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giovedì 2 marzo 2023

Ancora nuovi leggi che derogano alla Valutazione di Impatto Ambientale

Un nuovo Decreto Legge (n° 13 del 2023 QUI) che introduce deroghe alla applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA), dopo le scuse per l’emergenza guerra ed energia (vedi rigassificatori offshore QUI) ora la scusa è l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dei piani complementari. Quasi sempre procedure che servono per giustificare impianti a forte emissioni di gas serra.

Tutto questo mentre:

1. il Piano nazionale integrato energia e clima dovrà essere rivisto radicalmente  entro giugno 2023 proprio per garantire nuovi obiettivi verso la neutralità climatica QUI;

2. il Gestore dei Mercati Energetici in un suo report (QUI) dello scorso giugno ha dimostrato che le nuove infrastrutture per il GNL non serviranno per affrontare l’emergenza Ucraina, per cui, sempre in altro rapporto, il GME afferma che i nuovi rigassificatori, approvati in deroga alle norme della VIA e della Seveso III, rischiano di diventare "beni incagliati" (QUI);

3. la Corte Costituzionale con sentenza del 3 dicembre 2021 n° 233 (QUI) ha affermato: "La protezione dell'ambiente non è, d'altronde, contrapposta alla semplificazione, ma è anzi perseguita proprio attraverso «una migliore qualità ed efficienza dei procedimenti”;

4. Rapporto Corte dei Conti su attuazione PNRR: difficoltà di spesa e di organizzazione della Pubblica Amministrazione locale, QUI;

5. si bloccano le assunzioni necessarie per meglio svolgere le istruttorie al Ministero dell'Ambiente (prima Transizione Ecologica) sia per il PNRR che per la difesa idrogeologica QUI.


In sintesi il nuovo Decreto legge:

1. Permette con un accordo tra Ministri di evitare la applicazione della VIA a progetti che ordinariamente la richiederebbero

2. Le conclusioni della conferenza dei servizi comprendono la VIA anche fuori dei casi in cui questo è previsto dalla legge (ad esempio vedi Provvedimento autorizzatorio unico regionale)

3. Le Autorità ambientali che partecipano al procedimento (compresi Enti Locali e Regioni) possono fare opposizione alle conclusioni della Conferenza dei Servizi ma a condizione di “tenere conto delle esigenze di appaltabilità del progetto” sic!

4. Le Autorità Ambientali coinvolte nel procedimento non possono essere esprimere un diniego al progetto ma devono indicare le prescrizioni per realizzarlo comunque migliorandone gli impatti ambientali a condizione però che quantifichino i costi di dette prescrizioni e questi non siano eccessivi (hanno inventato la VIA positiva per ragioni finanziarie)

5. nelle istanze di richiesta di avvio della VIA non devono essere più presentate le verifiche dell’interesse archeologico e la relazione paesaggistica

 

 

UN MODELLO DI GOVERNO CHE AFFOSSA IL DIRITTO AMBIENTALE NEI SUOI STRUMENTI MIGLIORI, PERALTRO, TUTTI DI DERIVAZIONE COMUNITARIA: VIA, VAS, AIA.

Comunque al di la delle interpretazioni è chiaro il tentativo di salto di qualità.

Dopo avere in questi anni di transizione ecologica:

1. semplificato la procedura di VIA in vari interventi legislativi, dopo avere introdotto una ennesima procedura speciale in deroga a quella ordinaria di VIA (QUI),

2. previsto che la VIA statale per i progetti finanziati da PNRR e PNIEC è gestita da una Commissione tecnica speciale direttamente collegata con la Cabina di Regia di attuazione del PNRR...

