Presentato dal Ministero dell’Ambiente il nuovo allegato
(QUI)
che sostituirà l’allegato tecnico al Decreto Ministero Ambiente n° 173 del
15 luglio 2016 (QUI):
“Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione
all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini.”
Di seguito nel post che segue in premessa una sintesi del percorso lobbystico che ha portato alla predisposizione del nuovo allegato tecnico e successivamente una un’analisi del nuovo allegato tecnico attraverso il confronto con il vigente allegato tecnico per mettere in rilievo le criticità e le parti cancellate nella nuova versione per rendere sempre più facili i dragaggi ma non certo più sostenibili per l’ambiente come vedremo e come già sottolineato QUI.
Evidentemente la vicenda dei dragaggi del porto di Spezia
di qualche anno che ha portato alla prima sentenza della Cassazione penale del
2016 (QUI)
di applicazione del nuovo delitto di inquinamento ambientale, non ha insegnato
nulla al nostro Governo!
COME SI È ARRIVATI E PERCHÉ AL NUOVO ALLEGATO TECNICO
Con il nuovo allegato tecnico al Decreto 173/2016 si chiude un cerchio a favore di una
normativa dei dragaggi e del riutilizzo dei materiali di risulta in area marina
con fini chiaramente semplificatori in deroga alle più stringenti norme
ambientali già avviato con il Piano del Mare (QUI),
con una legge del 2021 con un indirizzo chiaro per il "riutilizzo" in
ambienti marino costieri vale a dire sversare in mare il materiale
escavato che doveva essere attuato con un decreto ministeriale che non venne
mai approvato a cui segui il tentativo di attuare detto indirizzo del 2021 con
il nuovo regolamento delle terre e rocce da scavo anche questo non riuscito
perché la lobby portuale (QUI)
non riteneva il testo sufficientemente semplificatorio derogatorio delle norme
ambientali al fine di accelerare i dragaggi nei porti italiani.
Così il Governo per accontentare la lobby portuale ha
approvato la legge 191/2024 che sotto il profilo procedurale ha introdotto non
solo semplificazioni ulteriori per autorizzare i dragaggi ma anche la
possibilità di sversare in mare anche materiale di origine terrestre non solo
frutti degli scavi nei fondali marini. Di questa nuova disciplina introdotta
dalla legge 191/2024 ho prodotto una analisi critica puntuale QUI.
Però mancava ancora un pezzo per soddisfare le “esigenze”
della lobby portuale: approvare la normativa tecnica per facilitare
caratterizzazione del sito di dragaggio e dei materiali di scavo nonché il loro
riutilizzo e soprattutto il monitoraggio di tutte queste attività.
Ora il Governo ha prodotto questa norma tecnica con un
allegato molto articolato e complesso che andrà a sostituire (dopo la
Conferenza stato regioni città e la pubblicazione in gazzetta ufficiale)
l’allegato tecnico vigente al Decreto n° 173 del 15///2016 citato all’inizio di questo
post. Ora si capisce perché, sulla base del Piano del Mare, il Ministro delle
Politiche del Mare abbia delegato la stesura di detta nuova normativa al Cipom
composto soprattutto da rappresentanti della lobby portuale, come ho spiegato QUI.
ANALISI DEL NUOVO e VIGENTE ALLEGATI A CONFRONTO
OGGETTO DEL NUOVO ALLEGATO TECNICO
Il nuovo allegato tecnico al Decreto 173/2016
si applica:
a) alla gestione dei materiali provenienti dal dragaggio
delle aree portuali e marine costiere non comprese in siti di interesse nazionale;
b) alla gestione dei materiali provenienti dai siti di interesse nazionale risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marine costiere, al di fuori di detti siti.
N.B. la legge 191/2024 prevede la possibilità di sversare anche materiale di origine terrestre cosa non prevista dal DM 173/2016. Non solo ma il nuovo allegato tecnico viene presentato come attuativo anche della lettera a) comma2 articolo 109 DLgs 152/2006. Questo riferimento se coordinato con quanto previsto dalla legge 191/2024 dimostra che il nuovo allegato tecnico con tutte le sue semplificazioni si applicherà anche a materiale di origine non terrestre. Infatti il Decreto 173/2016 prevede che non si applichi “alle movimentazioni di sedimenti in loco funzionali all'immersione dei materiali di cui all'articolo 109, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” Dove la lettera b) dell’articolo 109 fa riferimento “b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;”, qui la versione finale dell’articolo 5 nella legge di conversione 191/2024 riprende in parte quanto riportato da detta lettera b) eliminando però il riferimento alla “dimostrata innocuità ambientale”.
