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martedì 3 giugno 2025

Piani di accelerazione per gli impianti da fonti rinnovabili in deroga alle norme ambientali

L’articolo 13 del Decreto-legge n° 73 del 21 maggio 2025 (QUI) apporta modifiche all’articolo 12 del Decreto Legislativo 190/2024. Questo DLgs disciplina il regime autorizzatorio per gli impianti da fonti rinnovabili come ho descritto QUI.  

Si conferma una tendenza di fondo: la transizione ecologica, a prescindere dagli impianti che si vogliono proporre (a fonti fossili o rinnovabili), sta diventando la scusa per derogare ed attaccare i fondamenti del diritto ambientale a tutela dei territori.

In particolare, l’articolo 12 del DLgs 190/2024, ora modificato dal nuovo Decreto-legge 73/2025, disciplinaPiani regionali per individuare le c.d. zone di accelerazione per la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.  

L’ambientalismo lobbysta non capisce che le deroghe alle norme ambientali in materia di alcune tipologie di impianti difesi dalle associazioni ambientaliste nazionali (soprattutto Legambiente, vedi QUI) stanno diventando il cavallo di troia per trasformare le procedure di valutazione dell’impatto ambientale in una sorta di via libera preventivo a vari impianti e interventi: infrastrutture trasporti, rigassificatori, impianti per la telefonia mobile, impianti classificati strategici,estrazioni materie prime critiche per gli impianti da rinnovabili e la digitalizzazione dell'economia, biodigestori anaerobici per il biometano, opere per lo sviluppo dei porti etc. etc.

Vediamo, di seguito, in sintesi le principali deroghe alle norme ambientali della nuova normativa per poi analizzare specificamente la nuova versione dell’articolo 12 del DLgs 190/2024 come modificato dal nuovo Decreto-legge 73/2025…



SINTESI DELLE DEROGHE DELLA NUOVA NORMATIVA

1. la riduzione dei termini (a livelli ridicoli per svolgere una corretta istruttoria) per lo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani regionali di individuazione delle zone di accelerazione per localizzare gli impianti da fonti rinnovabili;

2. si rimuove il parere obbligatorio della Soprintendenza nelle aree con vincolo paesaggistico;

3. si riducono i termini fino ad un terzo per rilasciare la autorizzazione unica prevista dagli impianti da fonti rinnovabili nelle zone individuate dai Piani regionali;

4. si rimuove l’applicazione della VIA agli impianti localizzati nelle zone di accelerazione facendola sostituire dalla VAS come se le due procedure fossero la stessa cosa e non è così: la VIA valuta l’impatto di un progetto su uno specifico sito di localizzazione, invece la VAS ragiona sull’area vasta perchè si applica ai piani e programmi. 


 


ZONE DI ACCELERAZIONE E DISCIPLINA DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI (NUOVO ARTICOLO 12 DLGS 190/2024)

 

Mappatura territorio nazionale per il potenziale di aree per impianti da fonti rinnovabili

Entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato energia e clima) al 2030, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) pubblica nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l'installazione di impianti di produzione di energia da  fonti rinnovabili nonché le relative infrastrutture e opere connesse compresi gli impianti di stoccaggio, secondo quanto previsto dall'articolo 15-ter (QUI) della Direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, dandone comunicazione alla Conferenza unificata Stato Regioni Città.

 


Ruolo Regioni e mappatura: Piani regionali di individuazione aree di accelerazione per le fonti rinnovabili

Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura nell'ambito delle aree idonee individuate ai  sensi dell'articolo 20, comma 8 (QUI), del Decreto legislativo n. 199 del 2021 (elenco aree idonee ex lege), ciascuna Regione e  Provincia autonoma adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater (QUI) della Direttiva (UE) 2018/2001. L’articolo 13 del Decreto-legge 73/2025 aggiunge che il piano di individuazione delle zone di accelerazione è comprensivo, in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A (interventi ad attività libera) e B (interventi a regime di procedura abilitativa semplificata) al DLgs 190/2024: le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, ricadenti nelle aree individuate dal GSE con la mappatura indicata dal precedente paragrafo del presente commento.  

Intanto è scaduto il termine del 21 maggio 2025 entro il quale il GSE deve pubblicare su apposito sito internet la rappresentazione cartografica delle zone di accelerazione, come definite in precedenza in questo post

Entro trenta giorni dalla pubblicazione da detto termine, le Regioni e le Province Autonome devono comunicare al GSE eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali insistenti sui rispettivi territori rispetto a quanto riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE, esclusivamente ai fini dell'aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione.

