Le Zone logistiche semplificate (di seguito ZLS) stanno
invadendo i territori delle nostre Regioni grazie ad una normativa che permette
la perimetrazione di queste zone ben oltre le stesse aree di interesse portuale.
Le ZLS nascono per estendere, le agevolazioni e
semplificazione per insediare attività e imprese nelle Zone Economiche
Speciali ZES alle aree portuali del centro nord quindi anche a quella
spezzina e genovese. Ma la possibilità di estendere il perimetro delle ZLS si è
ampliata progressivamente come ho spiegato QUI.
Le ragioni di questa espansione nascono proprio dalle finalità delle ZLS come ben definite dalla normativa di riferimento e dal Regolamento nazionale approvato con DPCM 4 marzo 2024 n° 40: semplificare le autorizzazioni, derogare alle norme ambientali, limitare il ruolo degli enti locali nella pianificazione dei loro territori.
Per una analisi della evoluzione storica della normativa
sulle ZLS fino al DPCM 40/2024 vedi QUI nella prima parte.
Il post che segue è diviso in tre parti:
PARTE 1: una sintesi delle semplificazioni e deroghe
previste dal regolamento nazionale ex DPCM 40/2024.
PARTE 2: una sintesi della normativa e dei parametri
ambientali per lo sviluppo sostenibile non presa in considerazione da parte dei
Piani di sviluppo strategico delle ZLS ad oggi istituite nel nostro Paese
PARTE 3: una analisi dei singoli Piani di sviluppo
strategico delle ZLS nelle varie Regioni mettendone in rilievo le principali
criticità: ambientali, urbanistiche, partecipative delle comunità locali, ma
anche le potenzialità positive quando sussistono.
Quello che segue non è un attacco alle ZLS in quanto tali
ma all’uso che ne viene fatto dalla lobby portuale in accordo con una classe
politica e burocratica di posteggiatori che hanno rinunciato a pianificare il
territorio con una corretta ponderazione degli interessi in esso presenti come
afferma l’articolo 41 della Costituzione.
PARTE 1. SINTESI DELLE CRITICITÀ DEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE
ZLS
1. La ZLS deve ricomprendere almeno un'Area
portuale e può includere anche aree della medesima regione non territorialmente
adiacenti all'Area portuale, purché presentino un nesso economico funzionale
con la predetta Area portuale
2. Si possono realizzare anche due ZLS nella
stessa Regione a addirittura ZLS interregionali anche in Regioni senza Aree e/o
Autorità Portuali a conferma della volontà del legislatore di estendere il
modello di governo derogatorio e semplificatorio delle ZLS ben al di là delle
esigenze portuali come già avvenuta con la estensione a tutto il Sud il modello
delle zone economiche speciali padre delle ZLS.
3. Il Piano Strategico nel quale si sostanziano
gli obiettivi della ZLS è finalizzato ad ottenere incentivi e agevolazioni
legandole alle semplificazioni procedurali e derogatorie per realizzare i
progetti previsti dal Piano.
4. Si richiedono atti amministrativi di via
libera alle attività prima ancora di avere approvato il Piano e relative
valutazioni per cui, più che ad un Piano, siamo di fronte ad un carro su cui
saltare per avere prevende amministrative e finanziarie
5. Nella procedura di presentazione e
approvazione del Piano Strategico non esiste alcun riferimento a modalità di
consultazione del pubblico come se il Piano si collocasse in un’area esterna a
quella della comunità interessata
6. la istruttoria che porta alla elaborazione e
approvazione della ZLS taglia fuori ogni ente con competenze ambientali in una
logica solo legata allo sviluppo delle attività infrastrutturali e
trasportistiche
7. rimozione di ogni riferimento nella
istruttoria per la approvazione delle ZLS e relativi piani strategici con le
norme europee sui parametri ambientali per poter approvare e finanziare a
cominciare dal principio DNHS (Do No Significant Harm) non arrecare un danno
significativo all'ambiente.
8. l’affermazione che l’inserimento di un’area
nel perimetro interessato dalla ZLS non incide sulla vigente disciplina
urbanistica rimuove:
a) il fatto che le precedenti riforme della
legga quadro sui porti ha visto la netta prevalenza della pianificazione
portuale su quella urbanistica,
b) la autorizzazione ai progetti compresi nel
Piano Strategico costituisce variante automatica alla vigente pianificazione
urbanistica.
9. I Sindaci partecipano all’organo di governo
della ZLS in qualità di meri uditori, tradotto sono sentiti ma non decidono
nulla
10. si dimezzano tutti i termini istruttori delle
procedure a rilevanza ambientale
11. il procedimento di autorizzazione unica dei
progetti previsti nella ZLS comprende ogni atto parere nulla osta compresa la
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) secondo un indirizzo normativo ormai
prevalente che di fatto ha fatto diventare la VIA positiva una sorta di atto
dovuto al massimo con prescrizioni
12. in coerenza con quanto sopra le opere
progetti previsti nella ZLS sono considerate di pubblica utilità, indifferibili
ed urgenti con tutte le conseguenze acceleratorie anche sotto il profilo degli
espropri se necessari
13. alla localizzazione e approvazione dei
progetti previsti nella ZLS si applica la procedura della Conferenza dei
servizi semplificata dove il termine per rilasciare gli atti di competenza in
materia ambientale è già di soli 45 giorni ulteriormente dimezzati secondo
quanto scritto sopra al punto 10.