Nelle aree portuali l’area da considerare per le attività di
caratterizzazione di cui al nuovo allegato tecnico e solo quella riferita alle
aree interne alle opere di difesa naturale o artificiale e ricompresa dai piani
regolatori portuali ex L. 84/1994 o, in assenza, nell’ambito delle concessioni
demaniali marittime rilasciate dall’Autorità Competente.
INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DEL MATERIALE DRAGATO
Nel nuovo allegato tecnico al punto 1.7. si regolano le “Informazioni pregresse sull’utilizzo del materiale dragato”. Secondo il nuovo allegato tecnico occorre riportare le informazioni richieste per interventi di immersione/utilizzo negli ultimi 6 anni e comunque, per l’intervento più recente effettuato, secondo la Tabella 1.2 riguardo a:
aree d’immersione
in mare (oltre le 3 NM);
aree di ripascimento costiere (spiaggia sommersa e/o emersa);
altri utilizzi (es.: vasca di colmata, cassoni, terrapieni, riempimenti di
banchine, ecc.).
Il
nuovo allegato tecnico sul punto si limita ad affermare la necessità di “Descrivere
sinteticamente le attività di monitoraggio ambientale eseguite nell’area di
immersione/deposizione negli ultimi 6 anni”, aggiungendo genericamente che occorre porre particolare
attenzione ai monitoraggi eseguiti da organismi pubblici ai sensi della
normativa vigente
Nel vigente allegato tecnico al punto 1.7. invece si precisa: “Informazioni sulle caratteristiche chimiche dei sedimenti dell'area di escavo”, quindi non esiste il generico riferimento ai 6 anni che appare chiaramente eccessivo visto che in 6 anni in un fondale portuale può cambiare molto in termini di inquinamento stato dello stesso. Invece l’allegato tecnico vigente sul punto afferma: “La sufficienza delle informazioni chimiche è determinata da dati idonei non antecedenti 5 anni e provenienti dall'area di escavo, purché non si siano verificati eventi naturali e/o artificiali tali da modificarne lo stato di qualità ambientale”. Ma a parte le questioni temporali nel nuovo allegato tecnico questa verifica di eventi non esiste come abbiamo visto sopra.
Inoltre, il vigente allegato tecnico, prevede, a differenza del nuovo allegato tecnico, i
seguenti criteri di valutazione sull'idoneità
delle informazioni
sulle caratteristiche chimiche dei sedimenti dell'area di escavo:
“•
le metodologie analitiche impiegate per la determinazione dei parametri chimici devono
essere metodiche normalizzate (es. UNI EN, ISO, USEPA), o riportate nei
Manuali e Linee Guida ISPRA;
•
i valori medi delle concentrazioni misurate, la cui deviazione standard sia inferiore
al medesimo
valore medio, devono essere inferiori al corrispondente valore di L1 locale (qualora
disponibile), o
inferiore ai valori di L1 stabiliti a livello nazionale (Capitolo 2:
CARATTERIZZAZIONE
E CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI DELL'AREA DI ESCAVO DI FONDALI MARINI)”.
Infine, mentre come abbiamo visto sopra il nuovo allegato
tecnico fa riferimento generico ai monitoraggi svolti anche da organismi
pubblici, il vigente allegato tecnico sul punto è netto: “le informazioni chimiche disponibili … devono essere valutate da un
soggetto del
Sistema Nazionale delle Agenzie (ISPRA-ARPA- APPA) o da altro Istituto Scientifico
Pubblico diverso da quello eventualmente coinvolto nelle indagini ambientali di caratterizzazione
dell'area”.
STRATEGIE DI CAMPIONAMENTO
Nuovo allegato tecnico
In questa sezione si fa riferimento alla Strategia di campionamento per i porti che presentano anche parzialmente aree portuali con funzioni commerciale, logistica, industriale, petrolifera, di servizio passeggeri, ivi compresi i terminal crocieristici, e per le aree di cui alle categorie 2 e 3 interessate da fenomeni di inquinamento documentati.
Sono previste due tipologie di Aree Unitarie, da posizionare a ridosso dei manufatti interni al porto (Tipologia 1), e l'altra nelle zone centrali del porto Tipologia 2.
Vigente allegato tecnico
Rispetto al nuovo allegato tecnico in quello vigente sono previste tre tipologie di aree unitarie: da posizionare a ridosso dei manufatti interni al porto (Tipologia 1), nelle zone centrali del porto (Tipologia 2) e presso le zone all'ingresso dei porti (Tipologia 3) . Quindi nel nuovo allegato tecnico non c'è la zona di ingresso ai porti riducendo l'area di campionamento.
