venerdì 28 luglio 2017

La Corte di Giustizia UE: la VIA mancata va recuperata su tutto l’impianto

Nuova sentenza della Corte di Giustizia della UE (vedi QUI) in relazione ai casi in cui un progetto sottoponibile a Valutazione di Impatto Ambientale al momento della sua autorizzazione e realizzazione, non vede applicata tale procedura. Nel caso in esame era un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse.
La Corte di Giustizia è stata attivata su domanda pregiudiziale della autorità giudiziaria nazionale

La nuova sentenza delle Corte UE affronta quindi il tema della c.d. VIA ex post già esaminata in questo blog in relazione alla norma ligure in confronto a quella toscana (vedi QUI).



COSA DICE LA CORTE COSTITUZIONALE SULLA VIA EX POST
La Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 2011, nel giudicare la legge regionale Toscana sulla VIA ex post,  afferma due principi fondamentali in materia di VIA ex post o postuma validi in assoluto:
1. la VIA ex post serve per "vegliare" a che l'effetto utile della  direttiva  n.  85/337/CEE  sia  comunque raggiunto, senza tuttavia rimettere in discussione,  nella  loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti
2. la VIA ex post, cioè svolta  in occasione del rinnovo della autorizzazione o concessione di un progetto od opera che in precedenza non aveva avuto la VIA, deve essere effettuata sempre sull'intera opera o attività e non solo sulla parte eventualmente modificata del progetto od opera. 


La nuova sentenza della Corte di Giustizia conferma e precisa che indirizzo


LA NUOVA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Efficacia giuridica delle sentenze della Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale
1. la decisione pregiudiziale ha portata vincolante per il giudice del rinvio, e vincola anche le giurisdizioni di grado superiore chiamate a pronunciarsi sulla medesima causa
2. Il rifiuto, da parte di una giurisdizione nazionale, di tener conto di una sentenza pregiudiziale può comportare l’apertura di una procedura di infrazione, e sfociare nel ricorso di inadempimento
3. Le sentenze pregiudiziali sono efficaci anche al di fuori del giudizio principale, questo perché uno degli obiettivi fondamentali del rinvio pregiudiziale è quello di assicurare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione europea. Tale scopo sarebbe frustrato se le sentenze interpretative della Corte dispiegassero i propri effetti soltanto nella causa a qua.


Su quale domanda pregiudiziale la Corte di Giustizia si è pronunciata nella nuova sentenza
Il giudice nazionale del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 191 (Trattato di funzionamento della Unione Europea)  e l’articolo 2 della direttiva 2011/92 (Direttiva quadro sulla VIA) ostino, in circostanze come quelle oggetto dei procedimenti principali, a che l’omissione della valutazione di impatto ambientale di un progetto di impianto prescritta dalla direttiva sulla VIA sia sanata, a seguito dell’annullamento dell’autorizzazione rilasciata per tale impianto, mediante una valutazione effettuata successivamente alla costruzione e alla messa in servizio dello stesso.


Cosa ha risposto la Corte di Giustizia
Prima di tutto la Corte di Giustizia ha ribadito principi generale sul carattere preventivo della VIA vale a dire sulla necessità che la procedura di VIA venga svolta prima della autorizzazione del progetto/impianto/attività, in particolare:
1. il carattere preventivo di una valutazione siffatta è giustificato dalla necessità che, a livello di processo decisionale, l’autorità competente tenga conto il prima possibile delle eventuali ripercussioni sull’ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, al fine di evitare fin dall’inizio inquinamenti e altre perturbazioni piuttosto che combatterne successivamente gli effetti
2. In virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4 TUE, gli Stati membri sono nondimeno tenuti a rimuovere le conseguenze illecite di tale violazione del diritto dell’Unione. Le autorità nazionali competenti devono pertanto adottare, nell’ambito delle loro competenze, tutti i provvedimenti necessari per rimediare all’omissione della valutazione di impatto ambientale, ad esempio revocando o sospendendo un’autorizzazione già rilasciata al fine di effettuare una tale valutazione.
3. lo Stato membro interessato ha l’obbligo di risarcire tutti i danni causati dall’omissione di una valutazione di impatto ambientale prescritta dal diritto dell’Unione

Ma soprattutto la Corte di Giustizia ha chiarito gli effetti e  l’oggetto della VIA ex post:
1. gli Stati membri possono regolarizzare la mancata VIA anche dopo la autorizzazione e la realizzazione del progetto ma deve trattarsi di una regolarizzazione che non evada nuovamente la Direttiva sulla VIA, quindi non è sufficiente una mera autorizzazione ne urbanistica ma neppure ambientale (Autorizzazione Integrata Ambientale ad es.)
2. una valutazione effettuata dopo la realizzazione e la messa in servizio di un impianto non può limitarsi all’impatto futuro di quest’ultimo sull’ambiente, ma deve prendere in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione. In altri termini la VIA deve riguardare non solo la compatibilità ambientale delle ultime modifiche del progetto od impianto ma quella dell’intero impianto con il sito in cui è collocato.



CONCLUSIONI
Questa sentenza risulta applicabile a numerose casi che sto seguendo.
Penso:
1. all’impianto di trattamento rifiuti di Albiano Magra
2. alla discarica di rifiuti speciali pericolosi e non di Montignoso Pietrasanta
3. all’impianto di produzione di piastrelle ceramiche di Borgo Val di Taro
4. l’impianto di trattamento rifiuti in località Cerri Comune di Follo
5. la discarica di rifiuti urbani e speciali di Sanremo/Taggia
6. la stessa centrale Enel di Spezia se non fosse in dismissione

Etc. etc… 

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