Nuova sentenza della Corte
di Giustizia della UE (vedi QUI) in relazione ai casi in cui un progetto sottoponibile a
Valutazione di Impatto Ambientale al momento della sua autorizzazione e
realizzazione, non vede applicata tale procedura. Nel caso in esame era un impianto per la produzione di
energia elettrica da biogas ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse.
La Corte di Giustizia è stata attivata su domanda
pregiudiziale della autorità giudiziaria nazionale
La nuova sentenza delle
Corte UE affronta quindi il tema della c.d. VIA ex post già esaminata in questo
blog in relazione alla norma ligure in confronto a quella toscana (vedi QUI).
COSA DICE LA CORTE COSTITUZIONALE SULLA VIA
EX POST
La Corte Costituzionale
con sentenza n. 209 del 2011, nel giudicare la legge regionale Toscana
sulla VIA ex post, afferma due principi fondamentali in materia di
VIA ex post o postuma validi in assoluto:
1. la
VIA ex post serve per "vegliare" a che l'effetto utile della
direttiva n. 85/337/CEE sia comunque raggiunto, senza
tuttavia rimettere in discussione, nella loro interezza, le
localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti
2. la
VIA ex post, cioè svolta in occasione del rinnovo della autorizzazione o
concessione di un progetto od opera che in precedenza non aveva avuto la VIA,
deve essere effettuata sempre sull'intera opera o attività e non solo sulla
parte eventualmente modificata del progetto od opera.
La nuova sentenza della
Corte di Giustizia conferma e precisa che indirizzo
LA NUOVA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
Efficacia
giuridica delle sentenze della Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale
1.
la decisione pregiudiziale ha portata vincolante per il giudice del rinvio, e
vincola anche le giurisdizioni di grado superiore chiamate a pronunciarsi sulla
medesima causa
2.
Il rifiuto, da parte di una giurisdizione nazionale, di tener conto di una
sentenza pregiudiziale può comportare l’apertura di una procedura di
infrazione, e sfociare nel ricorso di inadempimento
3.
Le sentenze pregiudiziali sono efficaci anche al di fuori del giudizio
principale, questo perché uno degli obiettivi fondamentali del rinvio
pregiudiziale è quello di assicurare l’uniforme applicazione del diritto
dell’Unione europea. Tale scopo sarebbe frustrato se le sentenze interpretative
della Corte dispiegassero i propri effetti soltanto nella causa a qua.
Su quale domanda
pregiudiziale la Corte di Giustizia si è pronunciata nella nuova sentenza
Il giudice nazionale del
rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 191 (Trattato di funzionamento
della Unione Europea) e l’articolo 2
della direttiva 2011/92 (Direttiva quadro sulla VIA) ostino, in circostanze
come quelle oggetto dei procedimenti principali, a che l’omissione della
valutazione di impatto ambientale di un progetto di impianto prescritta dalla
direttiva sulla VIA sia sanata, a seguito dell’annullamento dell’autorizzazione
rilasciata per tale impianto, mediante una valutazione effettuata
successivamente alla costruzione e alla messa in servizio dello stesso.
Cosa ha risposto
la Corte di Giustizia
Prima di tutto la Corte di
Giustizia ha ribadito principi generale sul carattere preventivo della VIA vale
a dire sulla necessità che la procedura di VIA venga svolta prima della
autorizzazione del progetto/impianto/attività, in particolare:
1.
il carattere preventivo di una valutazione siffatta è giustificato dalla
necessità che, a livello di processo decisionale, l’autorità competente tenga
conto il prima possibile delle eventuali ripercussioni sull’ambiente di tutti i
processi tecnici di programmazione e di decisione, al fine di evitare fin
dall’inizio inquinamenti e altre perturbazioni piuttosto che combatterne
successivamente gli effetti
2.
In virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4 TUE,
gli Stati membri sono nondimeno tenuti a rimuovere le conseguenze illecite di
tale violazione del diritto dell’Unione. Le autorità nazionali competenti
devono pertanto adottare, nell’ambito delle loro competenze, tutti i
provvedimenti necessari per rimediare all’omissione della valutazione di
impatto ambientale, ad esempio revocando o sospendendo
un’autorizzazione già rilasciata al fine di effettuare una tale valutazione.
3.
lo Stato membro interessato ha l’obbligo di risarcire tutti i danni causati
dall’omissione di una valutazione di impatto ambientale prescritta dal diritto
dell’Unione
Ma soprattutto la Corte di Giustizia ha chiarito gli effetti e l’oggetto della VIA ex post:
1.
gli Stati membri possono regolarizzare la mancata VIA anche dopo la
autorizzazione e la realizzazione del progetto ma deve trattarsi di una
regolarizzazione che non evada nuovamente la Direttiva sulla VIA, quindi non è
sufficiente una mera autorizzazione ne urbanistica ma neppure ambientale
(Autorizzazione Integrata Ambientale ad es.)
2.
una valutazione effettuata dopo la realizzazione e la messa in servizio di un
impianto non può limitarsi all’impatto futuro di quest’ultimo sull’ambiente, ma
deve prendere in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a
partire dalla sua realizzazione. In altri termini la VIA deve riguardare non solo
la compatibilità ambientale delle ultime modifiche del progetto od impianto ma quella
dell’intero impianto con il sito in cui è collocato.
CONCLUSIONI
Questa sentenza risulta
applicabile a numerose casi che sto seguendo.
Penso:
1.
all’impianto di trattamento rifiuti di Albiano Magra
2.
alla discarica di rifiuti speciali pericolosi e non di Montignoso Pietrasanta
3.
all’impianto di produzione di piastrelle ceramiche di Borgo Val di Taro
4.
l’impianto di trattamento rifiuti in località Cerri Comune di Follo
5.
la discarica di rifiuti urbani e speciali di Sanremo/Taggia
6.
la stessa centrale Enel di Spezia se non fosse in dismissione
Etc. etc…
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