Il vigente allegato tecnico relativamente alla Tipologia «3» afferma: Nell'ambito delle imboccature portuali, delle zone esterne al porto a esso adiacenti, lungo le dighe di protezione esterna e le barriere frangiflutto, all'area da sottoporre a dragaggio deve essere sovrapposta una griglia a maglia quadrata di lato pari a 200 m. Tale griglia di aree unitarie deve essere posizionata in contiguità con le griglie di aree unitarie «1» e «2» ove presenti. Eventuali aree residue, risultanti dal frazionamento nei lotti di 40.000 m², possono essere tralasciate se di superficie inferiore a 10.000 m² (figura 2)
MAGLIE PER CAMPIONAMENTI: NEL NUOVO ALLEGATO SI ALLARGANO IL DOPPIO
Lungo la perimetrazione interna caratterizzata dalla
presenza di manufatti, quali ad esempio pontili, darsene e banchine, all'area
da sottoporre a escavo deve essere sovrapposta una griglia a maglia quadrata di
50 m x 50 m.
Invece nel nuovo allegato tecnico: “Lungo la perimetrazione interna caratterizzata dalla presenza di manufatti, quali ad esempio pontili, darsene e banchine, all’area da sottoporre a escavo deve essere sovrapposta una griglia a maglia rettangolare di 100 m x 50 m (lato lungo contiguo ai manufatti). Eventuali aree residue, risultanti dal frazionamento nei lotti di 5.000 m2, possono essere tralasciate se di superficie inferiore a 2.500 m2”
CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE ECOTOSSICOLOGICA
Vigente allegato tecnico.
Caratterizzazione e classificazione ecotossicologica. Secondo il punto 2.3.1. (Batteria di saggi biologi) i saggi devono essere eseguiti su tutti i campioni destinati alle analisi, singoli o accorpati.
Nuovo allegato tecnico.
Al fine di garantire una rappresentatività ecologica, la batteria deve essere costituita da almeno 3 saggi ecotossicologici,
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ANALISI CHIMICHE.
Vigente Allegato tecnico
I risultati delle analisi chimiche devono essere
riportati su rapporti di prova rilasciati dai laboratori. Le seguenti informazioni:
• percentuale di
recupero rispetto a materiali standard certificati;
• limite di quantificazione (garantendo quelli di cui
alla Tabella 2.4);
• incertezza estesa;
• valutazioni di QA/QC;
Dette informazioni possono essere inserite sui medesimi rapporti o riportate nella Relazione tecnica. I medesimi risultati, in forma riepilogativa tabellare, devono essere riportati e discussi nella Relazione tecnica.
Nuovo Allegato tecnico
I risultati delle analisi chimiche devono essere
riportati su rapporti di prova rilasciati dai laboratori. Quindi meno specificazioni sulle informazioni secondo il nuovo allegato tecnico.
I medesimi risultati, in forma riepilogativa tabellare, devono essere riportati e discussi nella Relazione tecnica.
CLASSIFICAZIONE BIOLOGICA
Nel nuovo allegato tecnico non esiste questa sezione, mentre nel vigente allegato tecnico si trova al punto 2.6. La sezione è finalizzata prima di tutto a
tutelare le attività di acquacoltura e balneazione (presenti, ad esempio, nel
caso del dragaggio del porto di Spezia). Inoltre, al punto 2.6. si prevede la
necessità di analisi delle comunità bentoniche
OPZIONE GESTIONE MATERIALE DRAGATO
Nel nuovo allegato tecnico alla sezione 2.8
il riquadro della figura 7 prevede una nuova attività di gestione relativa alla
immersione in mare sia pure in ambiente conterminato non prevista dal vigente allegato tecnico.
La nuova opzione è la 6: “IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO IMPERMEABILIZZATO O RIMOZIONE DALL’AMBIENTE MARINO" con benne ambientali e con modalità volte a minimizzare la dispersione dei sedimenti e con monitoraggio ambientale in continuo della torbidità. Invece nel vigente allegato la opzione 6 è : “EVENTUALE RIMOZIONE IN SICUREZZA DALL’AMBIENTE MARINO DOPO VALUTAZIONE DI RISCHIO", secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Anche nelle altre opzioni di gestione ci sono diversità nel
nuovo allegato tecnico:
La opzione C : IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO in ambito portuale, incluso capping all’interno di aree portuali, con monitoraggio ambientale
Invece nell’allegato tecnico vigente la immersione in ambiente conterminato deve anche essere in grado di trattenere tutte le frazioni granulometriche del sedimento, passaggio, passaggio che non c’è più nel nuovo allegato.
Questa assenza del riferimento alle frazioni
granulometriche si ripete nel nuovo allegato tecnico quando si afferma Sedimenti di
classe “D” che possono essere trattati come di classe “C”. Infatti nel vigente
allegato al punto 2.8 si afferma che i sedimenti di classe D possono essere
trattati come di classe C e pertanto immersi in ambienti conterminati in grado
di trattenere tutte le frazioni granulometriche.
