Il giochino è chiaro estendere la natura di opera di
interesse militare (difesa nazionale) con quelle per la sicurezza nazionale e
quindi ingaggiare le infrastrutture strategiche (energia – autostrade – porti etc.)
nella militarizzazione sempre più accelerata della economia. A fianco a questo ovviamente
avanza la progressiva deroga alle norme ambientali anche utilizzando la scusa della transizione ecologica.
Ora arriva l’ennesima nuova legge “derogatoria” che
permette al Ministero della Difesa di estendere la esclusione della VIA ad una
generalizzata categoria di opere aggirando la norma comunitaria e lo stesso
testo unico ambientale che permettono, anche per le opere di difesa nazionale,
la esclusione della VIA solo per singoli casi e progetti e comunque con l’obbligo
di svolgere una minima procedura di valutazione dell’impatto dell’opera con
relativa partecipazione del pubblico.
Di seguito nel post analizzo questa nuova normativa per
poi svolgere una descrizione più generale della normativa già approvata o in
approvazione che dimostra la progressiva militarizzazione della nostra
economica nei settori definiti strategici o di interesse nazionale. La parola
magica è “sicurezza nazionale” dove dentro precipita tutto compresa la
violazione di norme ambientali fondamentali.
LA NUOVA NORMATIVA SULLA DEROGA DELLA VIA PER LE OPERE DI
DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE
Il comma 10 articolo 6 del DLgs 152/2006 prevede che per
i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale
e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che
riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con
decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di
cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che
tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.
Il nuovo articolo 3-septies della legge 105/2025 (QUI) aggiunge al suddetto comma 10 articolo 6 del Dlgs 152/2006: “Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il decreto di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di competenza del Ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 4 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 23 e 25 del presente decreto.”
La nuova norma è subdola e per capirlo occorre leggere
con attenzione il citato articolo 233 del codice dell’ordinamento militare ma
non solo.
Intanto dal combinato disposto dell’articolo del DPR
236/2012 (QUI)
e l’articolo 233 del DLgs 66/2010 (QUI)
spetta la Ministro della Difesa individuare ulteriori opere e infrastrutture
classificate come difesa nazionale e per la “sicurezza nazionale” non
previste nell’articolo 233 del DLgs 66/2010.
La nuova norma ex articolo 3-septies permette quindi al
Ministero della Difesa di inserire ulteriori categorie di opere classificabili per la difesa nazionale che verrebbero
escluse dalla VIA.
L’esclusione come afferma la prima parte del comma 10 articolo 6 del DLgs 152/2006 avviene con provvedimento del Ministero dell’Ambiente. Però la nuova norma lasciando un ampio potere nel definire le opere classificabili di difesa nazionale può comportare (secondo una probabile interpretazione estensiva) che si violi il parametro della valutazione caso per caso per escludere la applicazione della VIA quindi riferito a singoli progetti non generiche categorie di opere classificate di difesa nazionale. Parametro di valutazione “caso per caso” affermato anche dal paragrafo 4 articolo 2 (QUI) della Direttiva UE sulla VIA.
La genericità della norma suddetta assume un significato
ancora più pericoloso alla luce della intenzione del Governo di estendere
l’utilizzo dual use (militare e civile) di opere infrastrutturali a cominciare
dalla costruenda diga di Genova ma che altre infrastrutture portuale compresi i
bacini di carenaggio (QUI),
come ho spiegato in questo post (QUI).
Quanto sopra rende più chiaro perché il viceministro delle Infrastrutture ha dichiarato recentemente che tutti gli impianti strategici sono anche militari. Ricordo che tra gli impianti strategici ci sono tutti gli impianti energetici.
MA... COSA SI INTENDE PER IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO
NAZIONALE
La norma di riferimento è l’articolo 1 della legge
231/2012 (QUI)
per cui la dichiarazione avviene con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ma in realtà ci sono altre norme che dichiarano le imprese di
interesse strategico nazionale come la legge 35/2012 (articolo 57- QUI)
per tutte le varie tipologie di depositi energetici ma anche oleodotti e
impianti di estrazione per la geotermia.
Quanto sopra avendo come riferimento le norme quadro:
1. Legge 443/2001: Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (QUI);
2. lettera i) comma 7 articolo 1 legge 239
del 2004 per cui è compito dello Stato tra l’altro: “i)
l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190 (abrogata ora vedi DLgs 36/2023 ndr.), al fine di garantire la
sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti
energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie
innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della
strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture
energetiche;” (QUI).
