Come è noto è in corso presso il Ministero dell’Ambiente
e sicurezza energetica (QUI)
la procedura di verifica di assoggettabilità (di seguito screening) a Valutazione
di Impatto Ambientale (di seguito VIA) del progetto di Ammodernamento ed
adeguamento impianto GNL di Panigaglia.
Premesso che questo impianto è stato collocato in un sito
che in base alla attuale normativa vigente (prima di tutto la c.d. Direttiva
Seveso sul rischio di incidenti industriali) non otterrebbe alcuna
autorizzazione se venisse costruito ora.
In questo post non voglio però mettere in discussione la presenza dell’impianto nell’attuale sito ma piuttosto dimostrare che il progetto in discussione deve essere sottoposto alla più rigorosa procedura di VIA ordinaria. Indiscutibile che oggi fermare l'ampliamento del rigassificatore significherebbe comunque avviare i presupposti per una sua rimozione dall'attuale sito.
Per dimostrare quanto sopra mettere a confronto le parti
significative del progetto con i criteri elencati dall’allegato V alla Parte II
del DLgs 152/2006.
Prima però svilupperò due premesse: la prima relativamente al fatto che la VIA del 2010 deve essere rivista alla luce della situazione attuale, la seconda è riportare sinteticamente i principi fondanti (secondo la giurisprudenza maggioritaria) che devono caratterizzare una corretta procedura di screening.