Non solo, secondo il vigente allegato tecnico, la possibilità che i Sedimenti di classe “D” possono essere trattati come di classe “C è possibile anche a condizione che ci sia tossicità del sedimento "Assente" o "Bassa".
Invece nel nuovo allegato tecnico scompare la assenza di tossicità
nel sedimento mentre è sufficiente sia “trascurabile”! In questo modo si
aumenta ulteriormente la discrezionalità nella gestione autorizzazione delle
opzioni di gestione del materiale dragato.
INDICAZIONI TECNICHE PER LA GESTIONE DEI MATERIALI
Al punto 3.1. dell’allegato tecnico vigente si afferma, relativamente alle indicazioni tecniche per l'individuazione e la caratterizzazione dell'area destinata all'immersione dei materiali di escavo:L'area di immersione non deve ricadere su habitat e specie di interesse conservazionistico quali praterie di Posidonia oceanica o aree a coralligeno.
Invece nel nuovo allegato tecnico al punto
3.1.si afferma, più genericamente, che la localizzazione dell’area
di immersione deve garantire l’assenza di effetti negativi anche
indiretti sugli habitat e specie a vario titolo protetti nonche sulle acque
destinate a usi legittimi.
Caratterizzazione per La Individuazione del Sito di Immersione
Al punto 3.1.1 del vigente allegato tecnico nella individuazione dell’area marina per l'immersione dei materiali di escavo devono essere acquisiti, tra gli altri, i seguenti elementi conoscitivi:“5. individuazione e descrizione dei vincoli e degli usi del mare: altri siti di immersione autorizzati, Aree Marine Protette, Parchi Nazionali, Siti Rete Natura 2000, Aree Archeologiche Marine, Zone di Tutela Biologica (ZTB), grandi infrastrutture (strutture offshore, cavi, condotte, oleodotti, rigassificatori), attività antropiche (acquacoltura), poligoni militari, aree di divieto di ancoraggio e pesca”.
Invece nel nuovo allegato tecnico si confermano
tra gli elementi conoscitivi solo le grandi infrastrutture mentre guarda caso
si fa invece un generico riferimento ad “aree a varo titolo protette” non
l’elenco preciso contenuto nella versione vigente dell’allegato.
Sulla caratterizzazione del sito per immergere il
materiale nell’allegato tecnico vigente (punto 3.1.1.) si afferma: il
sito deve essere dimensionato in funzione dei volumi di materiale da immergere
(ricoprimento teorico medio massimo pari a 5 cm), in considerazione anche
dell'eventualità di ulteriori immersioni da ripetere periodicamente. Invece
nel nuovo allegato tecnico si fa riferimento a dimensioni diverse del materiale da
immergere per individuare il sito: (volumi fino a 100.000m3 per km2).
CONDIZIONI PER OMISSIONI CARATTERIZZAZIONE PER INDIVIDUARE IL SITO
Vigente allegato tecnico |
Nuovo allegato tecnico |
La caratterizzazione del
sito di immersione può essere omessa qualora le informazioni richieste siano
desumibili o da precedenti caratterizzazioni effettuate secondo il presente
Capitolo 3 o dalla Scheda di inquadramento dell'area (Capitolo 1), purché
realizzata negli ultimi 3 anni. Tale periodo può essere esteso fino a 5 anni con
la ripetizione delle analisi fisiche ed ecotossicologiche, almeno sui
campioni dello strato superficiale del fondale soggetto a possibili
variazioni (0 - 10 cm). L'estensione della validità viene confermata solo se
la tossicità della batteria di saggi ecotossicologici, elaborata secondo i
criteri del Capitolo 2, risulta collocata nella medesima classe o inferiore a
quella precedentemente misurata. In assenza di dati confrontabili,
verrà considerata valida la nuova caratterizzazione ecotossicologica. Se l'area di scarico e' stata utilizzata in precedenti operazioni di immersione, deve essere formulata una valutazione delle possibilità di riutilizzo in relazione alle attività di monitoraggio pregresse e alle risultanze della caratterizzazione aggiornata. Tale valutazione è finalizzata alla verifica del ripristino delle condizioni ambientali dell'area rispetto alle caratteristiche rilevate prima delle attività di immersione. |
La caratterizzazione del sito di immersione può essere omessa qualora le informazioni richieste siano desumibili o da precedenti caratterizzazioni effettuate secondo il presente Capitolo 3 o dalla scheda di inquadramento dell’area (Capitolo 1), purché realizzate negli ultimi 6 anni. Se l’area di immersione e stata utilizzata in precedenti operazioni di immersione, deve essere formulata una valutazione delle possibilità di riutilizzo in relazione alle attività di monitoraggio pregresse e alle risultanze della caratterizzazione aggiornata. Tale valutazione e finalizzata alla verifica del ripristino delle condizioni ambientali dell’area rispetto alle caratteristiche rilevate prima delle attività di immersione. |
Dal confronto riportato nella tabella, anche senza essere degli esperti, risultano con chiarezza le maglie larghe introdotte dal nuovo allegato tecnico per escludere la necessità della caratterizzazione per individuare il sito a cominciare dal riferimento ai tempi delle caratterizzazioni precedenti molto allungati, il doppio (6 anni), nel nuovo allegato tecnico.
