L’articolo 13 del Decreto-legge n° 73 del 21 maggio 2025
(QUI)
apporta modifiche all’articolo 12 del Decreto Legislativo 190/2024. Questo DLgs
disciplina il regime autorizzatorio per gli impianti da fonti rinnovabili come
ho descritto QUI.
Si conferma una tendenza di fondo: la transizione
ecologica, a prescindere dagli impianti che si vogliono proporre (a fonti
fossili o rinnovabili), sta diventando la scusa per derogare ed attaccare i
fondamenti del diritto ambientale a tutela dei territori.
In particolare, l’articolo 12 del DLgs 190/2024, ora modificato dal nuovo Decreto-legge 73/2025, disciplina i Piani regionali per individuare le c.d. zone di accelerazione per la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.
L’ambientalismo lobbysta non capisce che le deroghe alle norme ambientali in materia di alcune tipologie di impianti difesi dalle associazioni ambientaliste nazionali (soprattutto Legambiente, vedi QUI) stanno diventando il cavallo di troia per trasformare le procedure di valutazione dell’impatto ambientale in una sorta di via libera preventivo a vari impianti e interventi: infrastrutture trasporti, rigassificatori, impianti per la telefonia mobile, impianti classificati strategici,estrazioni materie prime critiche per gli impianti da rinnovabili e la digitalizzazione dell'economia, biodigestori anaerobici per il biometano, opere per lo sviluppo dei porti etc. etc.
Vediamo, di seguito, in sintesi le principali deroghe alle norme ambientali della nuova normativa per poi analizzare specificamente la nuova versione dell’articolo 12 del DLgs 190/2024 come modificato dal nuovo Decreto-legge 73/2025…
SINTESI DELLE DEROGHE DELLA NUOVA NORMATIVA
1. la riduzione dei termini (a livelli ridicoli per svolgere
una corretta istruttoria) per lo svolgimento della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) dei Piani regionali di individuazione delle zone di accelerazione
per localizzare gli impianti da fonti rinnovabili;
2. si rimuove il parere obbligatorio della Soprintendenza
nelle aree con vincolo paesaggistico;
3. si riducono i termini fino ad un terzo per rilasciare
la autorizzazione unica prevista dagli impianti da fonti rinnovabili nelle zone
individuate dai Piani regionali;
4. si rimuove l’applicazione della VIA agli impianti localizzati nelle zone di accelerazione facendola sostituire dalla VAS come se le due procedure fossero la stessa cosa e non è così: la VIA valuta l’impatto di un progetto su uno specifico sito di localizzazione, invece la VAS ragiona sull’area vasta perchè si applica ai piani e programmi.
ZONE DI ACCELERAZIONE E DISCIPLINA DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI (NUOVO ARTICOLO 12 DLGS 190/2024)
Mappatura territorio nazionale per il potenziale di aree per impianti da fonti rinnovabili
Entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il
raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati
dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato energia e clima) al 2030, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE)
pubblica nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale
individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l'installazione
di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le relative
infrastrutture e opere connesse compresi gli impianti di stoccaggio, secondo quanto
previsto dall'articolo 15-ter (QUI) della Direttiva (UE) 2018/2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2018, dandone comunicazione alla Conferenza unificata Stato Regioni Città.
Ruolo Regioni e mappatura: Piani regionali di individuazione aree di accelerazione per le fonti rinnovabili
Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 8 (QUI), del Decreto legislativo n. 199 del 2021 (elenco aree idonee ex lege), ciascuna Regione e Provincia autonoma adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater (QUI) della Direttiva (UE) 2018/2001. L’articolo 13 del Decreto-legge 73/2025 aggiunge che il piano di individuazione delle zone di accelerazione è comprensivo, in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A (interventi ad attività libera) e B (interventi a regime di procedura abilitativa semplificata) al DLgs 190/2024: le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, ricadenti nelle aree individuate dal GSE con la mappatura indicata dal precedente paragrafo del presente commento.
Intanto è scaduto il termine del 21 maggio 2025 entro il quale il GSE deve pubblicare su apposito sito internet la rappresentazione cartografica delle zone di accelerazione, come definite in precedenza in questo post.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione da detto termine, le Regioni e le Province Autonome devono comunicare al GSE eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali insistenti sui rispettivi territori rispetto a quanto riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE, esclusivamente ai fini dell'aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione.
In relazione alle zone di accelerazione individuate secondo
le modalità sopra riportate, resta ferma la possibilità per le Regioni e le Province
Autonome di indicare, nelle definizioni dei Piani, ulteriori impianti a fonti rinnovabili,
nonché gli impianti di stoccaggio e le altre opere previste.