14. se enti pubblici non comunicano il loro
assenso nulla osta concerto entro 15 (nella legge ordinaria 30) giorni dal
ricevimento dello schema di provvedimento scatta il silenzio assenso. Principio
esteso a tutti gli atti compresi nel procedimento di rilascio della
autorizzazione unica.
15. gli indicatori per svolgere il monitoraggio
sulla efficacia delle iniziative prese all’interno della ZLS non prevedono
alcun parametro ambientale di valutazione a cominciare, come già scritto, dal
principio DNHS
16. non si prevede la applicazione della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Nel silenzio del Regolamento si può
pensare che venga applicate la esclusione come è già avvenuta con il Documento
di programmazione strategica di sistema (DPSS) strumento che definisce il
contenuto dei Piano Regolatori di sistema portuale, come previsto dalla ultima
riforma della legge Quadro sui porti
In sintesi, le ZLS costituiscono la formalizzazione del
rischio già anticipato anni fa dagli studi di impatto portuale: una metodologia
prodotta dalla Università di Genova. Studi che dimostravano (QUI)
la progressiva localizzazione dei porti completamente slegata dalle valutazioni
del loro impatto sul contesto sociale territoriale e ambientale prodotto dal
loro sviluppo.
Come ha affermato il Prof Munari (esperto di diritto UE) in
un convegno (QUI)
a Livorno: “le Zls, e prima ancora le Zes, sono state create perché si è
visto nell’economia globale che le attività economiche si sviluppano intorno ai
porti e hanno bisogno di usufruire di collegamenti, di vicinanza con i luoghi
dove la merce viene movimentata. Fra i principali vantaggi c’è lo snellimento
delle procedure amministrative e la possibilità di usufruire di agevolazioni e
incentivi; possono prevedere anche l’istituzione delle zone franche doganali al
loro interno. La governance della Zls è formata dal comitato di indirizzo, da
quello di gestione, e dalla struttura gestionale operativa.”
Il Professore è chiaro a differenza delle bufale sulla blu
economy dei politici: le Zls servono per movimentare meglio le merci e far
gestire la governance dei porti dai comitati di indirizzo tagliando fuori
territori enti locali e soprattutto la verifica della sostenibilità ambientale
e sociale delle scelte che stanno dentro i piani strategici delle Zls.
A conferma si veda la Consulta (QUI)
che affianco il Comitato di Indirizzo della ZLS Toscana che rappresenta una
piattaforma di dialogo permanente tra le amministrazioni locali, le
organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria regionali e di settore
con l’obiettivo di valorizzare le competenze e le istanze della comunità
economica interessata. Quindi i Comuni sono solo consultati e soprattutto
totale esclusione di associazione ambientaliste comprese quelle riconosciute
dal Ministero dell’Ambiente.
Stessa visione delle finalità delle ZLS da parte della ex
Commissaria della Adsp (QUI)
dei porti di Spezia e Carrara: “La Zls della Spezia nasce da una visione che
si è sviluppata grazie alla presenza di un retroterra che già oggi vede la zona
retroportuale di Santo Stefano di Magra fornire importanti servizi alle merci.
Ma come AdSP abbiamo voluto andare oltre, costruendo un progetto di ZLS che
abbraccia anche i territori dell’Emilia, un’area non solo geografica, ma
foriera di sviluppo economico e sociale e funzionalmente collegata al porto
della Spezia”
Così il Presidente della Autorità di sistema portuale del
Mare Adriatico settentrionale nel presentare (QUI)
i primi progetti legati alla Zls del Veneto nello scorso maggio affermava: “Fin
da subito abbiamo raccolto grande interesse rispetto al progetto del nuovo
terminal container a Montesyndial e in merito al piano per la realizzazione di
un parcheggio multipiano nell’area della Marittima, per citare solo alcune
opportunità di investimento a disposizione. Per dare alle aziende il senso
della capacità attrattiva dell’area, inoltre, abbiamo illustrato come sia a
Porto Marghera sia a Chioggia si siano già ottenuti importanti risultati in
termini di velocizzazione nel conseguimento delle autorizzazioni grazie alle
procedure semplificate della Zls”.
D’altronde quanto sopra trova conferma dai Piani strategici
nonché dalla disciplina della autorizzazione unica delle opere rientranti in
detti Piani. Si illustrano i seguenti esempi
PARTE 2. I PIANI DI SVILUPPO STRATEGICO DELLE ZLS NELLE REGIONI.