CAPPING
Trattasi di un intervento in situ finalizzato a isolare
il materiale dragato rispetto alle matrici ambientali circostanti, rimanendo
nel medesimo ambiente marino.
Nell’allegato tecnico vigente si afferma al punto 3.1.3: “La misurazione reale della copertura e le analisi ambientali su acque e sedimenti devono essere programmate nell'ambito di uno specifico piano di monitoraggio. Deve essere verificata la mobilità geochimica degli elementi in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche del sedimento per verificare tipologia di materiale di ricopertura e soprattutto spessori.”. Passaggio questo del tutto eliminato nel nuovo allegato tecnico.
VASCHE DI COLMATA, BACINI CONTERMINATI E BANCHINE.
Nel punto 3.2. del nuovo allegato tecnico sono
definiti Strutture parzialmente sommerse.
Al punto 3.1.3 dell’allegato tecnico vigente, si
afferma: “Nel sito sul quale dovrà sorgere la struttura di contenimento dei
materiali dragati devono essere note le seguenti informazioni:
1. caratteristiche meteo marine;
2. caratteristiche batimetriche, geologiche, geotecniche
e geomorfologiche;
3. caratteristiche granulometriche, chimiche, eco-tossicologiche
e biocenotiche".
Nel nuovo allegato tecnico il suddetto punto 3 scompare del tutto.
Non solo ma nel nuovo allegato tecnico non c’è un passaggio, presente nell’allegato tecnico vigente. Il passaggio fa riferimento alle informazioni elencate dai 3 punti in precedenza riportate, affermando: “Tali
informazioni possono essere ottenibili da indagini di campo mirate o dalla
letteratura specifica e dalla Scheda di Inquadramento dell'area di escavo (Capitolo 1), qualora la zona di intervento sia stata oggetto di precedenti indagini non antecedenti i 3 anni e non
si siano verificati eventi che abbiano modificato la stato ambientale
preesistente.”
Nel nuovo allegato tecnico scompare il punto 3.2.1.
dell’allegato tecnico vigente: “Immersione in aree marine dei materiali di escavo
(oltre le 3 mn dalla costa). Le operazioni di immersione in mare dei materiali
di escavo devono avvenire attuando un monitoraggio ambientale che ponga
particolare attenzione alle vie di eventuale dispersione verso le zone costiere
o di particolare valenza ambientale”.
RIPASCIMENTO CON MATERIALI DI ESCAVO
Nel punto 3.5. del nuovo allegato tecnico, relativamente alla attività di ripascimento con materiale di escavo, le
prescrizioni ambientali risultano molto ridotte come emerge dalla seguente tabella
di confronto:
ALLEGATO VIGENTE
PUNTO 3.2.2. RIPASCIMENTO
MATERIALI DI SCAVO |
NUOVO ALLEGATO
PUNTO 3.5. RIPASCIMENTO
MATERIALI DI SCAVO |
“L'attività di
ripascimento deve avvenire secondo un piano di intervento che renda massimo
l'apporto di sabbia alla spiaggia e contrasti i fenomeni di erosione nel
tratto di costa individuato. L'attività deve avvenire
evitando manovre dei mezzi meccanici tali da costituire un rischio di impatto
per eventuali habitat di interesse conservazionistico (tipologia di eventuali
ancoraggi, movimento delle eliche a pieno carico, ecc.). Deve essere fornita una
sintetica descrizione dei possibili impatti che tali attività possono causare
all'ambiente, tra cui gli effetti di un aumento della torbidità sui
popolamenti macrobentonici ed ittici in prossimità del
sito da ripascere ed essere esplicitate le eventuali misure di mitigazione. Le attività di
ripascimento devono evitare il seppellimento di praterie di fanerogame marine
o coralligeno e comunque una compromissione del loro stato di salute (paragrafo 3.4), evidenziabile
attraverso idonei e commisurati piani di monitoraggio. “ |
L’attività deve avvenire evitando manovre dei mezzi meccanici tali
da costituire un rischio di impatto per eventuali habitat di interesse
conservazionistico (tipologia di eventuali ancoraggi, movimento delle eliche
a pieno carico, ecc.). Per ripascimenti maggiori di 75.000 m3, qualora nel raggio di 3 NM
dal sito di destinazione siano presenti in mare acque a specifica
destinazione, la deposizione dei materiali di escavo dovrà tener conto dell’idrologia e delle correnti presenti nell’area al fine di limitare per quanto possibile l’impatto sulla qualità di queste acque. |
IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO DI MATERIALI DI ESCAVO
Indicazioni tecniche per la realizzazione di ambienti conterminati sommersi, parzialmente sommersi o demaniali emersi
Nel nuovo allegato tecnico scompare questa sezione
relativa alle Indicazioni tecniche per la realizzazione di ambienti
conterminati sommersi, parzialmente sommersi o demaniali emersi.