In relazione alle zone di accelerazione individuate secondo le modalità sopra riportate, resta ferma la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di indicare, nelle definizioni dei Piani, ulteriori impianti a fonti rinnovabili, nonché gli impianti di stoccaggio e le altre opere previste.

 


Aree prioritarie da includere nei Piani di individuazione delle zone di accelerazione

Nella definizione dei Piani, le Regioni e le Province autonome includono prioritariamente: 

a) le superfici artificiali ed edificate; 

b) le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti; 

c) i parcheggi; 

d) le aziende agricole; 

e) i siti di smaltimento dei rifiuti;

f) i siti industriali e le aree industriali attrezzate; 

g) le miniere; 

f) i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane; 

g) i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole. 

Sono altresì incluse prioritariamente le aree ove sono già presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica.

 


Piano aree marine

Sulla base della mappatura con Decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è adottato il Piano di individuazione delle zone di accelerazione marine per gli impianti a fonti rinnovabili e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e  all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater (QUI) della Direttiva (UE) 2018/2001.

 


Esclusioni dalle zone di accelerazione

Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone. Questa esclusione fa ridere perchè a parte le zone di accelerazione nelle aree protette gli impianti ci possono andare e anche con agevolazioni e deroghe a livello regionale e locale. 

 


VAS e piani di accelerazione

Sono sottoposti a VAS di cui al titolo II della parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove necessario al fine di evitare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o quantomeno al fine di ridurlo, i Piani contemplano adeguate misure di mitigazione ai sensi dell'Articolo 15-quater, paragrafo 1, lettera b) , della direttiva (UE) 2018/2001: “misure di mitigazione efficaci da adottare per l’installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati, nonché delle opere necessarie per la connessione di tali impianti e impianti di stoccaggio alla rete, al fine di evitare l’impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o, qualora ciò non sia possibile, ridurlo. Se del caso, garantiscono che siano applicate misure di mitigazione adeguate in modo proporzionato e tempestivo per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, all’articolo 5 della direttiva 2009/147/CEE e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e per evitare il deterioramento e conseguire un buono stato ecologico o un buon potenziale ecologico conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE."

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica si svolge secondo le modalità previste dal medesimo Decreto legislativo n°152 del 2006 per i piani sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, con applicazione dei termini procedimentali ridotti della metà. Quindi visto che i termini ordinari sono 90 giorni (consultazioni comprese) per il rilascio del parere motivato che conclude la procedura di VAS, nel caso dei Piani di accelerazioni si riducono a 45 giorni che considerando che in tale termine sono comprese anche le osservazioni del pubblico ed enti. Siamo a una durata ridicola per poter svolgere una corretta istruttoria di VAS.

Così dopo il Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (QUI) arriva anche la Procedura accelerata di VAS!

 

 

Mancata adozione Piani regionali di individuazione zone di accelerazione

Al fine di assicurare il rispetto del termine del 21 febbraio per la elaborazione dei Piani regionali di individuazione delle zone di accelerazione le Regioni e le Province Autonome sottopongono le proposte di Piano alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). In caso di inosservanza del termine suddetto ovvero in caso di mancata adozione del Piano, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui   all'articolo 12 (QUI) legge 108/2021.

 


Deroghe a norme ambientali per opere in zone comprese nei Piani di accelerazione

La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B al presente DLgs che insista nelle zone di accelerazione non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso previsti per la PAS e attività libera. 

Nel caso degli interventi di cui all'allegato C (progetti soggetti ad autorizzazione unica) che insistano nelle zone di accelerazione:

a) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 (QUI) del Decreto legislativo n. 199 del 2021: parere soprintendenza obbligatorio non vincolante, riduzione di un terzo dei termini per rilascio della autorizzazione unica;

b) non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III (disciplina della VIA) della parte seconda del Decreto legislativo n°152 del 2006, a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani di individuazione delle aree di accelerazione. Norma potenzialmente illegittima perché la VAS non può sostituire la VIA trattandosi di procedure distinte con ratio diverse come già analizzato nella parte I di questo post. 

Faccio notare che guarda caso la deroga alle norme ambientali sopra citate riguarda proprio le opere più impattanti soggette alla più rigorosa procedura di autorizzazione unica ex articolo 9 DLgs 190/2024. Quindi tra progetti senza autorizzazione (articolo 7), procedure di  semplificate (articolo 8) i progetti finiscono per essere autorizzati a prescindere dalle specificità dei loro impatti sul sito interessato!

 


 


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