SEZIONI DI APPROFONDIMENTO E DOCUMENTAZIONE

mercoledì 3 dicembre 2025

Il Ministero dell’Ambiente ricorda i poteri dei Sindaci in materia di tutela della salute dall’inquinamento

I poteri dei Sindaci nella prevenzione della tutela della salute pubblica in relazione alle procedure autorizzatorie ambientali nonché alle problematiche di inquinamento degli impianti e attività in essere, sono chiaramente espressi dalla vigente normativa in vigore da decenni come ho dimostrato anche in questo blog da anni ad esempio QUI.  Altrettanto nota è la sistematica rimozione di questi poteri da parte dei Sindaci stessi (QUI) ma anche delle istituzioni statali a partire dallo stesso Ministero dell’Ambiente (ad esempio sulla possibilità dei Comuni di opporsi al Consiglio dei Ministri su decisioni in materia di salute pubblica QUI). 

In particolare si veda il Parere Sanitario del Sindaco previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazioni agli impianti e attività più inquinanti (Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA), potere spesso disatteso o rimosso dai Comuni con scuse patetiche e giuridicamente infondate, come dimostro ad esempio QUI.

Ora la risposta del Ministero Ambiente ad un interpello ambientale di una Regione dimostra che i poteri del Sindaco in materia di tutela salute pubblica contro le emissioni anomale da impianti soggette ad AIA possono addirittura imporre limiti più restrittivi di quelli di legge. 

Peccato che quanto affermato nella risposta spesso non trovi applicazione nelle procedure autorizzatorie e in quelle di controllo sul rispetto delle autorizzazioni.

 

Vediamo comunque cosa dice la risposta del Ministero...

 

Il Ministero dell’Ambiente risponde ( per il testo QUI) ad un Interpello ambientale (cosa è QUI) nel quale la Regione rilevava come nonostante siano stati prescritti limiti in concentrazione, tutti rispettati dal gestore (con concentrazioni rilevate costantemente inferiori ai valori limite autorizzati) gli stessi non garantirebbero una riduzione significativa dell’impatto emissivo complessivo in termini di massa (kg/giorno) e di aver altresì rilevato criticità, tra le quali risultano significative:

1. simulazioni condotte su dati reali mostrano che un abbattimento dei valori limite di emissione del 50% produce riduzioni limitate del flusso emissivo totale;

2. il contributo delle emissioni diffuse, sebbene monitorato, amplia l’impatto emissivo in particolari condizioni meteoclimatiche;

3. sebbene i valori di concentrazione misurati siano molto inferiori al limite autorizzato, previsti dalle migliori tecniche disponibili (BAT) e dal D.lgs. n.152/06 e s.m.i., durante specifici monitoraggi condotti dall’organo di controllo per conto dell’Autorità competente, sono stati rilevati depositi di particolato polveroso sui balconi delle abitazioni circostanti, con impatto percepito dalla popolazione residente anche in condizioni operative formalmente regolari.

 


Il Ministero dell’Ambiente nel rispondere alle suddette criticità ricorda i seguenti strumenti previsti dalla vigente normativa attivabili in caso di problematiche ambientali e soprattutto sanitarie a prescindere dal rispetto dei limiti di legge dei singoli inquinanti:

1. Il parere sanitario del Sindaco in sede di conferenza dei servizi che può prevedere preventivamente ulteriori misure prescrittive per limitare le emissioni dall’impianto assoggettato ad AIA a prescindere dai limiti di legge (comma 6 articolo 29-quater DLgs 152/2006).

2. La possibilità che il Sindaco, nel caso siano intervenuto circostante successivamente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) possa chiedere, nell’interesse della salute pubblica, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da proposte di modifica puntuali, che l’autorità competente riesamini l’autorizzazione rilasciata (comma 7 articolo 29quater del DLgs 152/2006).

3. L’applicazione dell’articolo 29-septies del D.lgs. n. 152/2006 rubricato “Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale” prevede che qualora uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi. Inoltre, nei casi in cui è riconosciuta la necessità sopra descritta, l’autorità competente prescrive nelle autorizzazioni degli impianti presenti nell’area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose previste dai citati strumenti di programmazione o di pianificazione ambientale fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

4. L’autorizzazione integrata ambientale definisce anche le prescrizioni volte a garantire la compatibilità ambientale e sanitaria dell’esercizio e, a tale scopo, nelle autorizzazioni integrate ambientali statali non è infrequente l’introduzione, in aggiunta a prescrizioni sui limiti emissivi in termini di concentrazione o di emissione specifica, di condizioni in termini di limiti in flusso di massa o addirittura in termini di limitazione della capacità produttiva.

 

 


INTEGRAZIONE ALLA RISPOSTA DEL MINISTERO

Rispetto alla risposta del Ministero occorre anche considerare gli indirizzi della giurisprudenza amministrativa in materia. Il Consiglio di Stato con sentenza n° 2245 del 3 marzo 2023 (QUI).

Secondo la sentenza (relativa alle prescrizioni sulle emissioni inquinanti di un impianto di gestione rifiuti) l’art. 29 – sexies, comma 4 ter, d.lgs. 152 del 2006, prevede che l’autorità competente possa fissare valori limite di emissione più rigorosi delle soglie tecniche di miglior tecnologia, in tre casi specifici:

1) quando lo richieda la pianificazione regionale in materia di ambiente, tutela delle acque o emissioni (art. 29-septies);

2) quando lo richieda la normativa regionale;

3) quando, in mancanza di AIA, lo richieda il provvedimento autorizzatorio.

Secondo il Consiglio di Stato da tale disposizione si desume che l’autorità competente può fissare livelli di emissione più rigorosi associabili alle migliori tecnologie disponibili come è avvenuto nel caso in esame, nel quale l’interessata non ha comprovato che l’impianto, peraltro realizzato ed in attività da molteplici anni, possegga i requisiti della migliore tecnologia disponibile.

Conclude quindi il Consiglio di Stato affermando che costituisce scelta ragionevole e non manifestamente sproporzionata, in adesione al principio di precauzione, che l’amministrazione abbia imposto limiti e prescrizioni più rigorosi anche in relazione alla vetustà dell’impianto.

 


 

QUALI STRUTTURE PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI APPLICAZIONI DELLE NORME CITATE DAL MINISTERO AMBIENTE

Intanto occorrerebbe far decollare (in termini di finanziamenti e formazione professionale adeguata) l’esistente, almeno sulla carta, Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS). Il Sistema ha proprio la finalità di rendere applicabile la prevenzione sanitaria in tutte le procedure decisionali a rilevanza ambientale come ho spiegato QUI.

La necessità di una seria politica e organizzazione di prevenzione del rischio sanitario da inquinamento risulta  ancor più necessaria alla luce del Rapporto sui tumori in Italia (QUI) elaborato tra AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori), Fondazione AIOM, ONS (Osservatorio Nazionale Screening), PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), PASSI d’Argento e SIAPEC-IAP (Società Italiana di Anatomia Patologica e di Citologia Diagnostica). Il Rapporto conferma un dato inquietante che dimostra come sul rapporto cancro e inquinamento gli studi non siano ancora sufficientemente attendibili.

Afferma infatti il Rapporto: “Abbiamo informazioni sulla tossicità solo per una minoranza delle sostanze, e sappiamo poco di che cosa succede quando queste si trovano in miscele, come abitualmente avviene…”

 

 

 

 

Nessun commento:

Posta un commento