La sezione è invece prevista dal vigente allegato
tecnico al punto 3.2.3 che riporto di seguito:
La progettazione dell'opera deve prevedere, al fine dei
successivi controlli ambientali, in funzione della capacità volumetrica e delle
caratteristiche strutturali, una analisi delle probabili vie di fuga degli
inquinanti, anche in caso di incidenti.
La conterminazione deve riguardare il fondo della vasca e
le pareti delle dighe di contenimento laterali e deve possedere caratteristiche
strutturali tali da evitare la diffusione di eventuali contaminanti all'esterno
dell'ambiente conterminato.
Per utilizzi del materiale dragato che prevedano il
riempimento di strutture conterminate devono essere fornite informazioni
relative a:
1. caratteristiche geologiche del sito, caratteristiche litologiche dei materiali sottostanti la struttura e di quelli costituenti la conterminazione laterale (incluse informazioni relative alla permeabilità e al consolidamento dei materiali già presenti e di quelli da allocare);
2. principali caratteristiche tecniche progettuali delle
strutture e delle dighe/barriere di contenimento (i.e. tipologie dei materiali
utilizzati, dimensionamenti);
3. principali caratteristiche idrologiche e meteoclimatiche dell'area interessata dalla struttura (i.e. regime pluviometrico, livelli, flusso e direzione della falda) e gestione/regolamentazione delle acque meteoriche, di eventuali scarichi idrici e corsi d'acqua esistenti;
4. caratteristiche biologiche ed ambientali: habitat,
prossimità di aree a vario titolo protette e/o sensibili, presenza di
insediamenti produttivi, vie di accesso all'area per automezzi e persone,
destinazione d'uso e reali opportunità di utilizzo finale del sito.
Indicazioni tecniche per la deposizione in ambienti conterminati sommersi, parzialmente sommersi o demaniali emersi
Nel punto 3.2.3. seconda parte del vigente allegato
tecnico le prescrizioni ambientali per questa attività sono nettamente più
rigorose rispetto alla versione del nuovo allegato al punto 3.6. come
risulta dalla seguente tabelle di confronto
ALLEGATO VIGENTE PUNTO 3.2.3 seconda parte |
ALLEGATO NUOVO PUNTO 3.6. |
Indicazioni generali relative alle modalità di deposizione di
materiali in tali strutture Particolare attenzione deve essere posta alla gestione degli scarichi idrici (acque di efflusso) e delle acque meteoriche provenienti dall'ambiente conterminato, ponendo in atto misure per la riduzione degli apporti solidi all'esterno (i.e. vasche di sedimentazione e/o chiarificazione delle acque, sistemi di filtrazione), pozzetti d'ispezione e prelievo campioni (i.e. pozzi piezometrici lungo gli argini, almeno fino allo strato sottostante il fondale naturale dell'area). Di seguito sono
rappresentate alcune indicazioni generali relative alle modalità di
deposizione di materiali in tali strutture: 1. collocare il
materiale dragato ad elevata concentrazione di solido, evitando lo stramazzo
non controllato di materiale di risulta; 2. favorire e
diversificare i processi di sedimentazione dei materiali (i.e. tramite la
compartimentalizzazione del bacino di contenimento, la creazione di
zone di amplificazione o sedimentazione forzata, la creazione di barriere
mobili, predisposizione di percorsi di intercettazione, ecc.), incrementando
il tempo dI ritenzione, la profondità dello specchio acqueo e la lunghezza
dei percorsi e del numero delle vie di uscita della matrice acquosa; 3. evitare l'uso di
additivi chimici che possano compromettere la qualità delle acque e dei
sedimenti presenti all'interno delle conterminazioni e nelle acque di
efflusso; 4. agevolare la
raccolta, il trattamento ed il riutilizzo dei flussi di acqua (acque di
superficie, effluente, percolato, acque di drenaggio) come acque reflue,
anche impiegando processi naturali di abbattimento dei contaminanti
disciolti; 5. deporre i sedimenti
meno contaminati (di classe migliore) sul fondo della vasca, lungo i
perimetri esterni e nella parte superiore della stessa (deposizione
selettiva); 6. creare le condizioni
per il monitoraggio della qualità delle acque in uscita dalle vasche, come
effluenti superficiali, o lungo i perimetri esposti al mare, attraverso la
predisposizione di piezometri posizionati lungo gli argini e negli strati
significativi del fondale. |
Indicazioni generali relative alle modalità di deposizione di