RIMOSSI I PARAMETRI E LE ISTITUZIONI CON COMPETENZE AMBIENTALE IN MATERIA DI
PIANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI COSTIERI.
Il Piano di sviluppo strategico (QUI)
per la ZLS (QUI)
della Toscana istituita con Dpcm 25 novembre 2024 (QUI)
mentre il Comitato di Indirizzo è stato costituito con Dpcm il 30 gennaio 2025 (QUI)
riproduce la stessa logica industrialista di altri Piani come quello del Friuli
(QUI).
Il Piano Toscano contiene in 192 pagine contiene solo tre
volte la parola sostenibile confondendola tra ambientale sociale ed economica.
Non esiste alcun parametro di valutazione sulla sostenibilità ambientale (vedi
articolo 3 Regolamento 2020/852: QUI)
degli indirizzi del Piano in palese contrasto con il principio DNHS previsto
dall’articolo 17 (QUI)
del regolamento (UE) 2020/852.
Non casualmente il Regolamento (QUI)
che ha disciplinato la istituzione e gestione delle ZLS ha rimosso
completamente (dalla istruttoria che
porta alla istituzione delle singole ZLS) il Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Possiamo scrivere che viste le competenze (QUI) del CIPESS era
meglio eliminarlo da ogni ruolo sulle istituzioni delle ZLS. Di conseguenza rimosso il ruolo delle strutture del Ministero dell’Ambiente. Così per lo stesso motivo viene non
citato il Comitato interministeriale per le politiche del mare (QUI)
che avrebbe le competenze tra le altre anche quelle di tutela e
valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale,
logistico, economico (QUI).
Quanto sopra perché avrebbero dovuto tenere in
considerazione, cosa che come vedremo non è avvenuta, anche la normativa sulla
pianificazione degli ambienti costieri di derivazione comunitaria che riporto
qui solo elencando i provvedimenti:
1. Protocollo sullagestione integrata delle zone costiere
2. Comunicazione della Commissione UE (Direzione
generale affari marittimi) su “Unapolitica marittima integrata per una
migliore governance nel Mediterraneo”
3. Direttiva 2008/56/CE (vedi QUI) che
istituisce una quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per
l’ambiente marino. Direttiva attuata, in Italia, con DLgs 190/2010.
4. Regolamento (Ue) n° 1255/2011 Del 30 Novembre 2011 che istituisce Un Programma di sostegno per l’ulteriore sviluppo di una politica marittima
Integrata
5. La nuova Direttiva sulla Pianificazione dello Spazio
Marittimo -PSM (Direttiva 2014/89/UE)
6. DLgs 201/2016: Attuazione della direttiva
2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio
marittimo.
Gli atti sopra elencati individuano uno strumento di
coordinamento per attuare i suddetti indirizzi operativi: la pianificazione
dello spazio marittimo (PSM).
La PSM costituisce uno strumento di governance
efficace ai fini di una gestione basata sugli ecosistemi che affronti l’impatto
combinato delle attività marittime, i conflitti connessi alle diverse
utilizzazioni dello spazio e la preservazione degli habitat marini.
La PSM si deve fondare sui seguenti principi:
a) connettività terra-mare grazie al requisito di coerenza tra la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere.
b) parametri vincolanti per gli strumenti di
pianificazione esistenti, in Italia e in Liguria, come ad esempio: piani
regolatori dei porti, piani regionali di tutela delle coste, piani
paesaggistici per le aree costiere, strumenti urbanistici tradizionali (piani
urbanistici comunali, piani territoriali di coordinamento provinciali e
regionali), ma anche strumenti urbanistici attuativi di questi
piani, piani dei trasporti nazionali e regionali con particolare
riferimento alla attività marittima, piani di riconversione in aree delimitate
con gravi emergenze ambientali e socio economiche con carattere maggiormente
prescrittivo
c) partecipazione del pubblico affinché
tutte le parti interessate possano contribuire fin dalle fasi iniziali
all'elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle
strategie di gestione integrata delle zone costiere.
Quanto sopra richiede una impostazione metodologica non
limitata al censimento di aree secondo logiche prettamente economiche o di
disponibilità ma individuando:
1. Analisi del quadro economico e ambientale
comprese le lacune procedurali e di monitoraggio sotto il profilo della
correlazione tra ambiente e salute
2. Metodologie e parametri di valutazione per
scenari
3. Percorsi politico amministrativi
4. Piani e programmi e filoni di finanziamento
5. Modalità di coinvolgimenti di tutti
gli attori sociali interessati
Infine più recentemente è arrivato il Patto europeo per gli oceani (QUI) riunisce le politiche e le azioni dell'Unione europea relative agli oceani e crea un piano unificato e coordinato per la gestione degli oceani anche in relazione ai mari di interesse europeo con il Mediterraneo. Il Patto promuove ulteriormente una pianificazione più coordinata che bilanci l'uso individuale e condiviso del mare entro i suoi confini ecologici e la conservazione, promuovendo la coesistenza di varie attività marittime, dando priorità all'inclusione, all'equità e alla solidarietà.