Aree prioritarie da includere nei Piani di individuazione delle zone di accelerazione
Nella definizione dei Piani, le Regioni e le Province autonome includono prioritariamente:
a) le superfici artificiali ed edificate;
b) le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti;
c) i parcheggi;
d) le aziende agricole;
e) i siti di smaltimento dei rifiuti;
f) i siti industriali e le aree industriali attrezzate;
g) le miniere;
f) i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane;
g) i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole.
Sono altresì incluse prioritariamente le aree ove sono già presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica.
Piano aree marine
Sulla base della mappatura con Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, è adottato il Piano di
individuazione delle zone di accelerazione marine per gli impianti a fonti
rinnovabili e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater (QUI) della Direttiva (UE) 2018/2001.
Esclusioni dalle zone di accelerazione
Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone. Questa esclusione fa ridere perchè a parte le zone di accelerazione nelle aree protette gli impianti ci possono andare e anche con agevolazioni e deroghe a livello regionale e locale.
VAS e piani di accelerazione
Sono sottoposti a VAS di cui al titolo II della parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Ove necessario al fine di evitare l'impatto ambientale negativo che
potrebbe verificarsi o quantomeno al fine di ridurlo, i Piani contemplano
adeguate misure di mitigazione ai sensi dell'Articolo 15-quater, paragrafo 1, lettera b) , della direttiva (UE)
2018/2001: “misure di mitigazione
efficaci da adottare per l’installazione degli impianti di produzione di
energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati,
nonché delle opere necessarie per la connessione di tali impianti e impianti di
stoccaggio alla rete, al fine di evitare l’impatto ambientale negativo che
potrebbe verificarsi o, qualora ciò non sia possibile, ridurlo. Se del caso,
garantiscono che siano applicate misure di mitigazione adeguate in modo
proporzionato e tempestivo per garantire il rispetto degli obblighi di cui
all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 12, paragrafo 1, della
direttiva 92/43/CEE, all’articolo 5 della direttiva 2009/147/CEE
e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e per
evitare il deterioramento e conseguire un buono stato ecologico o un buon
potenziale ecologico conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera
a), della direttiva 2000/60/CE."
La procedura di Valutazione Ambientale Strategica si
svolge secondo le modalità previste dal medesimo Decreto legislativo n°152 del
2006 per i piani sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede
statale, con applicazione dei termini procedimentali ridotti della metà. Quindi
visto che i termini ordinari sono 90 giorni (consultazioni comprese) per il rilascio
del parere motivato che conclude la procedura di VAS, nel caso dei Piani di
accelerazioni si riducono a 45 giorni che considerando che in tale termine sono
comprese anche le osservazioni del pubblico ed enti. Siamo a una durata ridicola
per poter svolgere una corretta istruttoria di VAS.
Così dopo il Procedimento autorizzatorio unico accelerato
regionale (QUI)
arriva anche la Procedura accelerata di VAS!
Mancata adozione Piani regionali di individuazione zone di accelerazione
Al fine di assicurare il rispetto del termine del 21
febbraio per la elaborazione dei Piani regionali di individuazione delle zone
di accelerazione le Regioni e le Province Autonome sottopongono le proposte di
Piano alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). In caso di inosservanza del
termine suddetto ovvero in caso di mancata adozione del Piano, il Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri
l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 12 (QUI)
legge 108/2021.
Deroghe a norme ambientali per opere in zone comprese nei Piani di accelerazione
La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A
e B al presente DLgs che insista nelle zone di accelerazione non è subordinata
all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia
paesaggistica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i
medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso
previsti per la PAS e attività libera.
Nel caso degli interventi di cui all'allegato C (progetti soggetti ad autorizzazione unica) che
insistano nelle zone di accelerazione:
a) si
applicano le disposizioni di cui all'articolo
22 (QUI) del Decreto legislativo n. 199 del 2021: parere soprintendenza
obbligatorio non vincolante, riduzione di un terzo dei termini per rilascio
della autorizzazione unica;
b) non si
applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III
(disciplina della VIA) della parte seconda del Decreto legislativo n°152 del 2006, a condizione che il progetto
contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale
strategica dei Piani di individuazione delle aree di accelerazione. Norma
potenzialmente illegittima perché la VAS non può sostituire la VIA trattandosi
di procedure distinte con ratio diverse come già analizzato nella parte I di
questo post.
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