... ora arriva il colpo finale di fatto si lascia decidere in modo del tutto discrezionale i due Ministeri la scelta se applicare la VIA oppure no, scaricando sull’ambiente ritardi dovuti non alle norme sulla VIA (ormai talmente semplificate anche nei termini, per non parlare del merito delle istruttorie, che non hanno più alcuna possibilità di bloccare progetti) ma semmai ad una Pubblica Amministrazione inadeguata per colpa di quella politica che invece che potenziare le strutture che svolgono le istruttorie le scarnifica e deroga alle norme ambientali come ho ben spiegato in un post del mio blog (QUI).

Ormai siamo arrivati solo per la VIA a 6 procedure generali di VIA-VAS legate cioè ad aree particolari definiti dalla legge a cui si aggiungono 12 norme speciali di disciplina della VIA e della VAS per singola tipologia di opere/progetti e di piani/programmi.

È chiaro che siamo di fronte ad un vero e proprio modello di gestione delle procedure di valutazione ambientale alternativo a quello ordinario che con la semplice attuazione del PNRR c’entra nulla.  Un ulteriore esempio in questo senso lo abbiamo avuto con la norma che ha introdotto la possibilità di continuare l’attività a impianti definiti di interesse strategico nazionale nonostante sanzioni di interdizioni dalla attività QUI.

 

 

LE NOVITÀ DISTRUTTRICI DELLA VIA NEL NUOVO DECRETO LEGGE

L’articolo 14 del Decreto Legge 13/2023 inserisce un nuovo articolo 18-ter alla legge 108/2021 (QUI).

Il nuovo articolo prevede che nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la  realizzazione dell'intervento può proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della  parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152 secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.

La norma sembra generalizzare il modello affermato recentemente con la legge 91/2022 per i rigassificatori all’interno della c.d. emergenza Ucraina. Infatti, detta legge prevede al comma 3 articolo 5: “3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa comunicazione alla Commissione europea, si applica l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

La Comunicazione (2019/C 386/05) della Commissione che fornisce agli Stati membri le indicazioni operative per applicare le deroghe di cui ai paragrafi 4 e 5 articolo 2 Direttiva 2011/92/UE afferma: “Tale esenzione sarebbe concessa, pertanto, sulla base di una valutazione caso per caso e non si applicherebbe a un’intera categoria di progetti” e aggiunge, al paragrafo 5: “— Le esenzioni alle regole generali devono essere interpretate e applicate in modo restrittivo.”

Ora sia la legge 91/2022 che il nuovo articolo 14 del Decreto Legge 13/2023 invece che mantenere l’analisi caso per caso come previsto anche dal citato comma 11 articolo 6 del DLgs 152/2006 di fatto applicano la esenzione dalla VIA a tipologie di opere precise siano rigassificatori galleggianti che come nel decreto legge 13/2023 tutti i progetti rientranti nel PNRR.

 

 

L’articolo 14 del Decreto Legge 13/2023 modifica poi l’articolo 48 della legge 108/2021 su Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC. In particolare, il nuovo articolo 14 introducendo a detto articolo 48 un nuovo comma 5-quater prevede che gli esiti della valutazione di impatto ambientale (sempre che venga svolta, vedi sopra l’altra novità sulle deroghe alla VIA) sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. 

Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo della legge 1° luglio 2021, n. 101 (QUI), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990: della serie si può fare opposizione alla Presidenza dei Consigli dei Ministri da parte di autorità ambientali ma anche enti locali contro le conclusioni ambientali della conferenza dei servizi ma le “esigenze di appaltabilità” renderanno tale opposizione impraticabile.  

 

Ma il colpo finale alle norme ambientali non solo a quelle sulla VIA arriva nell’ultima parte del nuovo comma 5-quater. Qui si arriva ad affermare che le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato.  Insomma, la VIA negativa, sempre che si svolga la VIA si ripete, è praticamente impossibile si possono proporre prescrizioni che rendano compatibile l’opera a prescindere. La VIA nella sua ratio, quindi, è degenerata in una mera giustificazione ex ante del progetto e non nella valutazione preventiva sulla compatibilità di un progetto con un determinato sito, senza considerare che comunque le prescrizioni non possono rendere insostenibile il progetto sotto il profilo finanziario!