Già qui se vediamo come hanno pianificato le aree
portuali in Italia la governance si dimostra che la fanno le lobby del settore
marittimo (QUI-QUI-QUI).
PARTE 3. LE NORME REGIONALI DI DISCIPLINA DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA NELLE ZLS.
3.1. ZLS TOSCANA
La Giunta della Regione Toscana con
Delibera n.1760 del 22-12-2025 (QUI)
ha approvato il Disciplinare (QUI)
di Autorizzazione Unica contenente le disposizioni per la presentazione delle
istanze all’interno della ZLS Toscana.
La valutazione preventiva della istanza dei
progetti da autorizzare viene svolta dal Consorzio per la Zona Industriale
Apuana” - o, più semplicemente, “Consorzio ZIA” la cui organizzazione e
competenze sono definite dalla legge regionale 44/2019 (QUI)
. Come risulta dall’articolo 5 di detta legge regionale il Consorzio si occupa
di reindustrializzazione favorendo l’insediamento e lo sviluppo di attività
produttive senza fare riferimento se non genericamente alla programmazione
regionale e tenuto conto della pianificazione urbanistica comunale. Da notare
però che l’articolo 20 della legge regionale 44/2019 prevede che: “Le varianti
agli strumenti urbanistici che interessano il territorio di competenza del
consorzio sono adottate dai comuni previo parere, obbligatorio ma non
vincolante, dell'assemblea del consorzio. Il parere si intende reso in senso
favorevole se non è espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta.” Quindi un silenzio assenso con termini strettissimi e pericoloso
considerato che, pur non aggirando del tutto i poteri urbanistici dei singoli
comuni, l’assemblea del Consorzio decide a maggioranza e decide tra l’altro
anche sulla acquisizione di immobili e terreni (articolo 7).
N.B: Ma c’è di più perché come afferma il
regolamento nazionale sulle ZLS l’autorizzazione ai progetti compresi nel Piano
Strategico costituisce variante automatica alla vigente pianificazione
urbanistica
Secondo il disciplinare allegato alla DGR 1760/2025 la
valutazione preventiva e effettuata sulla base degli elementi contenuti nel
business plan, di cui all’allegato C (QUI)
della Delibera della Giunta Regionale 1437/2025. L’allegato C alla sezione A
prevede i contenuti del business plan dove non c’è alcun riferimento a
parametri di sostenibilità ambientale tranne l’elenco di autorizzazioni
necessarie al progetto.
Per la procedura di rilascio della autorizzazione unica
si prevede:
Lo sportello unico presso i Comuni territorialmente
interessati ha funzione di sola verifica della completezza formale dell’istanza
e rilascia per via telematica, ai sensi dell’art. 18 bis della L. 241/1990, una
ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini
entro i quali l'amministrazione e tenuta, ove previsto, a rispondere.
Lo sportello unico trasmette la istanza alla Autorità
competente (la Adsp in area portuale) e i Comuni territorialmente interessati
dal progetto.
Entro 5 giorni l’Autorità competente avvia la Conferenza
dei servizi in forma semplificata quindi quella più veloce. Questo nonostante
che la Corte Costituzionale con sentenza del 3 dicembre 2021 n° 233 (QUI)
abbia dichiarato incostituzionale una norma regionale che prevedeva la
conferenza dei servizi semplificata nelle procedura di autorizzazione a
rilevanza ambientale più rilevanti come l’AIA e altre.
La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto presentato.
Successivamente la procedura fa riferimento a quando si applica la VIA senza particolari significative novità rispetto alle procedure ordinaria.
Quello che però la procedura del disciplinare di
autorizzazione unica allegato alla DGR 1760/2025 rimuove sono:
A. le vere semplificazioni previste dal regolamento nazionale (DPCM 4 marzo 2024 n° 40) ricordate all’inizio del post in quanto detto Dpcm dimezza i termini delle procedure a rilevanza ambientali riprendendo in automatico quanto già previsto per le zone economiche speciali (ZES) ex lettera a) comma 1 articolo 5 legge 123/2017 (QUI).
ELENCO DELLE PROCEDURE DI LEGGE DI CUI VENGONO
DIMEZZATI I TERMINI
1. agli articoli 2 (termini ordinari di conclusione del
procedimento) e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (SCIA) QUI;
2. al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice
dell’Ambiente parte II), in materia di Valutazione d'impatto ambientale
(VIA), Valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata
ambientale (AIA). In questo caso soprattutto per la VIA e la VAS siamo ad una
ulteriore riduzione dei termini già prevista dalle recenti riforme (per la
VAS QUI, per la
VIA QUI nella
seconda parte del post qui linkato) di queste procedure, in tal modo riducendo
queste procedure a poco più di un bollino da staccare. Un esempio: per la VAS
con le riduzioni dei termini di queste ZLS si arriva ad avere solo 15 giorni
per presentare le osservazioni del pubblico (termine ridicolo per un piano o
programma);
3. al regolamento di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (QUI), in materia
di autorizzazione unica ambientale (AUA);
4. al codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (QUI), e al regolamento
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.
