, sarebbero derivate da non avere avuto sufficiente tempo di replica alla società
proponente del progetto.
È davvero così? Soprattutto era obbligata la Provincia (nella sua qualità di Autorità Competente al
rilascio del PAUR) ad applicare il termine breve previsto dalla legge?
Ad avviso di chi scrive le motivazioni della Provincia sono risibili ed un eventuale ricorso contro il diniego definitivo di PAUR semmai si fonderebbe sul merito di detto diniego non certo per una mancata proroga di 60 giorni che, come vedremo, non è prevista da alcuna norma del nostro ordinamento giuridico. Non solo ma, come si dimostrerà nel seguito del post, la possibilità della Autorità Competente di applicare il termine di soli dieci giorni previsto dalla legge deriva dalla natura giuridica dell’istituto del preavviso di diniego come affermato da ampia giurisprudenza in materia che verrà riportata nel commento che segue.
Nella parte finale del post si tratta anche della criticità relativa alla non disponibilità da parte di Edison (proponente) del terreno dove realizzare l'impianto.
Il Decreto-legge 116/2025 (QUI) modifica il sistema sanzionatorio sulle gestioni illecite dei rifiuti ma anche in relazione ai delitti ambientali (disastro ambientale, inquinamento ambientale).
Si prevedono trasformazioni di varie contravvenzioni in delitti
in particolare per l’abbandono di rifiuti pericolosi e spedizioni illegali di
rifiuti. Si escludono in questi casi la applicazione della oblazione (paghi e
il reato non c’è più) come pure la possibile estinzione del reato ex articolo 318-septies
DLgs 152/2006. Insomma, modifiche positive sempre che non intervenga in sede di
conversione in legge qualche azione lobbista.
Di seguito prima una sintesi delle principali modifiche al suddetto sistema sanzionatorio, per poi descrivere puntualmente ogni singola modifica.