materiali in tali strutture: 1. collocare il materiale dragato ad elevata concentrazione di solido, evitando lo stramazzo non controllato di materiale di risulta; 2. favorire e diversificare i processi di sedimentazione dei materiali (es.: tramite la compartimentalizzazione del bacino di contenimento, la creazione di zone di amplificazione o sedimentazione forzata, la creazione di barriere mobili, predisposizione di percorsi di intercettazione, ecc.), incrementando il tempo di ritenzione, la profondità dello specchio acqueo e la lunghezza dei percorsi e del numero delle vie di uscita della matrice acquosa; 3. evitare l’uso di additivi chimici che
possano compromettere la qualità delle acque e dei sedimenti presenti
all’interno delle conterminazioni e nelle acque di efflusso. |
MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA ATTIVITÀ DI DRAGAGGIO: PRINCIPI GENERALI
Nel capitolo 4 paragrafo 4.1. del nuovo allegato tecnico, relativo alle indicazioni generali del monitoraggio delle attività di dragaggio, scompare il seguente passaggio significativo secondo il quale occorre porre: “… particolare attenzione alla variazione della biodisponibilità di sostanze potenzialmente tossiche, alla comparsa di modificazioni "precoci" (biomarker) nei sistemi biologici indicatori e di effetti tossici a breve o più lungo termine, nonché alle alterazioni a carico delle biocenosi, soprattutto di habitat e specie di interesse conservazionistico”.
Secondo il punto 3.3. del vigente allegato tecnico l’attività di monitoraggio deve essere descritta in un piano di monitoraggio che si articola in fasi distinte: ante operam, in corso d'opera e post operam. Aggiunge sempre detto punto 3.3.: "La fase ante operam può essere esclusa o opportunamente ridotta tenendo conto di quella parte di indagine già effettuata nella fase di caratterizzazione qualora non siano trascorsi 3 anni e non si siano verificati eventi tali da aver modificato lo stato dei luoghi".
Invece il nuovo allegato tecnico al paragrafo 4.1. aumenta fino a 6 anni il termine utile per utilizzare le indagini pregresse nella fase di caratterizzazione!
Nel nuovo allegato tecnico scompare inoltre il seguente passaggio presente nel punto 3.3. del vigente allegato: “Le indagini devono essere condotte da Enti e/o Istituti Pubblici di comprovata esperienza, oppure da laboratori privati accreditati da organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/05 per le specifiche prove previste, inseriti in circuiti di intercalibrazione nazionali e/o internazionali ove esistenti.” Chi le farà le indagini i consulenti degli operatori portuali concordati con le Autorità di sistema portuale?
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI ESCAVO
Dal confronto tra il punto 3.3.1 del vigente allegato con
il punto 4.2. del nuovo allegato emerge una ulteriore riduzione delle tutele
ambientali da parte di quest'ultimo. Infatti, il monitoraggio deve tenere conto:
VIGENTE ALLEGATO TECNICO |
NUOVO ALLEGATO TECNICO |
“variazioni nella
qualità della colonna
d'acqua tramite il controllo dei livelli di torbidità
e/o concentrazione di
solidi sospesi in particolare
lungo percorsi preferenziali di
trasporto verso zone di interesse alieutico e/o ricreativo, nonché variazioni della biodisponibilità e/o
ecotossicità (bioaccumulo, saggi
in situ, saggi biologici di tipo 3 di cui alla Tabella 2., biomarker
e/o accumulatori passivi che consentono la
rilevazione anche di
basse concentrazioni di elementi nella frazione disciolta);” |
“variazioni dei
livelli di torbidità lungo le direttrici delle dinamiche di dispersione
naturale dei materiali; in particolare lungo percorsi preferenziali di
trasporto verso zone di interesse alieutico e ricreativo,” |
Nel paragrafo 4.4. del nuovo allegato tecnico e nella tabella
4.1. “Tipologia e tempistica orientativa delle attività da eseguire in
relazione all’immersione dei materiali nelle aree marine oltre le 3 NM
(sulla piattaforma/oltre la piattaforma), da dettagliare nel Piano di
monitoraggio” non ci sono le tre seguenti tipologie di indagine previste invece nella tabella
3.1. punto 3.3.3. del vigente allegato tecnico:
- B. CHIMICO-FISICA DELLA COLONNA D'ACQUA (SST, profilo
batimetrico di Torbidità, Temperatura, Ossigeno disciolto ed altri parametri
previsti dal Piano di Monitoraggio
- C. CHIMICA, FISICA, ECOTOSSICOLOGIA E MICROBIOLOGIA DEI
SEDIMENTI DI FONDO
- E. BIOACCUMULO E/O BIOMARKER E/O ALTRE VALUTAZIONI
ECOTOSSICOLOGICHE RELATIVE AD ORGANISMI STANZIALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLE SPECIE ITTICHE DI INTERESSE COMMERCIALE
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA DI RIPASCIMENTO
Il punto 4.5. del nuovo allegato tecnico prevede che: Per ripascimenti fino a 20.000 m3, non sono richieste attività di monitoraggio in corso d’opera.