31 (QUI), in materia
di autorizzazione paesaggistica semplificata;
5. al testo unico di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia;
6. all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (QUI), in materia di
concessioni demaniali portuali.
7. viene ridotto a 15 giorni il termine per far scattare il silenzio
assenso per l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque
denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi
pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di
competenza di altre amministrazioni pubbliche (comma 1 articolo 17-bis legge
241/1990)
8. la qualificazione come opere di pubblica utilità, indifferibili ed
urgenti delle opere per la realizzazione di progetti inerenti alle attività
economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e
logistiche nell’area ZLS da parte di soggetti pubblici e privati (art. 12,
primo comma, del DPCM 40/2024);
B. soprattutto si rimuove il fatto che l’articolo 5 del regolamento nazionale (DPCM 4 marzo 2024 n° 40 prevede che è il Piano strategico che definisce le attività che si intendono promuovere all'interno della ZLS, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, in nesso economico-funzionale con l'area portuale. Ma il Piano strategico, come abbiamo visto all’inizio del post, viene definito dal Presidente della Regione con mera funzione consultiva dei Sindaci, senza alcuna partecipazione del pubblico e senza alcuna valutazione ambientale preventiva.
3.2. ZLS PORTO E RETROPORTO DI SPEZIA
Con Dpcm 19 gennaio 2026 (QUI)
è stata istituita la SLS del porto e retroporto di Spezia. La ZLS si estende su
489,09 ettari, Il perimetro include i territori liguri di Arcola, Follo, La
Spezia, Santo Stefano Magra, Sarzana e Vezzano Ligure, insieme ai nodi
logistici emiliani di Parma, Noceto, Medesano, Fidenza e Fontevivo.
Secondo l’Amministrazione regionale ligure (QUI)
all’interno della zls del porto della Spezia è fondamentale includere non solo
infrastrutture con una chiara funzione logistica, come il retroporto di Santo
Stefano Magra, ma anche aree a prevalente vocazione industriale, presenti in
particolare nel territorio emiliano. Solo in questo modo è possibile costruire
un sistema integrato tra servizi logistici e produzione industriale, capace di
valorizzare questi territori e di incrementare le opportunità e i volumi di
traffico gestiti dal porto. Una visione pienamente coerente con la strategia di
integrazione tra porto e retroporto, che porta a considerare lo scalo non più
soltanto come un insieme di moli e banchine, ma come un sistema logistico
esteso, che comprende le aree funzionali al porto, le principali vie di accesso
e i mercati di riferimento".
Con Dpcm 12 marzo 2026 (QUI)
è stato istituito il Comitato di indirizzo della ZLS.
Il Piano di sviluppo strategico (QUI)
DELLA ZLS del porto e retroporto di Spezia riproduce la logica dei Piani delle
altre ZLS ad oggi istituite: “Garantire capacità, efficienza e sicurezza è alla
base degli obiettivi di crescita dei traffici collegati alla ZLS del porto
spezzino” (pagina 50).
Non si fa riferimento a nessun parametro ambientale di
verifica dello sviluppo della portualità in questa area come se il resto del
territorio non esistesse.
La parola sostenibile ricorre in modo improprio solo 3
volte ma non riferite a parametri ambientali:
1. “I progetti di ampliamento e di efficientamento degli
spazi portuali commerciali, entro una visione di crescita sostenibile”
(pagina 50);
2. “Il potenziamento della competitività del porto,
attraverso l’adeguamento infrastrutturale fisico e digitale, è la chiave di
volta che consente agli stakeholder di far crescere l’economia dei territori di
riferimento del porto, aiutandola con un sistema logistico sostenibile,
efficiente e affidabile” (pagina 23).
3. “Per rafforzare l'appeal verso l'istituenda ZLS da
parte degli investitori internazionali (ma anche nazionali), si intende
individuare percorsi virtuosi per la celere ed economicamente sostenibile
soluzione delle eventuali controversie di cui siano parte gli investitori o le
aziende operanti nella ZLS, alternativi alla giustizia ordinaria (i cui costi e
tempistiche sono, purtroppo, ben noti)” (pagina 74).
L’’unico accenno a problematiche ambientali è quello di
pagina 52 dove si afferma: “in via di conclusione il completamento della fascia
di rispetto, una zona verde posta al confine tra il porto mercantile e la
città, che funge anche da barriera a eventuali polveri e rumori, e crea spazi
utili per servizi ed attività ricreative,”. Già il riferimento alla sola
eventualità di polveri e rumori rimuove tutte le criticità ambientali che si
protraggono da decenni soprattutto nell’area urbana prospicente a quella portuale
e al contempo non considerando le palesi violazioni delle prescrizioni del PRP
del 2006 proprio in relazione alla costruenda fascia di rispetto (QUI).