3. Ormai l’interesse strategico nazionale è
applicabile anche ad altri impianti energetici come i rigassificatori
sottoposti a procedura commissariale e addirittura recentemente è stato esteso
anche ai Programmi di investimento esteri (QUI)
e alla c.d. Aree di interesse strategico nazionale (QUI).
Il tutto con una discrezionalità assoluta in mano alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e ai Commissari da essa nominati.
LA DIFESA NAZIONALE ESTESA ALL’INTERESSE NAZIONALE
Non casualmente nel 2023 l’articolo 233 del Dlgs 66/2010
ha introdotto a fianco del concetto di difesa nazionale quello più ampio di
interesse nazionale. In conseguenza il Piano nazionale per la sicurezza a cui
lavora da tempo lo Stato Maggiore della Difesa si propone di rafforzare le capacità difensive dell’Italia attraverso
un significativo aumento del personale militare e un ammodernamento
delle infrastrutture strategiche di cui il progetto Basi blu è un ulteriore esempio
significativo soprattutto nelle modalità con cui è stata impostata la procedura
di valutazione e autorizzazione (QUI
il caso dell’Arsenale Militare di Spezia).
A complemento il Governo sta lavorando ad una regia
nazionale per la sicurezza (QUI).
La finalità è creare un consorzio
nazionale della Difesa coinvolgendo capacità industriali sotto la regia del
governo. Il tutto dentro la logica del dual use finanziata anche con fondi
pubblici anche UE, vedi adesione dell’Italia (chiesti circa 14 miliardi di euro
alla UE) al Safe Facility europeo ex Regolamento (UE) 2025/1106 (QUI).
Così i progetti dual use dovranno seguire i tempi dei fondi UE da qui la
giustificazione (peraltro già avviata con altre norme per il PNRR vedi QUI)
di semplificazione e deroghe soprattutto alle norme ambientali. E se non saranno in gioco finanziamenti UE si
userà il mix difesa nazionale sicurezza nazionale e strategicità del settore di
cui è un esempio ulteriore quella della recente normativa sulle c.d. materie
prime critiche (QUI
e QUI).
Questa visione si estende da tempo ormai anche alle
risorse marine. Si veda ad esempio la NorthSeal; una piattaforma (operativa dal
gennaio 2025 di sicurezza istituita a seguito della "Dichiarazione
congiunta sulla cooperazione in materia di protezione delle infrastrutture nel
Mare del Nord". Questa ha la finalità di sorveglianza delle infrastrutture
marittime critiche, dagli impianti eolici offshore ai cavi sottomarini e ai
gasdotti energetici. Non casualmente c’è chi (QUI)
ha collegato tale forma di cooperazione con il Polo Nazionale della dimensione
Subacquea (QUI):
“potrebbe diventare un nodo fondamentale nella rete europea di sorveglianza
sottomarina. Oppure ai nostri corridoi logistici nord-sud, ancora in cerca di
un’identità forte, ma strategicamente ben posizionati per connettere la dorsale
baltica con il Mediterraneo centrale.”
Anche qui il nostro Paese non è stato fermo, nel mettere
insieme esigenze geopolitiche marittime ed energetiche con deregolamentazione e
semplificazioni derogatorie delle norme ambientali, vedi le norme su Programmi investimenti esteri e aree di interesse strategico nazionale già citate in precedenza ma anche e soprattutto il Piano Mattei (QUI e QUI).
IL CASO RIGASSIFICATORI COME QUELLO DI PANIGAGLIA A
SPEZIA
Il rigassificatore di Panigaglia dovrebbe già essere
infrastrutture strategica nazionale anche se il decreto di formalizzazione non
mi risulta sia mai stato pubblicato ma per interpretazione di legge a mio
avviso lo è senza il dpcm di cui tratta la normativa sulle infrastrutture
strategiche. Inoltre, il rigassificatore è infrastruttura critica anche se pure
questo non è mai stato formalizzato specificamente ma la normativa di fatto
estende questa classificazione al rigassificatore come ho spiegato ampiamente
sul mio blog. Ora la questione diventa interessante, purtroppo perché, se
guardiamo l'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare questo considera
opere destinate alla sicurezza nazionale anche depositi e reti di carburanti.
Per ora questi sembrano solo quelli dedicati ad aerei e navi militari però è
intenzione del governo estendere il dual use (civile militare) anche a varie
infrastrutture portuali e non (esempio la diga per il porto di Genova in costruzione).
Quindi visto che il rigassificatore è già ora infrastruttura di interesse
strategico nazionale e infrastruttura critica non mi stupirei se con una
semplice decisione presidenza del consiglio dei ministri e difesa che il
rigassificatore venisse a breve usato a fini di trasporto del gnl per scopi
militari.
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