Anche il punto 3.3.4 del vigente allegato tecnico prevede che per i piccoli interventi non sono richieste ulteriori attività di monitoraggio. Però:
- mentre il nuovo allegato tecnico si limita ad
alzare il tetto delle dimensioni del materiale per il ripascimento,
- il vigente allegato tecnico, oltre a stabilire limiti quantitativi ben minori e soprattutto definisce le condizioni per evitare il monitoraggio e la tipologia del materiale utilizzabile come risulta dal seguente passaggio ripreso dal Caso 1 di cui al paragrafo 1.3 del Capitolo 2 del vigente allegato tecnico: “Per piccoli interventi annuali che comportano un apporto complessivo di sabbia inferiore a 5.000 m³, ai fini della compatibilità ambientale è sufficiente seguire un criterio "non peggiorativo" rispetto alla qualità dell'ambiente recettore. Il materiale utilizzabile per queste attività è quello di origine marina che periodicamente e/o naturalmente si accumula su fondali limitrofi, in assenza di eventi che ne abbiano modificato le caratteristiche fisiche (granulometria e mineralogia) e la qualità ambientale. Accertato una prima volta il non peggioramento della qualità ambientale, attraverso l'analisi delle caratteristiche fisiche, chimiche, ecotossicologiche, biocenotiche ed eventualmente microbiologiche del materiale da utilizzare e dell'area di deposito secondo i criteri descritti nel Capitolo 2 (CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI DELL'AREA DI ESCAVO DI FONDALI MARINI), per i successivi interventi, occasionali o periodici, per un periodo complessivo massimo di 10 anni, le indagini ambientali di caratterizzazione possono essere limitate ai soli parametri ecotossicologici (almeno un saggio tra quelli indicati come tipologia 2 in Tabella 2.4: Caratterizzazione e classificazione chimica), prevedendo un unico campione composito (ottenuto dall'accorpamento dei 3 minimi previsti).”
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO
Il punto 4.6. del nuovo allegato tecnico su questo
monitoraggio non prevede più quanto previsto dal punto 3.3.5 del vigente
allegato tecnico: “Possono
essere previste vasche di stoccaggio temporaneo dei sedimenti, anche finalizzate
al recupero di materiali da riutilizzare prima o al termine di eventuali attività di trattamento che ne
migliorino la
classe di qualità.
In questo caso devono essere garantite misure di isolamento appropriate sul fondo e lungo
le pareti
in funzione della qualità del materiale e dei tempi di permanenza e deve essere
fornita una programmazione delle attività previste per il ripristino delle condizioni ambientali
iniziali. L'intera
attività
di realizzazione e gestione dello stoccaggio temporaneo deve essere
attentamente monitorata dal punto di vista ambientale, in funzione delle
caratteristiche del materiale e del sito di stoccaggio”.
MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI PORTUALI IN AREE CONTIGUE
Questa parte è cancellata dal nuovo allegato tecnico
per cui verrà liberalizzata.
Invece nell’allegato tecnico vigente al punto 3.4. per questa attività si prevedevano le seguenti misure precauzionali preventive: Le movimentazioni di sedimenti portuali, diversi dagli spostamenti in ambito portuale di cui all'art. 2, lettera f) ed effettuate mediante il semplice spostamento di sedimenti in aree immediatamente contigue per il ripristino della navigabilità, nonché per agevolare l'operatività portuale, sono consentite sulla base delle risultanze delle sole analisi ecotossicologiche (Capitolo 2) alle seguenti condizioni:
•
i quantitativi coinvolti siano inferiori a 10.000 m³;
•
i sedimenti coinvolti presentino tossicità "assente" (Capitolo 2);
•
siano esclusi impatti su biocenosi sensibili presenti in loco.
Nessun commento:
Posta un commento