Sia sufficiente leggere il parere della Commissione VIA e relative prescrizioni
del Decreto del 2006 sul Piano regolatore del porto spezzino. Citiamo solo un
passaggio emblematico di quel Parere: “- la prevista fascia di
rispetto cuscinetto, per determinare un’efficace difesa dell’area,
dovrebbe necessariamente assumere altezze fisiche ragguardevoli di
difficile realizzazione affinché il cono d’ombra acustica possa determinare
una perdita di inserzione significativa ai piani alti degli edifici più prossimi
al porto;”.
Basta confrontare quanto riportato sopra con il progetto
ad oggi realizzato ma nessuno lo ha fatto quando il progetto venne approvato!
Su semplificazioni e deroghe il Piano spezzino al
paragrafo 7.5. (pagina 68) va oltre le già significative norme previste dal
regolamento nazionale illustrate nella prima parte del post. In particolare, il
Piano prevede:
• impiego, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi, di
regimi di mera comunicazione o di segnalazione di inizio attività o, comunque,
di regimi il più possibile semplificati;
• attribuzione alle procedure di insediamento in area ZLS
della rilevanza di procedure di interesse pubblico strategico, che pertanto
rivestono carattere prioritario in termini di avvio dei procedimenti
autorizzativi;
• riduzione dei tempi previsti per l'espletamento delle
procedure, in applicazione dell'attuale normativa in tema di semplificazione
(D.P.R. 194/2016; Legge 241/1990 e s.m.i.; DPCM 40/2024); • abolizione di norme
e leggi non più attuali e/o realizzazione di Testi Unici in materie specifiche
(norme ambientali regionali, pianificazione e gestione del territorio, attività
produttive);
• impiego della conferenza di servizi semplificata quale
unico strumento operativo per l’acquisizione di eventuali autorizzazioni,
licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati, per la cui
adozione sia prodromica l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti
di assenso comunque denominati.
Insomma, tutto ciò che richiede istruttorie serie e adeguate
alla complessità degli impatti degli interventi previsti dal Piano viene visto
come un orpello da aggirare il più presto possibile.
N.B. A quanto sopra occorre aggiungere che la
Liguria non ha approvato un disciplinare per regolare il rilascio della
autorizzazione unica per le opere interne al perimetro della ZLS, come invece
ha fatto la Toscana. Sul punto occorre ricordare che il DPCM 4 marzo 2024 n° 40
(regolamento nazionale sulle ZLS) al comma 3 articolo 12 prevede che “La
regione individua, anche nell'ambito del proprio ordinamento, l'Autorità
regionale o locale che provvede al rilascio dell'autorizzazione unica”.
Quindi c’è qui uno spazio per riconoscere un ruolo maggiore ai Comuni almeno
per le autorizzazioni visto che invece sul Piano di sviluppo strategico e nel
Comitato di indirizzo questi hanno un ruolo molto limitato.
3.3. ZLS GENOVA
Con Dpcm 12 novembre 2024 (QUI)
è stata istituita la ZLS del porto e retroporto di Genova.
Il Piano di sviluppo strategico della ZLS del porto e
retroporto di Genova (QUI)
prima di tutto riprende le semplificazioni e deroghe previste dal regolamento
nazionale come già analizzato per gli altri Piani. Inoltre, anche come prevede
il Piano della ZLS del porto retroporto della Spezia, si fa riferimento (pagina
142 del Piano genovese) alle ulteriori semplificazioni previste dalla Regione
Liguria.
Le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA – pagina 142 del Piano genovese) vengono considerate un modello da considerare nel definire le priorità di collocazione di nuove imprese nel perimetro della ZLS genovese, per cui si legge nel Piano che “la Regione Liguria potrebbe privilegiare l’insediamento di impianti produttivi in possesso delle certificazioni ambientali previste normativamente e compatibili con le linee strategiche di sviluppo regionale”.
Le APEA sono previste dall’articolo 26 (QUI)
del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Si tratta di un riferimento
unico nei Piani per le ZLS fino ad ora presentati. In questo senso questo
riferimento potrebbe essere il volano per introdurre parametri vincolanti di
sostenibilità ambientale secondo le indicazioni fornite in questo post in
precedenza nella sezione 2.
Il Piano della ZLS genovese fa riferimento alle linee guida Unctad (Conferenza nazioni unite sul commercio e sviluppo) che hanno
un ulteriore riferimento nelle linee guida OCSE per le imprese responsabili
(vedi in particolare il capitolo VI: QUI).
Linee che prevedono parametri solo volontari come d’altronde le eco
certificazioni citate nel precedente passaggio del Piano.