Sempre il nuovo comma 5-quater poi afferma che la determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia   autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita.

La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 (QUI), e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 i cui termini del procedimento sono comunque ridotti della metà (dal comma 6 articolo 14 Decreto Legge 13/2023.

Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle  relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi  incompatibili con la localizzazione dell'opera. Tutta la giurisprudenza sul rapporto tra VIA e varianti urbanistiche da valutare all’interno della VIA (vedi NOTA 1 alla fine del post) cancellate in poche righe!

Le disposizioni del nuovo comma 5-quater si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994 (QUI).

 

 

 

DEROGHE AL CODICE DEL PAESAGGIO ALL’INTERNO DEL PROCEDIMENTO DI VIA

Sempre l’articolo 19 del Decreto legge 13/2023 elimina tra i documenti da depositare da parte del proponente nella istanza di richiesta di avvio del procedimento di VIA: la verifica preventiva dell’interesse archeologico del Soprintendente competente. 

Inoltre il nuovo comma 5-ter dell’articolo 48 della legge 108/2021 (QUI) introdotto dall’articolo 14 del Decreto Legge 13/2023 prevede non casualmente che le risultanze della valutazione  di  assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (QUI), qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi.

Non solo ma tornando all’articolo 19 del Decreto Legge 13/2023 questo modifica l’articolo 25 del DLgs 152/2006 introducendo un nuovo comma 2-sexies che recita: “In ogni caso l'adozione del   parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

E questa è una assurdità procedimentale prima ancora che di merito perché se poi emergono problemi archeologici il progetto si blocca comunque anche dopo aver avuto la VIA a meno che lo scopo della norma sia proprio quello di disincentivarla comunque la verifica di interesse archeologico.

Questa modifica fa il paio con quanto previsto dall’articolo 14 del Decreto Legge 13/2023 che introducendo un comma 5-bis all’articolo 48 della legge 108/2021 secondo nella istanza suddetta non occorre più presentare neppure la relazione paesaggistica prevista Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 (QUI), e la relazione paesaggistica semplificata prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (QUI).

 

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NOTA 1

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E LA NON CONFORMITÀ URBANISTICA

Il Consiglio di Stato (Sez. VI, 28/8/2008 n° 4097, QUI)  ha precisato che nella VIA “La conformità urbanistica del progetto alle previsioni urbanistiche comunali […] costituisce, contrariamente a quanto prevede l’appellante, elemento indispensabile della valutazione."  NON SOLO MA, in coerenza con quanto sopra, la questione della conformità dell’opera agli strumenti di pianificazione deve essere intesa nel senso che il giudizio di conformità deve essere reso con riferimento  anche agli eventuali profili di tutela ambientale. 

Si veda anche TAR Basilicata 805/2004 (QUI).

Più recentemente TAR Campania n. 2279 del 2018 (vedi QUI) ha affermato che la compatibilità di un impianto di rifiuti con una determinata destinazione funzionale (agricola o meno) prevista dalla pianificazione urbanistica deve essere valutato non in astratto ma in concreto rispetto cioè alle caratteristiche ambientali naturalistiche sanitarie socio economiche del sito interessato. In particolare, il TAR Campania precisa: “il riscontrato vizio di non conformità delle opere assentite con le previsioni urbanistiche date dal PRG per l’area di insistenza dell’impianto (avente destinazione a zona E – agricola). Anche in questo caso, allora, ritiene il Collegio che non possano non valere le considerazioni prima svolte circa la non incompatibilità dell’impianto con le ridette prescrizioni di zona, specie allorché non siano state effettuate valutazioni di tipo concreto (e non meramente astratto, come invece fatto dal Comune).”

Valutazioni in concreto appunto ma comunque la non conformità urbanistica è elemento di valutazione per dimostrare la non compatibilità ambientale del sito con il progetto di impianto sottoposto a VIA!

 

 

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