Resta il fatto che il Piano genovese pur considerando
questo indirizzo volontario positivo, rimuove le norme ambientali di
riferimento citate nella sezione 2 del presente post che costituiscono invece
passaggi vincolanti ed in particolare:
1. termini istruttori per svolgere verifiche e
valutazioni ambientali rigorose
2. mancanza della valutazione ambientale strategica che è
l’unica procedura cogente per produrre una localizzazione sostenibile e
condivisa di interventi industriali ed infrastrutturali.
D’altronde le stesse APEA nella
versione legislativa nazionale dell’articolo 26 Dlgs 112/1998 sono una scatola
vuota che andrebbe riempita da indirizzi applicativi precisi regionali cosa che
in Liguria non è mai avvenuta tranne prevedere un Fondo (QUI)
presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E. S.p.A.) per
favorire la istituzione di queste aree.
L’articolo 10 (QUI)
della legge regionale n°9 del 1999 prevedeva che la Regione disponesse: ”i
parametri di riferimento e gli standard che qualificano le aree in relazione
alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari a garantire la tutela
della salute, della sicurezza e dell'ambiente;”. Non risulta che tali
standard siano stati predisposti.
Quindi quello introdotto nel Piano della ZLS genovese risulta
un generico auspicio comunque volto più alla logica semplificatoria come risulta
da questo passaggio a pagina 144: “... Proiettando quest’ultima
caratteristica nell’ottica di un ambito sovrapponibile a tali aree, attrattivo
di nuovi insediamenti o di miglioramento di quelli preesistenti quale è la ZLS,
è evidente la sua utilità complementare alle altre misure orientate alla de
burocratizzazione”.
La parte sulla urbanistica del Piano della ZLS genovese
conferma una visione industrialista e portualista dell’uso dei territori
compresi quelli fuori il demanio portuale. A pagina 122 del Piano si legge: “Per
quanto riguarda le aree comunali, le aree ZLS includeranno le zone disciplinate
dal PUC come AR-PI/AR-PU ed i Distretti di Trasformazione, le Norme Speciali
nonché le aree portuali/urbane che ammettano fra le previsioni del PUC la
funzione logistica. Saranno inoltre ri comprese nella perimetrazione delle ZLS
le Aree di Intervento del PTC-IP-ACL nelle quali le funzioni caratterizzanti
AE1, AE4, AE6 sono compatibili con funzioni logistiche SM6 (centri
intermodali).”
Come si vede mancando l’applicazione della VAS al Piano
non esiste una valutazione preventiva sulla coerenza in termini di
sostenibilità tra le esigenze tra portualità e territori. Tutto viene visto in
funziona della logistica portuale.
Non solo ma il Piano a pagina 123 afferma: “Nelle aree
come sopra descritte, le attività logisti co-commerciali tipiche delle ZES/ZLS
possono trovare collocazione in regime di conformità urbanisti ca, senza
necessità di varianti”. Le aree
sopra descritte sono quelle urbane non del demanio portuale confermando come una
delle finalità principali della ZLS oltre le deroghe alle norme ambientali sia
quella di aggirare la pianificazione urbanistica comunale nonostante che
formalmente il regolamento nazionale affermi che l’urbanistica resta ai Comuni
per poi subito dopo affermare (come abbiamo visto nella sezione 1 del presente
post) che l’autorizzazione ai progetti compresi nel Piano Strategico
costituisce variante automatica alla vigente pianificazione urbanistica.
Estensione della ZLS Genova:
La Regione Piemonte, a seguito della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 2 Aprile 2024 del Regolamento di
istituzione delle Zone Logistiche Semplificate (DPCM n.40/2024 del 4 Marzo
2024), ha reso noto di aver “provveduto, con DGR n. 15-8749 del 10 Giugno
2024, alla prima individuazione dei perimetri delle aree piemontesi ricadenti
nell’ambito della Zona Logistica Semplificata (ZLS) “Porto e Retroporto di
Genova”, in attuazione del Decreto Legge n.109/2018 (cd “Decreto Genova”),
convertito in Legge n.130/2018, che interessa le Regioni Liguria, Piemonte,
Lombardia ed Emilia-Romagna”.
Circa i requisiti dimensionali, il DPCM
n.40/2024 ha previsto per il Piemonte un valore massimo di superficie
perimetrabile come ZLS di 5.011 ettari e la Regione, a seguito delle
istanze pervenute dai 7 Comuni piemontesi individuati dal Decreto Legge
n.109/2018 come ricadenti in ambito Zls “Porto e Retroporto di Genova”, ha
svolto l’attività tecnica di approfondimento con i relativi uffici
comunali coinvolti, a partire dalla proposta di perimetrazione predisposta
inizialmente dalla stessa Regione nel 2020, per individuare così le prime
perimetrazioni di dettaglio, per un totale di circa 2.300 ettari.
Anche gli hub di Melzo e Milano Smistamento saranno
ricompresi nella Zona
Logistica Semplificata (ZLS) del porto e retroporto di
Genova. La Regione Lombardia ha infatti approvato una
delibera di Giunta in applicazione del decreto attuativo della legge nazionale
che disciplina le ZLS. I due hub logistici sono localizzati nei Comuni di
Segrate, Pioltello, Melzo e Vignate.
I NO alla estensione della ZLS retropartuale di Genova
dimostrano la fondatezza delle critiche esposte in precedenza:
La Zls Porto e Retroporto di Genova ha come
caratteristica quella di includere spazi per la gestione della merce
containerizzata anche in aree al di fuori dei confini della Regione Liguria,
tra cui quelle di Piacenza e Casalgrande, in Emilia-Romagna, e di Alessandria,
Arquata Scrivia, Belforte Monferrato, Castellazzo Bormida, Novi Ligure, Ovada e
Tortona, in Piemonte.
Non a caso hanno detto no all’inserimento nella ZLS del retroporto di Genova:
1. Comune di Pioltello (Città metropolitana di Milano):
mancanza di coinvolgimento dei cittadini e soprattutto rischio di aumento
traffico dei tir di attraversamento del territorio comunale (QUI).
2. Comune di Segrate (Città metropolitana di Milano) per
contrasto con gli indirizzi approvati della pianificazione urbanistica (QUI)
3.4. ZLS FRIULI E VENETO
Questa logica iper-semplificatoria e derogatorio permea
anche il Piano sviluppo strategico della ZLS del Friuli (si veda alle pagine da
115 in poi QUI)
Anzi a pagina 125 si afferma: “lo scopo del programma
di semplificazione è quello di attuare, nella sua più ampia espansione, il
principio di cooperazione tra operatore economico e amministrazione (quale
corollario dei principi costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento
della p.a. di cui all’art. 97 Costituzione) che governa la ZLS mediante la
sottoscrizione del “PATTO DI LOCALIZZAZIONE E SVILUPPO (PLS-ZLS)”
La logica di questo passaggio è, purtroppo, chiara ma altrettanto pericolosa soprattutto se vista in relazione alle procedure ambientali più rigorose dove la terzietà della P.A. deve nettamente prevalere sulla collaborazione con le imprese per evitare che ad esempio l’AIA o la VIA ed ancora la VAS diventino strumenti di mera compatibilizzazione preventiva della localizzazione autorizzazione e valutazione dei singoli progetti previsti dal Piano strategico. Ledendo un altro principio di diritto comunitario quello preventivo e di precauzione oltre a quello del rispetto del rispetto della specificità ambientale e sanitaria e territoriale del sito interessato dal progetto.
Non a caso nel passaggio sopra riportato del Piano
strategico ZLS del Friuli si cita solo l’articolo 97 e non il rinnovato
articolo 41 della Costituzione sulla limitazione dell’attività privata per
tutelare l’ambiente.
Rimozione ancor più grave in quanto tutto questo
minestrone di semplificazione se riferito alle procedure ambientali cozza con
principi affermati dalla Corte Costituzionale nella già citata sentenza del
3 dicembre 2021 n° 233 ha affermato che oltre alla questione della
applicabilità della conferenza servizi semplificata, occorre considerare:
1. semplificare non significa accelerare i tempi di
decisione;
2. nelle procedure ambientali la semplificazione non può limitare le
modalità di rilascio del contributo di tutti gli enti partecipanti;
3. la semplificazione deve garantire prima di tutto l’efficienza e
l’efficacia del procedimento prima ancora che la riduzione dei tempi per la sua
conclusione;
Una stessa logica sopra descritta si riscontra nella ZLS del
porto di Venezia-Rodigino istituita con Dpcm 5/10/2022 (QUI)
ed in particolare nel suo Piano strategico (QUI).
3.5. ZLS EMILIA ROMAGNA.
La ZLS della Emilia Romagna è stata istituita con
DPCM 10 ottobre 2024 (QUI)
mentre il Comitato di indirizzo è stato istituito con DPCM 9 gennaio 2025 (QUI)
Anche il Piano strategico (QUI)
della ZLS della Emilia-Romagna si inserisce nel trend sopra analizzato per
Toscana e Friuli relativamente alle semplificazioni come si evince dalla pagina
da 256 a 268.
3.6. ZLS LAZIO.
La ZLS della Regione Lazio istituita con Dpcm 17 novembre
2025 (QUI)
nel suo Piano strategico oltre alle criticità già evidenziate per i piani già
esaminati in precedenza contiene una sezione significativa relativamente a
possibili protocolli che possono in qualche modo introdurre parametri operativi
della ZLS diversi da quelli rigidamente imposti dal regolamento nazionale.
Protocolli che potrebbero quanto meno introdurre procedure e parametri
istruttori di tipo ambientale.
Invece il Piano (QUI)
del Lazio alle pagine 139 e 140 prevede solo la possibilità di un Protocollo d’intesa
per il consolidamento e l’attrazione degli investimenti esteri tra Regione
Lazio, Unindustria e Confindustria.
Unica eccezione positiva un protocollo per la bonifica di
un sito di interesse nazionale. Accontentiamoci!
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